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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/05/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2992/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2992/2019 avente ad oggetto proprietà, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FERRAUTO IRENE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._2 CP_3
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio
[...] C.F._3 dell'avv. OCCHIPINTI RINALDO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE Piaccia al Tribunale:
- ordinare a l'immediata chiusura del cancello che ha collocato con accesso Controparte_2 dalla proprietà attrice, così come descritto in narrativa;
- condannare il medesimo a liberare la porzione del terreno dove è collocata la Controparte_2 vasca/gebbia facente parte della particella 1278 consentendo conseguentemente l'accesso all'attrice quale comproprietaria;
- condannare a rimuovere il casotto abusivamente realizzato sulla porzione di Controparte_3 terreno adibita a stradella in comproprietà con altri e ordinare al medesimo di non attraversare il fondo di proprietà dell'attrice per accedere alla particella 1278 dove è collocata la vasca/gebbia;
- ripristinare così come da titolo originario di provenienza la stradella iscritta al foglio 74 particella 1275 come unico accesso ai tre stacchi di terreno donati con atto pubblico del pagina 1 di 8 10.12.1991 e conseguentemente ordinare ad entrambi i convenuti di liberare le porzioni arbitrariamente da essi occupate;
- rigettare ogni altra richiesta eccezione perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio e le spese della CTU a carico dei convenuti.
CONVENUTI
Piaccia al Tribunale: 3) Nel merito rigettare le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto.
4) In accoglimento delle domande riconvenzionali:
a) Ritenere e dichiarare che ha acquistato per usucapione il diritto di raggiungere il Controparte_2 proprio fondo attraverso la stradella che dipartendosi dalla strada pubblica, attraversa il fondo di CP_3
e poi il fondo di , nonché il diritto a mantenere il cancello di ingresso
[...] Controparte_1 sul proprio fondo ed a confine con la stradella che attraversa il fondo dell'attrice. b) Ritenere e dichiarare estinto per intervenuta prescrizione e /o decadenza l'eventuale diritto da parte dell'attrice a chiedere di liberare la porzione del terreno ove è collocata la vasca /gebbia, con conseguente rigetto della domanda attrice di accedere alla particella 1278, con ogni conseguente statuizione. c) Ritenere e dichiarare estinto per intervenuta prescrizione e /o decadenza l'eventuale diritto a chiedere la demolizione del casotto e/o la realizzazione della stradella di accesso come previsto nell'atto pubblico in parola, nei confronti di , con ogni conseguente statuizione. Controparte_3
c) Condannare a fare attingere e sollevare acqua potabile ai fratelli Controparte_1 CP_3
e dalla cisterna esistente nella banchina di pertinenza del fabbricato
[...] Controparte_2 dell'attrice. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
pagina 2 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio i Controparte_1 fratelli e , deducendo che: Controparte_2 Controparte_3
- con atto di donazione del 10.12.1991 in notaio , aveva Persona_1 CP_4 donato ai suoi tre figli tre stacchi di terreno confinanti di uguale superficie siti in Scicli e precisamente a il terreno censito in catasto al foglio 74 particella 1279, Controparte_3
a il terreno censito in catasto al foglio 74 particella 1280 e a Controparte_1
il terreno censito in catasto al foglio 74 particella 1281; veniva altresì Controparte_2 trasferita a ciascuno dei donatari la quota proporzionale pari a 1/3 indiviso sulla gebbia costituita dalla particella 1278 del foglio 74 nonché sulla strada privata costituita dalle particelle 1275 e 551;
- aveva chiuso il suo lotto di terreno con una recinzione e un cancello, Controparte_2 incorporando la particella con la gebbia all'interno del suo fondo ed escludendo l'attrice dal godimento;
- la stradella indicata nell'atto di donazione, particella 1275, nel tempo era divenuta inutilizzata e transitava per i terreni degli altri due fratelli per accedere Controparte_2 al proprio;
- aveva edificato un casotto abusivo nella porzione di stradella al confine Controparte_3 con il suo stacco di terreno, occludendone il transito. Chiedeva pertanto al Tribunale di:
- ordinare a l'immediata chiusura del cancello che ha collocato con Controparte_2 accesso dalla proprietà attrice;
- condannare il medesimo a liberare la porzione del terreno dove è Controparte_2 collocata la vasca/gebbia facente parte della particella 1278 consentendo conseguentemente l'accesso all'attrice quale comproprietaria;
- condannare a rimuovere il casotto abusivamente realizzato sulla Controparte_3 porzione di terreno adibita a stradella in comproprietà con altri e ordinare al medesimo di non attraversare il fondo di proprietà dell'attrice per accedere alla particella 1278 dove è collocata la vasca/gebbia;
- ripristinare così come da titolo originario di provenienza la stradella iscritta al foglio 74 particella 1275 come unico accesso ai tre stacchi di terreno donati con atto pubblico del 10.12.1991 e conseguentemente ordinare ad entrambi i convenuti di liberare le porzioni arbitrariamente da essi occupate. Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta e , Controparte_2 Controparte_3 chiedendo di rigettare le domande dell'attrice e, in via riconvenzionale, di a) ritenere e dichiarare che ha acquistato per usucapione il diritto di Controparte_2 raggiungere il proprio fondo attraverso la stradella che dipartendosi dalla strada pubblica, attraversa il fondo di e poi il fondo di , nonché il diritto Controparte_3 Controparte_1
a mantenere il cancello di ingresso sul proprio fondo ed a confine con la stradella che attraversa il fondo dell'attrice. b) ritenere e dichiarare estinto per intervenuta prescrizione e /o decadenza l'eventuale diritto da parte dell'attrice a chiedere di liberare la porzione del terreno ove è collocata la vasca /gebbia, con conseguente rigetto della domanda attrice di accedere alla particella 1278, con ogni conseguente statuizione.
pagina 3 di 8 c) ritenere e dichiarare estinto per intervenuta prescrizione e /o decadenza l'eventuale diritto a chiedere la demolizione del casotto e/o la realizzazione della stradella di accesso come previsto nell'atto pubblico in parola, nei confronti di , con ogni conseguente statuizione. Controparte_3
d) condannare a fare attingere e sollevare acqua potabile ai fratelli Controparte_1
e , dalla cisterna esistente nella banchina di pertinenza del Controparte_3 Controparte_2 fabbricato dell'attrice. Espletata CTU e assunte prove orali, all'udienza del 4/02/2025 la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. Tanto premesso, è incontroverso tra le parti e risulta documentalmente che con atto di donazione del 10.12.1991 in notaio , ha donato ai suoi tre figli Persona_1 CP_4 tre stacchi di terreno confinanti di uguale superficie siti in Scicli, censiti in catasto al foglio 74 particelle 1279, 1280 e 1281, precisamente a la particella 1279, a Controparte_3 [...] la particella 1280 e a la particella 1281; sono state comprese CP_1 Controparte_2 nella donazione le quote proporzionali pari a 1/3 indiviso per ciascuno sulla gebbia costituita dalla particella 1278 del foglio 74 nonché sulla strada privata costituita dalle particelle 1275 e 551 (cfr. atto notarile, doc. 1 dell'attrice). Risulta altresì dall'atto di donazione che e avranno il diritto Controparte_3 Controparte_2 di attingere e sollevare acqua potabile dalla cisterna esistente nella banchina di pertinenza del fabbricato donato a;
il sollevamento dell'acqua sarà effettuato mediante Controparte_1 impianto da ubicare in prossimità del ciglio stradale;
le spese di realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della cisterna saranno ripartite tra donatari così come le spese per il sollevamento dell'acqua potabile della cisterna. L'attuale stato dei luoghi relativo alle particelle in comproprietà, cioè la 1275 (stradella) e la 1278 (gebbia), è stato accertato dal CTU dott. , il quale ha riscontrato quanto di Persona_2 seguito esposto. La stradella censita alla particella 1275 non risulta individuabile in quanto all'interno di essa insistono:
“- una rilevante porzione di fabbricato (casotto-forno), un albero di ulivo di modeste dimensioni nella parte iniziale della stradella nelle immediate adiacenze l'immobile di proprietà ; Controparte_1
- una porzione di una tettoia-deposito attrezzi, adiacente il prospetto sud del forno-casotto e realizzata in pali di castagno con copertura in plastica e ondulina, facilmente amovibile, in parte all'interno della stradella comune (p.lla 1275) ed in parte all'interno della p.lla 1279 di proprietà ; Controparte_3
- diversi alberi d'ulivo ed arbusti lungo tutto il percorso della stradella comune confinante con le particelle 1279 e 1280, rispettivamente di proprietà e Controparte_3 CP_1
;
[...]
- un muro di cinta al confine fra la particella 1280 di proprietà e fra la Controparte_1 particella 1281 di proprietà che delimita la particella 1281, alla quale si Controparte_2 accede attraverso un cancello, e che priva l'accesso alla stradella comune al Foglio 74 particella 1275 oltre che alla particella 1278 dello stesso foglio, ovvero la vasca-gebbia. Tale muro di cinta, costruito in blocchi di cemento precompresso per un'altezza variabile in funzione della naturale pendenza del terreno di circa ml 1,80 è interrotto da un cancello scorrevole nella parte in corrispondenza della stradella attualmente in uso alla parte attrice ed
pagina 4 di 8 ai convenuti, ovvero la stradella che percorre più o meno parallelamente, in senso longitudinale da sud-ovest a nord-est i fondi oggetto di rilievo e che termina dinanzi il cancello della proprietà di , al Foglio 74 particella 1281. Nella parte iniziale nord del Controparte_2 muro di cinta, confinante con la particella 1280, insiste una tettoia a falda singola con esposizione nord-sud, costruita con la stessa tecnica: blocchi di cemento precompresso, cordolo di raccordo quote in cls e copertura con ondulina in fibrocemento, adibita a posteggio auto che ostacola l'eventuale passaggio per la stradella comune (p.lla 1275). Nelle immediate vicinanze della tettoia, sempre all'interno della particella 1275, è presente un piccolo muro di contenimento avente funzione di aiuola, di altezza di circa 0,60 mt e nel quale si trova un albero di ulivo e della ghiaia pacciamante avente funzione ornamentale.
- una porzione di un edificio all'interno della particella 1281, di proprietà di , Controparte_2 che ostacola mediamente per circa 2/3 la stradella comune per tutta la sua lunghezza, al quale è lasciato un passaggio pedonale, pari a tutta la lunghezza dell'edificio, e che offre l'accesso alla particella 1278 (vasca-gebbia) una volta giunti all'interno della particella 1281, che si ricorda, è allo stato odierno recintata, lungo il lato ovest, confinante con la particella 1280 di prop. , con un muro ed è accessibile mediante un cancello carrabile”. Controparte_1
Per quanto riguarda la particella 1278 del foglio 74, ovvero la vasca gebbia, la stessa era in funzione, piena di acqua ed in buono stato di manutenzione, coperta con rete ombreggiante verde al fine di contenere la proliferazione di alghe. Nella particella 1278, coincidente con la vasca-gebbia, allo stato attuale è possibile accedere soltanto richiedendone accesso al Sig.
ed attraversando il fondo sito al foglio 74 particella 1281, percorrendo il Controparte_2 passaggio, largo circa 1,5 ml, esistente fra il confine nord della porzione di particella 1275 (stradella comune) ed il fabbricato insistente sulla particella 1275. Dalle prove testimoniali assunte all'udienza del 28/05/2024 è emerso quanto segue:
- nell'anno 2018 ha provveduto a recintare il proprio stacco di terreno Controparte_2 aprendo un cancello di accesso sul terreno di proprietà della sorella CP_1
inglobando la particella 1278 in cui è collocata la gebbia;
prima di allora la
[...] aveva libero accesso alla gebbia, attraversando a piedi il fondo del fratello CP_2
(testimone ex moglie di ); CP_2 Testimone_1 Controparte_3
- in virtù degli accordi bonari tra i donanti e i donatari la stradella in catasto al foglio 74 part. 1275, frutto del frazionamento necessario per poter ciascun raggiungere il proprio stacco di terreno, si sarebbe dovuta realizzare solo a seguito della morte dei donanti, padre e madre, continuando tutto l'intero appezzamento ad essere coltivato e posseduto dai medesimi donanti, fino alla loro morte, avvenuta nel 1999 quanto a e CP_4 nel 2014 quanto a (testimoni e , Parte_1 Testimone_1 Testimone_2 architetto che ha predisposto il frazionamento su incarico di ); CP_4
- nel casotto posto sul tracciato della particella 1275 foglio 74 vi era un forno a legna in uso esclusivo della madre che veniva utilizzato per le riunioni di Parte_1 famiglia (testimoni e ); Testimone_1 Testimone_2
- i donatari, anziché realizzare la stradella di accesso nella parte Nord dei fondi come indicato nell'atto di donazione, concordarono di realizzare nel corso dell'anno 1992, la stradella in prosecuzione a quella che si diparte dalla via pubblica per attraversare poi i fondi, prima di e poi di per evitare Controparte_3 Controparte_1
l'abbattimento di un fabbricato rurale, realizzato da prima dell'anno 1967 CP_4 con un forno in pietra all'interno, nonché l'abbattimento di diversi alberi di ulivo che pagina 5 di 8 insistono sui fondi dei tre donatari (testimone , muratore che si è Testimone_3 occupato dei lavori di realizzazione della stradella su incarico di e Controparte_3
, nonché testimone;
Controparte_2 Testimone_4
- sin dal 1992, ha percorso sia a piedi sia con mezzi meccanici la Controparte_2 stradella di cui sopra, utilizzando il tracciato oggi esistente (testimone Tes_3
).
[...]
Tanto premesso sulle risultanze dell'istruttoria, è fondata la domanda dell'attrice di condannare a liberare la porzione della stradella (particella 1275) arbitrariamente Controparte_2 incorporata con la recinzione dentro la sua proprietà così da consentire all'attrice di accedere alla particella 1278 su cui insiste una vasca di raccolta a servizio di tutti e tre i lotti. Le particelle 1275 e 1278 sono in comproprietà indivisa tra le parti, per cui ognuno deve poterne godere secondo la destinazione dei beni, senza escludere gli altri dal godimento. È al riguardo infondata l'eccezione di estinzione per intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice, in quanto è imprescrittibile l'azione a tutela del diritto di comproprietà (cfr. Cass. n. 2106/2004).
deve pertanto essere condannato a rimuovere la parte iniziale nord del muro Controparte_2 di cinta, confinante con la particella 1280, nonché la tettoia a falda singola con esposizione nord-sud, adibita a posteggio auto che ostacolano il passaggio per la stradella comune e la porzione di edificio all'interno della particella 1281, che ostacola mediamente per circa 2/3 la stradella comune per tutta la sua lunghezza. La domanda nei confronti di deve essere rigettata per quanto riguarda la Controparte_3 rimozione del casotto, trattandosi di edificio realizzato prima del 1967 dal dante causa CP_4
, circostanza emersa chiaramente dalle dichiarazioni dei testimoni di entrambe le parti.
[...]
Va invece accolta per quanto riguarda la rimozione della porzione di tettoia-deposito attrezzi, adiacente il prospetto sud del forno-casotto e realizzata in pali di castagno con copertura in plastica e ondulina, per la parte che ricade all'interno della stradella comune (p.lla 1275). Passando ad esaminare le domande riconvenzionali dei convenuti, sono fondate quelle riguardanti la servitù di passaggio e l'attingimento dell'acqua potabile. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di servitù di passaggio a piedi, il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile;
né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante.” (Cass. n. 6665/2024; nello stesso senso Cass. n. 25355/2017). La Suprema Corte ha altresì precisato che “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di
pagina 6 di 8 dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.” (Cass. 11834/2021). Dalle dichiarazioni dei testimoni e terzi disinteressati Testimone_3 Testimone_4 della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, è emerso che , sin dal 1992, Controparte_2 ha percorso a piedi e con mezzi meccanici la stradella nel tracciato oggi esistente attraverso i fondi di e per raggiungere il suo terreno (cfr. stradella Controparte_3 Controparte_1 tratteggiata in rosso nella planimetria allegato 2 alla CTU). Si tratta di una servitù apparente, essendovi l'esistenza di un'opera permanente obiettivamente destinata al suo esercizio, cioè la strada realizzata proprio per dare accesso al fondo di CP_2 nel 1992 e percorsa per oltre vent'anni.
[...]
Deve pertanto essere dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore di sul tracciato attualmente esistente. Controparte_2
Va accolta anche la domanda riconvenzionale riguardante l'attingimento dell'acqua potabile. Dall'atto di donazione si evince che la sussistenza in capo a e Controparte_3 Controparte_2 del diritto di attingere e sollevare acqua potabile dalla cisterna esistente nella banchina di pertinenza del fabbricato donato a , mediante impianto da ubicare in Controparte_1 prossimità del ciglio stradale. Dalla CTU risulta che la cisterna allo stato odierno è posta all'interno del fabbricato della parte attrice, si presenta vuota, priva d'acqua, in buono stato di conservazione ed all'interno è ben visibile la presenza di tubazione di sollevamento ed un punto di attingimento dell'acqua posto all'esterno del fabbricato dell'attrice; la cisterna, seppur attualmente non in funzione per via dell'assenza di acqua, prevede una presa di attingimento realizzata con un rubinetto della sezione pari a 1/2 pollice, dislocata in un punto accessibile a tutte le parti, in quanto sita nel muro, al prospetto est, della proprietà dell'attrice, quindi ricadente all'interno della stradella comune (particella 1275). deve pertanto essere condannata a consentire l'attingimento e il Controparte_1 sollevamento di acqua potabile ai convenuti. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese tra le parti vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2992/2019: CONDANNA a rimuovere la parte iniziale nord del muro di cinta, confinante Controparte_2 con la particella 1280, nonché la tettoia a falda singola con esposizione nord-sud, adibita a posteggio auto che ostacolano il passaggio per la stradella comune e la porzione di edificio all'interno della particella 1281, che ostacola mediamente per circa 2/3 la stradella comune (part. 1275) per tutta la sua lunghezza, in modo da consentire a Controparte_5
l'accesso alla particella 1278. CONDANNA alla rimozione della porzione di tettoia-deposito attrezzi, Controparte_3 adiacente il prospetto sud del forno-casotto e realizzata in pali di castagno con copertura in plastica e ondulina, per la parte che ricade all'interno della stradella comune (part. 1275). RIGETTA per il resto la domanda dell'attrice.
pagina 7 di 8 DICHIARA l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore di sul tracciato attualmente esistente sui terreni di e Controparte_2 Controparte_3
, come da stradella tratteggiata in rosso nella planimetria allegato 2 alla Controparte_1
CTU. CONDANNA a consentire l'attingimento e il sollevamento di acqua Controparte_1 potabile ai convenuti dalla cisterna posta all'interno del suo fabbricato mediante una presa di attingimento realizzata con un rubinetto della sezione pari a 1/2 pollice, sita nel muro, al prospetto est, della proprietà dell'attrice, all'interno della stradella comune (particella 1275). COMPENSA integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 03/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2992/2019 avente ad oggetto proprietà, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FERRAUTO IRENE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._2 CP_3
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio
[...] C.F._3 dell'avv. OCCHIPINTI RINALDO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE Piaccia al Tribunale:
- ordinare a l'immediata chiusura del cancello che ha collocato con accesso Controparte_2 dalla proprietà attrice, così come descritto in narrativa;
- condannare il medesimo a liberare la porzione del terreno dove è collocata la Controparte_2 vasca/gebbia facente parte della particella 1278 consentendo conseguentemente l'accesso all'attrice quale comproprietaria;
- condannare a rimuovere il casotto abusivamente realizzato sulla porzione di Controparte_3 terreno adibita a stradella in comproprietà con altri e ordinare al medesimo di non attraversare il fondo di proprietà dell'attrice per accedere alla particella 1278 dove è collocata la vasca/gebbia;
- ripristinare così come da titolo originario di provenienza la stradella iscritta al foglio 74 particella 1275 come unico accesso ai tre stacchi di terreno donati con atto pubblico del pagina 1 di 8 10.12.1991 e conseguentemente ordinare ad entrambi i convenuti di liberare le porzioni arbitrariamente da essi occupate;
- rigettare ogni altra richiesta eccezione perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio e le spese della CTU a carico dei convenuti.
CONVENUTI
Piaccia al Tribunale: 3) Nel merito rigettare le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto.
4) In accoglimento delle domande riconvenzionali:
a) Ritenere e dichiarare che ha acquistato per usucapione il diritto di raggiungere il Controparte_2 proprio fondo attraverso la stradella che dipartendosi dalla strada pubblica, attraversa il fondo di CP_3
e poi il fondo di , nonché il diritto a mantenere il cancello di ingresso
[...] Controparte_1 sul proprio fondo ed a confine con la stradella che attraversa il fondo dell'attrice. b) Ritenere e dichiarare estinto per intervenuta prescrizione e /o decadenza l'eventuale diritto da parte dell'attrice a chiedere di liberare la porzione del terreno ove è collocata la vasca /gebbia, con conseguente rigetto della domanda attrice di accedere alla particella 1278, con ogni conseguente statuizione. c) Ritenere e dichiarare estinto per intervenuta prescrizione e /o decadenza l'eventuale diritto a chiedere la demolizione del casotto e/o la realizzazione della stradella di accesso come previsto nell'atto pubblico in parola, nei confronti di , con ogni conseguente statuizione. Controparte_3
c) Condannare a fare attingere e sollevare acqua potabile ai fratelli Controparte_1 CP_3
e dalla cisterna esistente nella banchina di pertinenza del fabbricato
[...] Controparte_2 dell'attrice. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
pagina 2 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio i Controparte_1 fratelli e , deducendo che: Controparte_2 Controparte_3
- con atto di donazione del 10.12.1991 in notaio , aveva Persona_1 CP_4 donato ai suoi tre figli tre stacchi di terreno confinanti di uguale superficie siti in Scicli e precisamente a il terreno censito in catasto al foglio 74 particella 1279, Controparte_3
a il terreno censito in catasto al foglio 74 particella 1280 e a Controparte_1
il terreno censito in catasto al foglio 74 particella 1281; veniva altresì Controparte_2 trasferita a ciascuno dei donatari la quota proporzionale pari a 1/3 indiviso sulla gebbia costituita dalla particella 1278 del foglio 74 nonché sulla strada privata costituita dalle particelle 1275 e 551;
- aveva chiuso il suo lotto di terreno con una recinzione e un cancello, Controparte_2 incorporando la particella con la gebbia all'interno del suo fondo ed escludendo l'attrice dal godimento;
- la stradella indicata nell'atto di donazione, particella 1275, nel tempo era divenuta inutilizzata e transitava per i terreni degli altri due fratelli per accedere Controparte_2 al proprio;
- aveva edificato un casotto abusivo nella porzione di stradella al confine Controparte_3 con il suo stacco di terreno, occludendone il transito. Chiedeva pertanto al Tribunale di:
- ordinare a l'immediata chiusura del cancello che ha collocato con Controparte_2 accesso dalla proprietà attrice;
- condannare il medesimo a liberare la porzione del terreno dove è Controparte_2 collocata la vasca/gebbia facente parte della particella 1278 consentendo conseguentemente l'accesso all'attrice quale comproprietaria;
- condannare a rimuovere il casotto abusivamente realizzato sulla Controparte_3 porzione di terreno adibita a stradella in comproprietà con altri e ordinare al medesimo di non attraversare il fondo di proprietà dell'attrice per accedere alla particella 1278 dove è collocata la vasca/gebbia;
- ripristinare così come da titolo originario di provenienza la stradella iscritta al foglio 74 particella 1275 come unico accesso ai tre stacchi di terreno donati con atto pubblico del 10.12.1991 e conseguentemente ordinare ad entrambi i convenuti di liberare le porzioni arbitrariamente da essi occupate. Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta e , Controparte_2 Controparte_3 chiedendo di rigettare le domande dell'attrice e, in via riconvenzionale, di a) ritenere e dichiarare che ha acquistato per usucapione il diritto di Controparte_2 raggiungere il proprio fondo attraverso la stradella che dipartendosi dalla strada pubblica, attraversa il fondo di e poi il fondo di , nonché il diritto Controparte_3 Controparte_1
a mantenere il cancello di ingresso sul proprio fondo ed a confine con la stradella che attraversa il fondo dell'attrice. b) ritenere e dichiarare estinto per intervenuta prescrizione e /o decadenza l'eventuale diritto da parte dell'attrice a chiedere di liberare la porzione del terreno ove è collocata la vasca /gebbia, con conseguente rigetto della domanda attrice di accedere alla particella 1278, con ogni conseguente statuizione.
pagina 3 di 8 c) ritenere e dichiarare estinto per intervenuta prescrizione e /o decadenza l'eventuale diritto a chiedere la demolizione del casotto e/o la realizzazione della stradella di accesso come previsto nell'atto pubblico in parola, nei confronti di , con ogni conseguente statuizione. Controparte_3
d) condannare a fare attingere e sollevare acqua potabile ai fratelli Controparte_1
e , dalla cisterna esistente nella banchina di pertinenza del Controparte_3 Controparte_2 fabbricato dell'attrice. Espletata CTU e assunte prove orali, all'udienza del 4/02/2025 la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. Tanto premesso, è incontroverso tra le parti e risulta documentalmente che con atto di donazione del 10.12.1991 in notaio , ha donato ai suoi tre figli Persona_1 CP_4 tre stacchi di terreno confinanti di uguale superficie siti in Scicli, censiti in catasto al foglio 74 particelle 1279, 1280 e 1281, precisamente a la particella 1279, a Controparte_3 [...] la particella 1280 e a la particella 1281; sono state comprese CP_1 Controparte_2 nella donazione le quote proporzionali pari a 1/3 indiviso per ciascuno sulla gebbia costituita dalla particella 1278 del foglio 74 nonché sulla strada privata costituita dalle particelle 1275 e 551 (cfr. atto notarile, doc. 1 dell'attrice). Risulta altresì dall'atto di donazione che e avranno il diritto Controparte_3 Controparte_2 di attingere e sollevare acqua potabile dalla cisterna esistente nella banchina di pertinenza del fabbricato donato a;
il sollevamento dell'acqua sarà effettuato mediante Controparte_1 impianto da ubicare in prossimità del ciglio stradale;
le spese di realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della cisterna saranno ripartite tra donatari così come le spese per il sollevamento dell'acqua potabile della cisterna. L'attuale stato dei luoghi relativo alle particelle in comproprietà, cioè la 1275 (stradella) e la 1278 (gebbia), è stato accertato dal CTU dott. , il quale ha riscontrato quanto di Persona_2 seguito esposto. La stradella censita alla particella 1275 non risulta individuabile in quanto all'interno di essa insistono:
“- una rilevante porzione di fabbricato (casotto-forno), un albero di ulivo di modeste dimensioni nella parte iniziale della stradella nelle immediate adiacenze l'immobile di proprietà ; Controparte_1
- una porzione di una tettoia-deposito attrezzi, adiacente il prospetto sud del forno-casotto e realizzata in pali di castagno con copertura in plastica e ondulina, facilmente amovibile, in parte all'interno della stradella comune (p.lla 1275) ed in parte all'interno della p.lla 1279 di proprietà ; Controparte_3
- diversi alberi d'ulivo ed arbusti lungo tutto il percorso della stradella comune confinante con le particelle 1279 e 1280, rispettivamente di proprietà e Controparte_3 CP_1
;
[...]
- un muro di cinta al confine fra la particella 1280 di proprietà e fra la Controparte_1 particella 1281 di proprietà che delimita la particella 1281, alla quale si Controparte_2 accede attraverso un cancello, e che priva l'accesso alla stradella comune al Foglio 74 particella 1275 oltre che alla particella 1278 dello stesso foglio, ovvero la vasca-gebbia. Tale muro di cinta, costruito in blocchi di cemento precompresso per un'altezza variabile in funzione della naturale pendenza del terreno di circa ml 1,80 è interrotto da un cancello scorrevole nella parte in corrispondenza della stradella attualmente in uso alla parte attrice ed
pagina 4 di 8 ai convenuti, ovvero la stradella che percorre più o meno parallelamente, in senso longitudinale da sud-ovest a nord-est i fondi oggetto di rilievo e che termina dinanzi il cancello della proprietà di , al Foglio 74 particella 1281. Nella parte iniziale nord del Controparte_2 muro di cinta, confinante con la particella 1280, insiste una tettoia a falda singola con esposizione nord-sud, costruita con la stessa tecnica: blocchi di cemento precompresso, cordolo di raccordo quote in cls e copertura con ondulina in fibrocemento, adibita a posteggio auto che ostacola l'eventuale passaggio per la stradella comune (p.lla 1275). Nelle immediate vicinanze della tettoia, sempre all'interno della particella 1275, è presente un piccolo muro di contenimento avente funzione di aiuola, di altezza di circa 0,60 mt e nel quale si trova un albero di ulivo e della ghiaia pacciamante avente funzione ornamentale.
- una porzione di un edificio all'interno della particella 1281, di proprietà di , Controparte_2 che ostacola mediamente per circa 2/3 la stradella comune per tutta la sua lunghezza, al quale è lasciato un passaggio pedonale, pari a tutta la lunghezza dell'edificio, e che offre l'accesso alla particella 1278 (vasca-gebbia) una volta giunti all'interno della particella 1281, che si ricorda, è allo stato odierno recintata, lungo il lato ovest, confinante con la particella 1280 di prop. , con un muro ed è accessibile mediante un cancello carrabile”. Controparte_1
Per quanto riguarda la particella 1278 del foglio 74, ovvero la vasca gebbia, la stessa era in funzione, piena di acqua ed in buono stato di manutenzione, coperta con rete ombreggiante verde al fine di contenere la proliferazione di alghe. Nella particella 1278, coincidente con la vasca-gebbia, allo stato attuale è possibile accedere soltanto richiedendone accesso al Sig.
ed attraversando il fondo sito al foglio 74 particella 1281, percorrendo il Controparte_2 passaggio, largo circa 1,5 ml, esistente fra il confine nord della porzione di particella 1275 (stradella comune) ed il fabbricato insistente sulla particella 1275. Dalle prove testimoniali assunte all'udienza del 28/05/2024 è emerso quanto segue:
- nell'anno 2018 ha provveduto a recintare il proprio stacco di terreno Controparte_2 aprendo un cancello di accesso sul terreno di proprietà della sorella CP_1
inglobando la particella 1278 in cui è collocata la gebbia;
prima di allora la
[...] aveva libero accesso alla gebbia, attraversando a piedi il fondo del fratello CP_2
(testimone ex moglie di ); CP_2 Testimone_1 Controparte_3
- in virtù degli accordi bonari tra i donanti e i donatari la stradella in catasto al foglio 74 part. 1275, frutto del frazionamento necessario per poter ciascun raggiungere il proprio stacco di terreno, si sarebbe dovuta realizzare solo a seguito della morte dei donanti, padre e madre, continuando tutto l'intero appezzamento ad essere coltivato e posseduto dai medesimi donanti, fino alla loro morte, avvenuta nel 1999 quanto a e CP_4 nel 2014 quanto a (testimoni e , Parte_1 Testimone_1 Testimone_2 architetto che ha predisposto il frazionamento su incarico di ); CP_4
- nel casotto posto sul tracciato della particella 1275 foglio 74 vi era un forno a legna in uso esclusivo della madre che veniva utilizzato per le riunioni di Parte_1 famiglia (testimoni e ); Testimone_1 Testimone_2
- i donatari, anziché realizzare la stradella di accesso nella parte Nord dei fondi come indicato nell'atto di donazione, concordarono di realizzare nel corso dell'anno 1992, la stradella in prosecuzione a quella che si diparte dalla via pubblica per attraversare poi i fondi, prima di e poi di per evitare Controparte_3 Controparte_1
l'abbattimento di un fabbricato rurale, realizzato da prima dell'anno 1967 CP_4 con un forno in pietra all'interno, nonché l'abbattimento di diversi alberi di ulivo che pagina 5 di 8 insistono sui fondi dei tre donatari (testimone , muratore che si è Testimone_3 occupato dei lavori di realizzazione della stradella su incarico di e Controparte_3
, nonché testimone;
Controparte_2 Testimone_4
- sin dal 1992, ha percorso sia a piedi sia con mezzi meccanici la Controparte_2 stradella di cui sopra, utilizzando il tracciato oggi esistente (testimone Tes_3
).
[...]
Tanto premesso sulle risultanze dell'istruttoria, è fondata la domanda dell'attrice di condannare a liberare la porzione della stradella (particella 1275) arbitrariamente Controparte_2 incorporata con la recinzione dentro la sua proprietà così da consentire all'attrice di accedere alla particella 1278 su cui insiste una vasca di raccolta a servizio di tutti e tre i lotti. Le particelle 1275 e 1278 sono in comproprietà indivisa tra le parti, per cui ognuno deve poterne godere secondo la destinazione dei beni, senza escludere gli altri dal godimento. È al riguardo infondata l'eccezione di estinzione per intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice, in quanto è imprescrittibile l'azione a tutela del diritto di comproprietà (cfr. Cass. n. 2106/2004).
deve pertanto essere condannato a rimuovere la parte iniziale nord del muro Controparte_2 di cinta, confinante con la particella 1280, nonché la tettoia a falda singola con esposizione nord-sud, adibita a posteggio auto che ostacolano il passaggio per la stradella comune e la porzione di edificio all'interno della particella 1281, che ostacola mediamente per circa 2/3 la stradella comune per tutta la sua lunghezza. La domanda nei confronti di deve essere rigettata per quanto riguarda la Controparte_3 rimozione del casotto, trattandosi di edificio realizzato prima del 1967 dal dante causa CP_4
, circostanza emersa chiaramente dalle dichiarazioni dei testimoni di entrambe le parti.
[...]
Va invece accolta per quanto riguarda la rimozione della porzione di tettoia-deposito attrezzi, adiacente il prospetto sud del forno-casotto e realizzata in pali di castagno con copertura in plastica e ondulina, per la parte che ricade all'interno della stradella comune (p.lla 1275). Passando ad esaminare le domande riconvenzionali dei convenuti, sono fondate quelle riguardanti la servitù di passaggio e l'attingimento dell'acqua potabile. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di servitù di passaggio a piedi, il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile;
né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante.” (Cass. n. 6665/2024; nello stesso senso Cass. n. 25355/2017). La Suprema Corte ha altresì precisato che “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di
pagina 6 di 8 dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.” (Cass. 11834/2021). Dalle dichiarazioni dei testimoni e terzi disinteressati Testimone_3 Testimone_4 della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, è emerso che , sin dal 1992, Controparte_2 ha percorso a piedi e con mezzi meccanici la stradella nel tracciato oggi esistente attraverso i fondi di e per raggiungere il suo terreno (cfr. stradella Controparte_3 Controparte_1 tratteggiata in rosso nella planimetria allegato 2 alla CTU). Si tratta di una servitù apparente, essendovi l'esistenza di un'opera permanente obiettivamente destinata al suo esercizio, cioè la strada realizzata proprio per dare accesso al fondo di CP_2 nel 1992 e percorsa per oltre vent'anni.
[...]
Deve pertanto essere dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore di sul tracciato attualmente esistente. Controparte_2
Va accolta anche la domanda riconvenzionale riguardante l'attingimento dell'acqua potabile. Dall'atto di donazione si evince che la sussistenza in capo a e Controparte_3 Controparte_2 del diritto di attingere e sollevare acqua potabile dalla cisterna esistente nella banchina di pertinenza del fabbricato donato a , mediante impianto da ubicare in Controparte_1 prossimità del ciglio stradale. Dalla CTU risulta che la cisterna allo stato odierno è posta all'interno del fabbricato della parte attrice, si presenta vuota, priva d'acqua, in buono stato di conservazione ed all'interno è ben visibile la presenza di tubazione di sollevamento ed un punto di attingimento dell'acqua posto all'esterno del fabbricato dell'attrice; la cisterna, seppur attualmente non in funzione per via dell'assenza di acqua, prevede una presa di attingimento realizzata con un rubinetto della sezione pari a 1/2 pollice, dislocata in un punto accessibile a tutte le parti, in quanto sita nel muro, al prospetto est, della proprietà dell'attrice, quindi ricadente all'interno della stradella comune (particella 1275). deve pertanto essere condannata a consentire l'attingimento e il Controparte_1 sollevamento di acqua potabile ai convenuti. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese tra le parti vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2992/2019: CONDANNA a rimuovere la parte iniziale nord del muro di cinta, confinante Controparte_2 con la particella 1280, nonché la tettoia a falda singola con esposizione nord-sud, adibita a posteggio auto che ostacolano il passaggio per la stradella comune e la porzione di edificio all'interno della particella 1281, che ostacola mediamente per circa 2/3 la stradella comune (part. 1275) per tutta la sua lunghezza, in modo da consentire a Controparte_5
l'accesso alla particella 1278. CONDANNA alla rimozione della porzione di tettoia-deposito attrezzi, Controparte_3 adiacente il prospetto sud del forno-casotto e realizzata in pali di castagno con copertura in plastica e ondulina, per la parte che ricade all'interno della stradella comune (part. 1275). RIGETTA per il resto la domanda dell'attrice.
pagina 7 di 8 DICHIARA l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore di sul tracciato attualmente esistente sui terreni di e Controparte_2 Controparte_3
, come da stradella tratteggiata in rosso nella planimetria allegato 2 alla Controparte_1
CTU. CONDANNA a consentire l'attingimento e il sollevamento di acqua Controparte_1 potabile ai convenuti dalla cisterna posta all'interno del suo fabbricato mediante una presa di attingimento realizzata con un rubinetto della sezione pari a 1/2 pollice, sita nel muro, al prospetto est, della proprietà dell'attrice, all'interno della stradella comune (particella 1275). COMPENSA integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 03/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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