Decreto cautelare 14 novembre 2020
Ordinanza collegiale 15 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 10 maggio 2021
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, decreto cautelare 14/11/2020, n. 7003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7003 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2020
N. 09277/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso R.G. n. 9277 del 2020, proposto da CH RI ZZ, rappresentata e difesa dall'avv. ngelo Fiore Tartaglia ( cod. fisc.: [...]), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, n. 266 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'atto (pratica n. 414/CCRN) con cui in data 5.11.2020 il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Commissione per gli accertamenti attitudinali e comportamentali ha comunicato alla ricorrente che la Commissione, visti i risultati dei test per la valutazione dell'efficienza intellettiva conseguiti durante la frequenza delle prove di efficienza fisica e deli accertamenti attitudinali, comportamentali l'ha giudicata “ INIDONEA ” al concorso, per esami, per l'ammissione alla 1° classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2020/2021 – G.U. 4^ s.s. n. 102 del 27.12.2019 e s.m.i., attribuendole il punteggio di 2.5 nella “ Valutazione efficienza intellettiva ” a fronte di un punteggio minimo richiesto pari a 3, dell'atto con cui la ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale de qua , nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenti e connessi ed il relativo punteggio assegnato alle prove di valutazione di efficienza intellettiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui si chiede l’ammissione della ricorrente “ all’ultimo tirocinio previsto per la procedura concorsuale de qua, il quale, seppur relativo ad altro ruolo, prevede prove identiche a quelle effettuate dalla ricorrente nel tirocinio da cui è stata illegittimamente esclusa ”, con la precisazione che il suddetto tirocinio avrà inizio dal 16.11.2020;
Ritenuto che la fattispecie dedotta in giudizio, vertendo in relazione ad esclusione per mancato superamento della prova attitudinale, per la sua delicatezza e tenuto conto anche dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. IV°, Ord. n. 4458 del 13.10.2017), involve una particolare ponderazione degli interessi in conflitto, che appare opportuno effettuare nella idonea sede collegiale, con il contraddittorio delle parti;
Considerato che la graduatoria definitiva del concorso de quo, approvata con Decreto M_D GMIL REG2020 0390329 del 14.10.2020, non risulta impugnata;
Considerato altresì che, dalla documentazione versata in allegato al ricorso (all.2 : bando; all. 3: appendice), non risultano indicate le date relative allo svolgimento del tirocinio per gli altri ruoli del medesimo concorso;
Ritenuto che la P.A., nell’esercizio della sua discrezionalità, potrebbe, comunque, valutare di ammettere la ricorrente a frequentare il tirocinio previsto per altro ruolo del medesimo concorso, previa istanza da proporsi in via amministrativa;
Ravvisata l’opportunità, per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 cpa, di ordinare alla P.A, ai sensi dell’art. 2, comma 2°, cpa, il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso e tutta la documentazione relativa alla prova attitudinale, oltre che di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, entro il termine di giorni 10 (dieci), decorrente dalla comunicazione o notificazione del presente Decreto;
P.Q.M.
rigetta.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 dicembre 2020.
Il presente Decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla P.A. anche presso la sede reale.
Così deciso in Roma il giorno 13 novembre 2020.
| Il Presidente |
| Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO