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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/07/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 4 giugno 2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
3191/2022 del Ruolo Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, C.F. e P. Parte_1
IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 per procura in atti dagli Avv.ti Arturo Maresca ed Enzo Nocerino
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], CP_1 Controparte_2 nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], CP_3
, nato a [...] il [...], nato a CP_4 Controparte_5
Roma il 23 maggio 1959, nato ad [...] il [...], Controparte_6
nato a [...] il [...], nato a Controparte_7 CP_8
Roma il 17 novembre 1961 e nato a [...] il 23 luglio Controparte_9
1965, tutti rappresentati e difesi per procura in atti dagli Avv.ti Andrea Bordone e Lorenzo
RA
APPELLATI
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 8810
CONCLUSIONI APPELLANTE:
-in via principale, rigettare il ricorso introduttivo del giudizio in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, nonché, in via ulteriormente subordinata, limitando i crediti dei lavoratori ai valori indicati nei conteggi allegati alla presente memoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATI:
1) Rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
2) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di lite di questo grado di giudizio, oltre a spese generali 15% e oneri fiscali, con distrazione degli stessi ex art. 93 c.p.c., a favore degli avvocati Lorenzo RA e Andrea Bordone, che dichiarano di averli anticipati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, gli odierni appellati, dipendenti di (da Parte_1 ora anche soltanto ≪Trenitalia≫) con mansioni di macchinisti conducenti di treni, deducevano che la retribuzione loro corrisposta per i periodi di ferie non aveva rispettato la normativa nazionale ed europea in materia, come interpretata dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di ON, e chiedevano nei confronti di l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della retribuzione Parte_1 con l'inclusione dell'indennità di utilizzazione professionale variabile e del compenso per assenza dalla residenza, di cui alle pertinenti norme dei CCNL della Mobilità – Area contrattuale delle attività ferroviarie del 20 luglio 2012 e 16 dicembre 2016 nonché dei contratti integrativi del Gruppo FS del 20 luglio 2012 e 16 dicembre 2016, previa declaratoria di nullità, inopponibilità e/o disapplicazione delle contrastanti previsioni collettive, con condanna della società al pagamento, per ogni giorno di ferie da loro goduto, di somme pari alla differenza tra le somme già percepite per le ferie e quelle spettanti loro in forza della predetta inclusione, relativamente al periodo compreso tra il
1° settembre 2012 e il 31 dicembre 2020, detratto l'importo fisso giornaliero percepito.
si costituiva contestando l'assunto di controparte secondo cui la Parte_1 retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di ferie dovrebbe essere la
2 medesima dei normali giorni di lavoro, e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto o, in subordine e in denegata ipotesi di accoglimento, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c., l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese, limitando inoltre il diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie alle sole quattro settimane di calendario protette dalla Direttiva n. 2003/88 quale periodo annuale di ferie minime garantite e a sua dire corrispondente a 20 giorni lavorativi.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando la normativa interna ed europea e ritenendo in sintesi: che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, ha chiarito che l'espressione ≪ferie annuali retribuite≫ di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che ≪deve essere mantenuta≫ la retribuzione, e cioè che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo, in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
che, sulla base della motivazione della sentenza della Corte di Giustizia 15/09/2011,
n.155 C155-10, Williams, l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle ≪ferie annuali≫ la retribuzione deve essere mantenuta, o, in altre parole, che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo, oppure ancora ≪deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore≫; che deve essere realizzata una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in guisa tale che egli possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio;
che se la retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ricordato dalla predetta sentenza della Corte di Giustizia, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro;
che la ≪paragonabilità≫ della retribuzione feriale alle condizioni economiche anzidette va quindi sempre valutata con riferimento alla retribuzione corrisposta durante i periodi in cui il lavoratore è al lavoro, e con riferimento al fatto che la prima non può mai essere determinata ≪ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che
3 il lavoratore non prenda le sue ferie≫, perché una siffatta determinazione ≪non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione≫ (§ 21 sentenza Corte di Giustizia 15/09/2011,
n.155, C155-10); che la Corte di Giustizia ha fissato due tipi di indicazione all'interprete, il quale dovrà tener conto da un lato della natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro, e dall'altro dell'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcuno di tali elementi;
che in base a tali principi, la giurisprudenza successiva, anche di ON, ha ritenuto la necessità di includere nella retribuzione da corrispondere durante le ferie anche le parti variabili della retribuzione denominate “indennità di utilizzazione professionale” di cui all'art. 31, punto 4, Contratto integrativo Gruppo FS (ivi compresa anche l'“indennità di riserva” di cui al punto 5, del medesimo Contratto integrativo Gruppo FS),
e il “compenso per assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL), in quanto esse rientrano nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia di ≪elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva≫ ovvero ≪elementi collegati allo status personale e professionale≫; che entrambe le voci retributive risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga in atti, e non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro, e sono altresì connesse in modo intrinseco allo stato professionale del lavoratore e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro, da includersi dunque obbligatoriamente nel trattamento spettante durante le ferie annuali;
che è censurabile ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione, e il fatto che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali da una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della Direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche
4 migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante i periodi lavorativi;
che il compenso per assenza dalla residenza è, per la giurisprudenza di merito, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede, assumendo natura retributiva e non indennitaria, e come tale soggiacente alle indicazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla dissuasività della retribuzione anche in base a tale emolumento;
che nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della CGUE e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre indagare è se per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali vi sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettatigli perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo;
che non sussisterebbe nella fattispecie una scarsa incidenza delle voci in questione sul piano della dissuasività del trattamento;
che non rileva la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole;
che il criterio di calcolo proposto dai ricorrenti sarebbe maggiormente satisfattivo delle esigenze palesate dalla Corte di Giustizia, e i relativi conteggi determinano la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, dividendo poi la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata e moltiplicando successivamente per i giorni di ferie fruiti, sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta;
che quanto ai giorni della settimana da assumere alla base del calcolo, nella direttiva
2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane
“di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28;
5 che non sussiste la prescrizione dei crediti, in virtù dell'insegnamento della sentenza di ON n. 26246/2002 per i crediti in questione.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto la nullità, per contrasto alle disposizioni imperative dinanzi richiamate, delle clausole contenute: nell'art. 31. 5 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di
€ 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e
2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati, ed ha affermato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto
2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016
(“indennità di utilizzazione professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, condannando al Parte_1 pagamento delle conseguenti differenze retributive.
ha proposto appello deducendo: Parte_1
1. Violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, secondo comma, c.c., degli artt. 10 e 18-bis, D.lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE.
L'appellante, ricordato il rilievo dell'effetto dissuasivo dall'esercizio del diritto alle ferie annuali da parte del lavoratore nella normativa e nella giurisprudenza europea
(problematica che per brevità sarà di seguito indicata sinteticamente come
≪dissuasività≫, ritiene che ciò non imporrebbero alcuna automatica equivalenza retributiva tra la giornata di lavoro e la giornata di ferie, e sottolinea che il giudice nazionale sarebbe chiamato in prima battuta a verificare se ricorra o meno nel nostro ordinamento la possibilità di un effetto dissuasivo che induca il lavoratore a rinunciare alle ferie in violazione della Direttiva comunitaria, e deduce che il Tribunale avrebbe omesso tale verifica sulla dissuasività. Deduce l'appellante l'apoditticità del giudizio del
Tribunale secondo cui ≪Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta
(l'irrinunciabilità delle ferie, n.d.r.) non significa che automaticamente non si possano
6 verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa esse indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro≫. Secondo l'appellante, ove il Tribunale avesse esaminato il complessivo assetto regolativo dell'istituto delle ferie nell'ordinamento giuridico italiano, la sua inderogabilità e l'impianto sanzionatorio previsto a carico del datore di lavoro, si sarebbe reso conto che l'effetto dissuasivo paventato dalla CGUE e la conseguente violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88, su cui si incentra l'interpretazione della CGUE, non può verificarsi nel nostro ordinamento, atteso il riconoscimento normativo del diritto alle ferie annuali (artt. 2109 c.c. e art. 10, comma 1, d.lgs. 66/2003) e della non surrogabilità delle stesse con un'indennità economica (art. 10, comma 2, d.lgs. 66/2003), oltretutto sanzionate in via amministrativa ex art. 18-bis, comma 3, ult. comma d.lgs. 66/2003.
Secondo l'appellante, l'effetto dissuasivo adombrato nelle sentenze del Giudice europeo e riferito alla disciplina dell'istituto dettata dall'ordinamento del Regno Unito non può quindi manifestarsi in alcun modo nell'ordinamento giuridico italiano, stante l'assoluta imperatività della norma che impone la concessione delle ferie, in uno con la particolare configurazione delle ferie come diritto primario insuscettibile di limitazioni, nemmeno sul versante della volontaria disponibilità a posteriori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2113 cc.
2. Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE.
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale incluso, nella retribuzione spettante per il periodo feriale, le indennità oggetto di giudizio in violazione dell'art. 2697 cc., atteso che, in sintesi, la giurisprudenza europea riconoscerebbe la natura di componenti retributive intrinseche a quegli emolumenti compensativi delle qualità professionali essenziali e caratterizzanti le mansioni svolte, ma non a quelle componenti che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, come le voci riconosciute dal Tribunale. Invece, i lavoratori non avrebbero dimostrato né la verificazione dell'effetto dissuasivo, né che l'indennità in questione siano intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, ovvero correlate al loro status professionale o personale. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare le molteplici voci che a norma del CCNL compongono la retribuzione per le ferie, in quanto nelle giornate di ferie il CCNL non si limita a garantire la cd. paga base, ma la implementa attraverso ulteriori elementi della retribuzione: indennità quadri;
salario professionale;
indennità di turno, e i contratti aziendali integrano
7 la retribuzione per il feriato con il salario di produttività e l'indennità di utilizzazione professionale.
3. Errata interpretazione della disciplina collettiva (art. 31 punti 4 e 5, CCNL
2012; art. 77, punti 2.1 e 2.4 CCNL 2012; artt. 32 e 36.5 del Contratto Integrativo
Gruppo FS).
Il Tribunale non avrebbe considerato il complesso delle voci retributive integrative della retribuzione per le ferie, e in particolare che il succedersi dei contratti collettivi dimostrerebbe che le parti sociali avrebbero attentamente ponderato il valore dell'indennità professionale e come esso potrebbe incidere nelle giornate di ferie, tanto da avere mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto). Secondo l'appellante, per l'indennità di utilizzazione professionale, la situazione è ben diversa dai casi in cui la contrattazione collettiva si limita ad escludere una voce retributiva dalla retribuzione feriale: qui vi è stata un'evoluzione della disciplina contrattuale ed una differenziazione dei tipi di IUP che denoterebbe la consapevolezza e la volontà delle parti sociali di valutare con precisione entro quali limiti il computo della IUP possa escludere ogni effetto dissuasivo o penalizzante per il lavoratore in ferie.
Inoltre, per quanto attiene al compenso per assenza dalla residenza, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, tale compenso non potrebbe esser computato nella retribuzione feriale alla luce dei principi enucleati dalla CGUE e della natura indennitaria di tale emolumento, come emergerebbe sia dalle norme contrattuali che lo disciplinano, sia dal regime fiscale e contributivo che lo caratterizzano.
4. Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE. Ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione degli appellati.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente ponderato l'incidenza delle voci in questione sulla retribuzione, in quanto, pur affermando correttamente che per il calcolo dell'incidenza i dati posti a confronto devono essere omogenei, avrebbe del tutto pretermesso che le ferie sono un istituto che matura su base annua, e avrebbe pure fatto mal governo del divisore sulla retribuzione annua, anche considerato che il lavoro viene svolto 5 giorni a settimana.
5. Violazione dell'art. 10, D.lgs. 66/2003 in relazione al numero di giorni di ferie, in quanto, in sintesi, il Tribunale avrebbe erroneamente tradotto le ≪quattro settimane≫ previste dalle fonti europee e interne in 28 giorni, laddove queste
8 intendono riferirsi a 4 settimane di calendario e gli appellati lavorerebbero non già tutti i giorni della settimana bensì per 5 giorni la settimana.
6. Violazione degli art. 2697 e 1362 c.c., quest'ultimo in relazione all'art. 68 del
CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie. Falsa applicazione dell'art. 416 cpc.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che ≪non risulta dimostrato il godimento di un numero di giorni di ferie diverso da quello risultante dalle buste paga prodotte dai ricorrenti, considerato che le deduzioni di parte resistente inerente la fruizione di un numero di giorni maggiore sono state sviluppate sulla base di un mero prospetto di formazione unilaterale, mentre le giustificazioni del diverso conteggio sviluppato, e la documentazione addotta a loro fondamento, sono state allegate solo con le note difensive≫, laddove non vi sarebbe perfetta coincidenza tra i dati riportati in busta paga e quelli effettivi desumibili dal cartellino orologio. Il fatto, poi, che l' abbia Pt_2 prodotto un “prospetto di formazione unilaterale” non consentiva di assolvere i ricorrenti dall'onere probatorio su di esse gravante. Il Tribunale avrebbe anche omesso di motivare la ragione per la quale non ha ritenuto di assumere – neppure ai fini dell'ammissione di una eventuale CTU – il conteggio depositato dall' Pt_2
Quanto al divisore ex art 68 comma 6, CCNL, secondo l'appellante, il Tribunale ometterebbe di considerare che nel caso di specie non rileva la singola indennità corrisposta nella singola giornata, bensì la media matematica calcolata sui dodici mesi precedenti, non potendo pertanto che applicarsi lo stesso criterio di determinazione della retribuzione giornaliera operato per i restanti elementi retributivi.
7. Violazione dell'art. 2948, n. 4, cc., avendo il Tribunale recepito gli insegnamenti di Cass. n. 26246/2022 da cui l'appellante dissente argomentando da un diverso rilievo della garanzia di stabilità del rapporto di lavoro, atteso che la stabilità sufficiente ai fini della decorrenza della prescrizione dovrebbe essere verificata in base ai rimedi alla illegittimità del licenziamento di volta in volta apprestati dal legislatore. In particolare,
l'appellante deduce che la stabilità adeguata si risolve in una stabilità che anche nella sua percezione soggettiva (quella apparente) deve comportare per qualsiasi vizio del licenziamento (quindi, anche la mera irregolarità formale) sempre e comunque la sanzione della reintegrazione.
Gli appellati resistono in appello replicando nel merito dei motivi di gravame e condividendo la sentenza appellata, della quale hanno chiesto la conferma.
9 All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
I motivi di appello impingono le normative europee e di diritto interno sulle ferie, invocando gli approdi della giurisprudenza europea e di legittimità sulle questioni controverse nel presente procedimento non senza ripetizioni di tali fonti e interpretazioni nell'ambito dei vari motivi di gravame, e si svolgono sulla base di principi fondamentali reiterati che si diramano nei vai motivi, sicché può procedersi ad un esame complessivo dei motivi di appello fondati su quei principi e sulle loro principali implicazioni, con le ulteriori precisazioni che seguiranno in ordine a specifici profili.
In linea generale, si rammenta che, secondo la ON (v. da ultimo Cass., ord.
6282/2025), nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. Già da ciò può escludersi che sia “apodittico” il giudizio del Tribunale secondo cui la previsione di irrinunciabilità delle ferie nell'ordinamento nazionale non implica automaticamente che non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore sia indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.
La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla
10 stessa Direttiva (così ancora Cass., ord. 6282/2025). È stato affermato che ≪la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., §
21)≫; che ≪l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto≫, e che ≪quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione≫ (sent. CGUE , § 44); che il giudice Parte_3
nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che ≪una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo≫ (sent. CGUE
, § 52); che ≪occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione Parte_3 ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro≫ (sent. CGUE Williams, § 23), sicché
≪qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite≫ (sent. CGUE Koch,
§ 41).
Può quindi essere ricordato, sulla base di coerente giurisprudenza (da ultimo Cass. ordinanza 18 dicembre 2025), che la ON, nel solco di una serie di pronunce sul tema, ha ribadito che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n. 14089/2024 che richiama a sua
11 volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-
350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-
155/10, Williams;
CGUE 3.12.2018, C- 385/17, ). In questo senso, si è Parte_3 precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Conseguentemente, è stato Per_1 ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
Come del resto già affermato in altra sentenza di questa Corte di appello (sent. Corte di appello di Roma n. 3006/2023), la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha inteso assicurare una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (v. C.G.U.E. 13/12/2018, C-155/10 e altri, nonché 13/12/2018, C- Per_2
385/17 ). Parte_3
In questa prospettiva, qualsiasi incentivo o sollecitazione, che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie, è incompatibile, infatti, con gli obiettivi del legislatore europeo, il quale si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (v., in questo senso, anche la recente C.G.U.E 13/1/2022, C-514/20).
Di tali principi si è fatta interprete la Suprema Corte, la quale, in più occasioni, ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi
12 dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - con cui sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio del 23/11/1993, v. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66/2003 - per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (v. Cass., sez. lav., 17/5/2019, n. 13425).
Anche riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione, da utilizzare come parametro, debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (v., altresì, Cass., sez. lav., 30/11/2021, n. 37589).
In relazione alle specifiche voci retributive in questione nel presente procedimento, osserva la Corte che, per quanto in particolare attiene alla indennità per assenza dalla residenza, la ON (v. da ultimo ord. 6282/2025) ha ritenuto che quest'ultima, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è da includere nella retribuzione feriale
(v. Cass. nn. 14089/2024, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; 35578, 33803, 33793,
33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
Su caratteristiche e natura di tale indennità, retributiva e non indennitaria, si richiama anche quanto espresso da questa Corte di appello nella sent. 3006/2023, circa il fatto che tale voce è volta a compensare - non già una modalità temporanea o un esborso occasionale - bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, causato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede: invero, l'art. 77, comma 2, del CCNL riconosce tale voce al “personale mobile”, in ragione della “assenza dalla residenza di lavoro”, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate;
né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del
13 trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, in quanto fattori inidonei ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione. A ciò si aggiunga che l'anzidetto art. 77 del CCNL distingue, in maniera espressa e molto netta, l'indennità di trasferta dal compenso in esame, specificamente previsto al punto 2 per il “personale mobile”, il quale, proprio perché è sempre “in viaggio”, è destinatario di altra normativa rispetto a quella prevista al punto 1, disciplinante l'indennità di trasferta, e che contempla il riconoscimento di un emolumento distinto per la peculiare fattispecie della “assenza dalla residenza”, la cui definizione si rinviene nell'art. 28, punto 2, lett. d), del CCNL di settore. Da tale definizione, oltre che dalla disciplina che lo riguarda, si può ricavare la natura retributiva e non già indennitaria del compenso in parola, in quanto esso non risulta erogato a titolo di rimborso di spese occasionali e accessorie, essendo legato alle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio, e non compensa alcuna spesa, giacché il personale mobile parte e fa ritorno nel suo impianto, venendogli comunque garantiti il c.d. buono pasto e l'eventuale pernottamento fuori sede (v. quanto previsto dall'art. 48 del CCNL con riferimento al RFR - Riposo Fuori Residenza).
In termini analoghi la ON (v. ancora ord. 6282/2025) si è espressa per quanto afferisce all'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
Va aggiunto, con specifico riferimento a quanto dedotto nel motivo di appello n. 3 circa la significanza della sequenza contrattuale e della ponderazione del valore dell'indennità di utilizzazione professionale effettuata in sede di contrattazione collettiva, che le relative argomentazioni non sono condivisibili, alla strega delle seguenti considerazioni già effettuati da questa Corte di appello nella sentenza 3006/2003.
Deve dunque tenersi conto di quanto stabilito nella sentenza della C.G.U.E
13/12/2018, C-358/17 , secondo cui, “sebbene la direttiva 2003/88 non osti Parte_3
a che le parti sociali adottino, con contratto collettivo in forza di una normativa nazionale, norme dirette a contribuire in modo generale al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, le modalità di applicazione di tali norme devono, però, rispettare i limiti
14 derivanti da tale direttiva” (v., in tal senso, anche C.G.U.E. 16/3/2006, C-131/04 e C-
257/04 e altri); a tale riguardo, un'estensione dei diritti alle ferie annuali Persona_3 retribuite oltre il minimo richiesto all'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima; tali misure non possono servire a compensare l'effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, ≪a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo di detta disposizione, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro≫.
Il fatto che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale, quindi, a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali da una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante i periodi lavorativi.
In consonanza con tali principi, la prevalente giurisprudenza di merito ha rilevato che la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non possa in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale;
tale vaglio prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie - se accertato nel caso concreto - ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In quest'ottica, risulta decisiva - non già la misura solo parziale della decurtazione
- bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito;
il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, ma quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
In relazione ai motivi che attingono la concreta incidenza delle indennità in questione sotto il profilo della dissuasività e i criteri di calcolo accolti dal Tribunale (v.
15 specialmente motivo di appello n. 4), la Corte richiama in primo luogo quanto affermato dalla ON nell'ordinanza 6282/2025 secondo cui non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Il Collegio condivide sul punto quanto già affermato da questa Corte di appello nella sentenza n. 3006/2023 nei termini seguenti.
Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della C.G.U.E. e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre indagare è se, per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali, ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettatigli, stante che l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sotto tale aspetto, non può essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione.
Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie.
Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo assunto dal Tribunale [determinazione della somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, divisione della somma per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi
16 variabili per una singola giornata, moltiplicazione per i giorni di ferie fruiti, sottrazione dell'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta], che evidenzia un'incidenza sulla retribuzione feriale tutt'altro che insignificante ed irrisoria,
e, quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi. Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17 ). Parte_3
Anche con riferimento al parametro temporale da assumere per la durata delle ferie, di cui al motivo di appello n. 5, questo Collegio condivide quanto evidenziato dalla ridetta sentenza di questa Corte di appello in confutazione della deduzione di parte appellante secondo cui, in sostanza, i conteggi prendere in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articolerebbe su 5 giorni alla settimana.
Infatti, premesso anche qui che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che ≪dalla documentazione fornita si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei ventotto giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi sono stati sviluppati secondo tale numero.≫.
17 Il Tribunale poi (per quanto in particolare afferisce al motivo di appello n. 6), ha anche evidenziato che ≪ Per converso, non risulta dimostrato il godimento di un numero di giorni di ferie diverso da quello risultante dalle buste paga prodotte dai ricorrenti, considerato che le deduzioni di parte resistente inerente la fruizione di un numero di giorni maggiore sono state sviluppate sulla base di un mero prospetto di formazione unilaterale, mentre le giustificazioni del diverso conteggio sviluppato, e la documentazione addotta a loro fondamento, sono state allegate solo con le note difensive.≫. L'appellante vi oppone un diverso calcolo e si duole della mancata ctu sul punto, ma a tale riguardo ritiene la
Corte dirimente in senso contrario la circostanza che, mente le esposizioni delle buste paga relative ai giorni di ferie indicati dai ricorrenti hanno sicuro valore probatorio (in quanto documenti emessi dal datore di lavoro, quali confessione stragiudiziale dei dati in esse indicati), tale valore non posseggono i conteggi di – per quanto Parte_1 asseritamente fondati su “cartellini orologio”. Dal che anche la legittimità della determinazione del Tribunale di non procedere per questa sola ragione a ctu.
Per quanto attiene al divisore invocato dall'appellante, sempre in relazione al motivo di appello n. 6, questa Corte respinge, in accordo con la sentenza Corte appello di
Roma n. 3006/2023, l'obiezione della Società secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore. Invero, l'art. 68, comma 6, del CCNL, nel prevedere l'applicazione di tale divisore, riguarda la sola retribuzione fissa, e non gli elementi variabili, che maturano solo in caso di lavoro effettivo, ma il totale delle indennità percepite va correttamente diviso - non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma - per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti.
Per quanto infine attiene al motivo di appello sub 7 sulla decorrenza della prescrizione, questo Collegio non vede motivo per discostarsi dall'insegnamento di legittimità di cui alla sentenza della ON n. 26246/2022, per cui ormai il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di
18 stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Anche a tale proposito, questa Corte (sent. 3006/2023) ha già osservato, a confutazione di quanto dedotto da in caso del tutto analogo, quanto segue. Parte_1
≪ … Con la legge n. 92/2012, è stato fortemente ridimensionato l'àmbito di operatività della tutela reintegratoria, in modo da rendere residuale l'applicazione di tale forma di tutela, l'unica idonea ad assicurare una stabilità del rapporto di lavoro paragonabile a quella propria del pubblico impiego o di altre fattispecie in cui essa è parimenti assicurata per legge o per contratto, tale da consentire il decorso della prescrizione in corso di rapporto.
A seguito dell'entrata in vigore della c.d. legge Fornero, pertanto, deve ritenersi che, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 - com'è nel caso di
- la prescrizione dei crediti del lavoratore, che non si siano già prescritti Parte_1 alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, non decorre in costanza di rapporto, ma solo a decorrere dalla sua cessazione.
In tal senso, si è recentemente pronunciato il Supremo Collegio - v. Cass. sez. lav.,
6/9/2022, n. 26246, di cui, peraltro, la difesa della Società appellante è pienamente consapevole - il quale merita di essere condiviso, anche alla luce dell'insegnamento fornito in passato dai giudici della Consulta (Corte Cost. 21/12/1972, n. 174), secondo cui “una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”.
Orbene, nella vigenza della legge n. 92/2012, la possibilità di rimuovere integralmente gli effetti del licenziamento è circoscritta ai soli casi di licenziamento nullo, mentre, per gli altri casi, essa o è parziale (art. 18, comma 4, legge n. 300/1970),
o non sussiste proprio, limitandosi la tutela assicurata alla sola corresponsione di un'indennità, che peraltro non può spingersi oltre un numero prefissato di mensilità di retribuzione.
In tale situazione, in cui è stato moltiplicato il ventaglio delle tutele applicabili per il licenziamento illegittimo (v., altresì, il successivo d.lgs. n. 23/2015), il lavoratore, nel corso del rapporto, viene a trovarsi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela - reintegratoria “forte” o “debole”, o solo indennitaria - che gli può essere
19 somministrata, accertabile unicamente ex post a seguito della contestazione giudiziale del recesso datoriale, sicché è ravvisabile tuttora la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi della giurisprudenza (costituzionale e di legittimità), esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
In applicazione di tale principio, dovrebbero considerarsi prescritte unicamente le pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012 (data di entrata in vigore della c.d. legge Fornero), mentre, per quelle per le quali, alla data anzidetta, non risulta decorso il termine quinquennale, non risulta maturata la fattispecie estintiva: in quest'ottica, sono stati elaborati i conteggi, che quantificano le differenze rivendicate dai lavoratori a decorrere, appunto, dall'1/9/2012 al 31/12/2020.
In altri termini, nel caso di specie, l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a coprire la totalità dei crediti fatti valere, atteso la legge n. 92/2012 è entrata in vigore il 18/7/2012, mentre la richiesta degli originari ricorrenti (tuttora dipendenti della Società) si attesta su un periodo successivo.≫.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori degli appellati dichiaratisi antistatari.
20 Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 4 giugno 2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
3191/2022 del Ruolo Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, C.F. e P. Parte_1
IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 per procura in atti dagli Avv.ti Arturo Maresca ed Enzo Nocerino
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], CP_1 Controparte_2 nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], CP_3
, nato a [...] il [...], nato a CP_4 Controparte_5
Roma il 23 maggio 1959, nato ad [...] il [...], Controparte_6
nato a [...] il [...], nato a Controparte_7 CP_8
Roma il 17 novembre 1961 e nato a [...] il 23 luglio Controparte_9
1965, tutti rappresentati e difesi per procura in atti dagli Avv.ti Andrea Bordone e Lorenzo
RA
APPELLATI
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 8810
CONCLUSIONI APPELLANTE:
-in via principale, rigettare il ricorso introduttivo del giudizio in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, nonché, in via ulteriormente subordinata, limitando i crediti dei lavoratori ai valori indicati nei conteggi allegati alla presente memoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATI:
1) Rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
2) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di lite di questo grado di giudizio, oltre a spese generali 15% e oneri fiscali, con distrazione degli stessi ex art. 93 c.p.c., a favore degli avvocati Lorenzo RA e Andrea Bordone, che dichiarano di averli anticipati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, gli odierni appellati, dipendenti di (da Parte_1 ora anche soltanto ≪Trenitalia≫) con mansioni di macchinisti conducenti di treni, deducevano che la retribuzione loro corrisposta per i periodi di ferie non aveva rispettato la normativa nazionale ed europea in materia, come interpretata dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di ON, e chiedevano nei confronti di l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della retribuzione Parte_1 con l'inclusione dell'indennità di utilizzazione professionale variabile e del compenso per assenza dalla residenza, di cui alle pertinenti norme dei CCNL della Mobilità – Area contrattuale delle attività ferroviarie del 20 luglio 2012 e 16 dicembre 2016 nonché dei contratti integrativi del Gruppo FS del 20 luglio 2012 e 16 dicembre 2016, previa declaratoria di nullità, inopponibilità e/o disapplicazione delle contrastanti previsioni collettive, con condanna della società al pagamento, per ogni giorno di ferie da loro goduto, di somme pari alla differenza tra le somme già percepite per le ferie e quelle spettanti loro in forza della predetta inclusione, relativamente al periodo compreso tra il
1° settembre 2012 e il 31 dicembre 2020, detratto l'importo fisso giornaliero percepito.
si costituiva contestando l'assunto di controparte secondo cui la Parte_1 retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di ferie dovrebbe essere la
2 medesima dei normali giorni di lavoro, e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto o, in subordine e in denegata ipotesi di accoglimento, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c., l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese, limitando inoltre il diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie alle sole quattro settimane di calendario protette dalla Direttiva n. 2003/88 quale periodo annuale di ferie minime garantite e a sua dire corrispondente a 20 giorni lavorativi.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando la normativa interna ed europea e ritenendo in sintesi: che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, ha chiarito che l'espressione ≪ferie annuali retribuite≫ di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che ≪deve essere mantenuta≫ la retribuzione, e cioè che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo, in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
che, sulla base della motivazione della sentenza della Corte di Giustizia 15/09/2011,
n.155 C155-10, Williams, l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle ≪ferie annuali≫ la retribuzione deve essere mantenuta, o, in altre parole, che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo, oppure ancora ≪deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore≫; che deve essere realizzata una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in guisa tale che egli possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio;
che se la retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ricordato dalla predetta sentenza della Corte di Giustizia, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro;
che la ≪paragonabilità≫ della retribuzione feriale alle condizioni economiche anzidette va quindi sempre valutata con riferimento alla retribuzione corrisposta durante i periodi in cui il lavoratore è al lavoro, e con riferimento al fatto che la prima non può mai essere determinata ≪ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che
3 il lavoratore non prenda le sue ferie≫, perché una siffatta determinazione ≪non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione≫ (§ 21 sentenza Corte di Giustizia 15/09/2011,
n.155, C155-10); che la Corte di Giustizia ha fissato due tipi di indicazione all'interprete, il quale dovrà tener conto da un lato della natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro, e dall'altro dell'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcuno di tali elementi;
che in base a tali principi, la giurisprudenza successiva, anche di ON, ha ritenuto la necessità di includere nella retribuzione da corrispondere durante le ferie anche le parti variabili della retribuzione denominate “indennità di utilizzazione professionale” di cui all'art. 31, punto 4, Contratto integrativo Gruppo FS (ivi compresa anche l'“indennità di riserva” di cui al punto 5, del medesimo Contratto integrativo Gruppo FS),
e il “compenso per assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL), in quanto esse rientrano nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia di ≪elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva≫ ovvero ≪elementi collegati allo status personale e professionale≫; che entrambe le voci retributive risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga in atti, e non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro, e sono altresì connesse in modo intrinseco allo stato professionale del lavoratore e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro, da includersi dunque obbligatoriamente nel trattamento spettante durante le ferie annuali;
che è censurabile ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione, e il fatto che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali da una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della Direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche
4 migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante i periodi lavorativi;
che il compenso per assenza dalla residenza è, per la giurisprudenza di merito, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede, assumendo natura retributiva e non indennitaria, e come tale soggiacente alle indicazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla dissuasività della retribuzione anche in base a tale emolumento;
che nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della CGUE e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre indagare è se per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali vi sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettatigli perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo;
che non sussisterebbe nella fattispecie una scarsa incidenza delle voci in questione sul piano della dissuasività del trattamento;
che non rileva la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole;
che il criterio di calcolo proposto dai ricorrenti sarebbe maggiormente satisfattivo delle esigenze palesate dalla Corte di Giustizia, e i relativi conteggi determinano la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, dividendo poi la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata e moltiplicando successivamente per i giorni di ferie fruiti, sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta;
che quanto ai giorni della settimana da assumere alla base del calcolo, nella direttiva
2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane
“di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28;
5 che non sussiste la prescrizione dei crediti, in virtù dell'insegnamento della sentenza di ON n. 26246/2002 per i crediti in questione.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto la nullità, per contrasto alle disposizioni imperative dinanzi richiamate, delle clausole contenute: nell'art. 31. 5 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di
€ 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e
2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati, ed ha affermato il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto
2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016
(“indennità di utilizzazione professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, condannando al Parte_1 pagamento delle conseguenti differenze retributive.
ha proposto appello deducendo: Parte_1
1. Violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, secondo comma, c.c., degli artt. 10 e 18-bis, D.lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE.
L'appellante, ricordato il rilievo dell'effetto dissuasivo dall'esercizio del diritto alle ferie annuali da parte del lavoratore nella normativa e nella giurisprudenza europea
(problematica che per brevità sarà di seguito indicata sinteticamente come
≪dissuasività≫, ritiene che ciò non imporrebbero alcuna automatica equivalenza retributiva tra la giornata di lavoro e la giornata di ferie, e sottolinea che il giudice nazionale sarebbe chiamato in prima battuta a verificare se ricorra o meno nel nostro ordinamento la possibilità di un effetto dissuasivo che induca il lavoratore a rinunciare alle ferie in violazione della Direttiva comunitaria, e deduce che il Tribunale avrebbe omesso tale verifica sulla dissuasività. Deduce l'appellante l'apoditticità del giudizio del
Tribunale secondo cui ≪Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta
(l'irrinunciabilità delle ferie, n.d.r.) non significa che automaticamente non si possano
6 verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa esse indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro≫. Secondo l'appellante, ove il Tribunale avesse esaminato il complessivo assetto regolativo dell'istituto delle ferie nell'ordinamento giuridico italiano, la sua inderogabilità e l'impianto sanzionatorio previsto a carico del datore di lavoro, si sarebbe reso conto che l'effetto dissuasivo paventato dalla CGUE e la conseguente violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88, su cui si incentra l'interpretazione della CGUE, non può verificarsi nel nostro ordinamento, atteso il riconoscimento normativo del diritto alle ferie annuali (artt. 2109 c.c. e art. 10, comma 1, d.lgs. 66/2003) e della non surrogabilità delle stesse con un'indennità economica (art. 10, comma 2, d.lgs. 66/2003), oltretutto sanzionate in via amministrativa ex art. 18-bis, comma 3, ult. comma d.lgs. 66/2003.
Secondo l'appellante, l'effetto dissuasivo adombrato nelle sentenze del Giudice europeo e riferito alla disciplina dell'istituto dettata dall'ordinamento del Regno Unito non può quindi manifestarsi in alcun modo nell'ordinamento giuridico italiano, stante l'assoluta imperatività della norma che impone la concessione delle ferie, in uno con la particolare configurazione delle ferie come diritto primario insuscettibile di limitazioni, nemmeno sul versante della volontaria disponibilità a posteriori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2113 cc.
2. Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE.
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale incluso, nella retribuzione spettante per il periodo feriale, le indennità oggetto di giudizio in violazione dell'art. 2697 cc., atteso che, in sintesi, la giurisprudenza europea riconoscerebbe la natura di componenti retributive intrinseche a quegli emolumenti compensativi delle qualità professionali essenziali e caratterizzanti le mansioni svolte, ma non a quelle componenti che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, come le voci riconosciute dal Tribunale. Invece, i lavoratori non avrebbero dimostrato né la verificazione dell'effetto dissuasivo, né che l'indennità in questione siano intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, ovvero correlate al loro status professionale o personale. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare le molteplici voci che a norma del CCNL compongono la retribuzione per le ferie, in quanto nelle giornate di ferie il CCNL non si limita a garantire la cd. paga base, ma la implementa attraverso ulteriori elementi della retribuzione: indennità quadri;
salario professionale;
indennità di turno, e i contratti aziendali integrano
7 la retribuzione per il feriato con il salario di produttività e l'indennità di utilizzazione professionale.
3. Errata interpretazione della disciplina collettiva (art. 31 punti 4 e 5, CCNL
2012; art. 77, punti 2.1 e 2.4 CCNL 2012; artt. 32 e 36.5 del Contratto Integrativo
Gruppo FS).
Il Tribunale non avrebbe considerato il complesso delle voci retributive integrative della retribuzione per le ferie, e in particolare che il succedersi dei contratti collettivi dimostrerebbe che le parti sociali avrebbero attentamente ponderato il valore dell'indennità professionale e come esso potrebbe incidere nelle giornate di ferie, tanto da avere mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto). Secondo l'appellante, per l'indennità di utilizzazione professionale, la situazione è ben diversa dai casi in cui la contrattazione collettiva si limita ad escludere una voce retributiva dalla retribuzione feriale: qui vi è stata un'evoluzione della disciplina contrattuale ed una differenziazione dei tipi di IUP che denoterebbe la consapevolezza e la volontà delle parti sociali di valutare con precisione entro quali limiti il computo della IUP possa escludere ogni effetto dissuasivo o penalizzante per il lavoratore in ferie.
Inoltre, per quanto attiene al compenso per assenza dalla residenza, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, tale compenso non potrebbe esser computato nella retribuzione feriale alla luce dei principi enucleati dalla CGUE e della natura indennitaria di tale emolumento, come emergerebbe sia dalle norme contrattuali che lo disciplinano, sia dal regime fiscale e contributivo che lo caratterizzano.
4. Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE. Ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione degli appellati.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente ponderato l'incidenza delle voci in questione sulla retribuzione, in quanto, pur affermando correttamente che per il calcolo dell'incidenza i dati posti a confronto devono essere omogenei, avrebbe del tutto pretermesso che le ferie sono un istituto che matura su base annua, e avrebbe pure fatto mal governo del divisore sulla retribuzione annua, anche considerato che il lavoro viene svolto 5 giorni a settimana.
5. Violazione dell'art. 10, D.lgs. 66/2003 in relazione al numero di giorni di ferie, in quanto, in sintesi, il Tribunale avrebbe erroneamente tradotto le ≪quattro settimane≫ previste dalle fonti europee e interne in 28 giorni, laddove queste
8 intendono riferirsi a 4 settimane di calendario e gli appellati lavorerebbero non già tutti i giorni della settimana bensì per 5 giorni la settimana.
6. Violazione degli art. 2697 e 1362 c.c., quest'ultimo in relazione all'art. 68 del
CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie. Falsa applicazione dell'art. 416 cpc.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che ≪non risulta dimostrato il godimento di un numero di giorni di ferie diverso da quello risultante dalle buste paga prodotte dai ricorrenti, considerato che le deduzioni di parte resistente inerente la fruizione di un numero di giorni maggiore sono state sviluppate sulla base di un mero prospetto di formazione unilaterale, mentre le giustificazioni del diverso conteggio sviluppato, e la documentazione addotta a loro fondamento, sono state allegate solo con le note difensive≫, laddove non vi sarebbe perfetta coincidenza tra i dati riportati in busta paga e quelli effettivi desumibili dal cartellino orologio. Il fatto, poi, che l' abbia Pt_2 prodotto un “prospetto di formazione unilaterale” non consentiva di assolvere i ricorrenti dall'onere probatorio su di esse gravante. Il Tribunale avrebbe anche omesso di motivare la ragione per la quale non ha ritenuto di assumere – neppure ai fini dell'ammissione di una eventuale CTU – il conteggio depositato dall' Pt_2
Quanto al divisore ex art 68 comma 6, CCNL, secondo l'appellante, il Tribunale ometterebbe di considerare che nel caso di specie non rileva la singola indennità corrisposta nella singola giornata, bensì la media matematica calcolata sui dodici mesi precedenti, non potendo pertanto che applicarsi lo stesso criterio di determinazione della retribuzione giornaliera operato per i restanti elementi retributivi.
7. Violazione dell'art. 2948, n. 4, cc., avendo il Tribunale recepito gli insegnamenti di Cass. n. 26246/2022 da cui l'appellante dissente argomentando da un diverso rilievo della garanzia di stabilità del rapporto di lavoro, atteso che la stabilità sufficiente ai fini della decorrenza della prescrizione dovrebbe essere verificata in base ai rimedi alla illegittimità del licenziamento di volta in volta apprestati dal legislatore. In particolare,
l'appellante deduce che la stabilità adeguata si risolve in una stabilità che anche nella sua percezione soggettiva (quella apparente) deve comportare per qualsiasi vizio del licenziamento (quindi, anche la mera irregolarità formale) sempre e comunque la sanzione della reintegrazione.
Gli appellati resistono in appello replicando nel merito dei motivi di gravame e condividendo la sentenza appellata, della quale hanno chiesto la conferma.
9 All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
I motivi di appello impingono le normative europee e di diritto interno sulle ferie, invocando gli approdi della giurisprudenza europea e di legittimità sulle questioni controverse nel presente procedimento non senza ripetizioni di tali fonti e interpretazioni nell'ambito dei vari motivi di gravame, e si svolgono sulla base di principi fondamentali reiterati che si diramano nei vai motivi, sicché può procedersi ad un esame complessivo dei motivi di appello fondati su quei principi e sulle loro principali implicazioni, con le ulteriori precisazioni che seguiranno in ordine a specifici profili.
In linea generale, si rammenta che, secondo la ON (v. da ultimo Cass., ord.
6282/2025), nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. Già da ciò può escludersi che sia “apodittico” il giudizio del Tribunale secondo cui la previsione di irrinunciabilità delle ferie nell'ordinamento nazionale non implica automaticamente che non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore sia indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.
La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla
10 stessa Direttiva (così ancora Cass., ord. 6282/2025). È stato affermato che ≪la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., §
21)≫; che ≪l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto≫, e che ≪quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione≫ (sent. CGUE , § 44); che il giudice Parte_3
nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che ≪una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo≫ (sent. CGUE
, § 52); che ≪occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione Parte_3 ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro≫ (sent. CGUE Williams, § 23), sicché
≪qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite≫ (sent. CGUE Koch,
§ 41).
Può quindi essere ricordato, sulla base di coerente giurisprudenza (da ultimo Cass. ordinanza 18 dicembre 2025), che la ON, nel solco di una serie di pronunce sul tema, ha ribadito che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n. 14089/2024 che richiama a sua
11 volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-
350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-
155/10, Williams;
CGUE 3.12.2018, C- 385/17, ). In questo senso, si è Parte_3 precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Conseguentemente, è stato Per_1 ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
Come del resto già affermato in altra sentenza di questa Corte di appello (sent. Corte di appello di Roma n. 3006/2023), la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha inteso assicurare una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (v. C.G.U.E. 13/12/2018, C-155/10 e altri, nonché 13/12/2018, C- Per_2
385/17 ). Parte_3
In questa prospettiva, qualsiasi incentivo o sollecitazione, che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie, è incompatibile, infatti, con gli obiettivi del legislatore europeo, il quale si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (v., in questo senso, anche la recente C.G.U.E 13/1/2022, C-514/20).
Di tali principi si è fatta interprete la Suprema Corte, la quale, in più occasioni, ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi
12 dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - con cui sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio del 23/11/1993, v. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66/2003 - per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (v. Cass., sez. lav., 17/5/2019, n. 13425).
Anche riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione, da utilizzare come parametro, debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (v., altresì, Cass., sez. lav., 30/11/2021, n. 37589).
In relazione alle specifiche voci retributive in questione nel presente procedimento, osserva la Corte che, per quanto in particolare attiene alla indennità per assenza dalla residenza, la ON (v. da ultimo ord. 6282/2025) ha ritenuto che quest'ultima, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è da includere nella retribuzione feriale
(v. Cass. nn. 14089/2024, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; 35578, 33803, 33793,
33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
Su caratteristiche e natura di tale indennità, retributiva e non indennitaria, si richiama anche quanto espresso da questa Corte di appello nella sent. 3006/2023, circa il fatto che tale voce è volta a compensare - non già una modalità temporanea o un esborso occasionale - bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, causato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede: invero, l'art. 77, comma 2, del CCNL riconosce tale voce al “personale mobile”, in ragione della “assenza dalla residenza di lavoro”, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate;
né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del
13 trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, in quanto fattori inidonei ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione. A ciò si aggiunga che l'anzidetto art. 77 del CCNL distingue, in maniera espressa e molto netta, l'indennità di trasferta dal compenso in esame, specificamente previsto al punto 2 per il “personale mobile”, il quale, proprio perché è sempre “in viaggio”, è destinatario di altra normativa rispetto a quella prevista al punto 1, disciplinante l'indennità di trasferta, e che contempla il riconoscimento di un emolumento distinto per la peculiare fattispecie della “assenza dalla residenza”, la cui definizione si rinviene nell'art. 28, punto 2, lett. d), del CCNL di settore. Da tale definizione, oltre che dalla disciplina che lo riguarda, si può ricavare la natura retributiva e non già indennitaria del compenso in parola, in quanto esso non risulta erogato a titolo di rimborso di spese occasionali e accessorie, essendo legato alle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio, e non compensa alcuna spesa, giacché il personale mobile parte e fa ritorno nel suo impianto, venendogli comunque garantiti il c.d. buono pasto e l'eventuale pernottamento fuori sede (v. quanto previsto dall'art. 48 del CCNL con riferimento al RFR - Riposo Fuori Residenza).
In termini analoghi la ON (v. ancora ord. 6282/2025) si è espressa per quanto afferisce all'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
Va aggiunto, con specifico riferimento a quanto dedotto nel motivo di appello n. 3 circa la significanza della sequenza contrattuale e della ponderazione del valore dell'indennità di utilizzazione professionale effettuata in sede di contrattazione collettiva, che le relative argomentazioni non sono condivisibili, alla strega delle seguenti considerazioni già effettuati da questa Corte di appello nella sentenza 3006/2003.
Deve dunque tenersi conto di quanto stabilito nella sentenza della C.G.U.E
13/12/2018, C-358/17 , secondo cui, “sebbene la direttiva 2003/88 non osti Parte_3
a che le parti sociali adottino, con contratto collettivo in forza di una normativa nazionale, norme dirette a contribuire in modo generale al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, le modalità di applicazione di tali norme devono, però, rispettare i limiti
14 derivanti da tale direttiva” (v., in tal senso, anche C.G.U.E. 16/3/2006, C-131/04 e C-
257/04 e altri); a tale riguardo, un'estensione dei diritti alle ferie annuali Persona_3 retribuite oltre il minimo richiesto all'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima; tali misure non possono servire a compensare l'effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, ≪a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo di detta disposizione, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro≫.
Il fatto che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale, quindi, a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali da una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante i periodi lavorativi.
In consonanza con tali principi, la prevalente giurisprudenza di merito ha rilevato che la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non possa in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale;
tale vaglio prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie - se accertato nel caso concreto - ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In quest'ottica, risulta decisiva - non già la misura solo parziale della decurtazione
- bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito;
il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, ma quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
In relazione ai motivi che attingono la concreta incidenza delle indennità in questione sotto il profilo della dissuasività e i criteri di calcolo accolti dal Tribunale (v.
15 specialmente motivo di appello n. 4), la Corte richiama in primo luogo quanto affermato dalla ON nell'ordinanza 6282/2025 secondo cui non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Il Collegio condivide sul punto quanto già affermato da questa Corte di appello nella sentenza n. 3006/2023 nei termini seguenti.
Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della C.G.U.E. e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre indagare è se, per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali, ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettatigli, stante che l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sotto tale aspetto, non può essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione.
Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie.
Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo assunto dal Tribunale [determinazione della somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, divisione della somma per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi
16 variabili per una singola giornata, moltiplicazione per i giorni di ferie fruiti, sottrazione dell'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta], che evidenzia un'incidenza sulla retribuzione feriale tutt'altro che insignificante ed irrisoria,
e, quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi. Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17 ). Parte_3
Anche con riferimento al parametro temporale da assumere per la durata delle ferie, di cui al motivo di appello n. 5, questo Collegio condivide quanto evidenziato dalla ridetta sentenza di questa Corte di appello in confutazione della deduzione di parte appellante secondo cui, in sostanza, i conteggi prendere in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articolerebbe su 5 giorni alla settimana.
Infatti, premesso anche qui che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che ≪dalla documentazione fornita si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei ventotto giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi sono stati sviluppati secondo tale numero.≫.
17 Il Tribunale poi (per quanto in particolare afferisce al motivo di appello n. 6), ha anche evidenziato che ≪ Per converso, non risulta dimostrato il godimento di un numero di giorni di ferie diverso da quello risultante dalle buste paga prodotte dai ricorrenti, considerato che le deduzioni di parte resistente inerente la fruizione di un numero di giorni maggiore sono state sviluppate sulla base di un mero prospetto di formazione unilaterale, mentre le giustificazioni del diverso conteggio sviluppato, e la documentazione addotta a loro fondamento, sono state allegate solo con le note difensive.≫. L'appellante vi oppone un diverso calcolo e si duole della mancata ctu sul punto, ma a tale riguardo ritiene la
Corte dirimente in senso contrario la circostanza che, mente le esposizioni delle buste paga relative ai giorni di ferie indicati dai ricorrenti hanno sicuro valore probatorio (in quanto documenti emessi dal datore di lavoro, quali confessione stragiudiziale dei dati in esse indicati), tale valore non posseggono i conteggi di – per quanto Parte_1 asseritamente fondati su “cartellini orologio”. Dal che anche la legittimità della determinazione del Tribunale di non procedere per questa sola ragione a ctu.
Per quanto attiene al divisore invocato dall'appellante, sempre in relazione al motivo di appello n. 6, questa Corte respinge, in accordo con la sentenza Corte appello di
Roma n. 3006/2023, l'obiezione della Società secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore. Invero, l'art. 68, comma 6, del CCNL, nel prevedere l'applicazione di tale divisore, riguarda la sola retribuzione fissa, e non gli elementi variabili, che maturano solo in caso di lavoro effettivo, ma il totale delle indennità percepite va correttamente diviso - non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma - per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti.
Per quanto infine attiene al motivo di appello sub 7 sulla decorrenza della prescrizione, questo Collegio non vede motivo per discostarsi dall'insegnamento di legittimità di cui alla sentenza della ON n. 26246/2022, per cui ormai il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di
18 stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Anche a tale proposito, questa Corte (sent. 3006/2023) ha già osservato, a confutazione di quanto dedotto da in caso del tutto analogo, quanto segue. Parte_1
≪ … Con la legge n. 92/2012, è stato fortemente ridimensionato l'àmbito di operatività della tutela reintegratoria, in modo da rendere residuale l'applicazione di tale forma di tutela, l'unica idonea ad assicurare una stabilità del rapporto di lavoro paragonabile a quella propria del pubblico impiego o di altre fattispecie in cui essa è parimenti assicurata per legge o per contratto, tale da consentire il decorso della prescrizione in corso di rapporto.
A seguito dell'entrata in vigore della c.d. legge Fornero, pertanto, deve ritenersi che, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 - com'è nel caso di
- la prescrizione dei crediti del lavoratore, che non si siano già prescritti Parte_1 alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, non decorre in costanza di rapporto, ma solo a decorrere dalla sua cessazione.
In tal senso, si è recentemente pronunciato il Supremo Collegio - v. Cass. sez. lav.,
6/9/2022, n. 26246, di cui, peraltro, la difesa della Società appellante è pienamente consapevole - il quale merita di essere condiviso, anche alla luce dell'insegnamento fornito in passato dai giudici della Consulta (Corte Cost. 21/12/1972, n. 174), secondo cui “una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”.
Orbene, nella vigenza della legge n. 92/2012, la possibilità di rimuovere integralmente gli effetti del licenziamento è circoscritta ai soli casi di licenziamento nullo, mentre, per gli altri casi, essa o è parziale (art. 18, comma 4, legge n. 300/1970),
o non sussiste proprio, limitandosi la tutela assicurata alla sola corresponsione di un'indennità, che peraltro non può spingersi oltre un numero prefissato di mensilità di retribuzione.
In tale situazione, in cui è stato moltiplicato il ventaglio delle tutele applicabili per il licenziamento illegittimo (v., altresì, il successivo d.lgs. n. 23/2015), il lavoratore, nel corso del rapporto, viene a trovarsi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela - reintegratoria “forte” o “debole”, o solo indennitaria - che gli può essere
19 somministrata, accertabile unicamente ex post a seguito della contestazione giudiziale del recesso datoriale, sicché è ravvisabile tuttora la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi della giurisprudenza (costituzionale e di legittimità), esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
In applicazione di tale principio, dovrebbero considerarsi prescritte unicamente le pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012 (data di entrata in vigore della c.d. legge Fornero), mentre, per quelle per le quali, alla data anzidetta, non risulta decorso il termine quinquennale, non risulta maturata la fattispecie estintiva: in quest'ottica, sono stati elaborati i conteggi, che quantificano le differenze rivendicate dai lavoratori a decorrere, appunto, dall'1/9/2012 al 31/12/2020.
In altri termini, nel caso di specie, l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a coprire la totalità dei crediti fatti valere, atteso la legge n. 92/2012 è entrata in vigore il 18/7/2012, mentre la richiesta degli originari ricorrenti (tuttora dipendenti della Società) si attesta su un periodo successivo.≫.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori degli appellati dichiaratisi antistatari.
20 Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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