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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1106 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, proposta con ricorso congiunto
DA
(cod. fisc. ), nata a ED MO (Cs) in [...]_1 C.F._1
11.04.1986 ed ivi elettivamente domiciliata alla via G. Fiorillo n. 67/bis presso lo studio dell'avv. Cristofaro Francesca, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
E
(cod. fisc. ) nato a [...], il Parte_2 C.F._2
29.09.1984 ed ivi elettivamente domiciliato alla via G. Fiorillo n. 67/bis presso lo studio dell'avv. Cristofaro Francesca, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
ricorrenti
Oggetto: domanda congiunta di regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e , con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il Parte_1 Parte_2
7.11.2024, hanno rilevato di aver intrattenuto una relazione more uxorio in costanza della quale
è nato, in data 17.07.2022, un figlio, di nome riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Essendo cessata detta relazione sentimentale, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, sicché hanno congiuntamente chiesto l'omologa delle relative condizioni indicate in ricorso. Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473
1 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti (fissata, dinnanzi al Giudice relatore, in data
3.02.2025) con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, provvedendo a detto incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda proposta.
Il Pubblico Ministero, in data 19.11.2024, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda congiuntamente proposta dalle parti è suscettibile di accoglimento. In particolare, e hanno chiesto l'omologa delle Parte_1 Parte_2 condizioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore di seguito testualmente riportate: “1) Il minore sarà affidato in modo condiviso ad Per_1 entrambi i genitori che si impegnano a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità.
2) Il figlio minore vivrà con la madre e la sua residenza sarà spostata presso l'abitazione della stessa sita in Diamante (CS), Via Arco del Vaglio n. 1. 3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente per le questioni di straordinaria importanza e disgiuntamente per quelle di ordinaria importanza. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori. 4) Salvo diversi accordi tra i due genitori e compatibilmente con le esigenze del figlio minore, il padre, signor , genitore non collocatario, avrà facoltà di vedere il figlio: - un pomeriggio Parte_2 alla settimana con rientro presso l'abitazione della madre dopo cena;
- il padre potrà tenere con sé il figlio tre fine settimana al mese dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, impegnandosi, inoltre, a comunicarsi personalmente o telefonicamente eventuali cambiamenti, compatibilmente con le esigenze sia del minore che dei genitori. Nei giorni di visita del padre il minore sarà prelevato dall'abitazione materna o - previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori - nel luogo in cui si trova con la madre o con i nonni materni o con persona di fiducia di entrambi i genitori;
egualmente, se il padre fosse impedito, la minore potrebbe essere prelevata dai nonni o dagli zii paterni, ovvero da terzi di fiducia di entrambi i genitori. 5) Festività natalizie: ferma restando la frequentazione settimanale, trascorrerà, alternativamente con i genitori, un anno il 24 dicembre e il 1° Per_1 gennaio con un genitore e il 25 ed il 31 dicembre con l'altro genitore e viceversa l'anno successivo. Festività Pasquali: un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì di
Pasquetta. Vacanze estive: proseguirà la frequentazione paterna settimanale salvo trascorrere, alternativamente ogni anno tra i due genitori, il giorno di Ferragosto. 6) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio versando alla madre la somma di euro 250,00 Per_1
(rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT), il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 10 di ogni mese. Inoltre, il Sig. si impegna a partecipare alle spese straordinarie Pt_2 necessarie per il minore, preventivamente concordate e debitamente documentate, nella misura
2 del 50%. Le spese straordinarie si dividono in quelle che non necessitano di preventivo consenso e quelle che prima di essere sostenute necessitano di preventivo consenso. A titolo esemplificativo le spese mediche e sanitarie effettuate nell'ambito del SSN, le spese scolastiche per tasse e/o assicurazioni, libri scolastici, universitari, tablet e pc per uso scolastico e le spese extrascolastiche, cioè quelle attività sportive non agonistiche e ludiche. Le spese che richiedono il necessario e preventivo accordo, tra i genitori, prima di essere sostenute sono: lezioni private, stages, corsi di musica e acquisto strumenti musicali e testi, gite scolastiche con pernottamento, scuole o università private, corsi di preparazione per l'ingresso all'Università o al mondo del lavoro;
spese sanitarie come apparecchi sanitari e ortodontici, visite mediche non accompagnate da prescrizione mediche e/o erogate da strutture private e simili, spese per l'acquisto o la manutenzione di spese di locomozione e relative spese connesse (assicurazioni, manutenzione), spese per vacanze e viaggi trascorsi in autonomia dai figli, spese ludiche come il campo estivo, attività sportive agonistiche , corsi per la patente e simili. In questi casi, laddove il consenso fosse richiesto da un genitore all'altro per iscritto, il riscontro dovrà avvenire, sempre per iscritto, nel termine massimo di giorni 10 dal ricevimento e l'eventuale rifiuto dovrà essere adeguatamente motivato. Trascorso inutilmente il termine di giorni 10 dal ricevimento della richiesta, il silenzio equivarrà al consenso. I genitori concordano sulla necessità di sostenere contestualmente, pro-quota le spese straordinarie. Laddove ciò non fosse possibile, il genitore che ha sostenuto interamente la spesa straordinaria, comunicherà all'altro entro trenta giorni dall'effettuazione della spesa, il suo importo fornendo documentazione e l'altro provvederà a rimborsare al genitore anticipatorio entro trenta giorni. 7) I genitori riconoscono e si danno atto sin d'ora reciprocamente volontà di assentire flessibilità nell'applicazione del prescritto calendario (per le ipotesi ad esempio di impegni straordinari di lavoro o malattia), nell'ottica del mantenimento del rapporto genitoriale con il minore. In caso di malattia del figlio, i genitori si impegnano a consentire reciprocamente il più ampio diritto di visita, previo accordo telefonico. 8) Resta inteso fra le parti che entrambi i genitori si assicurano reciprocamente libero accesso telefonico con il figlio;
i genitori si impegnano reciprocamente a garantire la libertà di rapporti con la minore;
entrambi i genitori manterranno inalterata la frequentazione del minore con i nonni, nonché gli altri rispettivi parenti;
ove ne ricorra la necessità, per impedimento/impossibilità di entrambi i genitori o per esigenze del minore, gli stessi autorizzeranno concordemente, di volta in volta, la permanenza del figlio presso parenti o altre persone di loro fiducia. 9) Entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare al figlio i rispettivi eventuali partners, se non in caso di relazione seria e duratura, impegnandosi a non portare gli stessi nelle rispettive abitazioni in presenza della minore. 10) I genitori si impegnano a mantenere tra di loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare
3 rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. 11) I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre ogni proprio cambiamento di residenza e/o domicilio, a comunicare il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore. 12) Ogni futuro cambio di residenza della minore dovrà essere deciso in accordo tra i due genitori ed in caso di disaccordo gli stessi, separatamente o congiuntamente, potranno rivolgersi al Tribunale di Paola, affinché decida tenendo conto del preminente interesse della minore. 14) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. 13) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore e l'assenza di contrasti con gli interessi dello stesso.
Il pieno accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1106/2024, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore (nato a [...] il [...]) riportate in parte motiva, qui da Persona_2 intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 4/02/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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