Articolo 14 della Legge 2 maggio 1983, n. 156
Articolo 13Articolo 15
Versione
22 maggio 1983
Art. 14.
Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idro-geologica e di consolidamento dei terreni, nonche' per le opere di ricostruzione in sito e fuori sito, nonche' tutti gli altri interventi attuati in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilita' urgenti ed indifferibili.
Entrata in vigore il 22 maggio 1983