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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 06/05/2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1350 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA IPPOLITO NIEVO,13 81033 CASAL DI PRINCIPE unitamente all'avv. MARFELLA GIOVANNI dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE - CONTUMACE NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ATTAVANTI LUISA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 31.1.2023 parte ricorrente, premesso che veniva a conoscenza, a seguito di notificazione in data 25.11.2022 dell'intimazione di pagamento n. 028/2022/9002618003/000 avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 328-2018-0007782000-000 presuntivamente notificato il 23-01-2019 per euro 2.474,30 per il mancato pagamento di premi contributivi IVS per l'anno 2012 emesso dall' , impugnava la predetta cartella, assumendone la mancata CP_1 notifica, la decadenza e la prescrizione. Contr Si costituiva , resistendo all'avversa domanda, di cui in via preliminare eccepiva la tardività.
1 Non si costituiva , sebbene ritualmente chiamata in giudizio con ricorso CP_1 notificato in data 22.5.2024, nel rispetto dei termini a difesa ( udienza 6.5.2025)
****** L'opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre, in via preliminare, qualificare l'odierna domanda. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro
“contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo. Osserva il tribunale che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
2 Tali esigenze non si pongono nel giudizio de quo, posto che la cartella è il primo atto rispetto al quale possono porsi questioni formali e/o sostanziali che, dunque, il destinatario, con l'impugnazione della stessa, è tenuto ad affrontare. Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi. Il debitore può dunque proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ovvero contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc.
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie, l'opponente si duole di più profili. Assume la decadenza;
deduce la prescrizione.
Pur nella genericità delle allegazioni, sussunte sub specie iuris, le doglianze riguardano, in alcuni casi, il merito della pretesa contributiva (non debenza del tributo), nell'altro, il quomodo del procedimento di riscossione coattiva dei contributi. Esse, dunque, configurano, in parte, azione ex 24 D.Lgs. 46799 e, in parte, azione di opposizione agli atti esecutivi.
Per entrambe, la domanda è tardiva. Lo stesso ricorrente ha allegato che la cartella di pagamento gli è stata notificata in data 25.11.2022 e la circostanza, non contestata, è confermata dalle relate in atti Contr (cfr. produzione . In relazione a tale atto è ampiamente maturato il termine per impugnare. Sono, infatti decorsi i termini per le proposte opposizioni (40 giorni per l'azione ex art. 24; 20 per l'opposizione agli atti), posto che il ricorso è stato depositato solo il 31.1.2023 (il termine per impugnare scadeva in data 4.1.23). D'altra parte, il ricorrente nulla deduce al riguardo. L'opposizione è dunque tardiva, con tutto quanto consegue in termini di inammissibilità della stessa.
La questione è assorbente rispetto ad ogni altra proposta in causa.
Nulla per le spese nei confronti dell , stante la sua contumacia;
compensa le CP_1 spese nei confronti di Agenzia, non avendo prodotto atti interruttivi ulteriori.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso b) compensa le spese.
Si comunichi
Aversa, 06/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 06/05/2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1350 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA IPPOLITO NIEVO,13 81033 CASAL DI PRINCIPE unitamente all'avv. MARFELLA GIOVANNI dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE - CONTUMACE NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ATTAVANTI LUISA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 31.1.2023 parte ricorrente, premesso che veniva a conoscenza, a seguito di notificazione in data 25.11.2022 dell'intimazione di pagamento n. 028/2022/9002618003/000 avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 328-2018-0007782000-000 presuntivamente notificato il 23-01-2019 per euro 2.474,30 per il mancato pagamento di premi contributivi IVS per l'anno 2012 emesso dall' , impugnava la predetta cartella, assumendone la mancata CP_1 notifica, la decadenza e la prescrizione. Contr Si costituiva , resistendo all'avversa domanda, di cui in via preliminare eccepiva la tardività.
1 Non si costituiva , sebbene ritualmente chiamata in giudizio con ricorso CP_1 notificato in data 22.5.2024, nel rispetto dei termini a difesa ( udienza 6.5.2025)
****** L'opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre, in via preliminare, qualificare l'odierna domanda. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro
“contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo. Osserva il tribunale che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
2 Tali esigenze non si pongono nel giudizio de quo, posto che la cartella è il primo atto rispetto al quale possono porsi questioni formali e/o sostanziali che, dunque, il destinatario, con l'impugnazione della stessa, è tenuto ad affrontare. Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi. Il debitore può dunque proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ovvero contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc.
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie, l'opponente si duole di più profili. Assume la decadenza;
deduce la prescrizione.
Pur nella genericità delle allegazioni, sussunte sub specie iuris, le doglianze riguardano, in alcuni casi, il merito della pretesa contributiva (non debenza del tributo), nell'altro, il quomodo del procedimento di riscossione coattiva dei contributi. Esse, dunque, configurano, in parte, azione ex 24 D.Lgs. 46799 e, in parte, azione di opposizione agli atti esecutivi.
Per entrambe, la domanda è tardiva. Lo stesso ricorrente ha allegato che la cartella di pagamento gli è stata notificata in data 25.11.2022 e la circostanza, non contestata, è confermata dalle relate in atti Contr (cfr. produzione . In relazione a tale atto è ampiamente maturato il termine per impugnare. Sono, infatti decorsi i termini per le proposte opposizioni (40 giorni per l'azione ex art. 24; 20 per l'opposizione agli atti), posto che il ricorso è stato depositato solo il 31.1.2023 (il termine per impugnare scadeva in data 4.1.23). D'altra parte, il ricorrente nulla deduce al riguardo. L'opposizione è dunque tardiva, con tutto quanto consegue in termini di inammissibilità della stessa.
La questione è assorbente rispetto ad ogni altra proposta in causa.
Nulla per le spese nei confronti dell , stante la sua contumacia;
compensa le CP_1 spese nei confronti di Agenzia, non avendo prodotto atti interruttivi ulteriori.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso b) compensa le spese.
Si comunichi
Aversa, 06/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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