Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Foggia
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Aquilina Picciocchi
Dopo l'udienza del 9.1.2025 tenuta ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 988/2023 R.G. promossa da:
nata a [...], il [...], ivi residente a[...], Parte_1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, in virtù di C.F._1
mandato in calce al presente atto, dagli Avv. ti Simone Vittorio Cantore e Lucio Cesarini, entrambi con studio legale in 71036 Lucera (FG), alla Via Leone Ferrone, 26 (c/o Avv. Simone
Vittorio Cantore), ed ivi elettivamente domiciliata.
RICORRENTE
contro
:
residente in [...], interno 2 Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato- differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.2.2023 la ricorrente, in epigrafe indicata, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa, quale badante, alle dipendenze della Prof.ssa per Controparte_1
prestare assistenza al padre della predetta , dal 26.05.2020 sino a tutto il 13.08.2021, data cui era cessato il rapporto di lavoro;
che il rapporto di lavoro si era svolto senza alcuna regolarizzazione contrattuale e contributiva, nonostante le richieste provenienti dalla lavoratrice;
che l'attività lavorativa consisteva nell'accudire l'anziano genitore della resistente, “lavandolo, vestendolo, nutrendolo, aiutandolo nell'espletamento dei propri bisogni fisiologici e corporali, preparandolo per la notte e accudendolo se durante il sonno si svegliava o aveva necessità dei servizi igienici” ;
di essere stata assoggettata al potere direttivo del datore di lavoro;
di aver riscosso somme di inferiori a quelle ritenute eque ex art. 36 della Costituzione e/o a quelle risultanti dal CCNL – Colf e Badanti, applicabile al caso di specie, quale parametro di riferimento;
di aver percepito le somme indicate nei conteggi allegati al ricosro;
rivendicava il pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^, straordinario, festivo e ferie non godute, dell'indennità sostitutiva di preavviso, del TFR rivalutato, somme tutte come da conteggi allegati.
Allegava al ricorso tra l'altro i seguenti documenti :
1) copia assegno bancario dello 03.12.2020 tratto su Intesa San Paolo, recante l'importo di €
1.700,00 intestato a a firma Parte_1 Controparte_1
2) n. 36 copi e di screenshots da Whatsapp di messaggi intercorsi tra la sig.ra e Parte_1
la Prof.ssa Controparte_1
e così concludeva: in via principale: previa declaratoria che fra l'istante e la resistente è intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, dal 26.05.2020 sino a tutto il 13.08.2021, data cui è cessato il rapporto di lavoro per licenziamento, condannare, la Prof.ssa CP_1
al pagamento in prò dell'istante e per le causali di cui in narrativa, e così meglio
[...]
specificate negli allegati conteggi analitici, da considerarsi parte integrale ed integrante del presente ricorso, della complessiva somma di € 52.351,80
(cinquantaduetrecentocinquantuno/80), oltre interessi e svalutazione.
- In via subordinata: si chiede la condanna della resistente nei limiti di quanto si raggiungerà sul provato, all'esito della compiuta istruttoria.
- In via estremamente gradata: si chiede la condanna della resistente ex art. 36 Costituzione;
il tutto comunque sempre maggiorato dalla svalutazione ed interessi, e con vittoria di spese e competenze tutte di causa, la cui distrazione si richiede a favore degli antescritti procuratori anticipatari.
Non si costituiva parte resistente benchè la regolare notifica del ricorso e all'udienza del 16.5.2023 ne veniva dichiarata la contumacia. Ammessi e sentiti i testimoni;
riformulati i conteggi su ordine del giudice;
fissata l'udienza di discussione con trattazione scritta;
fissata l'udienza ex art. 127 ter cpc , pervenute le note di trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto dell'istante al pagamento degli emolumenti a vario titolo pretesi ( differenze retributive su mensilità ordinaria, tredicesima, ferie
TFR cfr. conteggi allegati al ricorso) in virtù della prestazione lavorativa di badante che la ricorrente assume di avere svolto alle dipendenze della Prof.ssa per assistere Controparte_1
l'anziano padre della convenuta per il periodo 26.05.2020 sino a tutto il 13.08.2021.
La domanda è solo parzialmente fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Ai fini della risoluzione della controversia deve accertarsi, anche tenuto conto della mancata costituzione di parte convenuta, che rappresenta comportamento opportunamente valutabile ai sensi dell'art. 420 c.p.c., lo svolgimento da parte dell'istante dell'attività lavorativa indicata in favore dei resistenti per il periodo e con le modalità dedotte in ricorso, e, nel caso di positivo riscontro, la adeguatezza dei compensi percetti in costanza di rapporto.
Al riguardo è da ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo dedotto avendo i due testi di parte ricorrente escussi concordemente riconosciuto che l'istante svolgeva attività di badante a favore della resistente per assistere l'anziano padre della convenuta.
In particolare ha riferito : Controparte_2
“ Sono indifferente rispetto a parte ricorrente.
Conosco la ricorrente perché è una mia amica.
La ricorrente ha lavorato presso la casa della prof.ssa In ragione del lavoro svolto da CP_1
presso l'abitazione della ho avuto anche modo di conoscere la resistente. Parte_1 CP_1
svolgeva attività lavorativa di assistenza notturna al padre della prof.ssa Parte_1 CP_1
La prof.ssa aveva una casa a Foggia, si trattava di una villa che si trovava nella zona di CP_1
via Gramsci, e aveva anche una dimora estiva che si trovava a Siponto. ha lavorato sia Parte_1
a Foggia che a Siponto. In estate infatti si doveva recare a Siponto.
ha lavorato per circa un anno e mezzo. Il rapporto di lavoro si è risolto ad agosto del Parte_1
2021 e andando a ritroso per un anno e mezzo. Sicuramente ha lavorato anche nel periodo del
COVID.
Tanto so perché ho accompagnato diverse volte la ricorrente presso il luogo di lavoro, anche a
Siponto. lavorava sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica, anche i giorni festivi, andava a Parte_1
lavoro alle 20.00 e terminava la mattina seguente alle 8:00.
doveva preparare il signor padre della resistente, a prepararsi per la Parte_1 Persona_1
notte, lo accompagnava in bagno, doveva assisterlo durante la notte e svolgere tutte le conseguenti attività necessaire ad esempio se aveva bisogno di un bicchiere di acqua o di andare in bagno.
Tanto so perché qualche volta a Siponto sono anche entrata in casa e sapevo che aveva Parte_1 questi compiti anche se non sono mai entrata nella stanza in cui stava l'anziano che aveva circa 90 anni.
Il signor aveva bisogno di assistenza anche per alzarsi, inoltre il signor aveva Per_1 Per_1
anche deficit di memoria. Tanto so perché mi veniva raccontato da . Parte_1
La resistente lavorava a Roma , faceva su e giù, abitava con il padre e con la madre.
ha trovato lavoro tramite la zia, di cui non ricordo il nome, se non sbaglio , che Parte_1 Per_2
già lavorava presso la convenuta, faceva le faccende domestiche la mattina.
La casa e le persone che collaboravano per la pulizia della casa e per l'assistenza al signor erano coordinate dalla prof. Tanto so perché mi è stato riferito da . Per_1 CP_1 Parte_1
veniva retribuita in contanti o tramite assegni provenienti dalla convenuta. Parte_1
Il rapporto di lavoro si è risolto perché è andata via, era stanca , durante le ore di lavoro Parte_1
doveva stare su una poltrona.
ha riferito : Controparte_3
« Sono indifferente rispetto a parte ricorrente.
Conosco la ricorrente perché è una mia amica.
La ricorrente ha lavorato presso la casa della prof.ssa faceva la badante del padre della CP_1
professoressa .
Non conosco la resistente.
svolgeva attività lavorativa di assistenza notturna al padre della prof.ssa Parte_1 CP_1
La prof.ssa aveva una casa a Foggia, che si trovava nella zona di via Gramsci, e aveva CP_1
anche una dimora estiva che si trovava a Siponto.
ha lavorato sia a Foggia che a Siponto. In estate infatti si doveva recare a Siponto. Parte_1
Tanto so perché spesso ho accompagnato presso le abitazioni della resistente. La Parte_1 accompagnavo verso le ore 20:00. Spesso l'andavo anche a prenderla , facevamo colazione insieme. L'andavo a prendere verso le 8:15. Parte_1
infatti lavorava di notte, faceva la badante notturna al padre della prof. Parte_1 CP_1
ha lavorato per più di un anno . Non posso indicare con precisione le date. Parte_1 lavorava sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica, anche i giorni festivi. Lavorava Parte_1
tutte le notti.
faceva assistenza notturna al padre della resistente, il quale lamentava dolori tutta la Parte_1
notte. Tanto so perché mi veniva riferito da , la quale non riusciva a riposare durante la Parte_1 notte perché l'assistito si lamentava, gridava e tra l'altro doveva stare su una poltrona. Parte_1
Non so se la signora abitava con i genitori, mi diceva che la signora l'andava CP_1 Parte_1 CP_1
a controllarla e le diceva le cose da fare.
Non so perché il rapporto di lavoro si è risolto”
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali indicate, sufficientemente circostanziate, evidentemente coerenti, prive di forzatura e pertanto pienamente attendibili, non resta che ritenere la natura subordinata del rapporto di lavoro, atteso il carattere ripetitivo e predeterminato della attività lavorativa della ricorrente resa presso l'abitazione della convenuta , alle dipendenze della prof.
. CP_1
La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo rivendicato emerge anche dal dato documentale. Sono presenti in atti messaggi whatsapp nei quali sin dal 26.5.2020 dà CP_1
disposizioni alla ricorrente circa le attività da svolgere a favore dell'anziano padre.
Inoltre parte ricorrente ha prodotto copia di un assegno dell'importo di euro 1.700,00 euro, datato
3.12.2020 e sentita sul punto ha riferito:
“ confermo il ricorso e preciso che la resistente mi pagava con assegni, di cui uno prodotto.
Poiché la prof. lavorava a Roma veniva a Foggia almeno con cadenza mensile, mi dava CP_1
gli assegni che io cambiavo in banca e mi prendevo i soldi .
In totale ho ricevuto 5 assegni, di cui 3 dell'importo di euro 1600,00 , 1 da euro 1700,00 (cioè quello prodotto) e 1 da euro 2000,00. Conseguentemente ho ricevuto con assegni in totale euro
8.500, euro con assegni.
Ho poi ricevuto dei soldi in contanti, in totale ho ricevuto euro 2000,00 circa.
Null'altro”
Alla riconosciuta natura “subordinata” del rapporto di cui è causa non discende, però, un integrale accoglimento delle rivendicazioni economiche formulate in ricorso.
Invero essendo mancata la prova dell'applicabilità in via diretta al rapporto in oggetto della contrattazione collettiva richiamata in ricorso è da far riferimento al contratto indicato (CCNL
Lavoro domestico) soltanto quale parametro per la determinazione della retribuzione sufficiente ai sensi degli artt. 36 Cost e 2099 cod. civ. con esclusione, quindi, della applicabilità di quegli istituti tipicamente contrattuali che non possono essere rapportati al concetto di retribuzione equa .
Al riguardo è da richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “ quando siano richieste differenze retributive ex art. 36 cost., il giudice, al fine di esprimere il corretto giudizio sull'adeguatezza della retribuzione, deve accertare la natura e l'intensità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonché le effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, facendo riferimento al contratto collettivo di categoria, non applicabile per non essere le parti iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, solo come espressione parametrica delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro, allo scopo di motivare l'eventuale nullità della retribuzione corrisposta al lavoratore e per determinare la misura della giusta e sufficiente retribuzione spettantegli, indicando nella motivazione della sentenza i criteri di valutazione concretamente utilizzati, in modo da consentire il controllo circa la correttezza e congruità logico-giuridica della decisione;
l'adozione, comunque, quale parametro, di un contratto collettivo non direttamente applicabile al rapporto di lavoro in contestazione, ne importa l'applicazione limitata alla determinazione della retribuzione base e non si estende ad altri istituti contrattuali (mensilità aggiuntive ed altre indennità), che hanno carattere retributivo, ma trovano la loro origine nella forza contrattuale delle parti collettive più che nel soddisfacimento delle esigenze del lavoratore tutelate dal precetto costituzionale, a meno che la loro valutazione non sia essenziale per rendere adeguata e giusta la retribuzione a norma dell'art. 36 cit”.( Cass. civ., 10 aprile 1987, n. 3581).
Ed ancora “nell'individuare la retribuzione applicabile al lavoratore ai sensi dell'art. 36 cost., il giudice, pur potendo utilizzare come parametro di raffronto la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro del settore applicabile, non può tuttavia attribuire il trattamento normativo ed economico previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale, dovendo fare riferimento soltanto ai seguenti elementi: quantità e qualità del lavoro prestato, sufficienza e proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge con conseguente determinazione dello straordinario maggiorato con la percentuale di legge
e quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale, riposo settimanale e ferie annuali retribuiti, tredicesima mensilità (da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionale al lavoro prestato)” (Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 2000, n. 10465).
Così in ordine alle richieste di integrazione retributiva in ragione del rapporto di lavoro subordinato dal 26.5.2020 al 13.8.2021, con orario di lavoro dalle 20:00 alle 7:00 dal lunedì alla domenica, , con applicazione parametrica del CCNL di settore (Colf badanti allegato 1 del ricorso) sono stati riformulati i conteggi su ordine del giudice.
In ragione dei conteggi depositati il 1.6.2024 alla ricorrente devono essere riconosciute le differenze retributive maturate in ragione dell'orario svolto ex art. 29 CCNL di settore, 13ma, indennità per ferie maturate non godute, nonché TFR.
Non può essere riconosciuta la 14ma non prevista dalla contrattazione collettiva di settore e neppure può essere riconosciuta l'indennità di mancato preavviso poiché il rapporto si è risolto su iniziativa della ricorrente come indicato dal testimone Controparte_2
Le somme a tal titolo dovute, sottratto il percepito come indicato dalla stessa ricorrente nel corso del libero interrogatorio, possono quantificarsi – tenuto conto della durata del rapporto, nonché degli importi corrisposti in pendenza dello stesso e dei criteri legali di determinazione dei crediti, nonché dei conteggi di parte come riformulati, correttamente sviluppati – in euro 19.979,18 di cui eruo 842,60 a titolo di TFR.
Indi la resistente va condannata al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma
19.979,18, per le causali indicate, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale da calcolare sugli importi originari del credito e, di poi, sulle somme annualmente rivalutate (Cass. civ. sez. unite 29.01.2001 n.38) dalla data di maturazione dei crediti ( 5.10.1999) al saldo ex art 429 CC.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione .
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza disattesa, così decide:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per lo effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 19.979,18 di cui euro 842,60 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2695,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Foggia dopo l'udienza ex art. 127 ter cpc del 9.1.2025
Il Giudice del lavoro
Aquilina Picciocchi