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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/10/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 515 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2024, vertente
TRA
e “ Parte_1 Parte_2
”, con l'avv. Pasquale Andrizzi
[...] appellanti
E
, con gli avv. Gianfranco Esposito, Controparte_1
IA SI e CE RI IO appellato
Oggetto: appello sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Ripetizione di indebito contributivo.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. A seguito di accertamento ispettivo del 2.11.2010, l' ha disconosciuto il CP_1 rapporto di lavoro subordinato che risultava aver formalmente Parte_1 intrattenuto, sin dal 1.7.2005, con la società “La Bussola s.a.s. di GI IO &
C.”, esercente attività alberghiera e di ristorazione. In ragione delle prestazioni
Pag. 1 di 6 lavorative rese, lo ha iscritto, a fini contributivi, alla gestione assicurativa commercianti fino al 31.5.2008, considerandolo collaboratore familiare del fratello IO, socio accomandatario della società. Per il periodo successivo, lo ha iscritto alla medesima gestione commercianti in quanto egli stesso socio accomandatario di altre società, presso le quali ha ritenuto che abbia svolto attività prevalente rispetto alla collaborazione che ha continuato a prestare in favore della Parte_2
2. La medesima società e hanno quindi chiesto più volte Parte_1 all' di compensare i contributi versati in ragione del disconosciuto rapporto di CP_1 lavoro subordinato con i contributi che l' esige, dalla società e dal , in CP_1 Pt_1 favore della gestione commercianti.
3. Non avendo ottenuto riscontro alle loro istanze, la società e il , che Pt_1 nel frattempo ne è divenuto il legale rappresentante, hanno adito il tribunale di Vibo
Valentia con ricorso del 18.10.2017 e hanno chiesto la restituzione dei contributi indebitamente versati, nell'importo capitale (1) di 7.014,18 euro, a titolo di contributi a carico del lavoratore e (2) di 11.567,25 euro, a titolo di contributi a carico della società, oppure nel diverso importo emerso in giudizio, oltre accessori di legge.
4. Il tribunale, con sentenza del 2.11.2023, ha accolto solo in parte la domanda e ha condannato l' a restituire alla “società ricorrente” la somma di 5.814,28 euro. CP_1
Ha infatti ritenuto che la restante parte sia stata “trasposta all'interno della Gestione dei commercianti … a copertura di quanto dovuto per effetto dell'accensione della posizione contributiva di , quale collaboratore familiare – Parte_1 dapprima – e accomandatario in seguito …: trasposizione peraltro avvenuta a istanza dello stesso ricorrente”.
5. Quest'ultimo, in proprio e in qualità di legale rappresentante dalla società, ha interposto appello per i tre motivi di seguito esposti.
6. L' ha chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata e, nel CP_1 rimarcare come non sia stato impugnato il capo della sentenza che accoglie la pretesa restitutoria della sola società, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da
. Parte_1
7. Il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note prodotte dalle parti e decide con la presente sentenza.
Pag. 2 di 6 DIRITTO
8. L'appello merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
9. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti addebitano al tribunale di aver trascurato “il riconoscimento del debito” che l' aveva operato nel costituirsi CP_1 in giudizio, tanto da dare atto di aver annullato in sede amministrativa “la posizione nella gestione dipendenti” ed aver quantificato in 19.151,63 euro l'importo che a quella gestione era stato indebitamente versato.
10. Il motivo è infondato, perché all'annullamento della iscrizione assicurativa del lavoratore nella “gestione dei dipendenti” ha coinciso la sua iscrizione nella gestione commercianti e, pertanto, il riconoscimento dell'indebito versamento dei contributi alla
“gestione dipendenti” (oggetto della pretesa creditoria dei ricorrenti) si è accompagnato, nella memoria costitutiva dell' , alla indicazione del “debito creatosi nella gestione CP_1 commercianti” e alla necessità del ricalcolo delle relative “sanzioni” (oggetto della pretesa creditoria dell' ). L' ha quindi chiesto, nel merito, che fosse CP_1 CP_1 dichiarata cessata la materia del contendere perché ha preannunciato che i contributi sarebbero stati stornati “dalla gestione aziende dipendenti alla gestione commercianti”.
Il tribunale – assecondando tale storno – si è limitato a constatare che il credito restitutorio della società ricorrente era superiore al credito vantato dall' e ha perciò CP_1 condannato l' a restituire alla “società ricorrente” l'eccedenza residua. CP_1
11. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui, senza una effettiva motivazione, riconosce l'esistenza in capo a loro di una “posizione debitoria” che essi avevano contestato e che, pur in difetto di “domanda riconvenzionale” o di “istanza di previa compensazione” da parte dell' , il tribunale CP_1 ha ritenuto invece di contrapporre alla pacifica posizione debitoria dell'Istituto per addivenire, in contrasto con le risultanze documentali, alla determinazione di un credito restitutorio inferiore a quello azionato.
11.1. Il motivo è fondato.
11.2. Occorre premettere che la pretesa restitutoria azionata riguarda i contributi che la società ha versato alla gestione delle aziende con dipendenti dal 2005 al 2010 in relazione alla posizione di , sia nella parte a carico del datore di Parte_1 lavoro sia nella parte a carico del lavoratore.
Pag. 3 di 6 11.3. Il tribunale, recependo le allegazioni dell' , ha compensato il credito CP_1 restitutorio azionato con il debito che la società e, in proprio, il hanno maturato Pt_1 nei confronti della gestione commercianti dell'Istituto. Il debito contributivo della società scaturisce dall'attività di collaborazione che il ha prestato sino al Pt_1
5.6.2008 nell'azienda facente capo alla medesima società, che allora era amministrata dal fratello. Il debito contributivo del scaturisce, invece, dall'attività di Pt_1 amministratore di altre società che egli ha svolto dal 5.6.2008 in poi.
11.4. Diversamente da quanto sostengono gli appellanti, dell'assolvimento di questi debiti contributivi non vi è prova, tanto che ancora in data 8.2.2011 e poi, di nuovo, in data 6.2.2012 la società e il chiesero all' di compensarli con il Pt_1 CP_1 proprio credito restitutorio. Ciò conferma la persistenza dei medesimi debiti alla data del 6.2.2012 e non è provato, né è stato dedotto che essi siano stati successivamente estinti.
11.5. Sicché, almeno in teoria, sarebbe da ritenersi legittima la compensazione operata dal tribunale, che dall'importo del credito restitutorio riconosciuto dall' ha CP_1 sottratto l'importo dei contributi spettanti alla gestione commercianti. Non rileva, invero, che la compensazione non sia stata espressamente chiesta dall' perché, CP_1 trattandosi di compensazione legale, è sufficiente che la parte interessata abbia manifestato la volontà di avvalersene mediante l'indicazione degli elementi che consentano di identificare il fatto estintivo contrapposto all'avversa domanda1. E l' CP_1 lo ha fatto deducendo, nella memoria costitutiva di primo grado, che i contributi versati alla gestione delle aziende con dipendenti si sarebbero dovuti stornare alla gestione commercianti. Così facendo ha richiamato, in concreto, gli effetti della disciplina compensatoria e ha consentito al tribunale di farne applicazione.
11.6. Sennonché, il tribunale non ha considerato che la compensazione (sia propria che impropria) esige che i crediti contrapposti siano, oltre che certi ed esigibili, anche
Pag. 4 di 6 liquidi: ossia determinati nel loro ammontare2. Ma se nel caso di specie è pacifica l'entità del credito restitutorio degli appellanti, siccome indicata dall' nell'importo CP_1 di 19.151,36 euro, non può dirsi altrettanto per i crediti contributivi che l'Istituto vanta a favore della gestione commercianti. Nella memoria di costituzione dell' l'importo CP_1 di quei crediti risulta essere pari a 13.337,08 euro, senza però che l'Istituto chiarisca come l'abbia ottenuto e senza che di tale importo si rinvenga traccia nei documenti che ha prodotto, ai quali in appello si limita a fare un generico (e, in definitiva, apodittico) rimando. Dal canto loro, i ricorrenti, nel replicare a quella memoria di costituzione, hanno contestato l'esistenza e la quantificazione di quei crediti (“la somma di €
13.337,08 indicata dall' somma espressamente contestata”) e ciò aggrava CP_1
l'incertezza sull'ammontare dei corrispondenti debiti contributivi a loro carico.
11.7. Di talché, i crediti contributivi che l' eccepisce in compensazione non CP_1 sono liquidi, né si presentano di pronta e facile liquidazione3, e degli stessi, pertanto, non può tenersi conto al fine di paralizzare, neppure parzialmente, l'avversa e incontestata rivendicazione creditoria.
11.8. Essa, di conseguenza, va integralmente accolta nei termini in cui è stata riproposta in appello, in tal senso dovendosi riformare la gravata sentenza.
11.9. La condanna è resa in favore della società appellante, in coerenza con quanto definitivamente ha statuito il tribunale e in ragione del fatto che l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati spetta al solo datore di lavoro, anche per la quota a carico del dipendente4. 2 Cass. 13208/2010: “La compensazione legale non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito …”. Cass. SU
23225/2016: “L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta …”. 3 Cass. 1695/2015: “La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione) …”. 4 Cass. 7224/1995: “… essendo il datore di lavoro l'unico legittimato a richiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi versati e non dovuti, in quanto direttamente obbligato verso l'ente anche per la quota dei contributi a carico del lavoratore …”. Cfr. anche Cass. 8175/2001: “In tema di obbligazione
Pag. 5 di 6 12. Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono della compensazione parziale delle spese che il tribunale ha statuito in conseguenza dell'accoglimento altrettanto parziale delle loro rivendicazioni.
12.1. Il motivo va accolto proprio in ragione dell'integrale accoglimento di quelle stesse rivendicazioni.
12.2. Le spese del primo grado non devono quindi risentire del dimezzamento disposto dal tribunale, mentre quelle del presente grado di giudizio si liquidano come da dispositivo in base al valore del credito riconosciuto agli appellanti e dei parametri fissati dal DM Giustizia n. 55/2014, attualmente in vigore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e dalla società con ricorso depositato il 30/4/2024, avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 750/23, pubblicata in data
2/11/2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna l' CP_1
a restituire alla società appellante la somma di 19.151,36 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) Condanna l' a rifondere agli appellanti le spese di lite che, distratte a favore del CP_1 loro difensore, liquida in tremila euro per il primo grado e in tremila euro per il secondo, oltre accessori e rimborsi come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 22/09/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro - che, ai sensi dell'art. 19 della legge n.
218 del 1952 - è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi - è direttamente obbligato verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante "ex lege". Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota predetta”. Conf. Cass. 239/2006 e Cass.
2135/2018.
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 2730/1980: “La proposizione dell'eccezione di compensazione non necessita dell'uso di formule sacramentali e, pertanto, la stessa deve ritenersi ritualmente e tempestivamente proposta, ove il convenuto, nell'effettuare i conteggi delle somme spettanti all'attore, ha portato in detrazione l'importo del proprio contrapposto credito”. Conf. Cass. 2289/2000. Vds. anche Cass. 391/2006: “Per la eccezione di compensazione legale non è necessario che la manifestazione di volontà della parte si attui mediante espressa istanza, proposta con formula sacramentale, essendo sufficiente che dal comportamento difensivo della parte stessa risulti inequivocabilmente la volontà di far dichiarare estinto il proprio debito a causa della contemporanea esistenza di altro debito che a quello si contrappone
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 515 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2024, vertente
TRA
e “ Parte_1 Parte_2
”, con l'avv. Pasquale Andrizzi
[...] appellanti
E
, con gli avv. Gianfranco Esposito, Controparte_1
IA SI e CE RI IO appellato
Oggetto: appello sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Ripetizione di indebito contributivo.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. A seguito di accertamento ispettivo del 2.11.2010, l' ha disconosciuto il CP_1 rapporto di lavoro subordinato che risultava aver formalmente Parte_1 intrattenuto, sin dal 1.7.2005, con la società “La Bussola s.a.s. di GI IO &
C.”, esercente attività alberghiera e di ristorazione. In ragione delle prestazioni
Pag. 1 di 6 lavorative rese, lo ha iscritto, a fini contributivi, alla gestione assicurativa commercianti fino al 31.5.2008, considerandolo collaboratore familiare del fratello IO, socio accomandatario della società. Per il periodo successivo, lo ha iscritto alla medesima gestione commercianti in quanto egli stesso socio accomandatario di altre società, presso le quali ha ritenuto che abbia svolto attività prevalente rispetto alla collaborazione che ha continuato a prestare in favore della Parte_2
2. La medesima società e hanno quindi chiesto più volte Parte_1 all' di compensare i contributi versati in ragione del disconosciuto rapporto di CP_1 lavoro subordinato con i contributi che l' esige, dalla società e dal , in CP_1 Pt_1 favore della gestione commercianti.
3. Non avendo ottenuto riscontro alle loro istanze, la società e il , che Pt_1 nel frattempo ne è divenuto il legale rappresentante, hanno adito il tribunale di Vibo
Valentia con ricorso del 18.10.2017 e hanno chiesto la restituzione dei contributi indebitamente versati, nell'importo capitale (1) di 7.014,18 euro, a titolo di contributi a carico del lavoratore e (2) di 11.567,25 euro, a titolo di contributi a carico della società, oppure nel diverso importo emerso in giudizio, oltre accessori di legge.
4. Il tribunale, con sentenza del 2.11.2023, ha accolto solo in parte la domanda e ha condannato l' a restituire alla “società ricorrente” la somma di 5.814,28 euro. CP_1
Ha infatti ritenuto che la restante parte sia stata “trasposta all'interno della Gestione dei commercianti … a copertura di quanto dovuto per effetto dell'accensione della posizione contributiva di , quale collaboratore familiare – Parte_1 dapprima – e accomandatario in seguito …: trasposizione peraltro avvenuta a istanza dello stesso ricorrente”.
5. Quest'ultimo, in proprio e in qualità di legale rappresentante dalla società, ha interposto appello per i tre motivi di seguito esposti.
6. L' ha chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata e, nel CP_1 rimarcare come non sia stato impugnato il capo della sentenza che accoglie la pretesa restitutoria della sola società, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da
. Parte_1
7. Il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note prodotte dalle parti e decide con la presente sentenza.
Pag. 2 di 6 DIRITTO
8. L'appello merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
9. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti addebitano al tribunale di aver trascurato “il riconoscimento del debito” che l' aveva operato nel costituirsi CP_1 in giudizio, tanto da dare atto di aver annullato in sede amministrativa “la posizione nella gestione dipendenti” ed aver quantificato in 19.151,63 euro l'importo che a quella gestione era stato indebitamente versato.
10. Il motivo è infondato, perché all'annullamento della iscrizione assicurativa del lavoratore nella “gestione dei dipendenti” ha coinciso la sua iscrizione nella gestione commercianti e, pertanto, il riconoscimento dell'indebito versamento dei contributi alla
“gestione dipendenti” (oggetto della pretesa creditoria dei ricorrenti) si è accompagnato, nella memoria costitutiva dell' , alla indicazione del “debito creatosi nella gestione CP_1 commercianti” e alla necessità del ricalcolo delle relative “sanzioni” (oggetto della pretesa creditoria dell' ). L' ha quindi chiesto, nel merito, che fosse CP_1 CP_1 dichiarata cessata la materia del contendere perché ha preannunciato che i contributi sarebbero stati stornati “dalla gestione aziende dipendenti alla gestione commercianti”.
Il tribunale – assecondando tale storno – si è limitato a constatare che il credito restitutorio della società ricorrente era superiore al credito vantato dall' e ha perciò CP_1 condannato l' a restituire alla “società ricorrente” l'eccedenza residua. CP_1
11. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui, senza una effettiva motivazione, riconosce l'esistenza in capo a loro di una “posizione debitoria” che essi avevano contestato e che, pur in difetto di “domanda riconvenzionale” o di “istanza di previa compensazione” da parte dell' , il tribunale CP_1 ha ritenuto invece di contrapporre alla pacifica posizione debitoria dell'Istituto per addivenire, in contrasto con le risultanze documentali, alla determinazione di un credito restitutorio inferiore a quello azionato.
11.1. Il motivo è fondato.
11.2. Occorre premettere che la pretesa restitutoria azionata riguarda i contributi che la società ha versato alla gestione delle aziende con dipendenti dal 2005 al 2010 in relazione alla posizione di , sia nella parte a carico del datore di Parte_1 lavoro sia nella parte a carico del lavoratore.
Pag. 3 di 6 11.3. Il tribunale, recependo le allegazioni dell' , ha compensato il credito CP_1 restitutorio azionato con il debito che la società e, in proprio, il hanno maturato Pt_1 nei confronti della gestione commercianti dell'Istituto. Il debito contributivo della società scaturisce dall'attività di collaborazione che il ha prestato sino al Pt_1
5.6.2008 nell'azienda facente capo alla medesima società, che allora era amministrata dal fratello. Il debito contributivo del scaturisce, invece, dall'attività di Pt_1 amministratore di altre società che egli ha svolto dal 5.6.2008 in poi.
11.4. Diversamente da quanto sostengono gli appellanti, dell'assolvimento di questi debiti contributivi non vi è prova, tanto che ancora in data 8.2.2011 e poi, di nuovo, in data 6.2.2012 la società e il chiesero all' di compensarli con il Pt_1 CP_1 proprio credito restitutorio. Ciò conferma la persistenza dei medesimi debiti alla data del 6.2.2012 e non è provato, né è stato dedotto che essi siano stati successivamente estinti.
11.5. Sicché, almeno in teoria, sarebbe da ritenersi legittima la compensazione operata dal tribunale, che dall'importo del credito restitutorio riconosciuto dall' ha CP_1 sottratto l'importo dei contributi spettanti alla gestione commercianti. Non rileva, invero, che la compensazione non sia stata espressamente chiesta dall' perché, CP_1 trattandosi di compensazione legale, è sufficiente che la parte interessata abbia manifestato la volontà di avvalersene mediante l'indicazione degli elementi che consentano di identificare il fatto estintivo contrapposto all'avversa domanda1. E l' CP_1 lo ha fatto deducendo, nella memoria costitutiva di primo grado, che i contributi versati alla gestione delle aziende con dipendenti si sarebbero dovuti stornare alla gestione commercianti. Così facendo ha richiamato, in concreto, gli effetti della disciplina compensatoria e ha consentito al tribunale di farne applicazione.
11.6. Sennonché, il tribunale non ha considerato che la compensazione (sia propria che impropria) esige che i crediti contrapposti siano, oltre che certi ed esigibili, anche
Pag. 4 di 6 liquidi: ossia determinati nel loro ammontare2. Ma se nel caso di specie è pacifica l'entità del credito restitutorio degli appellanti, siccome indicata dall' nell'importo CP_1 di 19.151,36 euro, non può dirsi altrettanto per i crediti contributivi che l'Istituto vanta a favore della gestione commercianti. Nella memoria di costituzione dell' l'importo CP_1 di quei crediti risulta essere pari a 13.337,08 euro, senza però che l'Istituto chiarisca come l'abbia ottenuto e senza che di tale importo si rinvenga traccia nei documenti che ha prodotto, ai quali in appello si limita a fare un generico (e, in definitiva, apodittico) rimando. Dal canto loro, i ricorrenti, nel replicare a quella memoria di costituzione, hanno contestato l'esistenza e la quantificazione di quei crediti (“la somma di €
13.337,08 indicata dall' somma espressamente contestata”) e ciò aggrava CP_1
l'incertezza sull'ammontare dei corrispondenti debiti contributivi a loro carico.
11.7. Di talché, i crediti contributivi che l' eccepisce in compensazione non CP_1 sono liquidi, né si presentano di pronta e facile liquidazione3, e degli stessi, pertanto, non può tenersi conto al fine di paralizzare, neppure parzialmente, l'avversa e incontestata rivendicazione creditoria.
11.8. Essa, di conseguenza, va integralmente accolta nei termini in cui è stata riproposta in appello, in tal senso dovendosi riformare la gravata sentenza.
11.9. La condanna è resa in favore della società appellante, in coerenza con quanto definitivamente ha statuito il tribunale e in ragione del fatto che l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati spetta al solo datore di lavoro, anche per la quota a carico del dipendente4. 2 Cass. 13208/2010: “La compensazione legale non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito …”. Cass. SU
23225/2016: “L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta …”. 3 Cass. 1695/2015: “La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione) …”. 4 Cass. 7224/1995: “… essendo il datore di lavoro l'unico legittimato a richiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi versati e non dovuti, in quanto direttamente obbligato verso l'ente anche per la quota dei contributi a carico del lavoratore …”. Cfr. anche Cass. 8175/2001: “In tema di obbligazione
Pag. 5 di 6 12. Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono della compensazione parziale delle spese che il tribunale ha statuito in conseguenza dell'accoglimento altrettanto parziale delle loro rivendicazioni.
12.1. Il motivo va accolto proprio in ragione dell'integrale accoglimento di quelle stesse rivendicazioni.
12.2. Le spese del primo grado non devono quindi risentire del dimezzamento disposto dal tribunale, mentre quelle del presente grado di giudizio si liquidano come da dispositivo in base al valore del credito riconosciuto agli appellanti e dei parametri fissati dal DM Giustizia n. 55/2014, attualmente in vigore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e dalla società con ricorso depositato il 30/4/2024, avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 750/23, pubblicata in data
2/11/2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna l' CP_1
a restituire alla società appellante la somma di 19.151,36 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) Condanna l' a rifondere agli appellanti le spese di lite che, distratte a favore del CP_1 loro difensore, liquida in tremila euro per il primo grado e in tremila euro per il secondo, oltre accessori e rimborsi come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 22/09/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro - che, ai sensi dell'art. 19 della legge n.
218 del 1952 - è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi - è direttamente obbligato verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante "ex lege". Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota predetta”. Conf. Cass. 239/2006 e Cass.
2135/2018.
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 2730/1980: “La proposizione dell'eccezione di compensazione non necessita dell'uso di formule sacramentali e, pertanto, la stessa deve ritenersi ritualmente e tempestivamente proposta, ove il convenuto, nell'effettuare i conteggi delle somme spettanti all'attore, ha portato in detrazione l'importo del proprio contrapposto credito”. Conf. Cass. 2289/2000. Vds. anche Cass. 391/2006: “Per la eccezione di compensazione legale non è necessario che la manifestazione di volontà della parte si attui mediante espressa istanza, proposta con formula sacramentale, essendo sufficiente che dal comportamento difensivo della parte stessa risulti inequivocabilmente la volontà di far dichiarare estinto il proprio debito a causa della contemporanea esistenza di altro debito che a quello si contrappone