TRIB
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/09/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12448 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Viviana Canzoneri e Marco Zummo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in questa via La Farina n° 11
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Vittorio Petrone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via P.pe di Belmonte n° 90
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione, cui non spetta il compito di
1 accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ( cioè se sia o meno conforme ai suoi presupposti di ammissibilità ), è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò premesso, la ha agito in sede sommaria per ottenere dalla Controparte_1
l'adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo Parte_1
dovuto da quest'ultima per forniture di beni mobili effettuate in suo favore dalla prima per un importo pari ad € 11.432,55 ( oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02 e spese della fase monitoria ), allegando alla domanda di ingiunzione n. 15 fatture e relativi documenti di trasporto. Ottenuto il decreto ingiuntivo ( n. 3145/23 ), la verificato che per mero errore era stato richiesto con la domanda Controparte_1
d'ingiunzione il pagamento delle fatture nn. 53 e 153 del 2021 per un complessivo importo ( comprensivo di interessi ) pari ad € 1.026,05, notificava a parte avversa in data 25.07.23 unitamente al provvedimento monitorio, atto di rinuncia parziale agli effetti dello stesso per l'importo suindicato.
Ora, la con atto di citazione notificato in data 3.10.23 ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente il pagamento effettuato in data antecedente al deposito della domanda d'ingiunzione della fattura n. 335/22 per un importo pari ad € 567,30.
La costituitasi nella presente fase di cognizione, ha confermato Controparte_1
l'erroneo inserimento della suindicata fattura, invero effettivamente pagata ex adverso, nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Con riguardo alla residua pretesa creditoria ingiunta, parte opponente, pur non contestando la sorte capitale, ha eccepito l'erroneità del calcolo degli interessi moratori di cui al prospetto di precisazione del credito prodotto dalla in relazione alle fatture poste a sostegno della domanda Controparte_1
d'ingiunzione.
Orbene, rilevato come i pagamenti effettuati in data antecedente al deposito
2 del ricorso per decreto ingiuntivo ( fatture nn. 53/21, 153/21, invero già oggetto di rinunzia parziale, e ancor più fattura n. 335/22 ), ammontanti, per sola sorte capitale, ad € 1.439,60, siano idonei a determinare la revoca del provvedimento monitorio ( atteso che nel giudizio di cognizione che è generato dall'opposizione non ci si limita, come nella fase sommaria, a verificare le condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma si accertano i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione ), evidentemente parte opponente andrà condannata al pagamento della residua sorte capitale pari ad € 9.992,95 ( € 11.432,55 –
€ 1.439,60 ), oltre interessi nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/02 dalle scadenze riportate nelle singole fatture ( ad eccezione delle nn. 53/21, 153/21,
335/22 ) e sino all'effettivo soddisfo, secondo corretta indicazione fornita in seno al provvedimento monitorio ( senza che debba farsi ricorso al prospetto di precisazione del credito prodotto dalla società opposta ).
In ragione dell'esito complessivo del giudizio ( in cui la fondatezza della principale eccezione di pagamento parziale, ancorché esiguo rispetto alla complessiva sorte capitale, del credito è stata qui riconosciuta da parte della
) si ritiene opportuno procedere ad una compensazione integrale Controparte_1
delle spese di lite della presente fase di opposizione;
le spese della fase monitoria rimangono definitivamente a carico dell'opposto che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3145/23 emesso, su ricorso della Controparte_1
dal Tribunale di Palermo in data 25.07.23;
- condanna la al pagamento in favore della società opposta della Parte_1
somma di € 9.992,95, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla scadenza riportata nelle singole fatture e sino all'effettivo soddisfo;
3 - dichiara compensate integralmente tra le parti le spese della presenta fase di cognizione;
le spese della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico di parte opposta che le ha anticipate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 1.09.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
4