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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 4841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4841 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9325/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 9235/2017 R.G, vertente
TRA
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 minore rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce Persona_1 all'atto di citazione, dall'avv. Gianfranco Mobilio e dall'avv. Carlo Annunziata, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Francesco Manzo n. 38;
ATTRICE
E
e rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata, Controparte_1 CP_2 su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Calabrò, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla Via
Lungomare Trieste n. 26;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 26.3.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attrice, la nota del 23/3/2025; per i convenuti la nota del 19/3/2025) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , in proprio e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , Persona_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno NE SE e la sig.ra , CP_2 al fine di conseguire l'accertamento della nullità delle donazioni effettuate dal primo in favore della seconda, e per l'effetto, la restituzione delle somme oggetto di tali atti di liberalità. Nell'atto introduttivo, parte attrice rappresentava che in data 26.10.2009 era deceduto il signor
[...]
, marito della sig.ra e padre della sig.ra , lasciando le odierne Per_2 Pt_1 Persona_1 attrici quali uniche eredi legittime. Il defunto sig. risultava titolare, in qualità di socio Per_1 accomandatario, del cinquanta percento del capitale sociale della “Sirio 2000 S.a.s. di De AL
UL & C.”, la cui quota restante del cinquanta percento era intestata al socio accomandante CP_1
[...]
Dopo la morte del sig. , il sig. non intendendo proseguire l'attività sociale con Per_1 CP_1 le eredi, dichiarava, con atto notarile del 21.3.2010, la volontà di liquidare la quota spettante agli eredi del defunto, divenendo titolare dell'intero capitale sociale e successivamente cedendo una quota del dieci percento in favore di sua moglie . CP_2
Nonostante tale formale impegno, lamentava l'attrice, non si era mai provveduto alla liquidazione della quota sociale, malgrado i numerosi solleciti in tal senso rivolti.
Per determinare il valore della partecipazione sociale, era stato instaurato un procedimento di accertamento tecnico preventivo, instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno e recante R.G. n.
5361/2011, nel quale il CTU, rag. , coadiuvato dall'ing. , aveva Persona_3 Persona_4 stimato il patrimonio della società e valutato la quota del defunto socio in complessivi € 697.609,20, tenuto conto anche dei finanziamenti che il de cuius aveva effettuato in favore della società.
L'attrice precisava che, già in sede di ATP, aveva manifestato la disponibilità ad accettare la liquidazione in denaro della quota, così come determinata dal C.T.U. e maggiorata di interessi e rivalutazione.
Tuttavia, successivamente all'esito degli accertamenti peritali, il signor anziché adempiere CP_1 ai propri obblighi, disponeva due ingenti trasferimenti di denaro a favore della moglie CP_2
: un primo, in data 22 febbraio 2012, di € 400.819,00 mediante giroconto bancario con
[...] causale “regalia”; un secondo, in data 6 marzo 2012, di € 55.000,00 mediante accredito diretto, anch'esso qualificato come “regalia”.
Secondo parte attrice, tali attribuzioni patrimoniali, chiaramente qualificabili come donazioni, non potevano ritenersi valide, poiché compiute in assenza della forma dell'atto pubblico richiesta dall'art. 782 c.c., e dunque affette da nullità assoluta. Né, per l'entità degli importi trasferiti, era ipotizzabile una donazione di modico valore. Chiedeva pertanto che fosse dichiarata la nullità delle donazioni effettuate dal sig. in favore della moglie e che quest'ultima fosse condannata alla CP_1 restituzione delle somme ricevute, per complessivi € 455.819,00, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda, l'attrice ribadiva altresì che il sig. aveva già illegittimamente CP_1 imputato a sé ulteriori somme prestate in vita dal defunto alla società, quantificate in € 73.833,00, aggravando il pregiudizio economico a carico delle eredi. Tra l'altro, le odierne attrici risultavano creditrici della “Di Controparte_3
[..
e del sig. quale socio accomandatario di tale società, dell'importo di € Controparte_1
603.321,255, oltre interessi legali e spese di lite, in virtù di ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. emessa dal Tribunale di Salerno nel giudizio recante R.G. n. 8264/2012, instaurato proprio al fine di conseguire la condanna di tali parti alla liquidazione della quota sociale come evidenziato in precedenza.
In definitiva, le odierne attrici concludevano instando per la declaratoria di nullità delle donazioni poste in essere dal sig. in favore della moglie, con conseguente condanna della sig.ra CP_1 CP_2
alla restituzione degli importi indebitamente percepiti per complessivi € 455.819,00, oltre
[...] interessi moratori e sino al saldo, con vittoria delle spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituivano in giudizio i sig.ri ed contestando integralmente le Controparte_1 CP_2 pretese avverse, e chiedendone il rigetto.
In via preliminare, eccepivano l'infondatezza della domanda deducendo la carenza dell'interesse ad agire delle attrici;
nel merito, i convenuti contestavano la ricostruzione offerta dall'attrice, negando che i trasferimenti di denaro in favore della signora potessero qualificarsi come donazioni CP_2 nulle. Osservavano che, quand'anche tali somme fossero considerate donazioni, restava comunque escluso lo stato di incapienza patrimoniale del sig. posto che la disponibilità stessa di fondi CP_1 nel suo patrimonio dimostrava il contrario. In ogni caso, sostenevano che l'importo oggetto di causa fosse stato successivamente restituito dalla signora al marito, sicché la domanda attrice CP_2 risultava priva di fondamento.
Per tali ragioni, i convenuti concludevano per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese,
e chiedevano altresì la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96
c.p.c., in ragione del carattere pretestuoso e abusivo dell'azione intrapresa.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 26.3.2025; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 4.7.2025
Le domande di accertamento della nullità delle donazioni effettuate da parte del sig. in CP_1 favore della sig.ra sono inammissibili;
è invece infondata la domanda di condanna CP_2 della sig.ra alla restituzione degli importi indebitamente percepiti. CP_2
In linea del tutto preliminare, occorre rilevare come le stesse attrici avevano introdotto il presente giudizio al fine di conseguire l'accertamento della nullità delle donazioni effettuate da parte del sig. in favore di sua moglie : si tratta, più in particolare, del giroconto Controparte_1 CP_2 recante causale “regalia”, dall'importo complessivo di € 400.819,00, effettuato in data 22.2.2012, nonché di altro versamento effettuato mediante operazione di cassa recante causale “regalia” del
6.3.2012, dall'importo di € 55.000,00.
Non v'è dubbio circa il fatto che, ai sensi dell'art. 1421 c.c. la nullità del contratto possa essere fatta valere da chiunque, purché ne abbia interesse.
In altre parole, tale norma non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite (Cass. Civ., Sez. III, 11.1.2001, n. 338). In altre parole, il concreto interesse ad agire impone all'attore di provare la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica (Cass. Civ., Sez. II, 15.4.2002, n. 5420).
Ancora, si è avuto modo di evidenziare che l'esercizio dell'azione di nullità postula un interesse che, oltre a dover essere concreto ed attuale, si riferisca specificamente all'azione di nullità, non potendo identificarsi con l'interesse ad una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare la pretesa dell'attore in via del tutto eventuale (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2007, n. 16159).
In altre parole, l'interesse ad agire configura una condizione dell'azione e consiste nell'interesse a conseguire un'utilità specifica, diretta ed attuale derivante dall'accoglimento della domanda (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 29.1.2019, n. 2489). Sicché, lo stesso non può ravvisarsi nell'ipotesi in cui venga in rilievo un interesse di mero fatto, ovvero lo stesso abbia ad oggetto un'utilità meramente eventuale derivante dall'accoglimento della domanda di accertamento della nullità.
Nell'ipotesi di specie, le odierne attrici deducevano di essere creditrici, tra l'altro, del sig. CP_1
dell'importo complessivo di € 603.321,255, oltre interessi al tasso legale dal 26.4.2010 e
[...] sino al saldo, oltre che dell'importo di € 4.835,00 oltre iva, cap, rimborso forfetario per spese di lite: il titolo era rappresentato dall'ordinanza di condanna ex art. 186-quater c.p.c. emessa in data
12.7.2017 nei confronti del predetto sig. relativamente alla cui efficacia di giudicato non CP_1 risulta dedotta alcuna specifica contestazione dalle parti in causa;
tanto, peraltro, pur a voler prescindere dalla sentenza depositata nel predetto procedimento ed allegata alla nota di parte attrice del 21.8.2023, che pure confermava le predette statuizioni.
Più in particolare, le odierne attrici deducevano che sarebbe senz'altro integrato l'interesse ad agire con riguardo all'accertamento della nullità di tali donazioni, “avendo le stesse inciso in maniera certamente significativa sul patrimonio del donante” (cfr. pag. 8 della memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. di parte attrice).
Cionondimeno, nel caso di specie non risulta integrata tale condizione dell'azione. Si è avuto modo di rilevare come l'azione di accertamento della nullità delle predette donazioni fosse funzionale alla reintegrazione del patrimonio del sig. al fine di consentire alle odierne CP_1 attrici di soddisfarsi sullo stesso, tenuto conto del fatto che la somma di € 671.179,12 di cui le stesse risultavano creditrici avrebbe potuto così essere “parzialmente soddisfatta” proprio in ragione della restituzione delle somme oggetto di contestazione in questa sede.
Sicché, tenuto conto della diretta strumentalità dell'azione di accertamento della nullità rispetto alla richiesta di condanna della sig.ra alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, pure CP_2 formulata in questa sede, appare opportuno anzitutto soffermarsi sulla fondatezza di quest'ultima domanda.
Nel caso di specie, deve rilevarsi l'evidente difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico per cui è causa in capo alle odierne attrici.
Sotto tale profilo, infatti, occorre anzitutto evidenziare che le stesse attrici, nonostante l'obiettiva genericità dell'allegazione attinente a tale domanda, avevano comunque implicitamente dedotto, già in sede di prospettazione, di essere titolari di un tale diritto così esercitato in questa sede (Cass. Civ.,
SS.UU., 16.2.2016, n. 2951).
Eppure, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che l'unico soggetto astrattamente titolare di un tale diritto, astrattamente riconducibile nell'alveo della richiesta di ripetizione dell'indebito, fosse il solo sig. che ne aveva disposto nei confronti della moglie. CP_1
Non veniva invero dedotto alcuno specifico titolo legittimante l'esercizio di una tale tutela da parte delle medesime attrici nel caso di specie;
né risultava allegata, prima ancora che provata, la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione surrogatoria nel caso di specie.
Sicché, rilevato il difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico per cui è causa, la domanda di condanna della sig.ra va senz'altro rigettata. CP_2
A fronte di tali rilievi, quindi, va rilevata pure l'insussistenza del difetto di interesse ad agire da parte delle odierne attrici con riferimento alla domanda di accertamento della nullità delle operazioni negoziali così oggetto di contestazione in questa sede.
Sotto tale profilo, infatti, le medesime attrici non possono conseguire alcuna specifica utilità, diretta, concreta ed attuale derivante dall'accoglimento della domanda di accertamento della nullità.
Nel caso di specie, infatti, va anzitutto evidenziata l'obiettiva genericità dell'allegazione delle odierne attrici sul punto.
Ed invero, non è in alcun modo meglio precisata la consistenza del patrimonio mobiliare del sig.
– quanto al patrimonio immobiliare, cfr., invece doc. nn. 20 della produzione di parte CP_1 attrice. Va altresì evidenziato che risulta documentato l'accoglimento in primo grado delle domande di revocatoria formulate da parte delle odierne attrici nei confronti del sig. con riferimento CP_1 alla nuda proprietà dell'immobile ubicato in Bellizzi (SA), catastalmente identificato al locale C.F. al
Fg. n. 4, p.lla n. 515, sub. 3, nonché agli appartamenti ubicati in Montecorvino Rovella (SA), e catastalmente identificati al Fg. n. 15, p.lla n. 1285, sub 33 e 34; inoltre, risultava accolta in primo grado anche la domanda di revocatoria formulata nei confronti della Controparte_3
, con particolare riguardo agli atti di disposizione patrimoniale relativi all'appartamento
[...] sito in Salerno alla via Marchiafava, catastalmente identificato al Fg. n. 44, mapp 353, sub 12, e a due appartamenti ubicati in Salerno alla via Migliaro, catastalmente identificati al C.F. al Fg. n. 44, mapp n. 49, sub 13, 14, 39, 40, 57 e 58. Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dalla circostanza che, come risultante dalla C.T.U. disposta nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 8264/2012, il
“patrimonio netto rettificato” della “Sirio 2000 s.a.s.”, pure obbligata in solido al pagamento del credito per cui è causa, ammontasse ad € 795.093,30.
In altre parole, appare evidente come non sia anzitutto meglio precisato come ed in quali termini, tenuto conto della consistenza patrimoniale dei predetti debitori, l'accoglimento della domanda di nullità formulata in questa sede avrebbe consentito l'esatto adempimento dell'obbligazione gravante sul sig. CP_1
Né risulta meglio chiarita quale specifica utilità, tenuto conto delle disponibilità patrimoniali così indicate, avrebbero materialmente conseguito le odierne creditrici dall'accoglimento della domanda di accertamento della nullità. Tanto, a maggior ragione tenuto conto del fatto che nemmeno risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, come ed in quali termini le odierne attrici abbiano coltivato le proprie ragioni di credito nei confronti dei predetti debitori: aldilà infatti dell'atto di precetto intimato nei confronti degli stessi (cfr. doc. n 21 della produzione di parte attrice), non è dato sapere se ed in quali termini siano state intraprese azioni esecutive nei confronti del sig. CP_1 né tantomeno l'esito.
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere che, come da note scritte depositate rispettivamente in data
19.3.2025 e 23.3.2025, risultava obiettivamente documentato l'effettivo saldo del credito vantato da parte delle medesime attrici, le quali deducevano la persistenza del proprio credito non solo con riferimento all'importo dovuto a titolo di imposta di registro con riguardo all'ordinanza ex art. 186- quater c.p.c. (€ 28.759,70), ma anche con riguardo al credito di € 4.597,94 vantato in relazione alla procedura espropriativa RG. n. 8753/2013.
A tutto voler concedere, e cioè pur a voler prescindere dalla novità di tali allegazioni, trattasi di importi di entità obiettivamente inferiore rispetto agli importi oggetto di richiesta di condanna in questa sede. Per altro verso, ed in via del tutto assorbente occorre anche evidenziare che nessuna utilità diretta potrebbe derivare alle parti dall'accoglimento della domanda di accertamento della nullità delle donazioni oggetto di contestazione.
Ed infatti, la consistenza patrimoniale del sig. risulterebbe senz'altro invariata. CP_1
Invero, perché possa venire in rilievo un tale incremento patrimoniale, non risulterebbe sufficiente il vittorioso esperimento di tale domanda di accertamento, ma dovrebbero verificarsi tali possibilità alternative: la spontanea restituzione delle somme così indebitamente acquisite da parte della sig.ra
; l'esercizio di una domanda di ripetizione da parte del sig. nei confronti della CP_2 CP_1 stessa;
l'esercizio di una domanda surrogatoria da parte delle odierne attrici, laddove sussistenti i relativi presupposti di legge.
Appare, cioè, evidente che, di per sé sola, la domanda di accertamento della nullità delle donazioni non sarebbe in alcun modo idonea a soddisfare l'interesse delle attrici: ne deriverebbe invero un'utilità del tutto indiretta, eventuale e di mero fatto, correlata alla verificazione di uno spontaneo adempimento da parte della sig.ra , ovvero all'esercizio di un'ulteriore, eventuale ed CP_2 autonoma domanda.
E non v'è dubbio che proprio l'eventualità dell'utilità derivante dall'accoglimento della domanda di accertamento della nullità, peraltro connessa alla necessità della verificazione di un ulteriore atto giuridico (spontaneo adempimento), ovvero all'esercizio di altra ed autonoma azione, determina l'effettiva carenza dell'interesse ad agire nel caso di specie (arg. da Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2017, n.
16159).
Tanto, a maggior ragione considerate pure le criticità evidenziate in precedenza, con riferimento all'obiettiva genericità dell'allegazione dedotta da parte delle attrici con riferimento al concreto pregiudizio al credito derivante dal mancato accoglimento delle relative istanze in questa sede.
Né risulta allegata, prima ancora che provata, altra e diversa utilità che le odierne attrici conseguirebbero in via diretta, attuale, immediata e concreta dall'accoglimento delle predette domande.
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità di tale domanda.
Non resta che disciplinare le spese di lite, che seguono la soccombenza delle attrici, e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione di valore corrispondente a quello della lite (da € 260,001,00 ad € 520,000), con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Calabrò.
Cionondimeno, non risulta fondata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte dei Cont convenuti, non risultandone integrati i relativi presupposti (arg., ex plurimis, da Civ., Sez. III,
30.12.2023, n. 36591)
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio recante R.G. n. 9325/2017, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande di accertamento della nullità delle donazioni effettuate dal sig. in data 22.2.2012, per l'importo complessivo di € 400.819,00, Controparte_1 mediante giroconto in favore della moglie , ed in data 6.3.2012, per CP_2
l'importo complessivo di € 55.000,00, mediante operazione di cassa effettuata in favore della moglie;
CP_2
2) rigetta la domanda di condanna della sig.ra alla restituzione dell'importo di CP_2
€ 455.819,00, oltre interessi moratori e maggior danno ex art. 1284, IV comma c.c.;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte dei convenuti;
4) condanna la sig.ra , in proprio e quale legale rappresentante della sig.ra Parte_1
, alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano Persona_1 in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Calabrò.
Così deciso in Salerno, il 25.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato