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7 agosto 1962
7 agosto 1962
Art. 4.
L'acquisto di fabbricati su progetto e' consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a lire 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia gia' proprietaria dell'area.
L'acquisto sara' regolato dalle norme del Codice civile sulla compravendita di cose future.
L'acquisto di fabbricati su progetto e' consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a lire 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia gia' proprietaria dell'area.
L'acquisto sara' regolato dalle norme del Codice civile sulla compravendita di cose future.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Catania, sentenza 28/02/2022, n. 990Provvedimento: […] Inoltre, l'art.4 della legge 17.02/1987 n. 80 dispone che gli enti pubblici individuati dalla legge 20/3/1975 n. 70 per gli acquisti di immobili in corso di costruzione o su progetto sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art.4 della legge n.855/1962 tra le quali quella che prevede che l'offerente sia già proprietario dell'area. […]Leggi di più...
- art. 1338 c.c.·
- responsabilità precontrattuale·
- appalti pubblici·
- giurisdizione civile·
- danno curriculare·
- compravendita di cosa futura·
- art. 2043 c.c.·
- interesse negativo·
- art. 1337 c.c.·
- art. 1227 c.c.