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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/05/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1323/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Concetta Sanfilippo;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
1 CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), successore a titolo particolare di Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_2
essa la procuratrice (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Calogero Lanza e Matteo Giarratana;
INTERVENIENTE VOLONTARIA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale delle parti, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Controparte_1
proponevano opposizione avverso il decreto n. 842/2020, reso dal Tribunale di Siracusa il
17 giugno 2020, con il quale ai predetti (nonchè a e ) era Parte_2 Parte_3 stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di €. Controparte_2
108.821,53, oltre ad interessi e spese, dovuto in qualità di fideiussori della CP_4
quale saldo debitore del conto corrente n. 300796983 stipulato il 27 luglio 2010, al
[...] quale accedeva un'apertura di credito, nonché a saldo di quanto dovuto in forza del mutuo chirografario n. 3705621 del 10/12/2010.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava le pretese avversarie e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 1911/2024 del 9 settembre 2024 il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
e hanno interposto appello sulla base di otto Parte_1 Controparte_1
ragioni di censura.
È intervenuta in giudizio successore a titolo universale Controparte_3
di che, frattanto, aveva acquistato a titolo particolare (giusta atto di CP_5
scissione parziale) da una serie di attività e passività, ivi Controparte_2
compreso il credito oggetto di causa.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia di in proprio, quale Controparte_2
avente causa a titolo particolare (in forza della scissione parziale che ha determinato l'acquisto di una parte del patrimonio, comprensivo di attività e passività, della società scissa) dell'odierna interveniente.
Ella, infatti, non si è costituita in giudizio, nonostante sia stata ritualmente chiamata a parteciparvi.
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono del mancato esame, da parte del
Tribunale, dell'eccezione di improcedibilità della domanda attrice, tempestivamente formulata dopo l'espletamento del procedimento di mediazione, nell'ambito del quale era intervenuto, in luogo dell'ingiungente, un soggetto privo di rappresentanza sostanziale, e dunque privo del potere di disporre dei diritti oggetto di controversia.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, il Tribunale si è limitato a dare atto “dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata”, così implicitamente rigettando l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti.
Ora, è noto che nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege e di mediazione demandata dal giudice, di cui ai commi 1 bis e 2 dell'art. 5 d.lgs. n. 28 del
2010, è necessaria la presenza personale della parte e del suo difensore. La parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può anche coincidere con l'avvocato che la assiste nell'ambito della procedura stragiudiziale, purché questo sia munito di apposita procura speciale sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista (v. Cass. nn.
1309/2022, 8473/2019).
Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84).
Nel caso di specie la delega conferita per iscritto al soggetto presente dinanzi al mediatore, ancorchè recava il titolo di “procura alle liti” gli conferiva, in realtà, la delega a rappresentare con “tutte le facoltà inerenti il mandato, ivi Controparte_6
comprese quelle di promuovere la mediazione/aderire alla procedura di mediazione,
3 intervenire al primo incontro ed agli altri eventuali successivi incontri, stabilire rinvii presiedendo ai medesimi”, ma soprattutto, “pattuire termini, condizioni e modalità dell'esecuzione dell'accordo, transigere, conciliare, rinunciare agli atti”.
Attività, queste, che comprendono propriamente il potere di disporre del diritto oggetto di controversia.
Né può dirsi, come vorrebbe l'appellante, che il delegato avrebbe dovuto essere munito di procura notarile o autenticata dal notaio.
Non ignora la Corte che alcuni precedenti della Suprema Corte vanno nel senso della tesi sostenuta dall'appellante, facendo leva ora sul fatto che l'accordo eventualmente raggiunto costituisce titolo esecutivo ed è trascrivibile, ora sulla considerazione che la procura conferirebbe al delegato una rappresentanza avente natura negoziale, ora sulla funzione pubblicistica della procedura di mediazione, che solo la procura notarile (o con firma autenticata dal notaio) potrebbe consentire di assicurare.
Tuttavia, in senso contrario depongono diversi, e ben più pregnanti, argomenti.
Va innanzitutto evidenziato che con le pronunce sopra richiamate la Suprema Corte non ha affatto stabilito che la procura speciale sostanziale debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri, ma ha soltanto escluso che la procura al difensore (e dallo stesso autenticata), non avendo il contenuto di una procura sostanziale, possa consentirgli di rappresentare la parte nella procedura di mediazione.
Tanto premesso, va ricordato che al di fuori delle ipotesi nelle quali il legislatore prevede che gli atti debbano rivestire una particolare forma (art. 1350, ultimo comma, c.c.), vige, per gli atti negoziali, il principio della libertà delle forme.
E quanto alla procura, essa, giusta il disposto dell'art. 1392 c.c., deve essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, sicché laddove la legge prescriva una particolare forma per l'accordo di conciliazione, la procura dovrà rivestire la medesima forma.
Ora, la disciplina della procedura di mediazione prevede (art. 11 d.lgs. n. 28/2010) che nel caso in cui – all'esito del procedimento - le parti raggiungano un accordo di conciliazione, “il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo”.
Si inferisce, dall'uso del termine “testo” e del verbo “allegare”, che l'accordo debba rivestire la forma scritta, sicché la procura a rappresentare la parte nella procedura di mediazione deve essere comunque redatta per iscritto.
Non è necessario, tuttavia, che la procura sia redatta per atto pubblico o per scrittura
4 privata autenticata, salvo il caso in cui l'accordo da concludere debba essere stipulato a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (v. art. 1350 c.c.).
Ed invero, l'art. 185 c.p.c., rubricato “Tentativo di conciliazione”, prevede che dinanzi al giudice istruttore, “Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte”.
Analoga previsione non è contenuta nella disciplina della procedura di mediazione.
A tenore dell'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, infatti, “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
Orbene, proprio la possibilità per il mediatore di “chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza” e la mancata previsione della forma che tale delega debba rivestire escludono, a parere della Corte, che la procura in questione debba in ogni caso essere redatta per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata (alla quale sono semmai collegati gli effetti di cui all'art. 2703 c.c.) e portano a ritenere, invece, che sia sufficiente – salvo il caso in cui l'accordo da concludere debba rivestire una forma diversa
- il conferimento dei poteri a mezzo di una delega in forma scritta, di cui il mediatore darà atto a verbale.
Del resto, tale interpretazione è confortata dal contenuto dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale prevede che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”.
Non osta a tale conclusione il fatto che l'accordo costituisca titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 28/2010, né la funzione pubblicistica del procedimento ovvero il fatto che l'accordo possa essere soggetto a trascrizione.
Ed invero, sotto il primo profilo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. i titoli esecutivi sono tali quando la legge attribuisce espressamente ad essi efficacia esecutiva, e nel caso di specie l'accordo costituisce titolo esecutivo per espressa previsione contenuta nell'art. 12
5 del richiamato decreto legislativo.
Inoltre, l'art. 11 stabilisce che “Il verbale conclusivo della mediazione, contenente
l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti”, sicché la natura pubblicistica della procedura è assicurata comunque dalla certificazione apposta dal mediatore al verbale di cui l'accordo fa parte, e che l'accordo contiene.
Il fatto, poi, che la delega debba rivestire la stessa forma prevista per l'accordo consente agevolmente di superare le perplessità legate alla possibilità di trascrivere l'atto, dovendosi del resto evidenziare che a norma dell'art. 11, comma 7, d.lgs. 28/2010 “se con
l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale
a ciò autorizzato”.
Conseguentemente, dinanzi al mediatore era presente il soggetto validamente delegato, il quale aveva il potere di disporre del diritto di credito di cui si discute.
Con il secondo motivo gli appellanti assumono che erroneamente il primo giudice, riportando l'orientamento in base al quale il creditore opposto “deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa”, ha ritenuto che, se per un verso l'opposta aveva prodotto documentazione comprovante l'esistenza del credito, di contro gli opponenti avevano formulato censure astratte e non corredate da pertinenti allegazioni documentali.
Deducono gli appellanti che “l'errore non riguarda le posizioni processuali delle parti bensì il fatto che il Giudice ha ritenuto che l'attore debba provare soltanto fonte e scadenza del credito, allegando limitatamente l'inadempimento.
Ciò ha dell'inverosimile: l'attore deve dare piena prova del proprio credito e così, nella fattispecie che ne occupa, non ha fatto”.
Il motivo è inammissibile in ragione della sua genericità.
Esso, infatti, non si confronta con il ragionamento del primo giudice, in base al quale
“la ha provato la propria titolarità attiva nel rapporto di credito CP_2 Controparte_2
dedotto in giudizio allegando il contratto di cessione del credito del 24.11.2017 unitamente all'estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica al n. 142 del 02.12.2017
6 (vd. allegato n. 3 fascicolo monitorio) dai quali si evince che la odierna opposta ha acquistato in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della ha allegato, Controparte_7
inoltre, la copia del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 300796983 del
27.07.2010, e i relativi estratti conto, la copia del contratto di mutuo chirografario n.
3705621 del 10.12.2010 e delle fideiussioni omnibus e specifica rilasciate contestualmente al primo, nonché la comunicazione regolarmente notificata della cessione pro-soluto di detti crediti”.
Con il terzo motivo viene ribadita l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
Deducono gli appellanti che male ha fatto il primo giudice a sussumere il rapporto inter partes nell'alveo del contratto autonomo di garanzia, non rinvenibile nella sola previsione del pagamento a semplice richiesta scritta, e che l'obbligazione fideiussoria era estinta alla data della notificazione dell'atto di citazione, intervenuta ad oltre sei anni di distanza dal momento in cui la banca, con lettera del febbraio 2014, aveva esercitato il recesso dai rapporti di mutuo e di conto corrente.
Anche tale doglianza è infondata, pur imponendosi una motivazione diversa rispetto a quella adottata dal primo giudice.
Osserva in primo luogo la Corte che il contratto di cui si discute non può essere qualificato sub specie di contratto autonomo di garanzia.
Infatti, per principio dal quale non vi è ragione di discostarsi, il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta, salvo la sola exceptio doli, cioè l'eccezione portata nei confronti di chi abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, e poi ne abbia chiesto l'adempimento, avendo ulteriormente chiarito la giurisprudenza di legittimità che ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia
è l'assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che è rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale.
L'elemento distintivo fra la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia è dunque costituito dal fatto che mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il
7 tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata. Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale
(autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale).
Così stando le cose, è l'inserimento nel contratto dell'espressione a prima richiesta e senza eccezioni a dovere orientare l'interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell'articolo 1957 del cc e si caratterizza per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli (v. Cass. n. 31313/2021).
Ora, nel caso di specie, se per un verso il nomen iuris attribuito dalle parti richiama propriamente la fideiussione omnibus, la mera previsione contenuta nel contratto, secondo cui il fideiussore è obbligato a “pagare immediatamente alla a semplice richiesta CP_8 scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, anche in caso di opposizione del debitore principale, non vale a qualificare il contratto – in difetto della previsione che escluda per il garante la possibilità di opporre eccezioni afferenti il rapporto principale - nei termini indicati dal Tribunale (v., in tal senso, Cass. nn.
6517/2014, 16825/2016), trattandosi piuttosto, a fronte della espressa previsione della solidarietà tra garante e garantito, di semplice clausola solve et repete.
Piuttosto, dall'intero testo contrattuale emerge il chiaro collegamento fra l'obbligazione principale e quella del garante, mentre il fatto che non sia esclusa per il garante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale induce sicuramente a qualificare il contratto inter partes quale fideiussione omnibus.
Ciò detto in punto di qualificazione del contratto, rileva la Corte che il primo giudice ha ritenuto che “stante l'intervenuta rinuncia effettuata dagli opponenti mediante
l'approvazione delle clausole contrattuali, è da escludersi la applicabilità del disposto di cui all' art. 1957 codice civile”.
Tale ragionamento non è corretto.
Ed invero, le parti hanno derogato alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. solo in relazione ai limiti temporali ivi previsti, sancendo che il termine entro il quale agire per l'adempimento è, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., stabilito in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare alla decadenza non debba necessariamente rivestire le
8 forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare.
Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “La deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come
“fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia
è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con
l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola” (v.
Cass. n. 84/2010).
In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
È pacifico, inoltre, che sia stato soddisfatto il requisito della “semplice richiesta scritta”, e che essa fosse tempestiva rispetto al termine decadenziale dei 36 mesi, stabilito dalle parti, atteso che con lettera raccomandata del 17 febbraio 2014, indirizzata alla debitrice principale e a tutti i fideiussori, la banca comunicava la risoluzione dei contratti ed intimava ai destinatari il pagamento immediato delle somme dovute, dovendo dunque
9 escludersi che sia intervenuta l'estinzione della garanzia per effetto del disposto dell'art. 1957 c.c.
Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono del rigetto dell'eccezione afferente l'usurarietà del tasso di interesse previsto nel contratto di conto corrente con apertura di credito.
Il motivo è inammissibile.
Il primo giudice ha invero ritenuto che la doglianza fosse eccessivamente generica, non avendo gli opponenti allegato in che termini sarebbe avvenuto tale superamento e quale fosse la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, ed ha altresì rilevato che gli opponenti avevano omesso di indicare i trimestri di riferimento e i tassi soglia previsti dai decreti ministeriali per i periodi contestati.
A tale ragionamento l'appellante oppone solamente che “non solo ha provveduto a depositare tutti i DM ma ha pur rilevato che tanto evidente è la violazione della normativa anti usura che la stessa ha ritenuto – unilateralmente – di eliminare gli importi CP_8
riscossi in violazione della suddetta normativa. Si legge la voce RIDUZIONE INTERESSI
(L. 108/1996) negli estratti scalari del 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013,
31.03.2014, 30.06.2014 (addirittura successivamente alla chiusura del conto …). In breve, la ha confessato di aver applicato interessi usurari”. CP_8
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto precisato che l'eccezione formulata nell'atto di opposizione riguardava la pattuizione di interessi superiori alla soglia usuraria, così facendo chiaro riferimento la parte alla sola usura cd. originaria, e non certamente al fatto che gli interessi fossero divenuti usurari nel tempo, in relazione ai decreti ministeriali frattanto pubblicati
(cd. usura sopravvenuta). In seno alla memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., primo termine, gli opponenti assumevano che la banca, spontaneamente riducendo gli interessi al tasso soglia negli estratti scalari del 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013,
31.03.2014, 30.06.2014, di fatto confessava di aver applicato interessi usurari.
Ora, va innanzitutto precisato che, risalendo il contratto di conto corrente e l'apertura di credito sullo stesso concessa, al luglio 2010, è evidente che la rettifica operata dalla sugli estratti conto degli anni 2012 e 2013 non poteva riguardare l'usurarietà CP_8
originaria del tasso di interesse debitore.
Pertanto, resta fermo l'assoluto difetto di allegazione (relativamente al quale l'appellante tace) in punto di indicazione del tasso che si assumeva usurario ab origine.
È noto, poi, che l'usurarietà sopravvenuta non comporti la nullità della clausola di
10 pattuizione degli interessi, ma la mera riconduzione, per i periodi in cui è accertato il superamento dei tassi soglia trimestralmente determinati dai decreti ministeriali emanati ai sensi della legge n. 108/1996, ai rispettivi tassi soglia (per tutte, v. Cass. n. 27545/2023).
Operazione, questa, che gli stessi appellanti assumono essere stata effettuata dalla
CP_8
Con il quinto motivo viene dedotto che ha errato il Tribunale nel ritenere che, quanto all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'eccezione fosse estremamente generica;
quanto all'illegittimo uso dello jus variandi, che erroneamente l'eccezione fosse stata disattesa.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, a parere del primo giudice gli opponenti non avevano “provveduto all'individuazione delle nuove clausole asseritamente introdotte dall'istituto bancario, limitandosi ad affermazioni non adeguatamente circostanziate. Ad ogni buon conto, è da rilevarsi che stante il disposto di cui all'art. 13 del contratto di conto corrente si prevede per la ai sensi dell'art. 118 TUB e previa specifica sottoscrizione del debitore, la facoltà CP_8
di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali dandone comunicazione al correntista.
Orbene, dalla documentazione allegata in atti tale clausola risulta debitamente sottoscritta dalle parti, che tra l'altro, contrariamente a quanto asserito, hanno ricevuto le comunicazioni relative alle proposte di modifica delle condizioni contrattuali unitamente agli estratti conto, così come da documentazione allegata in atti da controparte (vd. doc n.
3 fascicolo monitorio)”.
Sul punto, gli appellanti assumono che “le eccezioni sopra indicate sono state più che compiutamente e debitamente formulate dagli odierni appellanti.
Invero, gli odierni concludenti hanno specificamente rilevato la nullità della commissione di affidamento per nullità della causa e per indeterminabilità della stessa nonché una DIF, oltre che nulla per mancanza di causa e per indeterminatezza anche, ed ancor prima, perché non adeguatamente stipulata in forma scritta.
Per quel che riguarda, di poi, l'illegittima applicazione dello ius variandi, non v'è né la previa comunicazione né un giustificato motivo. A mero titolo esemplificativo (v. e/s doc.n.11 monitorio): nell'e/s al 15.06.2011 è previsto un tasso passivo entro fido dell'8,80%, che passa al 9,05% il 10.08.2011 e poi al 9,25% il 16.09.2011 ed ancora al
10,75% il 15.12.2011, per poi arrivare al 12,00% il 21.03.2012 e così via salendo. Sì come il tasso passivo extrafido è del 13,25% al 30.09.2011 e passa al 14,50% il 21.03.2012, e
11 così via salendo. Or, in nessun documento è indicata la “giusta causa”, che deve essere presente unitamente all'avvenuta comunicazione. Comunicazione di cui non v'è prova se non in atti unilaterali della Banca che non sono stati mai ricevuti dagli odierni appellanti e dal correntista (tant'è che non v'è prova della ricezione), sì come già dedotto sin dall'atto di opposizione”.
Ebbene, in relazione alla illegittima applicazione della commissione di affidamento, a fronte della ritenuta genericità dell'eccezione, gli appellanti si sono limitati a ribadire tautologicamente di averne rilevato la nullità per mancanza della causa, per l'indeterminatezza e per la mancata “adeguata” stipulazione per iscritto, senza null'altro aggiungere.
Parimenti, quanto all'illegittimo esercizio dello jus variandi, il motivo non si confronta con la motivazione del primo giudice, e con la ritenuta genericità dell'affermazione, non essendo neppure allegato se la modifica fosse peggiorativa rispetto alle condizioni applicate, di cui parte appellante non ha mai fatto parola.
Con il sesto motivo viene ribadita la questione afferente la mancata previsione, all'interno del contratto di mutuo, del tasso di interesse, contenuto nel piano di ammortamento.
Assumono gli appellanti che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale,
l'inserimento del tasso di interesse nel solo piano di ammortamento comporta “in violazione del TUB, in violazione di norme imperative” la mancata indicazione del tasso medesimo nel contratto.
Anche tale motivo è infondato.
Ed invero, il contratto di mutuo, stipulato il 10/12/2010, contiene l'indicazione del Co tasso “pari all'Euroirs di periodo (riferito alla durata del mutuo) lettera, rilevato 1 gg. antecedente la data della stipula su “il Sole 24Ore”. Il tasso come sopra rilevato verrà arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato di uno spread massimo di 8,00 punti percentuali in ragione d'anno”. Nella casella dov'è indicato lo spread si precisa che esso è pari a “4,00 punti percentuali in caso di parametro Euroirs”, mentre il tasso di mora è pari al 2% del tasso in vigore.
Su tale circostanza gli appellanti nulla deducono, limitandosi a sostenere che l'indicazione del tasso nel piano di ammortamento era espressione della mancata indicazione del tasso in seno al contratto di mutuo.
Con il settimo motivo gli appellanti assumono che ha errato il Tribunale nel rigettare l'eccezione di prescrizione degli interessi, sollevata in relazione all'art. 2948 c.c.
12 Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che fosse generica l'eccezione, chiarendo che “a fronte di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il debitore/opponente che eccepisca l'intervenuta prescrizione del credito non può limitarsi ad eccepire genericamente l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'istituto bancario, ma deve, altresì, allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale. E' da ritenersi, per tanto, che chi sollevi un'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione abbia l'onere di allegare le circostanze poste a fondamento dell'eccezione di prescrizione, non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto dalla legge per la prescrizione del diritto ma è necessario altresì, fornire prova del momento dal quale il creditore poteva esigere tale credito, ricavabile dalla disciplina contrattuale che interviene tra le parti, dovendosi, a fronte di tale orientamento giurisprudenziale, rigettare l'eccezione sollevata dagli odierni opponenti (Sent. Cass. n. 17798 del 2011, Sent. Cass. n. 2301 del 2004)”.
Gli appellanti assumono, al riguardo, di avere dedotto che i rapporti in oggetto sono stati chiusi nel febbraio 2014, e che pertanto da quella data decorreva il termine di cui alla norma citata.
Il motivo è infondato, pur imponendosi una motivazione diversa rispetto a quella adottata dal primo giudice.
Ed invero, relativamente al contratto di mutuo, non vi è ragione di discostarsi dal principio per il quale la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (v., da ultimo, Cass. n. 10859/2024, e quelle ivi richiamate).
Anche per quanto concerne l'apertura di credito in conto corrente, difetta il requisito della periodicità dell'obbligazione afferente la restituzione del capitale e degli interessi, ove si consideri che l'accreditato può utilizzare in più volte il credito e con successivi versamenti ripristinare la provvista, mentre il saldo viene determinato solo al momento della chiusura del conto, avendo la regolazione trimestrale dei rapporti di dare ed avere mera finalità contabile.
È conseguentemente infondato l'ultimo motivo di appello, afferente le spese, avendo
13 il primo giudice fatto buon governo del principio della soccombenza.
Le spese del grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Non deve provvedersi sulle spese relativamente alla posizione dell'appellato contumace vittorioso.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 1911/2024 in data 9/9/2024 del Tribunale di Controparte_1
Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna gli appellanti a rifondere, in favore dell'interveniente, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 9.991,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
16 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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