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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/12/2024, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1720 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], l'[...], rappresen- Parte_1
tata e difesa dall'avv. Widad Arif, giusta procura allegata al ricorso introdutti- vo
-attrice-
CONTRO
, nato a [...], il [...] Controparte_1
-convenuto contumace-
E CON L'INTERVENTO del Controparte_2
interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 12 novembre
2024;
DEL P.M: cfr. conclusioni del 20 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 21 giugno 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, contratto a Rabat
(Marocco) il 15 luglio 2015 con , dalla cui unione non erano Controparte_1
nati figli.
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, di- chiarata da questo Tribunale con sentenza n. 6 del 5 gennaio 2023, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per manca- ta comparizione del convenuto, il giudice delegato, non ravvisati i presupposti per l'adozione provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.50 c.p.c., all'udienza del 12 novembre 2024, ha posto la causa in decisione sulle conclu- sioni della parte, che ha rinunciato alla concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudizio Controparte_1
e non costituito.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale
- 2 - dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 6 del
5 gennaio 2023, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innan- zi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data ante- riore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ri- presa della vita coniugale.
Nessuna altra statuizione, stante l'assenza di figli nati dal matrimonio e non essendo state proposte domande accessorie.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Udito l'avvocato della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto a Rabat (Marocco), il 15 luglio
2015, da e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
- 3 - atti del matrimonio del Comune di Porto Empedocle al n. 28, parte II, serie
C, dell'anno 2015;
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 5 dicembre 2024
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1720 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], l'[...], rappresen- Parte_1
tata e difesa dall'avv. Widad Arif, giusta procura allegata al ricorso introdutti- vo
-attrice-
CONTRO
, nato a [...], il [...] Controparte_1
-convenuto contumace-
E CON L'INTERVENTO del Controparte_2
interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 12 novembre
2024;
DEL P.M: cfr. conclusioni del 20 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 21 giugno 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, contratto a Rabat
(Marocco) il 15 luglio 2015 con , dalla cui unione non erano Controparte_1
nati figli.
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, di- chiarata da questo Tribunale con sentenza n. 6 del 5 gennaio 2023, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per manca- ta comparizione del convenuto, il giudice delegato, non ravvisati i presupposti per l'adozione provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.50 c.p.c., all'udienza del 12 novembre 2024, ha posto la causa in decisione sulle conclu- sioni della parte, che ha rinunciato alla concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudizio Controparte_1
e non costituito.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale
- 2 - dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 6 del
5 gennaio 2023, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innan- zi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data ante- riore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ri- presa della vita coniugale.
Nessuna altra statuizione, stante l'assenza di figli nati dal matrimonio e non essendo state proposte domande accessorie.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Udito l'avvocato della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto a Rabat (Marocco), il 15 luglio
2015, da e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
- 3 - atti del matrimonio del Comune di Porto Empedocle al n. 28, parte II, serie
C, dell'anno 2015;
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 5 dicembre 2024
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -