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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 23/01/2024, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
223/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
22/01/2024, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 223/2022 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATO A SCIACCA (AG) IL 19/07/1991, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. VINCI FRANCESCO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A SAMBUCA DI SICILIA (AG) IL Controparte_1
14/06/1962, C.F.: C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. GURRERA LELIO
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Servitu
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 25.07.2023
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 25.07.2023
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1 innanzi l'intestato Tribunale per ivi sentir ritenere e Controparte_1 dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà di esso
1 convenuto, distinto al Catasto al Foglio 41, p.lle 844 e 845, ed in favore del fondo, già di proprietà della propria dante causa distinto al Catasto al Foglio Controparte_2
41, p.lla 1261. Servitù costituita da una strada in conglomerato cementizio il cui accesso è permesso per il tramite di un cancello metallico ad apertura elettrica.
Indi, ordinare al convenuto la cessazione della turbativa Controparte_1
e/o impedimento al pacifico godimento della servitù di passaggio, condannandolo a rimuovere gli ostacoli attualmente in essere e alla consegna della chiave di sblocco dell'impianto elettrico e della catena apposta sul medesimo cancello.
In subordine, chiedeva disporsi la costituzione della servitù coattiva di passaggio, sempre sui fondi di proprietà di parte convenuta, essendo il proprio fondo intercluso e condannare il convenuto al risarcimento dei danni.
A sostegno delle spiegate domande, l'attore rappresentava Parte_1
che con scrittura privata del 29.05.1997 il convenuto, concordemente con la dante causa si obbligava ed impegnava a costituire la servitù di Controparte_2
passaggio per cui oggi è giudizio e che, una volta acquisita la proprietà per il tramite del rogito notarile di compravendita dell'11.09.2020, accertava che la chiave in suo possesso, siccome consegnata dalla non si inseriva nella toppa Controparte_2 del cancello di accesso posto all'inizio della servitù di passaggio e che lo stesso cancello era bloccato da catena con catenaccio. Il tutto rendendo impossibile il passaggio ed il godimento della servitù costituita al fine di raggiungere il proprio fondo, intercluso, identificato con la p.lla 1261.
Avendo ricevuto diniego al bonario invito stragiudiziale ed essendosi consumato negativamente il tentativo di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, era costretto ad attivare il giudizio per tutelare, in via principale, i propri diritti siccome derivanti dalla norma di cui all'art. 1073 cod. civ. e, in via subordinata, per la costituzione coattiva di una servitù di passaggio in favore del proprio fondo intercluso.
Costituitosi in giudizio, per il tramite del proprio difensore, il convenuto
[...]
contestava l'intero assunto di parte attrice rappresentando che Controparte_1
nessun diritto sussisteva in capo ad esso convenuto, poiché non sussisteva alcuna servitù di passaggio in favore del fondo di sua proprietà.
Servitù che, qualora legittimamente costituita, si sarebbe estinta per intervenuta prescrizione per il mancato uso ultraventennale.
Eccepiva, ancora, che qualora riconosciuto il diritto attoreo, quale contropartita lo stesso attore avrebbe dovuto essere condannato al pagamento dei costi sostenuti per
2 la realizzazione e la manutenzione della servitù di passaggio, in ragione del 50% e quindi per complessivi € 9.000,00.
In caso, invece, di accoglimento della domanda inerente la costituzione coattiva della servitù di passaggio, l'attore andava condannato al pagamento della relativa indennità.
Chiedeva, pertanto, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata e riconvenzionale, la condanna dell'attore alla corresponsione delle somme dovute a titolo di costi sostenuti ovvero a titolo di indennità ex art. 1053 c.c..
Istruito il procedimento per il tramite delle prove documentali ed orali addotte dalle parti, rigettando la richiesta di C.T.U., lo stesso veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.07.2023 e, quindi, posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
La fattispecie all'attenzione di questo tribunale, relativa alla principale domanda spiegata da parte attrice, è relativa alla sussistenza o meno di una servitù di passaggio in favore del proprio fondo e gravante sul fondo di proprietà di parte convenuta.
E' indiscusso come le servitù prediali (peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad altro proprietario) posso costituirsi coattivamente per il tramite di una statuizione dell'autorità o della legge (vedasi l'ipotesi di passaggio coattivo ex art. 1051 cod. civ., oppure l'ipotesi di elettrodotto coattivo ex art. 1056 cod. civ.), ovvero possono essere costituite volontariamente per contratto o per testamento, giusto il disposto di cui all'art. 1058 cod. civ..
Vi sono, altresì, le ipotesi di costituzione per intervenuta usucapione nonché per destinazione del padre di famiglia (artt. 1061 e 1062 cod. civ.).
Nel caso in esame, per come rappresentato da parte attrice, ci si trova innanzi ad una ipotesi di volontaria costituzione di servitù, ovvero impegno a costituire la servitù, la quale deve soggiacere alle prescrizioni normative di cui all'art. 1058 cod. civ. che prevede la costituzione contrattuale o la costituzione per testamento.
In ambedue le fattispecie, sussiste la volontà bonaria dell'uomo di imporre un peso su un fondo di cui lo stesso sia proprietario a vantaggio e per l'utilità di altro fondo appartenente ad altro soggetto.
Il contratto, forma tipica negoziale volontaria di costituzione della servitù, deve essere, giusto il disposto di cui all'art. 1350 cod. civ., deve essere concluso per iscritto mediante atto pubblico ovvero scrittura privata.
Orbene, secondo la prospettazione ed allegazione attorea così come confermata dalla
3 prospettazione ed allegazione di parte convenuta, gli originari contraenti
[...]
(dante causa dell'odierno attore) e (odierno CP_2 Controparte_1
convenuto) avrebbero stipulato una scrittura privata (non contestata né disconosciuta nel suo contenuto e nelle sue sottoscrizioni da nessuna delle odierne parti processuali) in forza della quale si impegnavano ed obbligavano a costituire la servitù di passaggio per cui oggi è giudizio.
L'esame del testo della scrittura privata, allegata in giudizio da entrambe le parti, diversamente da quanto dagli stessi dedotto e rappresentato, lascia invece emergere l'effetto reale costitutivo della servitù e non affatto l'assunzione dell'obbligo a costituire la servitù di passaggio.
Si legge, infatti, in seno alla scrittura privata sottoscritta il 29.05.1997 (cfr. fascicolo attoreo e fascicolo di parte convenuta) che “Il signor … Controparte_1
costituisce a carico del proprio terreno ed in favore di quello di proprietà di
[...]
… servitù di passaggio da esercitarsi con i mezzi che la larghezza dello CP_2 stesso terreno consente …” (cfr. Art. I); si legge parimenti che “… la signora
[...]
… costituisce a carico del proprio terreno ed in favore di quello di proprietà CP_2 di … servitù di passaggio …” (cfr. Art. 2). Controparte_1
Indiscutibile ed inequivoca, pertanto, appare la reciproca volontà di entrambi i contraenti di costituire, appunto, reciproca servitù di passaggio a carico ed in favore dei rispettivi fondi di proprietà, in detta scrittura privata meglio identificati e descritti.
Detto ed evidenziato ciò, allora, appare indiscutibile che la domanda principale spiegata dall'attore avente causa della Parte_1 Controparte_2
risulta essere ancorata su elemento probatorio documentale e, quindi, la spiegata actio confessoria servitutis ex art. 1079 cod. civ., appare legittimante spiegata, senza possibilità di rigetto della stessa, salva la sussistenza degli elementi costitutivi dell'eccezione di prescrizione spiegata dal convenuto.
Eccezione di prescrizione che, giusta le emergenze istruttorie, non può trovare accoglimento in questa sede.
Ed invero, i testimoni escussi su richiesta di parte attrice, sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, hanno confermato che fintanto la proprietà del fondo dominante era in capo alla dante causa il passaggio, ancorché occasionalmente, Controparte_2
sulla strada oggetto della relativa servitù appositamente costituita, era stato esercitato.
Ciò a prescindere dal fatto che tale passaggio venne esercitato per provvedere alla esecuzione dei lavori necessari ad eliminare l'umidità nel muro di confine della strada.
4 Inoltre, il teste (marito della specificava Testimone_1 Controparte_2
l'utilizzo della stradella e, quindi, della servitù di passaggio per raggiungere l'abitazione di proprietà della suocera che, altresì, venne soccorsa per il tramite di ambulanza.
Orbene, per potersi statuire l'estinzione della servitù di passaggio per intervenuta prescrizione conseguente al non uso ventennale, non basta la mera allegazione della posa in opera del cancello, siccome avvenuto nell'ottobre dell'anno 1999, né la mera allegazione che nell'anno 2000 sia stato realizzato l'impianto per aprire elettricamente il cancello, ma è necessario dimostrare (il relativo onere incombe sulla parte che eccepisce la prescrizione) che per tutto il necessario ventennio non vi sia stato, ancorché in modo saltuario o sporadico, alcun passaggio sulla servitù e/o esercizio del diritto di servitù.
Afferma, infatti, la Suprema Corte “Essendo la servitù di passaggio, per sua natura, discontinua, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo la visibilità delle opere nei confronti del fondo servente ed il carattere sporadico e non apparente dell'esercizio, se la situazione dei luoghi lo consente. (Nel caso di specie, è stata cassata la decisione con la quale la corte di merito aveva considerato estinta per prescrizione una servitù di passaggio sulla base della mancata visibilità sul viottolo in terra battuta di segni di calpestio e di passaggio di veicoli destinati a compattare il terreno)” (Cass. n°
22579/2020). Ed ancora “La servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto;
ne consegue che qualora la servitù sia stata costituita in virtù di titolo idoneo, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo, ove la situazione dei luoghi lo permetta, né la mancanza del requisito dell'apparenza - necessario per la costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia - né il carattere sporadico dell'esercizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione per non uso di una servitù coattiva di passaggio pedonale, motivata dai giudici di merito con riguardo alla sporadicità del transito e alla perduta visibilità del tratturo)” (Cass. 26636/2011).
I testimoni escussi su richiesta di parte attrice, come detto, hanno confermato l'esercizio della servitù di passaggio a prescindere dal fatto che abbiamo o meno, con i propri mezzi, raggiunto il fondo dominante.
Va da sé, allora, che non emergendo elementi indiscutibili al fine dell'effettivo decorso del termine di prescrizione ventennale richiesto dall'art. 1073 cod. civ., l'eccezione spiegata dal convenuto non può trovare accoglimento. Controparte_1
5 Ciò al pari della sollevata eccezione di incapacità a testimoniare del Testimone_1
(coniuge della dante causa , ancorché precedente proprietario Controparte_2 dell'immobile venduto all'attore poiché lo stesso non è Parte_1
affatto portatore di quello specifico interesse giuridico personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in giudizio.
Così, infatti, a sancito la Suprema Corte “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (Cass. n° 26044/2023).
Consegue, in conclusione, che la domanda e l'azione ex art. 1079 cod. civ. spiegate da parte attrice devono essere accolte.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno poiché parte attrice non ha fornito, in ossequio all'onere probatorio sulla stessa gravante, di avere effettivamente subito un danno risarcibile.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 1.725,00, di cui € 125,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- In accoglimento della domanda principale spiegata da parte attrice, dichiara la sussistenza della servitù di passaggio, volontariamente costituita ex art. 1058 cod. civ. in virtù della scrittura privata sottoscritta il 29.05.1997;
- Ordina, all'esito e per l'effetto, al convenuto di Controparte_1 consegnare all'attore le chiavi di accesso del cancello Parte_1 apposto all'inizio della medesima servitù di passaggio sulla via F. Crispi;
6 - Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 in favore dell'attore che si liquidano in complessivi € Parte_1
1.725,00, di cui € 125,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 22/01/2024
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
22/01/2024, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 223/2022 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATO A SCIACCA (AG) IL 19/07/1991, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. VINCI FRANCESCO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A SAMBUCA DI SICILIA (AG) IL Controparte_1
14/06/1962, C.F.: C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. GURRERA LELIO
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Servitu
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 25.07.2023
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 25.07.2023
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1 innanzi l'intestato Tribunale per ivi sentir ritenere e Controparte_1 dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà di esso
1 convenuto, distinto al Catasto al Foglio 41, p.lle 844 e 845, ed in favore del fondo, già di proprietà della propria dante causa distinto al Catasto al Foglio Controparte_2
41, p.lla 1261. Servitù costituita da una strada in conglomerato cementizio il cui accesso è permesso per il tramite di un cancello metallico ad apertura elettrica.
Indi, ordinare al convenuto la cessazione della turbativa Controparte_1
e/o impedimento al pacifico godimento della servitù di passaggio, condannandolo a rimuovere gli ostacoli attualmente in essere e alla consegna della chiave di sblocco dell'impianto elettrico e della catena apposta sul medesimo cancello.
In subordine, chiedeva disporsi la costituzione della servitù coattiva di passaggio, sempre sui fondi di proprietà di parte convenuta, essendo il proprio fondo intercluso e condannare il convenuto al risarcimento dei danni.
A sostegno delle spiegate domande, l'attore rappresentava Parte_1
che con scrittura privata del 29.05.1997 il convenuto, concordemente con la dante causa si obbligava ed impegnava a costituire la servitù di Controparte_2
passaggio per cui oggi è giudizio e che, una volta acquisita la proprietà per il tramite del rogito notarile di compravendita dell'11.09.2020, accertava che la chiave in suo possesso, siccome consegnata dalla non si inseriva nella toppa Controparte_2 del cancello di accesso posto all'inizio della servitù di passaggio e che lo stesso cancello era bloccato da catena con catenaccio. Il tutto rendendo impossibile il passaggio ed il godimento della servitù costituita al fine di raggiungere il proprio fondo, intercluso, identificato con la p.lla 1261.
Avendo ricevuto diniego al bonario invito stragiudiziale ed essendosi consumato negativamente il tentativo di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, era costretto ad attivare il giudizio per tutelare, in via principale, i propri diritti siccome derivanti dalla norma di cui all'art. 1073 cod. civ. e, in via subordinata, per la costituzione coattiva di una servitù di passaggio in favore del proprio fondo intercluso.
Costituitosi in giudizio, per il tramite del proprio difensore, il convenuto
[...]
contestava l'intero assunto di parte attrice rappresentando che Controparte_1
nessun diritto sussisteva in capo ad esso convenuto, poiché non sussisteva alcuna servitù di passaggio in favore del fondo di sua proprietà.
Servitù che, qualora legittimamente costituita, si sarebbe estinta per intervenuta prescrizione per il mancato uso ultraventennale.
Eccepiva, ancora, che qualora riconosciuto il diritto attoreo, quale contropartita lo stesso attore avrebbe dovuto essere condannato al pagamento dei costi sostenuti per
2 la realizzazione e la manutenzione della servitù di passaggio, in ragione del 50% e quindi per complessivi € 9.000,00.
In caso, invece, di accoglimento della domanda inerente la costituzione coattiva della servitù di passaggio, l'attore andava condannato al pagamento della relativa indennità.
Chiedeva, pertanto, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata e riconvenzionale, la condanna dell'attore alla corresponsione delle somme dovute a titolo di costi sostenuti ovvero a titolo di indennità ex art. 1053 c.c..
Istruito il procedimento per il tramite delle prove documentali ed orali addotte dalle parti, rigettando la richiesta di C.T.U., lo stesso veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.07.2023 e, quindi, posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
La fattispecie all'attenzione di questo tribunale, relativa alla principale domanda spiegata da parte attrice, è relativa alla sussistenza o meno di una servitù di passaggio in favore del proprio fondo e gravante sul fondo di proprietà di parte convenuta.
E' indiscusso come le servitù prediali (peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad altro proprietario) posso costituirsi coattivamente per il tramite di una statuizione dell'autorità o della legge (vedasi l'ipotesi di passaggio coattivo ex art. 1051 cod. civ., oppure l'ipotesi di elettrodotto coattivo ex art. 1056 cod. civ.), ovvero possono essere costituite volontariamente per contratto o per testamento, giusto il disposto di cui all'art. 1058 cod. civ..
Vi sono, altresì, le ipotesi di costituzione per intervenuta usucapione nonché per destinazione del padre di famiglia (artt. 1061 e 1062 cod. civ.).
Nel caso in esame, per come rappresentato da parte attrice, ci si trova innanzi ad una ipotesi di volontaria costituzione di servitù, ovvero impegno a costituire la servitù, la quale deve soggiacere alle prescrizioni normative di cui all'art. 1058 cod. civ. che prevede la costituzione contrattuale o la costituzione per testamento.
In ambedue le fattispecie, sussiste la volontà bonaria dell'uomo di imporre un peso su un fondo di cui lo stesso sia proprietario a vantaggio e per l'utilità di altro fondo appartenente ad altro soggetto.
Il contratto, forma tipica negoziale volontaria di costituzione della servitù, deve essere, giusto il disposto di cui all'art. 1350 cod. civ., deve essere concluso per iscritto mediante atto pubblico ovvero scrittura privata.
Orbene, secondo la prospettazione ed allegazione attorea così come confermata dalla
3 prospettazione ed allegazione di parte convenuta, gli originari contraenti
[...]
(dante causa dell'odierno attore) e (odierno CP_2 Controparte_1
convenuto) avrebbero stipulato una scrittura privata (non contestata né disconosciuta nel suo contenuto e nelle sue sottoscrizioni da nessuna delle odierne parti processuali) in forza della quale si impegnavano ed obbligavano a costituire la servitù di passaggio per cui oggi è giudizio.
L'esame del testo della scrittura privata, allegata in giudizio da entrambe le parti, diversamente da quanto dagli stessi dedotto e rappresentato, lascia invece emergere l'effetto reale costitutivo della servitù e non affatto l'assunzione dell'obbligo a costituire la servitù di passaggio.
Si legge, infatti, in seno alla scrittura privata sottoscritta il 29.05.1997 (cfr. fascicolo attoreo e fascicolo di parte convenuta) che “Il signor … Controparte_1
costituisce a carico del proprio terreno ed in favore di quello di proprietà di
[...]
… servitù di passaggio da esercitarsi con i mezzi che la larghezza dello CP_2 stesso terreno consente …” (cfr. Art. I); si legge parimenti che “… la signora
[...]
… costituisce a carico del proprio terreno ed in favore di quello di proprietà CP_2 di … servitù di passaggio …” (cfr. Art. 2). Controparte_1
Indiscutibile ed inequivoca, pertanto, appare la reciproca volontà di entrambi i contraenti di costituire, appunto, reciproca servitù di passaggio a carico ed in favore dei rispettivi fondi di proprietà, in detta scrittura privata meglio identificati e descritti.
Detto ed evidenziato ciò, allora, appare indiscutibile che la domanda principale spiegata dall'attore avente causa della Parte_1 Controparte_2
risulta essere ancorata su elemento probatorio documentale e, quindi, la spiegata actio confessoria servitutis ex art. 1079 cod. civ., appare legittimante spiegata, senza possibilità di rigetto della stessa, salva la sussistenza degli elementi costitutivi dell'eccezione di prescrizione spiegata dal convenuto.
Eccezione di prescrizione che, giusta le emergenze istruttorie, non può trovare accoglimento in questa sede.
Ed invero, i testimoni escussi su richiesta di parte attrice, sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, hanno confermato che fintanto la proprietà del fondo dominante era in capo alla dante causa il passaggio, ancorché occasionalmente, Controparte_2
sulla strada oggetto della relativa servitù appositamente costituita, era stato esercitato.
Ciò a prescindere dal fatto che tale passaggio venne esercitato per provvedere alla esecuzione dei lavori necessari ad eliminare l'umidità nel muro di confine della strada.
4 Inoltre, il teste (marito della specificava Testimone_1 Controparte_2
l'utilizzo della stradella e, quindi, della servitù di passaggio per raggiungere l'abitazione di proprietà della suocera che, altresì, venne soccorsa per il tramite di ambulanza.
Orbene, per potersi statuire l'estinzione della servitù di passaggio per intervenuta prescrizione conseguente al non uso ventennale, non basta la mera allegazione della posa in opera del cancello, siccome avvenuto nell'ottobre dell'anno 1999, né la mera allegazione che nell'anno 2000 sia stato realizzato l'impianto per aprire elettricamente il cancello, ma è necessario dimostrare (il relativo onere incombe sulla parte che eccepisce la prescrizione) che per tutto il necessario ventennio non vi sia stato, ancorché in modo saltuario o sporadico, alcun passaggio sulla servitù e/o esercizio del diritto di servitù.
Afferma, infatti, la Suprema Corte “Essendo la servitù di passaggio, per sua natura, discontinua, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo la visibilità delle opere nei confronti del fondo servente ed il carattere sporadico e non apparente dell'esercizio, se la situazione dei luoghi lo consente. (Nel caso di specie, è stata cassata la decisione con la quale la corte di merito aveva considerato estinta per prescrizione una servitù di passaggio sulla base della mancata visibilità sul viottolo in terra battuta di segni di calpestio e di passaggio di veicoli destinati a compattare il terreno)” (Cass. n°
22579/2020). Ed ancora “La servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto;
ne consegue che qualora la servitù sia stata costituita in virtù di titolo idoneo, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo, ove la situazione dei luoghi lo permetta, né la mancanza del requisito dell'apparenza - necessario per la costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia - né il carattere sporadico dell'esercizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione per non uso di una servitù coattiva di passaggio pedonale, motivata dai giudici di merito con riguardo alla sporadicità del transito e alla perduta visibilità del tratturo)” (Cass. 26636/2011).
I testimoni escussi su richiesta di parte attrice, come detto, hanno confermato l'esercizio della servitù di passaggio a prescindere dal fatto che abbiamo o meno, con i propri mezzi, raggiunto il fondo dominante.
Va da sé, allora, che non emergendo elementi indiscutibili al fine dell'effettivo decorso del termine di prescrizione ventennale richiesto dall'art. 1073 cod. civ., l'eccezione spiegata dal convenuto non può trovare accoglimento. Controparte_1
5 Ciò al pari della sollevata eccezione di incapacità a testimoniare del Testimone_1
(coniuge della dante causa , ancorché precedente proprietario Controparte_2 dell'immobile venduto all'attore poiché lo stesso non è Parte_1
affatto portatore di quello specifico interesse giuridico personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in giudizio.
Così, infatti, a sancito la Suprema Corte “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (Cass. n° 26044/2023).
Consegue, in conclusione, che la domanda e l'azione ex art. 1079 cod. civ. spiegate da parte attrice devono essere accolte.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno poiché parte attrice non ha fornito, in ossequio all'onere probatorio sulla stessa gravante, di avere effettivamente subito un danno risarcibile.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 1.725,00, di cui € 125,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- In accoglimento della domanda principale spiegata da parte attrice, dichiara la sussistenza della servitù di passaggio, volontariamente costituita ex art. 1058 cod. civ. in virtù della scrittura privata sottoscritta il 29.05.1997;
- Ordina, all'esito e per l'effetto, al convenuto di Controparte_1 consegnare all'attore le chiavi di accesso del cancello Parte_1 apposto all'inizio della medesima servitù di passaggio sulla via F. Crispi;
6 - Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 in favore dell'attore che si liquidano in complessivi € Parte_1
1.725,00, di cui € 125,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 22/01/2024
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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