Articolo 4 della Legge 13 giugno 1962, n. 855
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 agosto 1962
Art. 4.
L'acquisto di fabbricati su progetto e' consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a lire 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia gia' proprietaria dell'area.
L'acquisto sara' regolato dalle norme del Codice civile sulla compravendita di cose future.
Entrata in vigore il 7 agosto 1962
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