Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18764 dell'anno 2023 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
TRA
ED PP nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. TERESA FUSCO
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.10.23 e ritualmente notificato alla controparte l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dal dott. L. Russo, opposizione preceduta da rituale e tempestiva dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo.
L'istante assumeva: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento dello stato di invalidità civile al fine di conseguire la seguente prestazione: indennità di accompagnamento;
che non era stata mai convocata a visita dall'apposita commissione per il riconoscimento della invocata prestazione.
Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P..
Si costituiva l'INPS rilevando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda.
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Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica.
Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la ricorrente risulta attualmente affetta da patologie tali da non determinare nello stesso una invalidità utile ai fini della concessione delle prestazioni richieste.
Avverso tali conclusioni la parte depositava, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice.
Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario disporre nuova ctu.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito la domanda attrice è fondata.
Il ctu A. Silvestro ha così concluso: …” la ricorrente presenta le seguenti infermità: a) Obesità con complicanze artrosiche polidistrettuali e spondilolistesi di L4 su L5 b) IVC arti inferiori c) OSAS in trattamento con c-PAP d) Cardiopatia ischemico-ipertensiva e) Ernia iatale f)
Cerebrovasculopatia cronica con depressione endoreattiva del tono dell'umore g) Deficit uditivo bilaterale h) Esiti intervento di exeresi di basalioma ala sx del naso;
2) tutte le suddette infermità possono considerarsi, in via presuntiva, preesistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa fatta eccezione per gli esiti dell'intervento di exeresi di basalioma dell'ala sx del naso, insorti in epoca successiva;
3) successivamente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa si è verificato aggravamento della patologia osteoarticolare e sono insorte infermità di altra natura, quali: esiti di intervento di exeresi di basalioma ala sx del naso;
4) tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza funzionale;
tenuto conto dell'età, del sesso, si può affermare che: - l'istante, a parere del C.T.U., ha bisogno di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. La necessità di assistenza continua, a giudizio del C.T.U., si concretizza soprattutto nell'espletamento delle attività extradomestiche: è, infatti, ritenuto verosimile che la ricorrente non sia in grado di uscire e camminare da sola per strada senza incorrere in rischi, che potrebbero essere anche gravi, correlati all'incertezza della marcia e, quindi, alla perdita, più che probabile, dell'equilibrio. Sostengono il parere espresso: 1) la relazione geriatrica del 23.07.2024 (ADL=2/6; IADL: 2/8); 2) la disposta visita fisiatrica. L'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, al febbraio 2024.”
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Sulla scorta di tali premesse il ricorso va accolto con conseguente accertamento in capo a DO US, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal febbraio 2024.
L'INPS va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei di indennità di accompagnamento con decorrenza da febbraio 2024 oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali -nei limiti di cui all'art.16, comma VI, legge 412/91- sui ratei maturati dalla data di maturazione dei medesimi.
Le spese seguono la soccombenza. la decorrenza del beneficio da data successiva al deposito del ricorso in opposizione ne giustifica la compensazione nella misura del 50%. Dette spese vanno distratte in favore dell'avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
PQM
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta che DO US è invalida con riconoscimento della indennità di accompagnamento a far data da febbraio 2024; condanna conseguentemente l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento con decorrenza da febbraio 2024, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali -nei limiti di cui all'art.16, comma VI, legge 412/91- sui ratei maturati dalla data di maturazione dei medesimi.
Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che, compensate per la metà, liquida in complessivi € 1100,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, 18/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania BORRELLI
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