Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice unico, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, all'udienza del 28.1.2025, giusta art. 281 sexties c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 689/2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte 1
dall'avv. Giuseppe Mastrangelo, con studio in San Severo (Foggia) ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
"in persona del legale rappresentante CP_2 e 66 Controparte_1
Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Lopardi, con studio in Melfi ed ivi elettivamente domiciliati, giusta mandato in atti:
OPPOSTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte 1Con atto di citazione notificato il 18.2.2024, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 780/2023, notificato il 9.1.2023, con il quale era alla medesima ingiunto il pagamento della somma di € 21.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, domandandone la revoca.
A fondamento della spiegata opposizione, la parte allegava: la carenza di legittimazione della [...]
Controparte 1 in quanto le trattative erano intercorse con Persona 1 il quale si era
,
presentato come titolare o gestore del Controparte_3 ; di non avere mai ricevuto i quantitativi di pomodoro di cui alla fattura 18A del 30.12.2023; che l'assegno che era stato consegnato dalla medesima opponente al creditore aveva il solo scopo di garanzia e non era stato
che ella aveva anche sporto denuncia querela poiché l'assegno era stato posto all'incasso in data 2.11.2023 malgrado diversi accordi tra le parti e quindi del tutto illegittimamente;
che ella aveva ricevuto anche una richiesta di risarcimento danni da Parte_2 a titolo di penale per mancata consegna di pomodori, oltre rimborso spese di trasporto;
che il carico di pomodori concordato con l'opposta non era stato possibile per l'atteggiamento ostruzionistico della stessa tenuto in occasione della consegna prevista per il 3.11.2023 e malgrado fosse stato assicurato dalla società opponente che, a fine giornata, avrebbe dato mandato per eseguire ulteriore bonifico;
che comunque il dovuto era stato non correttamente calcolato, tenuto conto dei quantitativi ricevuti, del prezzo convenuto e della incidenza degli scarti.
Si costituivano in giudizio Controparte 1 e Controparte_3
[...] che, fornendo una diversa ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti, e documentando le proprie allegazioni, domandavano il rigetto della spiegata opposizione.
La causa era istruita documentalmente, non avendo né l'opponente, né gli opposti domandato l'esperimento di prova orale.
Con ordinanza del 9.7.2024, all'esito della prima udienza, era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, su istanza dei creditori opposti.
All'udienza del 28.1.2025 gli opposti domandavano emettersi sentenza di definizione del giudizio, giusta art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile al procedimento.
L'opposizione va rigettata.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione, genericamente proposta dalla parte opponente, le cui argomentazioni difensive presuppongono la validità del contratto cui essa stessa ha dato esecuzione.
Dalla documentazione in atti risulta che la società agricola CP 1 fa parte del Controparte_3
[...] ed il suo legale rappresentante è CP 2
Dalla lettura dello Statuto del CP 3 , che compare anche nella fatturazione come “cedente" emerge come lo stesso sia legittimato a vendere le produzioni "per conto dei produttori soci, e la CP_1 è socia del CP_3 oltre ad avere la gestione di terreni sui quali erano prodotti i pomodori ceduti alla
,
società opponente.
Il decreto ingiuntivo si fonda su fatture, relative alla vendita intervenuta tra le parti di pomodoro lungo, coltivato su di un fondo sito in contrada Casalini, di Palazzo San Gervasio di proprietà di Pt 3
[...]; in particolare, le parti pattuivano che le forniture sarebbero state effettuate in diverse riprese.
La circostanza che le trattative siano intercorse con soggetti riconducibili alla compagine della cooperativa produttrice, come specificato innanzi, non appare in alcun modo rilevare ai fini di interesse, ed anzi è coerente con i rapporti intercorrenti tra Parte 1 e CP 3 . In particolare, i prodotti- pomodori- erano prelevati mediante automezzi in una prima occasione in data 1.11.2023 e la consegna documentata dalla sottoscrizione del vettore in calce alla bolla, era preceduta da bonifico da parte di Pt 1 datato 31.10.2023. ( fattura per pomodoro lungo e DDT 131 dell'1.11.2023 nella quale si documenta la consegna, in 88 colli di Kg. 27490 di pomodoro lungo cui
è allegato il ticket della pesatura del prodotto dal quale risulta la corrispondenza in termini di peso netto consegnato).
Il successivo giorno 2.11.2023 era eseguito un nuovo carico di pomodori presso lo stesso fondo, sempre a mezzo di 4 camion, circostanza documentata dalla bolla di accompagnamento e relativo ticket di pesatura del prodotto;
in tale circostanza era consegnato un assegno esattamente pari all'importo del primo bonifico, il quale era posto all'incasso il 2.11.2023, con data di valuta 7.11.2023 ( distinta di versamento).
Dalla lettura del DDT relativo al secondo carico emerge che si trattava di Kg. 27250 di pomodoro lungo, ripartito in 88 colli con ticket di pesata al netto di Kg. 27250. (documenti allegati dal creditore)
L'opposto sostiene che all'atto del carico del giorno 2.11 era stato preteso il pagamento contestuale rispetto alla consegna e che l'acquirente, unitamente ad altro soggetto, pare titolare di un esercizio per la trasformazione del prodotto, alle insistenze del CP_2, aveva rappresentato di non avere potuto eseguire il bonifico il giorno precedente, in quanto temporaneamente privo di liquidità, ed aveva consegnato un assegno, al fine di acquisire il prodotto che altrimenti non sarebbe stato consegnato.
L'opposta società, ed in particolare CP 2 ed il legale rappresentante del CP_3 sporgevano denuncia querela il 10.11.2023, rappresentando che il giorno 3.11.2023, dopo la seconda consegna, i medesimi soggetti ( il legale rappresentante della opponente e certo Controparte 4 titolare della industria di trasformazione) si erano recati sullo stesso fondo ed avevano domandato di eseguire una ulteriore fornitura alle medesime condizioni di cui alla fornitura precedente e che, al diniego di e Per 1 erano stati minacciati della non riscossione dell'assegno e del CP 2
fatto che "avrebbero dovuto ritirare il dovuto a Cerignola".
Di fatto, risulta che l'assegno consegnato non sia stato incassato, in quanto il 3.11.2023 Parte 4
sporgeva a sua volta querela per truffa allegando che, malgrado su richiesta di [...]
[...] Per 1 socio della Cooperativa OP del Mediterraneo egli avesse consegnato un anticipo" su 66
forniture di pomodoro programmate (con carico di 4 autotreni come nella prima occasione dell'1.11.2023) per i giorni 3 e 4 novembre, tali carichi non erano stati resi possibili a causa del rifiuto opposto dal CP 2 e da alcuni suoi fratelli.
La denuncia querela del debitore bloccava la materiale riscossione dell'assegno, il quale era assegno fuori piazza con valuta 7.11.2023. ( la denuncia dell'opponente era datata 3.11.2023)
Questi i fatti. Documentalmente risulta che sono state effettuate in favore dell'opponente sole due consegne di pomodori, sostanzialmente identiche, in termini di modalità di carico e di consegna, di luogo di consegna, di numero di colli consegnati.
Sul punto va rimarcato come la prima fornitura sia stata pagata con bonifico di importo identico rispetto alla seconda fornitura, per la quale era avvenuta la consegna dell'assegno, rilasciato su insistenza del creditore.
In linea generale, l'assegno, quandanche carente di taluni elementi necessari perché sua concretamente utilizzabile come titolo di pagamento, ha valore di promessa di pagamento e, secondo le regole generali, la promessa di pagamento dispensa colui in favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Nel caso di specie, invece, il creditore ha fornito sufficiente della pretesa, mediante la produzione in giudizio del documenti di trasporto e delle corrispondenti fatture di pagamento, mentre l'opponente, oltre a fornire una ricostruzione alternativa che contrasta con il dato documentale, non ha fornito alcuna prova dei suoi assunti, anche quanto alle asseritamente diverse - pattuizioni che, anzi, egli ha
-
riconosciuto valide, proprio nelle modalità rappresentate nelle fatture, allorchè ha eseguito il pagamento della prima consegna di pomodori mediante bonifico bancario.
Alcuna prova è stata fornita sull'accordo relativo alla consegna dell'assegno in garanzia con la conseguenza che, correttamente, esso è stato posto all'incasso, incasso bloccato proprio grazie alla denuncia querela sporta dal debitore che aveva rappresentato di non avere potuto eseguire bonifico dell'importo dovuto come nella precedente occasione. ( la narrazione del CP_2 nella denuncia querela appare convincente e coerente con i documenti in atti posto che proprio la denuncia del debitore ha determinato il blocco dell'assegno)
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza a vanno poste a carico dell'opponente ed in favore degli opposti.
Esse sono liquidate in € 4.100,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, facendo applicazione dei criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati in valori sostanzialmente prossimi ai medi tariffari, tranne che per la fase di trattazione/istruttoria liquidata ai minimi in considerazione del mancato espletamento di istruttoria testimoniale, tenuto conto della natura e del valore della causa, e della sua complessità.
Va invece rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto del tutto priva di allegazioni e prova a sostegno.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto
Parte 1 ogni altra domanda, eccezione ingiuntivo n. 780/2023 proposta da e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.100,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza, 28.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro