CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/10/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N.624/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. MO Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa BR Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.624/2023
Tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giulio Brovadan ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via
Massena n.3, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Controparte_1
IO D. LI e MO BA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Perugia, Piazza Italia n.4, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1456/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Perugia, in totale riforma della sentenza n.1456/2023 emessa e pubblicata in data 28 settembre 2023 dal Tribunale di Perugia e notificata il 2 ottobre 2023:
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che è liberata da ogni obbligo di CP_2
pagamento nei confronti di , per tutti motivi esposti nel presente atto e dichiarare, Controparte_1
se del caso, anche la risoluzione del contratto in data 3 dicembre 2015, come integrato il 18 dicembre
2017, per impossibilità della prestazione di parte convenuta dal 4 dicembre 2020 e, comunque, lo stesso contratto improduttivo di effetti dal 3 febbraio 2021, ai sensi dell'art.2237, co.1, cc, a seguito del recesso per giusta causa esercitato da Parte_1
Revocare e/o annullare e dichiarare comunque nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.1130/2021 emesso in data 21/25 giugno 2021 dal Tribunale di Perugia;
Revocare e/o annullare e dichiarare comunque nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.2199/2021 emesso in data 23 dicembre 2021 e pubblicato il 27 dicembre 2021 dal Tribunale di Perugia;
Revocare e/o annullare e dichiarare comunque nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.84/2022 emesso in data 24 gennaio 2022 dal Tribunale di Perugia;
Condannare, conseguentemente, al pagamento delle somme dallo stesso percepite Controparte_1
successivamente alla data di intervenuta cessazione degli effetti del contratto;
In via subordinata, condannare il ai sensi dell'art.2041 cc, al pagamento in favore di CP_1
di tutte le somme incassate indebitamente, in mancanza della corrispondente Parte_1
controprestazione;
In stretto subordine, dichiarare in ogni caso cessato ed improduttivo di effetti il contratto in data 3 dicembre 2015, come integrato il 18 dicembre 2017, alla naturale scadenza del 30 novembre 2021.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, Sezione Civile, contrariis reiectis:
Rigettare integralmente l'avverso atto di appello, in quanto privo di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti nella presente memoria difensiva di costituzione, confermandosi la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.”.
All'udienza del 4/3/2024 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza in data 21/3/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;
a seguito, poi, di una richiesta di parte appellante volta ad ottenere chiarimenti circa le scadenze dei termini per le conclusionali, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva fissata la nuova udienza del 16/7/25 per la rimessione degli atti al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva di aver convenuto in giudizio Parte_1
l'ingegner (così instaurando la causa con R.G. n.2566/2021), per ottenere Controparte_1
l'accertamento della risoluzione anticipata del contratto d'opera professionale con lo stesso sottoscritto e, comunque, la dichiarazione di improduttività degli effetti del succitato contratto a seguito del proprio recesso nonché la restituzione delle somme da esso percepite in assenza della corrispondente controprestazione.
La società attrice, a fondamento della propria domanda, deduceva anzitutto che essa aveva in essere una convenzione con il Tribunale di Grosseto, stipulata il 3/12/2015 ed avente ad oggetto l'affidamento in gestione del servizio di pubblicità legale delle vendite giudiziarie nelle procedure esecutive immobiliari e fallimentari, l'esecuzione di azioni di supporto all'informatizzazione dei registri di cancelleria attraverso la digitalizzazione dei fascicoli cartacei e relativa scansione (progetto
PCT-processo civile telematico) e la realizzazione e gestione del sito internet ufficiale del Tribunale.
Ancora – proseguiva - con contratto di pari data, essa attrice aveva conferito al CP_2 CP_1
un incarico di assistenza e formazione sulle problematiche del PCT presso il Tribunale di Grosseto: il compenso iniziale, pari ad euro 1.800,00 mensili, era stato poi aumentato ad euro 2.500,00 con un'integrazione contrattuale del 18/12/2017, in seguito all'introduzione del nuovo servizio sulle aste telematiche. Successivamente, a causa delle dimissioni di una seconda sua collaboratrice ( Per_1
essa attrice aveva richiesto al Tribunale di ampliare le mansioni del estendendole
[...] CP_1
a quelle già svolte dalla ma la dott. Giudice delle esecuzioni presso il Per_1 Persona_2
Tribunale di Grosseto, aveva negato questa possibilità motivando in relazione al fatto che il essendo già CTU presso la medesima sede, non poteva assumere ruoli aggiuntivi: a fronte CP_1
di tale indisponibilità da parte del Tribunale e considerando che il rapporto con il era CP_1
qualificabile come contratto di consulenza d'opera professionale e, quindi, disciplinato dagli artt.2229
e ss. cc, oltre che dai principi generali, essa attrice aveva comunicato al professionista la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex artt.1463 cc, ovvero, in subordine,
l'esercizio del diritto di recesso per giusta causa ex art.2237 cc.
L'appellante dava quindi atto di aver concluso in I grado chiedendo: in via principale, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione dal 4/12/2020
e, comunque, l'improduttività degli effetti del contratto a decorrere dalla missiva del 3/2/2021 con cui era stato comunicato all'ingegnere il proprio recesso e, per l'effetto, condannarsi il al CP_1
pagamento delle somme percepite successivamente alla data di cessazione degli effetti del contratto;
in via subordinata, condannarsi lo stesso al pagamento in suo favore delle somme incassate a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 cc in mancanza della corrispondente controprestazione;
in ulteriore subordine, dichiararsi in ogni caso cessato ed improduttivo di effetti il contratto per cui è causa alla scadenza naturale del 30/11/2021. Il tutto con vittoria delle spese di lite. dava poi atto che il costituitosi in quella sede, aveva contestato tutto Parte_1 CP_1 quanto ex adverso dedotto, chiarendo che l'indisponibilità del Tribunale all'ampiamento di attività richiesto dalla società attrice aveva riguardato solo le nuove mansioni proposte ossia quelle che lui avrebbe dovuto espletare in sostituzione della precedente incaricata e non invece quelle Persona_1
che lui già svolgeva regolarmente, sicché, a suo dire, non vi era stato alcun impedimento alla prosecuzione del contratto originario. Il – riferiva, ancora, la società attrice – aveva poi CP_1
precisato che, se era vero che il contratto prevedeva un rinnovo automatico ogni anno, salvo disdetta comunicata con tre mesi di anticipo, nondimeno era vero che il predetto contratto non prevedeva alcuna clausola che consentisse alla società di recedere anticipatamente, ritenendo, perciò, di aver diritto al compenso fino alla naturale scadenza del contratto, fissata al 30/11/2021; aveva altresì escluso l'applicabilità dell'art.2041 cc, sostenendo di aver continuato a svolgere la prestazione anche successivamente alla ricezione della comunicazione di recesso da parte di . Esso convenuto CP_2
– continuava – aveva quindi concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi la validità e Parte_1
l'efficacia del contratto per cui è causa stante l'assenza di reali cause impeditive e, per l'effetto, rigettarsi la richiesta di restituzione delle somme da lui incassate per infondatezza della domanda ex adverso proposta ovvero accertarsi e dichiararsi la formazione del giudicato discendente dalla mancata impugnazione del decreto ingiuntivo da esso richiesto con cui era stato azionato il relativo credito;
il tutto con vittoria delle spese di lite e con condanna della controparte ai sensi dell'art.96 cpc.
Ed infatti – evidenziava, ancora, - il aveva ottenuto nei suoi confronti tre Parte_1 CP_1
decreti ingiuntivi per il pagamento dei compensi maturati in base al contratto per cui è causa: il primo
(n.1130/2021), richiesto a giugno 2021, riguardante i compensi dovutigli per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 per un importo di euro 7.806,00, oltre accessori e spese;
il secondo (n.2199/2021), richiesto ad ottobre 2021, riguardante i mesi da giugno a settembre 2021 per euro 10.408,00, oltre accessori e spese;
il terzo (n.84/2022), depositato a gennaio 2022, riguardante i mesi di ottobre e novembre 2021 per euro 5.200,00, oltre accessori e spese. Essa esponente dava atto di essersi opposta a tutti e tre i D.I., dando origine a tre distinti procedimenti giudiziari (rubricati al R.G. n.3934/2021,
n.604/2022 e n. 1147/2022) nei quali aveva ribadito le stesse motivazioni già esposte nel procedimento principale rubricato al n.2566/2021, sostenendo che i compensi richiesti dal CP_1 non erano dovuti e sollevando la questione dell'abuso del processo, accusando il ricorrente di aver frammentato inutilmente le richieste in più azioni monitorie. In particolare, con riferimento al secondo e al terzo decreto, essa opponente ne aveva eccepito la nullità per vizi di notifica, lamentando che non le erano stati comunicati gli scritti difensivi integrativi prodotti nel corso del procedimento monitorio.
La società opponente dava infine atto che il costituitosi in tutti i menzionati procedimenti, CP_1
aveva richiamato le argomentazioni già articolate nel procedimento iscritto al R.G. n.2566/2021.
Il Tribunale di Perugia, con l'impugnata sentenza – concessa la provvisoria esecutività ex art.648 cpc soltanto in relazione al D.I. n.1130/2021, riuniti i giudizi di opposizione alla causa iscritta al R.G.
n.2566/2021 stante l'identità delle questioni giuridiche e delle parti coinvolte e disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione – così statuiva:
“Quanto al procedimento R.G. n.2566/2021 respinge la domanda di accertamento della risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto stipulato inter-partes del 3 dicembre 2015 e successiva integrazione, nonché di legittimità del recesso ex art.2237 cc, e dichiara che il contratto ha cessato
i suoi effetti alla data del 30 novembre 2021;
Respinge le opposizioni ai decreti ingiuntivi del Tribunale di Perugia n.1130/2021, n.2199/2021,
n.84/2021, in quanto infondate, e li dichiara definitivamente esecutivi;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in misura di euro 4.500,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge quanto al procedimento iscritto a R.G. n.2566/2021 e in misura di euro 3.500,00 oltre spese generali (15%)
IVA e CPA come per legge per ciascun giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.”.
Orbene, con il primo motivo di appello, censurava la sentenza di I grado per aver Parte_1 escluso la sussistenza dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione del oggetto del CP_1
contratto di consulenza professionale, osservando, al riguardo, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la comunicazione e-mail del 4/12/2020 della Dott.ssa aveva rappresentato una Per_2
causa impeditiva della prestazione del predetto poiché la richiesta di sostituzione della CP_1 risorsa dimissionaria -la con l'ingegnere (cfr. e-mail del 3/12/2020) riguardava le attività Per_1
tecniche di supporto alle cancellerie e di assistenza ai delegati presso la sala aste, attività, queste, corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto di collaborazione per cui è causa, non essendovi ricompresa anche l'assistenza svolta dalla nelle materie strettamente giuridiche. Né, a suo dire, Per_1
poteva rilevare in contrario – diversamente da quanto affermato dal primo Giudice – il fatto che la
Dott.ssa in qualità di Giudice delle esecuzioni, non poteva rappresentare la volontà Per_2 dell'Ufficio giudiziario di appartenenza sul piano amministrativo e che, conseguentemente, la missiva del 4/12/2020 era finalizzata esclusivamente a rappresentare un problema e ad articolare delle possibili soluzioni e non già ad affermare l'esistenza di una incompatibilità del professionista. Per tutte le indicate ragioni deduceva, quindi, la risoluzione ex tunc del contratto in oggetto.
Con il secondo motivo la società appellante censurava poi la sentenza del Tribunale stante la ritenuta illegittimità del recesso ad nutum, comunque possibile a norma dell'art.2237 cc, evidenziando che dal complessivo regolamento risultante dall'accordo di collaborazione del 3/12/2015, da interpretare ai sensi dell'art.1366 cc, non poteva affatto desumersi la comune intenzione delle parti ex art.1362 cc di escludere la facoltà di recedere, ad nutum e prima della scadenza, dal contratto. Osservava, peraltro, da una parte, che la volontà nel senso suindicato doveva escludersi anche in ragione del fatto che il contratto prevedeva espressamente il pagamento delle sole prestazioni svolte e non di tutte quelle previste fino al termine pattuito e, dall'altra parte, che era del tutto inconsistente l'argomentazione del Giudice di I grado secondo cui la previsione dell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto solo in caso di cessazione della convenzione con il Tribunale avrebbe determinato la deroga di quanto previsto dall'art.2237 cc.
L'odierna appellante, ancora, con il terzo motivo di appello impugnava la decisione del primo Giudice laddove aveva ritenuto che l'ingegnere avesse diritto a percepire i compensi per i mesi successivi alla comunicazione di intervenuta cessazione del contratto, così confermando i tre D.I. a prescindere dal fatto che il professionista avesse svolto o meno l'attività prevista a suo carico. Parte appellante contestava tale statuizione sia perché in contrasto con l'art.3 del contratto per cui è causa secondo cui il compenso era dovuto solo per le prestazioni effettivamente svolte, sicché, in caso di sospensione dell'attività per qualsiasi motivo, il professionista non aveva diritto ad alcun pagamento sia perché il non aveva in alcun modo provato di aver continuato a svolgere attività in suo favore, non CP_1
rilevando in contrario i documenti richiamati dal Tribunale (dal n.13 al n.16) tanto perché si riferivano ad un periodo anteriore di ben un anno rispetto alla comunicazione di risoluzione del contratto quanto perché, in ogni caso, provavano lo svolgimento di attività non riconducibili all'incarico conferito da essa appellante. Concludeva, quindi, come sopra.
Il in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al CP_1
primo motivo di appello, che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto che non sussistesse alcuna impossibilità sopravvenuta della prestazione, evidenziando che il Giudicante, da una parte, aveva attentamente esaminato l'oggetto del contratto e il contenuto del quesito di cui alla comunicazione del 3/12/2020, contestualizzando la risposta della Dott.ssa e, dall'altra parte, aveva valorizzato Per_2
l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Grosseto risalente al 26/11/2018 e mai venuta meno.
Osservava, inoltre, che con la Circolare del Ministero della Giustizia del 13/10/2017 era stato espressamente vietato al personale di di accedere ai sistemi informativi utilizzati dagli Parte_1 Uffici giudiziari (SICID e SIECIC), motivo per cui anche solo per tale ragione ogni altro argomento sull'esistenza di eventuali incompatibilità era ed è del tutto superfluo.
Con riguardo al secondo motivo di gravame il ha rilevato come il Tribunale aveva CP_1 correttamente dichiarato l'illegittimità del recesso ad nutum esercitato dalla società appellante, precisando che quanto previsto dall'art.2 del contratto circa il termine di durata del rapporto rappresenta un'ipotesi di deroga alla facoltà di recesso ad nutum.
In merito, poi, al terzo motivo di appello il ha osservato che correttamente il Tribunale CP_1
aveva accertato il suo diritto alla percezione dei compensi per i mesi successivi (da gennaio a novembre 2021) alla comunicazione di intervenuta cessazione del contratto sia perché gli spettava comunque il pagamento del compenso per l'intera durata del rapporto, stante l'arbitraria interruzione del rapporto da parte dell'odierna appellante, sia perché ciò -in ogni caso- le sue effettive prestazioni risultavano documentalmente provate. Concludeva, dunque, come sopra.
La Corte ritiene che l'appello sia interamente infondato.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di gravame poiché correttamente il Tribunale aveva ritenuto che non sussistesse alcuna impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art.1463 cc. Ed invero risultano agli atti le seguenti circostanze: con comunicazione del 3/12/2020 (cfr. doc. n.
6-fascicolo I grado parte attrice), aveva proposto al Tribunale di Grosseto un ampliamento delle Parte_1
attività del in sostituzione di quelle della dipendente dimissionaria;
in tale e-mail si legge CP_1 che “Gentilissima Dott.ssa come saprà la nostra dipendente che svolgeva Per_2 Persona_1
attività di supporto alle cancellerie secondo il protocollo d'intesa siglato tra la nostra azienda e il
Tribunale di Grosseto ha rassegnato le dimissioni e stiamo pertanto provvedendo alla sua sostituzione. Vorremmo pertanto proporre in sostituzione di per le attività di supporto Persona_1 alle cancellerie e di assistenza ai delegati presso la sala aste, l'ing. ”; la Controparte_1 Per_2
con e-mail del 4/12/2020 (cfr. doc. n.
7-del succitato fascicolo I grado) aveva dato riscontro negativo
“…a causa dell'evidente incompatibilità dell'ingegnere a ricoprire il ruolo da voi CP_1 indicato, in relazione all'attività di consulente tecnico stabilmente dal medesimo svolta presso questo
Tribunale.”.
Orbene, giova in primis puntualizzare – come già correttamente rilevato dal primo Giudice – che è infondata la deduzione della società appellante secondo cui la missiva, recata con una mail della
Dott.ssa all'epoca dei fatti Giudice unico delle Esecuzioni presso il Tribunale di Grosseto, Per_2
costituirebbe motivo di impossibilità sopravvenuta della prestazione in ragione del fatto che la predetta non era titolata ad esprimere sul piano amministrativo la volontà del Tribunale di Per_2
Grosseto, trattandosi di competenze proprie del suo Presidente, dovendosi pertanto qualificare tale mail come espressione di una mera opinione personale, per quanto qualificata, della Giudice. La competenza in relazione alla possibilità per il CTU del Tribunale, di rivestire il CP_1
diverso ruolo per cui aveva ricevuto incarico da era piuttosto in capo alla Presidente del CP_2
Tribunale di Grosseto la quale, con provvedimento del 26/11/2018 (cfr. doc. n.
5-comparsa di costituzione e risposta I grado allegato al fascicolo con R.G. n.2566/2021), aveva autorizzato il a svolgere l'attività di consulenza informatica, nonostante fosse iscritto all'albo dei CP_1
consulenti, non ravvisando dunque alcuna incompatibilità rispetto alle mansioni di consulenza informatica attribuitegli e tale autorizzazione non era mai stata revocata.
Ciò posto, deve altresì osservarsi – pur ove si volesse ritenere la Dott.ssa titolata ad esprimere Per_2
la volontà del Tribunale, e non è questo il caso per quanto sopra evidenziato, e posto che tanto il supporto alle cancellerie nell'uso del processo civile telematico quanto l'assistenza ai delegati presso la sala aste può riguardare o gli aspetti informatici o quelli giuridici – che ben difficilmente il quale ingegnere esperto nel settore informatico potesse, oltre che continuare a svolgere CP_1
le sue attività di consulenza informatica agli utenti interni del Tribunale e ai delegati presso la sala aste, sostituire la che svolgeva – e ciò è rimasto tra le parti incontestato – attività di supporto Per_1
alle cancellerie e nelle aste ma quale esperta in materie giuridiche.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di gravame, dovendosi al riguardo osservare che, se è vero che, in tema di contratto d'opera intellettuale, l'eventuale apposizione di un termine di durata non preclude l'esercizio della facoltà di recesso ad nutum riconosciuta al cliente dall'art.2237, co.1, cc, è pur vero che tale possibilità di recesso costituisce in linea generale un corollario normativo della natura fiduciaria del contratto in esame. Va detto che in ordine a tali principi la Corte di Cassazione
(cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n.5744 del 4/3/2025) ha di recente specificato che “…La evidente sussunzione del rapporto tra le parti nella fattispecie della prestazione d'opera intellettuale denota con evidenza come sia inconferente il richiamo della difesa del ricorrente alla disciplina di cui all'art.1725 cc, essendo la disciplina del recesso rinvenibile nella specifica previsione di cui all'art.
2237 cc, che consente al committente il recesso ad nutum, fatti salvi il diritto del professionista a ricevere il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera svolta (conforme Cass.
n.3707/1989, secondo cui, in tema di professioni intellettuali, non è applicabile la disposizione di cui all'art.1725 cc secondo cui in caso di revoca del mandato oneroso, senza che ricorra una giusta causa, il mandante è obbligato al risarcimento del danno nei confronti del mandatario, poiché il recesso, in materia di incarichi professionali, è disciplinato espressamente dall'art.2237 cc, il quale, tenendo conto del particolare rapporto fiduciario che deve intercorrere tra cliente e professionista, concede al primo la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, restando a suo carico il solo obbligo di rimborsare al professionista le spese sostenute ed il compenso per l'opera prestata fino al momento del recesso). Quanto alla incidenza su tale diritto della previsione di un termine di durata del rapporto, la decisione impugnata ha fatto corretto riferimento alla più recente giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. n.469/2016, ha chiarito che la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art.2237 cc, dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita. In linea con tale orientamento si è posta la prevalente successiva giurisprudenza, sottolineando come la sola apposizione di un termine non deponga per la deroga alla citata norma, essendo sempre necessaria una verifica in concreto di quella che è stata l'intenzione delle parti, ancorché non sia necessaria la conclusione di un patto specifico ed espresso (Cass. n.21904/2018; Cass. n.25668/2018; Cass. n.27938/2024). La peculiare modalità di manifestazione del recesso ex art. 2237 c.c., consentito al cliente ad nutum nei confronti del professionista intellettuale, si collega proprio alla natura prettamente fiduciaria di tale rapporto
(Cass., 10/1/1962, n.10), la quale postula una costante adesione del committente alle modalità della sua attuazione (Cass., Sez. 2, 17/3/1980, n.1760, che sottolinea il carattere particolarmente fiduciario del rapporto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale sicché la facoltà di recesso del committente risulta elemento caratterizzante del rapporto;
anche Corte cost., sentenza
n.25 del 1974, ha reputato che il recesso ad nutum del cliente deriva dalla circostanza che la prestazione del professionista è basata sulla fiducia e non è fungibile…” (cfr. da pag. n.6 e 7). Ne consegue che, fermo restando che la previsione di un termine di durata del rapporto professionale non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum – dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita anche in presenza di un termine di durata del contratto – un tale recesso deve intendersi funzionale al fondamento fiduciario di tale rapporto, potendo, quindi, essere esercitato nel caso in cui cessi la fiducia del cliente riguardo all'attività prestata dal professionista. Va però anche osservato che, nella specie, non Parte_1
solo non ha provato ma non ha mai nemmeno allegato il venir meno del rapporto fiduciario con il nessuna indicazione, e men che meno prova, è stata fornita dunque dall'odierna CP_1
appellante in merito alla cessazione della fiducia sottesa al rapporto.
Orbene, ciò posto, ritiene la Corte che nemmeno l'esame del contratto in questione consenta di ritenere che fosse fatta salva la possibilità di recedere ad nutum, ciò non evincendosi anzitutto dall'art.2 del contratto del 3/12/2015 (cfr. doc. n.
3-fascicolo I grado parte attrice) secondo cui
“(omissis) Resta inteso che, qualora il Protocollo di Intesa tra e il Tribunale di Parte_1
Grosseto cessasse prima della scadenza del presente contratto, le parti avranno la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto con comunicazione scritta da inviare all'altra parte senza vincoli di preavviso.” in quanto, posta l'ovvietà della risolvibilità anticipata nel caso cessazione anticipata della convenzione con il Tribunale di Grosseto, tale clausola non può che intendersi – come correttamente osservato anche dal primo Giudice – nel senso che, oltre alla specifica ipotesi prevista, non era possibile, in fattispecie diverse, recedere anticipatamente. Ciò discende anche dall'art.1367 cc ai sensi del quale “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.”, ragion per cui, nel caso di specie ove la prevista ipotesi di risolubilità avrebbe rappresentato già una causa di risoluzione in base ai principi generali del codice civile, se la clausola de qua non fosse intesa con il significato sopra precisato, non avrebbe alcun significato.
Né può rilevare in contrario quanto previsto dall'art.3 del contratto in esame ai sensi del quale “Il consulente, reso noto il grado di complessità dell'incarico e rappresentate tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, concorda con il committente, per le prestazioni professionali prestate, un compenso mensile pari ad euro 1.800,00 oltre IVA e CPP.
Eventuali rimborsi spese saranno riconosciuti al consulente previa presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute (omissis)” giacché l'inciso “per le prestazioni professionali prestate” non può essere inteso nel senso che le parti abbiano voluto escludere i guadagni che il avrebbe dovuto avere e che non aveva avuto per l'esercizio del diritto di recesso sia perché CP_1
è estremamente generico – solo ove tale inciso fosse stato temporalmente circostanziato (ad esempio prevedendo che il corrispettivo sarebbe spettato solo per le prestazioni svolte con esclusione di quelle che avrebbero dovuto essere prestate e non lo sono state) si sarebbe potuto discutere dell'applicabilità del recesso ad nutum previsto dall'art.2237 cc – sia perché tale previsione appare piuttosto finalizzata a distinguere il compenso professionale vero e proprio da quelli previsti nella seconda parte della clausola in esame, ossia i vari rimborsi spese.
Dovrà, infine, consequenzialmente rigettarsi anche il terzo ed ultimo motivo di appello sui compensi spettanti al perché, stante la ritenuta infondatezza della domanda di risoluzione del CP_1 contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione e l'affermata illegittimità dell'esercizio del recesso operato da , l'ingegnere aveva diritto ai compensi che avrebbe dovuto percepire CP_2
fino alla naturale scadenza del 30/11/2021 (cfr. Cass. civ., Sez. L., sent. n.22786 del 7/10/2013) e ciò proprio in ragione del fatto che, ove pure fossero del tutto mancate le prestazioni professionali il cui compenso era oggetto dei decreti ingiuntivi da lui ottenuti, ciò sarebbe dipeso proprio dall'illegittima interruzione del rapporto da parte dell'odierna appellante.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata. Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.624/2023
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna quest'ultima alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 nel presente grado di giudizio che si liquidano in euro 8.000,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. BR Paini Dott. MO Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. MO Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa BR Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.624/2023
Tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giulio Brovadan ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via
Massena n.3, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Controparte_1
IO D. LI e MO BA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Perugia, Piazza Italia n.4, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1456/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Perugia, in totale riforma della sentenza n.1456/2023 emessa e pubblicata in data 28 settembre 2023 dal Tribunale di Perugia e notificata il 2 ottobre 2023:
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che è liberata da ogni obbligo di CP_2
pagamento nei confronti di , per tutti motivi esposti nel presente atto e dichiarare, Controparte_1
se del caso, anche la risoluzione del contratto in data 3 dicembre 2015, come integrato il 18 dicembre
2017, per impossibilità della prestazione di parte convenuta dal 4 dicembre 2020 e, comunque, lo stesso contratto improduttivo di effetti dal 3 febbraio 2021, ai sensi dell'art.2237, co.1, cc, a seguito del recesso per giusta causa esercitato da Parte_1
Revocare e/o annullare e dichiarare comunque nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.1130/2021 emesso in data 21/25 giugno 2021 dal Tribunale di Perugia;
Revocare e/o annullare e dichiarare comunque nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.2199/2021 emesso in data 23 dicembre 2021 e pubblicato il 27 dicembre 2021 dal Tribunale di Perugia;
Revocare e/o annullare e dichiarare comunque nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.84/2022 emesso in data 24 gennaio 2022 dal Tribunale di Perugia;
Condannare, conseguentemente, al pagamento delle somme dallo stesso percepite Controparte_1
successivamente alla data di intervenuta cessazione degli effetti del contratto;
In via subordinata, condannare il ai sensi dell'art.2041 cc, al pagamento in favore di CP_1
di tutte le somme incassate indebitamente, in mancanza della corrispondente Parte_1
controprestazione;
In stretto subordine, dichiarare in ogni caso cessato ed improduttivo di effetti il contratto in data 3 dicembre 2015, come integrato il 18 dicembre 2017, alla naturale scadenza del 30 novembre 2021.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, Sezione Civile, contrariis reiectis:
Rigettare integralmente l'avverso atto di appello, in quanto privo di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti nella presente memoria difensiva di costituzione, confermandosi la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.”.
All'udienza del 4/3/2024 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza in data 21/3/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;
a seguito, poi, di una richiesta di parte appellante volta ad ottenere chiarimenti circa le scadenze dei termini per le conclusionali, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva fissata la nuova udienza del 16/7/25 per la rimessione degli atti al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva di aver convenuto in giudizio Parte_1
l'ingegner (così instaurando la causa con R.G. n.2566/2021), per ottenere Controparte_1
l'accertamento della risoluzione anticipata del contratto d'opera professionale con lo stesso sottoscritto e, comunque, la dichiarazione di improduttività degli effetti del succitato contratto a seguito del proprio recesso nonché la restituzione delle somme da esso percepite in assenza della corrispondente controprestazione.
La società attrice, a fondamento della propria domanda, deduceva anzitutto che essa aveva in essere una convenzione con il Tribunale di Grosseto, stipulata il 3/12/2015 ed avente ad oggetto l'affidamento in gestione del servizio di pubblicità legale delle vendite giudiziarie nelle procedure esecutive immobiliari e fallimentari, l'esecuzione di azioni di supporto all'informatizzazione dei registri di cancelleria attraverso la digitalizzazione dei fascicoli cartacei e relativa scansione (progetto
PCT-processo civile telematico) e la realizzazione e gestione del sito internet ufficiale del Tribunale.
Ancora – proseguiva - con contratto di pari data, essa attrice aveva conferito al CP_2 CP_1
un incarico di assistenza e formazione sulle problematiche del PCT presso il Tribunale di Grosseto: il compenso iniziale, pari ad euro 1.800,00 mensili, era stato poi aumentato ad euro 2.500,00 con un'integrazione contrattuale del 18/12/2017, in seguito all'introduzione del nuovo servizio sulle aste telematiche. Successivamente, a causa delle dimissioni di una seconda sua collaboratrice ( Per_1
essa attrice aveva richiesto al Tribunale di ampliare le mansioni del estendendole
[...] CP_1
a quelle già svolte dalla ma la dott. Giudice delle esecuzioni presso il Per_1 Persona_2
Tribunale di Grosseto, aveva negato questa possibilità motivando in relazione al fatto che il essendo già CTU presso la medesima sede, non poteva assumere ruoli aggiuntivi: a fronte CP_1
di tale indisponibilità da parte del Tribunale e considerando che il rapporto con il era CP_1
qualificabile come contratto di consulenza d'opera professionale e, quindi, disciplinato dagli artt.2229
e ss. cc, oltre che dai principi generali, essa attrice aveva comunicato al professionista la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex artt.1463 cc, ovvero, in subordine,
l'esercizio del diritto di recesso per giusta causa ex art.2237 cc.
L'appellante dava quindi atto di aver concluso in I grado chiedendo: in via principale, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione dal 4/12/2020
e, comunque, l'improduttività degli effetti del contratto a decorrere dalla missiva del 3/2/2021 con cui era stato comunicato all'ingegnere il proprio recesso e, per l'effetto, condannarsi il al CP_1
pagamento delle somme percepite successivamente alla data di cessazione degli effetti del contratto;
in via subordinata, condannarsi lo stesso al pagamento in suo favore delle somme incassate a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 cc in mancanza della corrispondente controprestazione;
in ulteriore subordine, dichiararsi in ogni caso cessato ed improduttivo di effetti il contratto per cui è causa alla scadenza naturale del 30/11/2021. Il tutto con vittoria delle spese di lite. dava poi atto che il costituitosi in quella sede, aveva contestato tutto Parte_1 CP_1 quanto ex adverso dedotto, chiarendo che l'indisponibilità del Tribunale all'ampiamento di attività richiesto dalla società attrice aveva riguardato solo le nuove mansioni proposte ossia quelle che lui avrebbe dovuto espletare in sostituzione della precedente incaricata e non invece quelle Persona_1
che lui già svolgeva regolarmente, sicché, a suo dire, non vi era stato alcun impedimento alla prosecuzione del contratto originario. Il – riferiva, ancora, la società attrice – aveva poi CP_1
precisato che, se era vero che il contratto prevedeva un rinnovo automatico ogni anno, salvo disdetta comunicata con tre mesi di anticipo, nondimeno era vero che il predetto contratto non prevedeva alcuna clausola che consentisse alla società di recedere anticipatamente, ritenendo, perciò, di aver diritto al compenso fino alla naturale scadenza del contratto, fissata al 30/11/2021; aveva altresì escluso l'applicabilità dell'art.2041 cc, sostenendo di aver continuato a svolgere la prestazione anche successivamente alla ricezione della comunicazione di recesso da parte di . Esso convenuto CP_2
– continuava – aveva quindi concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi la validità e Parte_1
l'efficacia del contratto per cui è causa stante l'assenza di reali cause impeditive e, per l'effetto, rigettarsi la richiesta di restituzione delle somme da lui incassate per infondatezza della domanda ex adverso proposta ovvero accertarsi e dichiararsi la formazione del giudicato discendente dalla mancata impugnazione del decreto ingiuntivo da esso richiesto con cui era stato azionato il relativo credito;
il tutto con vittoria delle spese di lite e con condanna della controparte ai sensi dell'art.96 cpc.
Ed infatti – evidenziava, ancora, - il aveva ottenuto nei suoi confronti tre Parte_1 CP_1
decreti ingiuntivi per il pagamento dei compensi maturati in base al contratto per cui è causa: il primo
(n.1130/2021), richiesto a giugno 2021, riguardante i compensi dovutigli per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 per un importo di euro 7.806,00, oltre accessori e spese;
il secondo (n.2199/2021), richiesto ad ottobre 2021, riguardante i mesi da giugno a settembre 2021 per euro 10.408,00, oltre accessori e spese;
il terzo (n.84/2022), depositato a gennaio 2022, riguardante i mesi di ottobre e novembre 2021 per euro 5.200,00, oltre accessori e spese. Essa esponente dava atto di essersi opposta a tutti e tre i D.I., dando origine a tre distinti procedimenti giudiziari (rubricati al R.G. n.3934/2021,
n.604/2022 e n. 1147/2022) nei quali aveva ribadito le stesse motivazioni già esposte nel procedimento principale rubricato al n.2566/2021, sostenendo che i compensi richiesti dal CP_1 non erano dovuti e sollevando la questione dell'abuso del processo, accusando il ricorrente di aver frammentato inutilmente le richieste in più azioni monitorie. In particolare, con riferimento al secondo e al terzo decreto, essa opponente ne aveva eccepito la nullità per vizi di notifica, lamentando che non le erano stati comunicati gli scritti difensivi integrativi prodotti nel corso del procedimento monitorio.
La società opponente dava infine atto che il costituitosi in tutti i menzionati procedimenti, CP_1
aveva richiamato le argomentazioni già articolate nel procedimento iscritto al R.G. n.2566/2021.
Il Tribunale di Perugia, con l'impugnata sentenza – concessa la provvisoria esecutività ex art.648 cpc soltanto in relazione al D.I. n.1130/2021, riuniti i giudizi di opposizione alla causa iscritta al R.G.
n.2566/2021 stante l'identità delle questioni giuridiche e delle parti coinvolte e disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione – così statuiva:
“Quanto al procedimento R.G. n.2566/2021 respinge la domanda di accertamento della risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto stipulato inter-partes del 3 dicembre 2015 e successiva integrazione, nonché di legittimità del recesso ex art.2237 cc, e dichiara che il contratto ha cessato
i suoi effetti alla data del 30 novembre 2021;
Respinge le opposizioni ai decreti ingiuntivi del Tribunale di Perugia n.1130/2021, n.2199/2021,
n.84/2021, in quanto infondate, e li dichiara definitivamente esecutivi;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in misura di euro 4.500,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge quanto al procedimento iscritto a R.G. n.2566/2021 e in misura di euro 3.500,00 oltre spese generali (15%)
IVA e CPA come per legge per ciascun giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.”.
Orbene, con il primo motivo di appello, censurava la sentenza di I grado per aver Parte_1 escluso la sussistenza dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione del oggetto del CP_1
contratto di consulenza professionale, osservando, al riguardo, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la comunicazione e-mail del 4/12/2020 della Dott.ssa aveva rappresentato una Per_2
causa impeditiva della prestazione del predetto poiché la richiesta di sostituzione della CP_1 risorsa dimissionaria -la con l'ingegnere (cfr. e-mail del 3/12/2020) riguardava le attività Per_1
tecniche di supporto alle cancellerie e di assistenza ai delegati presso la sala aste, attività, queste, corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto di collaborazione per cui è causa, non essendovi ricompresa anche l'assistenza svolta dalla nelle materie strettamente giuridiche. Né, a suo dire, Per_1
poteva rilevare in contrario – diversamente da quanto affermato dal primo Giudice – il fatto che la
Dott.ssa in qualità di Giudice delle esecuzioni, non poteva rappresentare la volontà Per_2 dell'Ufficio giudiziario di appartenenza sul piano amministrativo e che, conseguentemente, la missiva del 4/12/2020 era finalizzata esclusivamente a rappresentare un problema e ad articolare delle possibili soluzioni e non già ad affermare l'esistenza di una incompatibilità del professionista. Per tutte le indicate ragioni deduceva, quindi, la risoluzione ex tunc del contratto in oggetto.
Con il secondo motivo la società appellante censurava poi la sentenza del Tribunale stante la ritenuta illegittimità del recesso ad nutum, comunque possibile a norma dell'art.2237 cc, evidenziando che dal complessivo regolamento risultante dall'accordo di collaborazione del 3/12/2015, da interpretare ai sensi dell'art.1366 cc, non poteva affatto desumersi la comune intenzione delle parti ex art.1362 cc di escludere la facoltà di recedere, ad nutum e prima della scadenza, dal contratto. Osservava, peraltro, da una parte, che la volontà nel senso suindicato doveva escludersi anche in ragione del fatto che il contratto prevedeva espressamente il pagamento delle sole prestazioni svolte e non di tutte quelle previste fino al termine pattuito e, dall'altra parte, che era del tutto inconsistente l'argomentazione del Giudice di I grado secondo cui la previsione dell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto solo in caso di cessazione della convenzione con il Tribunale avrebbe determinato la deroga di quanto previsto dall'art.2237 cc.
L'odierna appellante, ancora, con il terzo motivo di appello impugnava la decisione del primo Giudice laddove aveva ritenuto che l'ingegnere avesse diritto a percepire i compensi per i mesi successivi alla comunicazione di intervenuta cessazione del contratto, così confermando i tre D.I. a prescindere dal fatto che il professionista avesse svolto o meno l'attività prevista a suo carico. Parte appellante contestava tale statuizione sia perché in contrasto con l'art.3 del contratto per cui è causa secondo cui il compenso era dovuto solo per le prestazioni effettivamente svolte, sicché, in caso di sospensione dell'attività per qualsiasi motivo, il professionista non aveva diritto ad alcun pagamento sia perché il non aveva in alcun modo provato di aver continuato a svolgere attività in suo favore, non CP_1
rilevando in contrario i documenti richiamati dal Tribunale (dal n.13 al n.16) tanto perché si riferivano ad un periodo anteriore di ben un anno rispetto alla comunicazione di risoluzione del contratto quanto perché, in ogni caso, provavano lo svolgimento di attività non riconducibili all'incarico conferito da essa appellante. Concludeva, quindi, come sopra.
Il in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al CP_1
primo motivo di appello, che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto che non sussistesse alcuna impossibilità sopravvenuta della prestazione, evidenziando che il Giudicante, da una parte, aveva attentamente esaminato l'oggetto del contratto e il contenuto del quesito di cui alla comunicazione del 3/12/2020, contestualizzando la risposta della Dott.ssa e, dall'altra parte, aveva valorizzato Per_2
l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Grosseto risalente al 26/11/2018 e mai venuta meno.
Osservava, inoltre, che con la Circolare del Ministero della Giustizia del 13/10/2017 era stato espressamente vietato al personale di di accedere ai sistemi informativi utilizzati dagli Parte_1 Uffici giudiziari (SICID e SIECIC), motivo per cui anche solo per tale ragione ogni altro argomento sull'esistenza di eventuali incompatibilità era ed è del tutto superfluo.
Con riguardo al secondo motivo di gravame il ha rilevato come il Tribunale aveva CP_1 correttamente dichiarato l'illegittimità del recesso ad nutum esercitato dalla società appellante, precisando che quanto previsto dall'art.2 del contratto circa il termine di durata del rapporto rappresenta un'ipotesi di deroga alla facoltà di recesso ad nutum.
In merito, poi, al terzo motivo di appello il ha osservato che correttamente il Tribunale CP_1
aveva accertato il suo diritto alla percezione dei compensi per i mesi successivi (da gennaio a novembre 2021) alla comunicazione di intervenuta cessazione del contratto sia perché gli spettava comunque il pagamento del compenso per l'intera durata del rapporto, stante l'arbitraria interruzione del rapporto da parte dell'odierna appellante, sia perché ciò -in ogni caso- le sue effettive prestazioni risultavano documentalmente provate. Concludeva, dunque, come sopra.
La Corte ritiene che l'appello sia interamente infondato.
Va anzitutto rigettato il primo motivo di gravame poiché correttamente il Tribunale aveva ritenuto che non sussistesse alcuna impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art.1463 cc. Ed invero risultano agli atti le seguenti circostanze: con comunicazione del 3/12/2020 (cfr. doc. n.
6-fascicolo I grado parte attrice), aveva proposto al Tribunale di Grosseto un ampliamento delle Parte_1
attività del in sostituzione di quelle della dipendente dimissionaria;
in tale e-mail si legge CP_1 che “Gentilissima Dott.ssa come saprà la nostra dipendente che svolgeva Per_2 Persona_1
attività di supporto alle cancellerie secondo il protocollo d'intesa siglato tra la nostra azienda e il
Tribunale di Grosseto ha rassegnato le dimissioni e stiamo pertanto provvedendo alla sua sostituzione. Vorremmo pertanto proporre in sostituzione di per le attività di supporto Persona_1 alle cancellerie e di assistenza ai delegati presso la sala aste, l'ing. ”; la Controparte_1 Per_2
con e-mail del 4/12/2020 (cfr. doc. n.
7-del succitato fascicolo I grado) aveva dato riscontro negativo
“…a causa dell'evidente incompatibilità dell'ingegnere a ricoprire il ruolo da voi CP_1 indicato, in relazione all'attività di consulente tecnico stabilmente dal medesimo svolta presso questo
Tribunale.”.
Orbene, giova in primis puntualizzare – come già correttamente rilevato dal primo Giudice – che è infondata la deduzione della società appellante secondo cui la missiva, recata con una mail della
Dott.ssa all'epoca dei fatti Giudice unico delle Esecuzioni presso il Tribunale di Grosseto, Per_2
costituirebbe motivo di impossibilità sopravvenuta della prestazione in ragione del fatto che la predetta non era titolata ad esprimere sul piano amministrativo la volontà del Tribunale di Per_2
Grosseto, trattandosi di competenze proprie del suo Presidente, dovendosi pertanto qualificare tale mail come espressione di una mera opinione personale, per quanto qualificata, della Giudice. La competenza in relazione alla possibilità per il CTU del Tribunale, di rivestire il CP_1
diverso ruolo per cui aveva ricevuto incarico da era piuttosto in capo alla Presidente del CP_2
Tribunale di Grosseto la quale, con provvedimento del 26/11/2018 (cfr. doc. n.
5-comparsa di costituzione e risposta I grado allegato al fascicolo con R.G. n.2566/2021), aveva autorizzato il a svolgere l'attività di consulenza informatica, nonostante fosse iscritto all'albo dei CP_1
consulenti, non ravvisando dunque alcuna incompatibilità rispetto alle mansioni di consulenza informatica attribuitegli e tale autorizzazione non era mai stata revocata.
Ciò posto, deve altresì osservarsi – pur ove si volesse ritenere la Dott.ssa titolata ad esprimere Per_2
la volontà del Tribunale, e non è questo il caso per quanto sopra evidenziato, e posto che tanto il supporto alle cancellerie nell'uso del processo civile telematico quanto l'assistenza ai delegati presso la sala aste può riguardare o gli aspetti informatici o quelli giuridici – che ben difficilmente il quale ingegnere esperto nel settore informatico potesse, oltre che continuare a svolgere CP_1
le sue attività di consulenza informatica agli utenti interni del Tribunale e ai delegati presso la sala aste, sostituire la che svolgeva – e ciò è rimasto tra le parti incontestato – attività di supporto Per_1
alle cancellerie e nelle aste ma quale esperta in materie giuridiche.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di gravame, dovendosi al riguardo osservare che, se è vero che, in tema di contratto d'opera intellettuale, l'eventuale apposizione di un termine di durata non preclude l'esercizio della facoltà di recesso ad nutum riconosciuta al cliente dall'art.2237, co.1, cc, è pur vero che tale possibilità di recesso costituisce in linea generale un corollario normativo della natura fiduciaria del contratto in esame. Va detto che in ordine a tali principi la Corte di Cassazione
(cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n.5744 del 4/3/2025) ha di recente specificato che “…La evidente sussunzione del rapporto tra le parti nella fattispecie della prestazione d'opera intellettuale denota con evidenza come sia inconferente il richiamo della difesa del ricorrente alla disciplina di cui all'art.1725 cc, essendo la disciplina del recesso rinvenibile nella specifica previsione di cui all'art.
2237 cc, che consente al committente il recesso ad nutum, fatti salvi il diritto del professionista a ricevere il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera svolta (conforme Cass.
n.3707/1989, secondo cui, in tema di professioni intellettuali, non è applicabile la disposizione di cui all'art.1725 cc secondo cui in caso di revoca del mandato oneroso, senza che ricorra una giusta causa, il mandante è obbligato al risarcimento del danno nei confronti del mandatario, poiché il recesso, in materia di incarichi professionali, è disciplinato espressamente dall'art.2237 cc, il quale, tenendo conto del particolare rapporto fiduciario che deve intercorrere tra cliente e professionista, concede al primo la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, restando a suo carico il solo obbligo di rimborsare al professionista le spese sostenute ed il compenso per l'opera prestata fino al momento del recesso). Quanto alla incidenza su tale diritto della previsione di un termine di durata del rapporto, la decisione impugnata ha fatto corretto riferimento alla più recente giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. n.469/2016, ha chiarito che la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art.2237 cc, dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita. In linea con tale orientamento si è posta la prevalente successiva giurisprudenza, sottolineando come la sola apposizione di un termine non deponga per la deroga alla citata norma, essendo sempre necessaria una verifica in concreto di quella che è stata l'intenzione delle parti, ancorché non sia necessaria la conclusione di un patto specifico ed espresso (Cass. n.21904/2018; Cass. n.25668/2018; Cass. n.27938/2024). La peculiare modalità di manifestazione del recesso ex art. 2237 c.c., consentito al cliente ad nutum nei confronti del professionista intellettuale, si collega proprio alla natura prettamente fiduciaria di tale rapporto
(Cass., 10/1/1962, n.10), la quale postula una costante adesione del committente alle modalità della sua attuazione (Cass., Sez. 2, 17/3/1980, n.1760, che sottolinea il carattere particolarmente fiduciario del rapporto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale sicché la facoltà di recesso del committente risulta elemento caratterizzante del rapporto;
anche Corte cost., sentenza
n.25 del 1974, ha reputato che il recesso ad nutum del cliente deriva dalla circostanza che la prestazione del professionista è basata sulla fiducia e non è fungibile…” (cfr. da pag. n.6 e 7). Ne consegue che, fermo restando che la previsione di un termine di durata del rapporto professionale non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum – dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita anche in presenza di un termine di durata del contratto – un tale recesso deve intendersi funzionale al fondamento fiduciario di tale rapporto, potendo, quindi, essere esercitato nel caso in cui cessi la fiducia del cliente riguardo all'attività prestata dal professionista. Va però anche osservato che, nella specie, non Parte_1
solo non ha provato ma non ha mai nemmeno allegato il venir meno del rapporto fiduciario con il nessuna indicazione, e men che meno prova, è stata fornita dunque dall'odierna CP_1
appellante in merito alla cessazione della fiducia sottesa al rapporto.
Orbene, ciò posto, ritiene la Corte che nemmeno l'esame del contratto in questione consenta di ritenere che fosse fatta salva la possibilità di recedere ad nutum, ciò non evincendosi anzitutto dall'art.2 del contratto del 3/12/2015 (cfr. doc. n.
3-fascicolo I grado parte attrice) secondo cui
“(omissis) Resta inteso che, qualora il Protocollo di Intesa tra e il Tribunale di Parte_1
Grosseto cessasse prima della scadenza del presente contratto, le parti avranno la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto con comunicazione scritta da inviare all'altra parte senza vincoli di preavviso.” in quanto, posta l'ovvietà della risolvibilità anticipata nel caso cessazione anticipata della convenzione con il Tribunale di Grosseto, tale clausola non può che intendersi – come correttamente osservato anche dal primo Giudice – nel senso che, oltre alla specifica ipotesi prevista, non era possibile, in fattispecie diverse, recedere anticipatamente. Ciò discende anche dall'art.1367 cc ai sensi del quale “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.”, ragion per cui, nel caso di specie ove la prevista ipotesi di risolubilità avrebbe rappresentato già una causa di risoluzione in base ai principi generali del codice civile, se la clausola de qua non fosse intesa con il significato sopra precisato, non avrebbe alcun significato.
Né può rilevare in contrario quanto previsto dall'art.3 del contratto in esame ai sensi del quale “Il consulente, reso noto il grado di complessità dell'incarico e rappresentate tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, concorda con il committente, per le prestazioni professionali prestate, un compenso mensile pari ad euro 1.800,00 oltre IVA e CPP.
Eventuali rimborsi spese saranno riconosciuti al consulente previa presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute (omissis)” giacché l'inciso “per le prestazioni professionali prestate” non può essere inteso nel senso che le parti abbiano voluto escludere i guadagni che il avrebbe dovuto avere e che non aveva avuto per l'esercizio del diritto di recesso sia perché CP_1
è estremamente generico – solo ove tale inciso fosse stato temporalmente circostanziato (ad esempio prevedendo che il corrispettivo sarebbe spettato solo per le prestazioni svolte con esclusione di quelle che avrebbero dovuto essere prestate e non lo sono state) si sarebbe potuto discutere dell'applicabilità del recesso ad nutum previsto dall'art.2237 cc – sia perché tale previsione appare piuttosto finalizzata a distinguere il compenso professionale vero e proprio da quelli previsti nella seconda parte della clausola in esame, ossia i vari rimborsi spese.
Dovrà, infine, consequenzialmente rigettarsi anche il terzo ed ultimo motivo di appello sui compensi spettanti al perché, stante la ritenuta infondatezza della domanda di risoluzione del CP_1 contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione e l'affermata illegittimità dell'esercizio del recesso operato da , l'ingegnere aveva diritto ai compensi che avrebbe dovuto percepire CP_2
fino alla naturale scadenza del 30/11/2021 (cfr. Cass. civ., Sez. L., sent. n.22786 del 7/10/2013) e ciò proprio in ragione del fatto che, ove pure fossero del tutto mancate le prestazioni professionali il cui compenso era oggetto dei decreti ingiuntivi da lui ottenuti, ciò sarebbe dipeso proprio dall'illegittima interruzione del rapporto da parte dell'odierna appellante.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata. Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.624/2023
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna quest'ultima alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 nel presente grado di giudizio che si liquidano in euro 8.000,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. BR Paini Dott. MO Salcerini