Versione
22 maggio 1983
22 maggio 1983
Art. 14.
Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idro-geologica e di consolidamento dei terreni, nonche' per le opere di ricostruzione in sito e fuori sito, nonche' tutti gli altri interventi attuati in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilita' urgenti ed indifferibili.
Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idro-geologica e di consolidamento dei terreni, nonche' per le opere di ricostruzione in sito e fuori sito, nonche' tutti gli altri interventi attuati in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilita' urgenti ed indifferibili.