Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. G. Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Roberto Rezzonico COsigliere
Dott. Marco Sabella COsigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 221/2023 R.G., avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Caltanissetta, promossa
DA
1) nata a [...] il [...], PAte_1 anche nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore , nata a [...] il [...] Persona_1
2) , nato a [...] il [...] PAte_2
3) , nata a [...] il [...] PAte_3 tutti in proprio e nella qualità di eredi legittimi di Persona_2
, nato a [...] il [...], deceduto il 3.12.2015,
[...] elettivamente domiciliati a Caltanissetta, nella via E. De Nicola n. 17, presso lo studio dell'avv. Andrea Di Carlo, che li rappresenta e difende, giuste procure allegate al ricorso di primo grado
Appellanti e appellati incidentali
CONTRO
, con sede in Caltanissetta nella via Frà COtroparte_1
Giarratana n. 58, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltanissetta nel Viale Sicilia n. 62, presso lo studio dell'Avv. Paolo Palumbo, che la rappresenta e difende
Appellata e appellante incidentale COclusioni delle parti: come da scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
CO ricorso depositato in data 27/07/2017, gli odierni appellanti principali, premesso di essere eredi di , Persona_2 adivano il Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive maturate dal proprio congiunto nel corso PAte del rapporto di lavoro intrattenuto con la società dal CP_2
6.5.2008 al 3.12.2015 per le mansioni superiori espletate corrispondenti al 1° livello del CCNL Commercio e Terziario nonché a titolo di lavoro straordinario, ferie non godute e differenze sul TFR maturato, deducendo in punto di fatto che il congiunto deceduto aveva svolto le mansioni di responsabile di negozio, occupandosi della gestione del punto vendita della resistente sito in Termini Imerese alla via F. Crispi n. 13/14, per
44 ore settimanali.
Chiedevano, in particolare: “1. “ritenere e dichiarare che il sig.
fin dalla data di assunzione alla data di Persona_2 risoluzione del rapporto di lavoro o da quell'altra data accertata in corso di causa, ha svolto le mansioni superiori previste nel livello 1° ccnl di categoria o in quell'altro livello accertato in corso di causa;
2. ritenere e dichiarare che il sig. fin Persona_2 dalla data di assunzione alla data di risoluzione del rapporto di lavoro o da quell'altra data accertata in corso di causa, ha svolto orario di lavoro per 44 ore settimanali o per diverso maggiore o minore orario accertato in corso di causa 3. ritenere e dichiarare che
i ricorrenti hanno diritto a percepire iure succesionis e sulla base delle legittime quote ereditarie le differenze retributive (ivi incluse
13^ e 14^ mensilità e tutte le altre voci retributive riconosciute dal ccnl di riferimento) tra quanto percepito e indicato nelle buste paga prodotte in giudizio (o nei prodotti ccnl di categoria) e quanto spettante per il 1° livello contrattuale o per quell'altro livello ritenuto giusto, oltre le differenze retributive tra quanto percepito per lo svolgimento dell'orario contrattuale e quello effettivamente svolto pari a 44 ore settimanali o a quel minore o maggiore orario accertato in corso di causa, oltre all'indennità per ferie e festività non godute, per un importo complessivo (per tutte le suddette voci) pari presuntivamente a € 96.202,71 risultante dal prospetto riassuntivo depositato in giudizio o a quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa e, per tutte le suddette voci, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria prevista a norma di legge;
4. ritenere e dichiarare che i ricorrenti (ad eccezione della minore , la cui Per_1 madre riserva un giudizio separato), hanno diritto a percepire iure proprio ed in parti uguali la differenza di TFR presuntivamente ammontante a € 5.190,06 nella misura pari al 75% del dovuto, nonché l'intera indennità di mancato preavviso (sempre ad eccezione della minore ) presuntivamente ammontante a € Per_1
5.864,87 nella misura pari al 75% del dovuto, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria prevista per legge;
5. per l'effetto condannare la resistente al pagamento delle somme che il
Tribunale riterrà giuste riconoscere al ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
6. con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva FA eccependo, CP_2 in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, atteso che a decorrere da marzo-aprile/2013, a causa di gravi problemi di salute, aveva cessato Persona_2 la propria attività lavorativa. Nel merito, contestava il ricorso perché infondato chiedendone il rigetto.
Esperita attività istruttoria testimoniale, con sentenza non definitiva n. 225/2022 pubblicata in data 02/05/2022 - avverso la quale tutte le parti costituite proponevano riserva d'appello, ai sensi degli artt.
340 c.p.c. e 129, comma 2, disp. att. c.p.c - il tribunale adito, in parziale accoglimento del ricorso accertava e dichiarava il diritto degli stessi a percepire l'indennità di mancato preavviso spettante in ragione del rapporto di lavoro intrattenuto tra Persona_2
e rimettendo la causa sul ruolo per la
[...] CP_1 determinazione del dovuto, quantificato poi, con sentenza n.
595/2022, pubblicata in data 16.11.2022, all'esito della disposta
CTU, in euro 547,13 ciascuno (pari al 75% dell'intero) in favore dei ricorrenti , e PAte_1 PAte_3 Pt_2 , con esclusione della minore per la quale il
[...] Persona_1 genitore esercente la potestà si era riservata di agire in separata sede.
Argomentava, in particolare, il primo decidente, quanto alle differenze retributive rivendicate sulla base del chiesto riconoscimento delle mansioni superiori espletate dal lavoratore deceduto a favore della società convenuta, che parte ricorrente non avesse adeguatamente provato i fatti posti a fondamento della domanda, non essendo emerso, né dalla compulsazione dei documenti prodotti, né dalle dichiarazioni resse dai testi sentiti, l'effettivo espletamento delle suddette mansioni o lo svolgimento di stabile lavoro straordinario.
Avverso dette sentenze propongono appello gli originari ricorrenti, per i motivi che saranno esaminati, insistendo per l'integrale accoglimento delle domande proposte con l'atto introduttivo di causa.
Si è costituita la oggi in liquidazione, chiedendo la CP_1 previa declaratoria di inammissibilità del gravame e, nel merito, il suo rigetto, nonché, in via incidentale, il rigetto anche della domanda avente a oggetto la riconosciuta indennità di mancato preavviso, per difetto di domanda, in quanto gli originari ricorrenti non avrebbero mai lamentato la mancata corresponsione di detta indennità indennità in ragione del livello di inquadramento contrattuale formalmente riconosciuto al defunto sig. e Per_2 non avrebbero mai richiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenerne il pagamento, essendosi limitati a richiedere l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive relative alla suddetta indennità in ragione del superiore livello di inquadramento contrattuale domandato in ricorso e non riconosciuto all'esito del giudizio.
Sempre in via incidentale e in subordine insiste nella CP_1 condanna di controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cpc, al pagamento delle spese e compensi di difesa, ciò sul presupposto che la somma accertata dal CTU a titolo di indennità di mancato preavviso era risultata inferiore a quella offerta in via transattiva dalla datrice di lavoro innanzi all'Ispettorato del Lavoro di
Caltanissetta in sede di tentativo di conciliazione, come da doc. sub 7 della produzione di parte ricorrente.
************************* CO il primo motivo, parte appellante denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 cpc”, evidenziando che il tribunale avrebbe escluso il raggiungimento della prova dello svolgimento da parte di di Persona_2 mansioni sussumibili sotto la previsione di cui al 1° livello del
CCNL Commercio e Terziario sulla base di una erronea valutazione delle prove documentali offerte e di quelle testimoniali formate all'esito della compiuta istruttoria, lamentando, poi, con il secondo motivo, che ingiustamente il primo decidente aveva implicitamente revocato la già disposta ammissione dell'altro teste di parte ricorrente, , sul presupposto della Testimone_1 sua superfluità, trattandosi invece di teste utile e decisivo, in quanto non più legata alla società convenuta da rapporti lavorativi, a differenza di quelli escussi, insistendo sulla sua audizione.
PAte appellante denuncia, quindi, con il terzo motivo, “violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc. mancata valutazione della dichiarazione resa dal testimone”, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non fosse stato provato neppure lo svolgimento di lavoro straordinario da parte di , Persona_2 quando invece tale prova era desumibile proprio dalle dichiarazioni rese dal teste . Tes_2
Gli appellanti, infine, impugnano il capo della sentenza non definitiva con il quale il Tribunale ha statuito la mancanza di domanda e corrispondenti allegazioni sulla eventuale spettanza di un livello immediatamente superiore a quello di appartenenza del secondo le previsioni del CCNL applicabile al rapporto, Per_2 evidenziando, in senso contrario, che i ricorrenti avevano fatto espressa richiesta di riconoscimento dei detti livelli intermedi
(“ritenere e dichiarare che il sig. fin dalla Persona_2 data di assunzione alla data di risoluzione del rapporto di lavoro o da quell'altra data accertata in corso di causa, ha svolto le mansioni superiori previste nel livello 1° ccnl di categoria o in quell'altro livello accertato in corso di causa”) e che, comunque, tale specifica domanda non era neanche richiesta al fine dell'eventuale, relativo riconoscimento da parte del giudice. I motivi proposti con l'appello principale appaiono solo parzialmente fondati, nei limiti e per le ragioni che seguono, mentre non appaiono suscettibili di accoglimento quelli proposti in via incidentale da CP_1
Quanto alle mansioni superiori e alla domanda avente a oggetto il riconoscimento delle connesse differenze retributive, correttamente il tribunale ne ha fatto rigetto, ritenendo che all'esito della disamina della documentazione in atti e dell'attività istruttoria espletata era emerso che
[...]
aveva sempre e soltanto svolto le mansioni Persona_2 riconducibili al livello IV del CCNL commercio, che comprende i lavoratori con mansioni di commesso alla vendita, cassiere, addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, incasso, registrazioni, operazioni di magazzino e via dicendo.
E, invero, il teste , leggendo integralmente le relative Tes_2 dichiarazioni, ha chiarito, contrariamente a quanto arguito da parte appellante, che in realtà tutti i dipendenti avevano le chiavi del negozio e che l'apertura e la chiusura del negozio non era un'attività propria di qualcuno in particolare;
che la merce veniva portata nel negozio di Termini Imerese dai titolari e, a volte, ma solo per pochi capi, anche dal;
che Per_2 all'inizio i titolari si recavano presso il negozio anche tre volte alla settimana, dipendendo ciò dal periodo e dalle necessità connesse alle vendite, che della pubblicità del negozio se ne occupava tale Sig. che faceva loro vedere il modellino Pt_5 della pubblicità sui quali i dipendenti davano il loro parere, con pagamento che veniva poi eseguito sempre dai titolari.
Il teste ha poi chiarito che i titolari erano due e che si recavano a Termini Imerese prevalentemente per la consegna della merce, e che “se presso il negozio vi erano problemi tecnici provvedevamo noi dipendenti a chiamare la TA della zona il cui numero di telefono era annotato su un'agenda”.
Inoltre “noi venivamo pagati con i soldi presenti in cassa, era il
Sig. che provvedeva o comunque chi faceva la chiusura Per_2 della cassa. Venivamo pagati in giorni diversi;
la cassa la potevamo chiudere tutti e nella bolla finale, redatta in duplice copia, veniva indicato il resoconto della giornata e dunque anche le retribuzioni che venivano corrisposte”.
La teste , a sua volta, sentita su Testimone_3 istanza della società resistente, ha dichiarato di lavorare per la PA CO TA . dal 2006 circa e che con riferimento al punto vendita di Termini Imerese, l'unico posseduto dall'azienda, ella gestiva tutti i documenti relativi al trasferimento della merce dalla sede di Caltanissetta;
inoltre che i titolari della TA si recavano nel punto vendita, inizialmente all'atto dell'apertura circa tre volte la settimana, che la merce veniva portata da
Caltanissetta al punto vendita soltanto dagli stessi.
Dalle dichiarazioni rese dai testi, tra loro del resto perfettamente omogenee, non è effettivamente emerso, sì come ritenuto dal Tribunale, che il svolgesse mansioni di Per_2 responsabile, con carattere di prevalenza, iniziativa ed autonomia operativa, sovrintendendo di fatto alla gestione del punto vendita, anche in punto di organizzazione del lavoro, ovvero che ne avesse ricevuto delega dai titolari, tanto da potersi definire “gestore di negozio”.
Ciò neanche tenendo conto di quanto ulteriormente riferito dal teste circa il fatto che “Presso il negozio il referente era Tes_2 il sig. in quanto era lui ad avere maggiori contatti con i Per_2 titolari in quanto anche lui di Caltanissetta come i titolari”; che
“Il di solito quando chiudeva lui firmava la chiusura noi Per_2 no”; che “I titolari se avevano la necessità di comunicare qualcosa in particolare, o chiamavano al punto vendita o la riferivano al sig. in quanto di Caltanissetta”. Per_2
Emerge, infatti, da tali circostanze, che il veniva al più Per_2 investito di compiti di coordinamento con il personale di
Termini Imerse per ragioni logistiche connesse al fatto che il medesimo, al pari dei titolari, era di Caltanissetta e, per come chiarito dallo stesso teste, vi faceva rientro nei fine settimana e, quindi, oltre a potere recapitare talvolta quale capo di abbigliamento costituiva anche referente privilegiato e, verosimilmente, “uomo di fiducia” della proprietà, senza, tuttavia, essere investito, in difetto di prova, dell'effettivo espletamento di compiti gestori, di sovrintendenza dell'unità produttiva o organizzativi del personale, con assunzione delle relative responsabilità, richiesti, invece, dalla declaratoria negoziale collettiva oggetto di domanda.
Né diverse indicazioni possono essere tratte, diversamente da quanto eccepito da parte appellante, possono essere tratte dalla disamina della documentazione allegata al ricorso introduttivo di causa, in particolare dai c.d. “buoni di consegna”, che possono al più suffragare la deposizione resa dal teste laddove lo stesso ha chiarito che i dipendenti Tes_2 venivano pagati con i soldi della cassa e che era il che Per_2 provvedeva per lo più alla relativa chiusura, pur protendo provvedervi anche gli altri commessi.
Lo stesso è a dirsi per i documenti di trasporto, le quietanze del pagamento della retribuzione e la concessione delle ferie, i quali confermano in buona sostanza quanto affermato dai testi, circa il fatto, assolutamente neutro ai fini del riconoscimento delle rivendicate mansioni superiori, che il Per_2 trasportasse talvolta merce da Caltanissetta al punto vendita di Termini Imerese, che si occupasse, senza averne tuttavia il compito esclusivo, di chiudere la cassa e pagare gli altri commessi e di concordare le ferie degli addetti allo stesso punto vendita, il che non significa che fosse proprio il ad Per_2 assumere le decisioni in merito e non invece la proprietà.
È dunque in definitiva emerso all'esito del giudizio che
[...]
ha sempre svolto, al pari degli altri suoi Persona_2 colleghi, compiti di commesso alla vendita, cassiere, addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, incasso, registrazioni e operazioni di magazzino, certamente riconducibili al livello IV del CCNL commercio di assunzione, in assenza della effettiva assegnazione allo stesso di “funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva”, e del compito di sovraintendere all'unità produttiva di assegnazione o di assumere le relative decisioni gestionali o organizzative con carattere di autonomia operativa.
La retribuzione base corrispostagli nel corso del tempo è stata dunque rispondente al IV livello CCNL Commercio e Terziario posseduto, non essendovi dunque spazio per il riconoscimento del I livello o di eventuali livelli intermedi.
Né, per altro verso, appare criticabile la decisione del tribunale di revocare, implicitamente, per superfluità, l'ammissione del teste di parte ricorrente , ciò alla luce Testimone_1 della piena corrispondenza tra i dati ricavabili dalla documentazione prodotta e le informazioni rese dai due testi sentiti, tra loro esenti da contraddizioni tali da necessitare approfondimenti mediante l'audizione di altro dipendente della
PAte_6 apparivano, invece, contrariamente a quanto statuito
[...] dal primo decidente, le domande aventi a oggetto il riconoscimento del lavoro straordinario svolto dal dipendente deceduto e delle connesse differenze sul TFR allo stesso spettante all'atto del decesso e della risoluzione del rapporto lavorativo con la società convenuta.
Il tribunale, infatti, con motivazione assai frettolosa e non rispettosa delle emergenze processuali, si è, sul punto, limitato a richiamare il principio secondo cui è sul lavoratore che grava l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e ad affermare che nella specie parte ricorrente non aveva provato lo svolgimento del detto lavoro, senza tuttavia avvedersi delle dichiarazioni rese dal teste , perfettamente concordanti Tes_2 con le allegazioni contenute in ricorso e non altrimenti contraddette, secondo le quali: “Il sig. lavorava dal Per_2 lunedì pomeriggio al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00”, ossia per 44 ore settimanali contro le 40 previste ordinariamente dal CCNL citato e contrattualizzate tra le parti.
Nonostante, infatti, la lettera di assunzione in atti non citi espressamente alcun monte ore settimanale da rispettare, richiamando le parti le previsioni del CCNL, deve essere indubbiamente ritenersi pattuito l'orario ordinario di 40 ore settimanale ivi previsto.
Il , dunque, a tale stregua, ha sempre svolto per l'intera Per_2 durata del rapporto quattro ore di lavoro straordinario settimanali che, come da buste paga prodotte, non risultano essere mai state retribuite. La società appellata in via principale deve essere dunque condannata, in parziale riforma della sentenza gravata, a corrispondere agli appellanti, pro quota, la relativa spettanza, il cui ammontare è stato calcolato dal CTU contabile all'uopo designato dalla Corte.
Lo sviluppo del conteggio degli straordinari è stato fatto del tutto correttamente ed è dunque pienamente condiviso dalla
Corte, prendendo come base di calcolo 16 ore di straordinario al mese, ragguagliando ad ore il montante tabellare mensile del
CCNL di riferimento con il coefficiente di 168 previsto per le 40 ore settimanali, gravando quindi la paga oraria così ottenuta del 15% come da straordinario previsto, rispettando l'incremento tabellare base previsto negli anni dal CCNL di riferimento. Il calcolo degli straordinari dovuti è stato diviso per mese e totalizzato per anno. PA CO A nulla rileva la notazione, sulla quale la . ha insistito, secondo cui, come rilevato dallo stesso CTU, che dalla lettura dei cedolini acquisiti in atti non è possibile risalire ad eventuali straordinari, non contenendo essi il calendario dei giorni, nè le ore nei giorni lavorati, ciò in quanto il calcolo del CTU è stato fatto prendendo a base la retribuzione mensile corrisposta al dipendente per le ore effettivamente lavorate, anche se non precisate, confrontandola con quella che sarebbe spettata ove fosse stato conteggiato lo straordinario pari a 16 ore. È ovvio che ove non fosse emersa alcuna differenza o ove fossero addirittura emerse differenze negative ciò avrebbe significato che in quel mese lo straordinario era stato pagato, anche per ore eccedenti le 16 rivendicate. Ne deriva che le differenze mensili accertate dal CTU sono dunque differenze positive per il lavoratore, corrispondenti a un monte ore lavorato ma non retribuito.
A tale luce, deve essere dunque COtroparte_1 condannata a corrispondere agli appellanti PAte_1
, , e
[...] Persona_1 PAte_2 Pt_3
, pro quota, la somma di euro 9.779,61, oltre interessi
[...]
e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al soddisfo. In relazione alla maggior somma dovuta, rientrando come noto lo straordinario pagato in maniera non occasionale nel calcolo del t.f.r. (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza n. 33278 del 10 novembre 2021), la società appellata deve essere altresì condannata a corrispondere le connesse differenze sul TFR spettanti a . Persona_2
Nella specie, tuttavia, emergendo chiaramente dall'atto introduttivo che gli originari ricorrenti, “ad eccezione della minore , la cui madre riserva un giudizio separato”, hanno Per_1 chiesto, in applicazione della disciplina di cui all'art. 2122 cc e in dipendenza del decesso in corso di rapporto lavorativo del loro dante causa, la condanna di controparte alla differenza sul
TFR “in parti uguali” e, tenuto conto dell'esclusione della minore sopra indicata, “nella misura del 75% del dovuto”, ne deriva che la somma dovuta per il titolo in discorso deve essere suddivisa per il 75% in parti uguali tra i ricorrenti
[...]
, e PAte_1 PAte_3 PAte_2
(spettando il restante 25% a che si è riservata Persona_1 di agire autonomamente), per cui ciascuno di essi avrà diritto di ricevere un importo corrispondente al 25% dell'intero ammontare, con gli accessori di legge.
La sentenza appellata deve essere dunque riformata per quanto di ragione.
Non appare invece accoglibile il motivo principale del gravame incidentale proposto dalla per la ragione che, CP_1 contrariamente a quanto dalla stessa eccepito, la domanda proposta dagli originari ricorrenti aveva specificamente a oggetto, tra l'altro, al punto 4., quella di “ritenere e dichiarare che i ricorrenti….. hanno diritto a percepire iure proprio ed in parti uguali …….l'intera indennità di mancato preavviso presuntivamente ammontante a €
5.864,87 nella misura pari al 75% del dovuto, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria prevista per legge;
”, nonché, al punto, 5, la richiesta di condanna della resistente “al pagamento delle somme che il Tribunale riterrà giuste riconoscere al ricorrente”.
Quanto alla condanna alle spese in applicazione della disciplina di cui all'art. 91, comma 1), seconda parte cpc chiesta da CP_1 con il motivo di gravame incidentale subordinato, non può farsi luogo alla stessa, sia in quanto la proposta conciliativa cui si riferisce la norma è quella formulata in sede giudiziaria, qui mancante, sia in quanto la proposta conciliativa rifiutata dagli originari ricorrenti innanzi all'Ispettorato Del Lavoro era complessiva e riguardava tutte le rivendicazioni retributive oggetto di domanda con riconoscimento solo di quella in menzione, per cui non può di certo dirsi che il rifiuto opposto alla transazione fosse priva di giustificato motivo, sia in quanto nella specie è comunque ravvisabile una ipotesi di soccombenza reciproca rispetto a tutte e domande e questioni proposte, ricorrendo dunque l'eccezione prevista dallo stesso art. 91.
Atteso, l'esito complessivo del giudizio, con parziale accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo di causa e integrale rigetto del gravame incidentale proposto dalla società appellata in via principale, le spese di lite afferenti ai due gradi del giudizio devono essere integralmente compensate.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di CP_1
Sussistono, in relazione al rigetto dell'appello incidentale proposto da PAt
i presupposti per la dichiarazione ex comma 1–bis CP_2 dell'art.13 del DPR 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17 della legge n. 28/2012.
P. Q. M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 225/2022 R.G., pubblicata in data 2.5.2022 e della sentenza definitiva n. 125/2023
R.G., pubblicata in data 20.4.2023, del Tribunale del Lavoro di
Caltanissetta Pa
- condanna la , in persona del legale COtroparte_3 rappresentante pro tempore, a corrispondere agli appellanti
[...]
, , e PAte_1 Persona_1 PAte_2 Pt_3
, pro quota e iure ereditatis, per il titolo di cui alla
[...] parte motiva, la somma di euro 9.779,61, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
Pa
- condanna la , in persona del legale COtroparte_3 rappresentante pro tempore, a corrispondere a ciascuno degli appellanti e PAte_1 PAte_3
, iure proprio, il 25% di quanto dovuto per PAte_2
l'intero a titolo di differenze sul TFR maturato da
[...] in relazione al rapporto di lavoro dedotto in Persona_2 giudizio, computata la somma di euro 9.779,61 riconosciuta a titolo di straordinario, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo;
- conferma nel resto le sentenze appellate;
PAt
- pone definitivamente a carico di le spese afferenti alla CP_2
CTU espletata nel presente grado, liquidate come da separato decreto;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1–bis dell'art.13 del DPR 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17 della legge n. 28/2012, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.
Caltanissetta, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE REL.EST. IL PRESIDENTE