Decreto cautelare 30 settembre 2021
Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza breve 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 30/09/2021, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2021
N. 00956/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Angeloni, Gaia Gelera, Natale Christian Emanuele Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria -OMISSIS- della Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ludovica Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B;
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento dell'Azienda ULSS -OMISSIS-, Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Complessa di Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (“AULSS”), prot. -OMISSIS- e notificato alla ricorrente, tramite consegna a mani, il 7.6.2021, ad oggetto: “Provvedimento di ritiro alimenti contenenti gomma di guar non regolamentare per presenza di ossido di etilene ditta -OMISSIS- srl”, che ordina il ritiro dal mercato degli alimenti prodotti da -OMISSIS-con i lotti di gomma di guar T-185-05 e T-186-05 (rettificati poi in T-185-06 e T-186-06) per la presunta presenza in tali lotti di ossido di etilene in concentrazioni non a norma, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva: (i) le comunicazioni trasmesse via email dal Ministero della Salute alla Regione Veneto e dalla Regione Veneto alla AULSS il -OMISSIS-e il-OMISSIS-aventi ad oggetto rispettivamente “Fwd: 2021.2013 Ethylene oxide in guarflour from India” e “Fwd: unauthorised substance ethylene oxide in organic guar flour from India”; (ii) i verbali di sopralluogo dell'AULSS per la verifica del ritiro/richiamo dalla distribuzione n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- e i verbali di controllo dell'AULSS n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-; (iii) la nota dell'AULSS prot. -OMISSIS- avente ad oggetto “relazione allerta inerente prodotti Ditta -OMISSIS-”; (iv) la nota dell'AULSS prot. -OMISSIS- alla Regione Veneto avente ad oggetto “richiesta conferma ritiro/richiamo prodotti Ditta -OMISSIS-: fup 5 della notifica 2021.2097 e fup 32 della notifica 2021.2013” e “relazione allerta inerenti prodotti Ditta -OMISSIS-”; (v) la nota della Regione Veneto prot. -OMISSIS- con richiesta di chiarimenti al Ministero della Salute; (vi) la nota della Regione Veneto all'AULSS, prot. -OMISSIS- avente ad oggetto “richiesta chiarimenti” con allegato il resoconto sommario di una riunione dello Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed – Section Phytopharmaceuticals – Pesticide Residues, tenutasi il 22- 23.2.2021; (vii) la nota con cui il Ministero della Salute ha risposto alla richiesta di chiarimenti della Regione Veneto, richiamata nella nota della Regione Veneto prot. -OMISSIS-, non conosciuta dalla ricorrente; (viii) la nota dell'AULSS prot. -OMISSIS-, notificata alla ricorrente in pari data, con cui si è rettificato il contenuto del provvedimento prot. -OMISSIS- precisando che i lotti oggetto del provvedimento di ritiro sono T-185-06 e T-186-06
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 29/9/2021:
previa sospensiva, anche con decreto monocratico ex art. 56 D.Lgs. 104/2010 del provvedimento dell'Azienda ULSS -OMISSIS-, Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Complessa di Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (“AULSS”), prot. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in pari data via pec, ad oggetto: “Provvedimento di RITIRO/RICHIAMO alimenti contenenti gomma di guar non regolamentare per presenza di ossido di etilene ditta -OMISSIS- srl”, che ordina il ritiro/richiamo dal mercato di tutti gli alimenti prodotti con i lotti di gomma di guar T-185-05 e T-186-05 (poi rettificati in T-185-06 e T-186-06) per la presunta presenza in tali lotti di ossido di etilene in concentrazioni non a norma, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ivi inclusi, per quanto necessario, in via esemplificativa e non esaustiva la nota dell'AULSS prot. -OMISSIS-, notificata alla ricorrente in pari data via pec, ad oggetto "Provvedimento di ritiro/richiamo alimenti contenenti gomma di guar non regolamentare per presenza di ossido di etilene ditta -OMISSIS- srl – RETTIFICA nota del -OMISSIS- prot. -OMISSIS-”, con cui si è rettificato il contenuto del provvedimento prot. -OMISSIS- precisando che i lotti oggetto del provvedimento di ritiro sono T-185-06 e T-186-06 e i documenti depositati in giudizio dal Ministero il 15 settembre 2021 e precisamente: (i) Follow-up n. 32 (Id: 17401) del 13.5.2021 della notifica RASFF 2021.2013 e follow-up-OMISSIS- (Id: 17399) del 13.5.2021 della notifica RASFF 2021.2097 del Ministero della Salute; (ii) Comunicazione trasmessa via email dal Ministero della Salute alla Regione Veneto il -OMISSIS- ad oggetto “ossido di etilene in matrici guar gum guar flour fup 5 della notifica 2021.2097 e fup 32 della notifica 2021.2013”; (iii) Comunicazione trasmessa via email dal Ministero della Salute ai sistemi di allerta regionali ad oggetto “precisazioni della Commissione - unauthorised substance ethylene oxide in stabilizer additive used in ice cream from Spain, with raw material from Turkey – additional information” del 16.8.2021; (iv) Follow-up n. 9 (Id: 21614) del 6.9.2021 della notifica -OMISSIS- del Ministero della Salute; (v) Comunicazione trasmessa via email dal Ministero della Salute alla Regione Veneto il -OMISSIS- ad oggetto “-OMISSIS-”; (vi) Relazione del Ministero della Salute – Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ad oggetto “-OMISSIS-SOC/c MINISTERO DELLA SALUTE” depositata il 15.9.2021 nel presente giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti depositati in data 29 settembre 2021 - incardinati nell’ambito del ricorso principale depositato in data 13 settembre 2021 avverso il provvedimento con il quale l’Aulss -OMISSIS- ha imposto il ritiro dal mercato di tutti gli alimenti prodotti con i lotti T-185-05 e T-186-05 di gomma di guar, stante la presenza di ossido di etilene - la medesima Aulss -OMISSIS- ha confermato detto provvedimento disponendo anche il richiamo dei prodotti presso i consumatori;
attese le censure dedotte a sostegno dei motivi aggiunti e valutata l’istanza di misure cautelari monocratiche contestualmente formulata ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;
considerato che le ragioni che hanno dato luogo al provvedimento impugnato traggono origine dalla segnalazione circa la pericolosità del componente utilizzato per la presenza di ossido di etilene, ragioni che assumono precipua rilevanza nell’ottica di assicurare il bene superiore della tutela della salute umana, evitando l’impiego di sostanze potenzialmente nocive;
ritenuto che nel bilanciamento degli opposti interessi, debba essere in ogni caso assicurata la prevalenza dell’interesse preposto alla tutela della salute pubblica, impregiudicata ogni più approfondita valutazione – da svolgere preferibilmente nella sede di merito, tenuto conto anche delle richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea - in ordine alle censure dedotte dalla difesa istante nell’ambito del contraddittorio con l’amministrazione intimata;
vista altresì l’istanza di abbreviazione termini, formulata ai sensi dell’art. 53 c.p.a., onde anticipare la trattazione cautelare dei motivi aggiunti alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2021, già fissata per la trattazione della richiesta di tutela cautelare ex art. 55 c.p.a. formulata con il ricorso introduttivo;
ritenuto che detta richiesta non possa trovare accoglimento in quanto, anche riducendo i termini della metà, tenuto conto del fatto che i motivi aggiunti sono stati portati alla notifica via pec in data 28 settembre 2021, non risultano assicurati i termini minimi a difesa (nella specie 10 giorni liberi antecedenti la trattazione in Camera di Consiglio);
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza cautelare monocratica proposta con i motivi aggiunti, nonché la richiesta di abbreviazione termini e pertanto fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 ottobre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Venezia il giorno 30 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.