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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marco Bottino, in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art
127 ter, sostitutive dell'udienza del 2.10.25 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12759/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappr. e dif. dall'avv. to Ruotolo Alessandro, Parte_1
- Ricorrente –
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE Controparte_1
- Resistente contumace –
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il data 18.10.24, il ricorrente conveniva in giudizio la convenuta per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accerti e dichiari la sussistenza in forma specifica del rapporto di lavoro stagionale tra il ricorrente e la;
l accerti e dichiari il grave inadempimento Controparte_1 posto in essere dalla convenuta sia per la mancata stipula del contratto di lavoro
[Digitare il testo]
che per assenza del datore di lavoro alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno;
accerti e dichiari la sussistenza del rapporto di lavoro tra la convenuta e il ricorrente fino alla scadenza del visto d'ingresso, condannando per
l'effetto la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme spettanti per legge sia a titolo di differenze retributive per il periodo su indicato nonché delle somme dovute dovute a titolo di permessi e ferie non godute per il periodo in nero antecedente alla promessa del contratto;
Condanni anche alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme spettanti per legge anche a titolo del periodo di lavoro promesso nonché alla contestuale regolarizzazione del promissario datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione previdenziale, del lavoratore riferita al periodo stagionale con il versamento dei contributi, condanni la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, della somma che riterrà equa e satisfattiva in ogni caso condannare il convenuto al pagamento di spese ed onorari di giudizio con attribuzione”.
Il ricorrente allegava di aver ottenuto nulla osta, a seguito di richiesta di lavoro subordinato da parte della inoltrata sul portale del Controparte_1
Ministero dell'Interno ed emesso dal S.U.I. di Caserta. A seguito della ricezione del Nulla Osta il ricorrente otteneva visto d'ingresso e successivamente raggiungeva il nostro paese in data 7.8.23, nonostante il ricorrente, si fosse reso disponibile a prestare l'attività per conto ed alle dipendenze della convenuta, senza regolarizzazione alcuna, parte datoriale non stipulava alcun contratto di lavoro.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Nel corpo del ricorso non è descritto il tipo di lavoro dovesse svolgere il ricorrente, né vi è un indicazione dell'orario di lavoro osservato.
Il ricorso appare carente anche di una minima descrizione del rapporto di lavoro, manca il periodo, manca la descrizione del lavoro, le mansioni, ove questo si svolgeva, in che settore, quali orari, quale tipologia di contratto.
[Digitare il testo]
, Non c'è altro, non c'è alcuna descrizione del rapporto lavorativo, ma solo una presunta rivendicazione del diritto del ricorrente a vedersi riconoscere compensi per lavoro svolto, o per un rapporto non regolare in nero.
Tali essendo le allegazioni del ricorso non vi è dimostrazione circa l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti.
Pertanto la domanda va rigettata.
Le spese sono compensate stante la contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, istanza e domanda disattesa od assorbita, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese stante la contumacia di parte resistente
Aversa, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Marco Bottino
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