Art. 4.
L'acquisto di fabbricati su progetto e' consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a lire 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia gia' proprietaria dell'area.
L'acquisto sara' regolato dalle norme del Codice civile sulla compravendita di cose future.
L'acquisto di fabbricati su progetto e' consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a lire 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia gia' proprietaria dell'area.
L'acquisto sara' regolato dalle norme del Codice civile sulla compravendita di cose future.