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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1879/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.2.2025 da
1) LA NO
Nata a: Torre del Greco (NA) il 23.07.1984 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] aprile, 101 con l'Avv. Amina Sansone presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a: Cosenza, l'11.05.1981 cittadino: italiano
Cod. Fisc. , C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Piero De Rosi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Crema il 25.6.2023
(anno 2023 atto n. 20 parte 2 serie A)
In comunione legale dei beni. pagina 1 di 6 con i seguenti figli: , Crema il 18.09.2023, cittadinanza italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia minorenne verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione;
3. ogni futuro trasferimento di residenza della figlia, rispetto a quello indicato nel presente atto, dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, dovranno rivolgersi al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia;
4. il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati, dal sabato CP_1 Per_1 alle 8:30 (nel weekend lavorativo della madre, altrimenti alle 9:30) fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola/nido. Nel fine settimana di spettanza della madre, il sig. CP_1 terrà due giorni infrasettimanali, dall'uscita della scuola/nido, con due pernottamenti, e Per_1 riaccompagnamento a scuola/nido; nel fine settimana di spettanza del padre, questi terrà
un giorno infrasettimanale dall'uscita della scuola/nido, con pernottamento, e Per_1 riaccompagnamento a scuola/nido. I genitori si danno atto che il padre, occasionalmente e per evidenti esigenze lavorative, potrà riaccompagnare presso la casa materna, al termine Per_1 dell'orario lavorativo della madre, anziché al nido/scuola materna.
Esclusivamente negli anni di frequentazione del nido/scuola materna, il padre riaccompagnerà
all'asilo/scuola solo al termine dei giorni infrasettimanali di sua spettanza;
il tutto Per_1 salvo miglior accordo tra i genitori. Quando i turni di riposo mensili del sig. CP_1 coincideranno con un sabato e una domenica, come da contratto di lavoro attualmente in vigore, questi terrà con sè anche questo ulteriore fine settimana. In tale circostanza, la madre Per_1 terrà dal lunedì al sabato mattina;
Per_1
5. il calendario dei giorni di spettanza del sig. verrà da questi comunicato alla signora CP_1
NO entro il giorno 20 del mese antecedente, in mancanza, la signora NO potrà organizzare il calendario degli incontri padre-figlia come meglio riterrà opportuno e, in caso di sua impossibilità a tenere con sé , il relativo costo della baby-sitter sarà a carico di Per_1 entrambi i genitori al 50%.
I weekend lavorativi mensili della sig.ra NO dovranno essere comunicati al sig. CP_1 entro il giorno 20 del mese antecedente, in modo da poter organizzare la gestione di e, Per_1 in caso di impossibilità del padre a tenere con sé (per esigenze lavorative), il relativo Per_1 costo della baby-sitter sarà a carico di entrambi i genitori al 50%.
Restano fermi i due fine settimana, mensili, minimi di spettanza del padre, pertanto, il fine settimana di sua impossibilità verrà recuperato con altro fine settimana dello stesso mese;
Nelle due ipotesi sopra riportate la bambina potrà, previo accordi, trascorrere il fine settimana presso l'abitazione del padre con la stessa regola per la baby sitter ove non vi sia l'assistenza di un familiare del sig. ; CP_1
pagina 2 di 6 6. il sig. potrà tenere con sé la figlia tutte le volte che ne avrà ulteriore disponibilità, CP_1 secondo la turnazione lavorativa e tenendo conto delle esigenze personali e lavorative della signora NO.
Tale ultima disponibilità verrà comunicata alla madre con congruo anticipo e con la specifica dell'orario (circa 4 giorni prima).
Vacanze natalizie: starà con un genitore dalla chiusura della scuola al 31 dicembre Per_1
(orario da concordare tra i genitori a seconda delle turnazioni lavorative di entrambi) e con l'altro genitore dal 31 dicembre alla riapertura della scuola così ad anni alterni. Per l'anno 2025 inizia il padre.
Nei giorni di spettanza del padre, qualora questi dovesse essere impossibilitato per ragioni lavorative sopraggiunte e imprevedibili, starà con la madre e il padre potrà vederla e Per_1 tenerla con sé in altri giorni, sempre relativi al periodo di vacanze natalizie, da concordare preventivamente con la signora NO e solo qualora la stessa sia presente nella propria città di residenza. Tale impossibilità dovrà essere comunicata alla madre almeno tre giorni prima.
Vacanze Pasquali: dalla chiusura alla riapertura della scuola con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore per il medesimo periodo. Per il 2025 inizia il padre. Qualora il sig.
dovesse essere impossibilitato per ragioni lavorative, verranno applicate le CP_1 condizioni previste per le vacanze natalizie.
Vacanze estive;
ciascun genitore trascorrerà con la figlia almeno due settimane, anche non consecutive. Durante la chiusura scolastica estiva, qualora un genitore, nei propri giorni di spettanza (ad esclusione delle due settimane già previste), volesse trascorrere le proprie vacanze senza la figlia , tale periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore almeno tre Per_1 settimane prima e, altresì, si farà carico dell'eventuale costo della baby sitter. Le due settimane di propria spettanza dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno e dovrà altresì essere comunicata la località di villeggiatura della minore.
Vacanze nei periodi diversi da quelli sopra indicati: i genitori potranno tenere con sé la figlia durante l'anno un'ulteriore settimana. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori almeno trenta giorni prima, compatibilmente alle esigenze scolastiche (dalla scuola dell'obbligo) e di salute di . Per_1
Nel periodo di chiusura scolastica estiva, i genitori, previo accordo, si faranno carico nella misura del 50% ciascuno del costo di un centro estivo per e/o della baby-sitter, ad Per_1 esclusione dei periodi di ferie stabiliti.
Le ulteriori festività (compleanno di , 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno…) verranno Per_1 concordate tra i genitori di volta in volta. Il tutto salvo miglior accordo tra i genitori.
7. I genitori si danno atto che se il padre, ove per motivi lavorativi e di salute, non potrà usufruire dei periodi sopra indicati, avrà diritto di recuperarli, concordandoli preventivamente con la signora NO;
8. ciascun genitore, nei giorni di sua spettanza, si occuperà della gestione di qualsivoglia attività relativa a dovesse insorgere (medico-sanitaria, sportiva, scolastica ecc.) e garantirà Per_1 almeno una videochiamata al giorno con l'altro genitore, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi;
9. qualora, nei giorni di propria spettanza, il sig. non potesse tenere con sé la figlia CP_1
e la signora NO fosse a sua volta impossibilitata per ragioni lavorative, verrà Per_1
pagina 3 di 6 incaricata una baby sitter il cui costo sarà a carico del padre;
la stessa regola varrà anche perla madre nei giorni di sua spettanza.
10. il sig. verserà alla signora NO, entro il 5 di ogni mese, un contributo al CP_1 mantenimento della figlia di € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT, e il 50% delle Per_1 relative spese straordinarie indicate dal Protocollo del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci SSN;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
11. l'Assegno Unico Familiare sarà trattenuto al 100% dalla signora NO a partire da luglio
2024;
12. la casa coniugale sita nel Comune di Pianengo (CR), Via Ugo La Malfa, 31, di proprietà esclusiva del sig. , resterà a lui assegnata con quanto l'arreda ad esclusione degli CP_1 effetti persona della signora NO e di alcuni beni mobili dalla stessa già trattenuti concordemente;
13. i coniugi rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento per sé in quanto entrambi autonomi economicamente;
pagina 4 di 6 14. i genitori s'impegnano a collaborare tra loro al fine di salvaguardare gli interessi e il benessere psicofisico della figlia;
Per_1
15. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
16. entrambi i coniugi rinunciano al deposito della documentazione ex art. 473 bis-12 cpc.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi LA NO e che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Crema il 25.06.2023;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese compensate;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crema perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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