Articolo 32 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
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24 ottobre 1942
Art. 32. Transito dei sali, divieto del trasporto di sale dai luoghi non soggetti a monopolio in quelli che vi sono soggetti.

Il transito dei sali nel territorio del Regno soggetto a monopolio e' permesso alle condizioni e con le cautele stabilite nel regolamento.

I sali non possono essere trasportati dal territorio del Regno non soggetto a monopolio in altri luoghi che vi sono soggetti, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942