Articolo 1 della Legge 26 maggio 1965, n. 578
Articolo 2
Versione
22 giugno 1965
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.779.700.000 a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione degli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63.
Entrata in vigore il 22 giugno 1965