Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore/istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto:
Fra:
, nella persona del procuratore speciale, Parte_1
con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume,
presso il cui studio sito in Milano, Corso Magenta 84, è
elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
, nella persona del sindaco, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Gianemilio Genovesi, presso il cui studio sito in
Genova, Via Bacigalupo n. 4/21 è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1
Tribunale di Genova il 19.10.23 nel giudizio RG 6394/20 tra Parte_2
– nuova denominazione di – e
[...] Parte_1
e non notificata, limitatamente al capo con il Controparte_1
Part quale il Tribunale di Genova ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna del (“ ) al Controparte_1 CP_1
pagamento dei seguenti crediti, i quali costituiscono oggetto del presente appello:
• € 19.299,83 per sorte capitale corrispondenti alla differenza tra la sorte capitale di € 19.616,77 portata dalle seguenti 3 fatture
Part cedute a da ED Energia S.p.A. e la sorte capitale di € 316,94
riconosciuta dovuta dal Tribunale:
Numero Data Data Residuo
emissione scadenza
200562727 29/04/201 01/07/201 10117.13
1. 3 3
570001997 18/03/201 24/05/201 4707.58 –
5 3 3 riconosci uti €
316,94
570003517 15/04/201 21/06/201 4792.06
2
3 3
“
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc. Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti, premesso ogni provvedimento opportuno e/o necessario e/o meglio visto, anche in riforma incidentale della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Genova, Giudice Unico
2 Ill.ma Dr.ssa Raffaella Gabriel, n. 2538/2023 Sent. del 19 ottobre
2023, pubblicata in pari data, resa nel procedimento n. 6394/2020
R.G. e non notificata:
in via principale, nel merito: rigettare integralmente l'appello avversario in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato e non provato in fatto ed in diritto assolvendo –totalmente e/o quantomeno parzialmente- la conchiudente da ogni domanda pregiudizievole;
- In via incidentale e, quindi, in riforma della sentenza di primo grado: disporre la condanna di come in atti meglio Parte_2
generalizzata, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, ciò secondo i parametri medi previsti nello scaglione di valore corrispondente alla misura del credito azionato e/o nella misura meglio vista in corso di causa, con distrazione al procuratore antistatario;
- In ogni caso: Vinte le spese, diritti ed onorari e rimborso forfetario del presente grado di giudizio, da distrarre al procuratore antistatario.
In via istruttoria, si richiamano e rinnovano le istanze istruttorie tutte di cui in atti e/o alle premesse, da considerarsi quivi ribadite e trascritte.
Salvis iuribus”. “
IN FATTO E DIRITTO
1.La citava in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendo il pagamento di somme a lei dovute a seguito di
[...]
due contratti di cessione dei crediti da parte di ED Energia
S.p.A. che aveva effettuato delle forniture di energia elettrica al
. Controparte_1
Oltre al credito in linea capitale di € 27.038,43
3 erano richiesti gli interessi di mora, gli interessi anatocistici ed il risarcimento del danno per spese di recupero nella misura di
40,00 Euro a fattura ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
In subordine la somma era richiesta ex art. 2041 c.c. .
2.Si costituiva il chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attrice in quanto:
-alcune fatture di cui era stato richiesto il pagamento non risultavano comprese nei due contratti di cessione di crediti;
-vi era carenza di prova dei crediti;
-i debiti erano stati estinti;
-era indebita la richiesta di interessi moratori ed anatocistici in quanto richiesti da un istituto bancario;
-era inammissibile la domanda di arricchimento senza causa in quanto questa era possibile come ipotesi residuale.
3.Nel corso dell'istruttoria era sentito un testimone e si svolgeva una consulenza tecnica di ufficio.
All'esito il Giudice istruttore invitava a determinare esattamente quali fatture fossero ancora oggetto di controversia.
Parte attrice con memoria del 22 ottobre Parte_1
2022 limitava la propria domanda alle seguenti quattro fatture, che risultavano esserle state cedute da ED S.p.A. e non pagate.
Fattura Numero Data emissione Importo €
2001254695 17/02/2010 316,94
2005627271. 29/04/2013 10.117,13
5700019975 18/03/2013 4.707,58
5700035172 15/04/2013 4.792,06
Su queste quattro fatture era risentito il consulente tecnico di ufficio a chiarimenti il quale dichiarava che la prima fattura non
4 era stata pagata mentre circa le altre tre “le tre fatture aventi
quali numeri finali 271,975,172 risultano pagate”.
In conseguenza di ciò il Tribunale di Genova con sentenza n.2757 del
20 ottobre 2023 accoglieva la domanda attrice relativamente alla sola prima fattura di 316,94 su cui riconosceva interessi moratori,
anatocistici .
Non erano invece riconosciuti i 40 Euro sulla fattura in quanto questa era del 2010 ed era stata emessa prima della introduzione della norma introdotta solo dal decreto legislativo 192/2012.
4. proponeva appello contro la sentenza Parte_1
sulla base dei seguenti motivi
Primo motivo di appello.
Le fatture non erano state pagate e comunque non vi era la prova del pagamento in quanto non vi era una quietanza della ED S.p.A., i mandati di pagamento erano privi di quietanza e non risultavano neanche comunicati alla banca che doveva effettuare il pagamento.
Il mandato di pagamento non era idoneo a provare il pagamento.
I pagamenti dovevano essere comunque fatti a favore della
[...]
in quanto successivi alla cessione del Parte_1
credito.
Secondo motivo di appello.
In relazione alla fattura n. 5700019975 il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la fattura fosse stata stornata dalla
ED S.p.A. .
La nota di credito non riguardava espressamente questa fattura né
risultavano le ragioni della nota di credito.
In ogni caso la nota di credito le era inopponibile in quanto successiva alla cessione del credito.
5 Pertanto le tre fatture andavano pagate sia in linea capitale sia gli interessi moratori, anatocistici e sia l'importo di 40 € per fattura.
5.Il si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Circa il primo motivo di appello non solo il consulente tecnico di ufficio aveva accertato che le fatture erano state pagate ma gli argomenti posti dall'appellante a fondamento del motivo erano infondati.
Infatti i pagamenti risultavano muniti di quietanza da parte della quindi idonei ad attestare il pagamento Controparte_2
effettuato dalla;
inoltre i pagamenti erano stati fatti in Pt_1
aprile o luglio 2013, in data anteriore alla due cessioni dei crediti avvenute nel settembre 2014 e nel giugno 2015.
Circa il secondo motivo di appello, premesso che la compensazione riguardava in realtà tutte e tre le fatture, per la validità della nota di credito, non contestate, non era necessario che la ED
ne specificasse le ragioni e ben poteva essere portata in compensazione con una fattura diversa da quella oggetto della nota di credito.
il aveva infatti ritenuto di compensare le note Controparte_1
di credito indicate e relative a fatture già saldate deducendole da quelle in prossimo pagamento ossia le fatture nn. 2005627271,
5700019975 e 5700035172.
In via di appello incidentale contestava di avere dovuto pagare le spese legali di primo grado sia pure parametrate solo sull'importo riconosciuto. In realtà era il la parte che aveva vinto in CP_1
primo grado. Chiedeva la distrazione a favore del difensore antistatario.
6 Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 13 marzo 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
Entrambi i motivi di appello sono infondati.
I pagamenti risultano effettuati tutti nell'aprile o nel luglio 2013
tramite mandati di pagamento in cui la appone il timbro CP_2
pagato.
I pagamenti risultano effettuati tutti prima della cessione dei crediti all'appellante, avvenuta fra settembre 2014 e giugno 2015
Sempre prima della cessione dei crediti all'appellante la ED
S.p.A fece una serie di note di accredito sotto forme di fatture negative in cui non è il cliente a risultare a Controparte_1
debito ma la ED S.p.A. .
In esse, a differenza di quanto sostiene la parte appellante risulta anche il riferimento a che documento si riferisce lo storno.
Si tratta quindi di note di credito perfettamente valide.
Tali note di credito sono state portate in compensazione legittimamente dal sempre prima della cessione. Controparte_1
Si deve pertanto concludere che l'appello è privo di fondamento.
7 Risulta invece parzialmente fondato l'appello incidentale formulato dal . Controparte_1
In linea generale quando la domanda attrice di pagamento di una determinata somma viene accolta ma per un importo inferiore al richiesto si ritiene che spettino all'attore le spese anche se liquidate non sulla somma richiesta ma sulla somma riconosciuta.
In questo caso però tale somma è di soli € 316,94 (oltre accessori)
pari a l'1,17% delle somme richieste in linea capitale ed anche tenendo conto degli accessori è inferiore alle spese processuali liquidate.
Di fronte a questa situazione la Corte ritiene più corretto procedere ad una compensazione delle spese legali di primo grado.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante principale e sono liquidate in Euro 12.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( 2.900,00 Euro per la fase di studio, 1.900,00 Euro per la fase introduttiva,2.300,00
Euro per la fase di trattazione e istruttoria,4.900,00 Euro per la fase della decisione ).
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto dal contro la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Genova n.2757 del 20 ottobre 2023 respinge
8 l'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello
incidentale compensa le spese legali del giudizio do primo grado.
Condanna a rifondere al Parte_1 CP_1
le spese legali del giudizio di appello liquidate in
[...]
liquidate in Euro 12.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa
ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello principale è stato
interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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