Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2920/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE –
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa INa Roberta Manenti Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Arianna Liberatore, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Cristina dal Maso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
con l'intervento di in qualità di curatore speciale dei minori Controparte_2 Persona_1
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) Per_2 Per_3
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_3
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025 prendere atto,
1
Stante l'assenza di situazioni pregiudizievoli per i minori:
• confermare l'affido condiviso, ad entrambi i genitori, disposto con provvedimento del 30.7.2023, con cessazione degli incarichi affidati al servizio competente.
• Revocare l'ammissione al patrocinio della Stato.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito voglia dare atto:
- dell'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, con conseguente abbandono della domanda di separazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 154 c.c.;
- dell'assenza di situazioni pregiudizievoli per i minori;
- dell'avvenuta rinuncia dei coniugi alle rispettive domande e, per l'effetto,
1) revocare i provvedimenti assunti in corso di causa relativi alla prole;
2) autorizzare i Servizi Sociali a cessare il monitoraggio sui minori e
3) confermare i genitori nella piena responsabilità;
4) dichiarare cessata la materia del contendere e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del presente procedimento.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) preso atto dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi, reintegrarli nella responsabilità genitoriale 2) conferire al Servizio Tutela Minori competente per territorio un mandato di vigilanza e sostegno sul nucleo familiare della durata di anni uno dall'emissione della sentenza, disponendo ogni intervento ritenuto utile quanto all'aspetto scolastico per i minori.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 1.8.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal marito , sposato a Gerenzano in data Controparte_1
14.10.2006, con addebito a quest'ultimo. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, (nato a [...] l'[...]), (nata a [...] il [...]), (nato a [...]_1 Per_2
Saronno il 15.4.2012) e (nato a [...] il [...]), con collocamento presso di sé, di Per_3 regolamentare le frequentazioni padre-figli con modalità protetta, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Con memoria difensiva del 9.11.2022, si è costituito in giudizio , aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione e chiedendo al Tribunale di disporre l'affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento presso di sé nella casa coniugale e regolamentazione delle frequentazioni madre- figli, o in subordine, con collocamento presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni padre-figli come dallo stesso proposto, nonché di porre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 23.11.2022, il Presidente delegato -sentite ampiamente le parti- ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato in ordine alle ulteriori domande. Con ordinanza del 29.11.2022 ha così provveduto:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITE personalmente le parti ed i rispettivi difensori all'udienza presidenziale del 23.11.2022;
RILEVATO che, a seguito della denuncia sporta in data 28.4.2022, dalla signora ha accusato il Parte_2 marito di averla sottoposta, nel corso della vita matrimoniale, a violenze fisiche e psicologiche, con minacce di morte, anche alla presenza dei figli minori;
a seguito di tali fatti, la signora ha accettato di essere collocata con i quattro figli minori in comunità protetta, ove il nucleo madre-figli è tuttora collocato;
RILEVATO che, stante la complessità e gravità del quadro familiare, su segnalazione della Procura Minori,
è da subito intervenuto il Tribunale per i Minorenni di AN (proc. n. 863/2022 R.G./E.) che, con decreto provvisorio emesso in data 16-20.5.2022, ha disposto l'affidamento dei minori Per_4 Persona_1 Per_2
e all'Ente (Comune di Turate) e nominato curatore speciale l'Avv. del Foro di Per_3 Controparte_2
Como, incaricando altresì l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, di provvedere a mantenere collocati i minori, unitamente alla madre, presso la struttura protetta Associazione Rete Rosa, regolamentare i rapporti dei minori con il padre, in Spazio Neutro, con modalità inizialmente protette ed osservate e con facoltà di sospensione, favorire l'invio del padre al territorialmente competente in ragione del riferito abuso CP_4 di sostanze alcoliche;
RITENUTO che le nuove regole in punto di ripartizione della competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 1, comma 28, della legge n. 206/2021 possano trovare applicazione solo ove entrambi i procedimenti, pendenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni
e dinanzi al Tribunale Ordinario, siano “instaurati” successivamente al 22 giugno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 37 della medesima legge, che richiama (anche) il comma 28;
RILEVATO, pertanto, che sotto il profilo della responsabilità genitoriale, essendo ancora pendente procedimento presso il Tribunale dei Minorenni di AN anteriormente instaurato (su ricorso del
[...]
in data 6.5.2022) rispetto al presente procedimento, nell'ambito del quale è stato già Parte_3 emesso il citato decreto provvisorio, questo Tribunale non può che necessariamente sollevare, sotto tale profilo, la propria incompetenza funzionale e, allo stato, limitarsi a prendere atto delle statuizioni dell'A.G. minorile, dovendo però trasmettere con sollecitudine il presente provvedimento e gli atti del procedimento al
Tribunale per i Minorenni di AN (proc. n. 863/2022 R.G./E.) perché assuma tutti gli ulteriori e più opportuni provvedimenti a tutela dei minori;
3 RISERVATA, altresì, al prosieguo, ove dovesse sussistere la competenza funzionale di questo Tribunale in punto di responsabilità genitoriale, con le eventuali determinazioni definitive dell'A.G. minorile, la nomina nel presente procedimento di un curatore speciale per i minori, disponendo comunque allo stesso la trasmissione del presente provvedimento e degli atti di causa al fine di poter espletare con maggiore efficacia e tempestività i ruoli e i compiti conferitigli e intervenire immediatamente a tutela dei minori;
RITENUTO comunque necessario acquisire una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali incaricati onde valutare complessivamente la situazione del nucleo familiare, nonchè monitorare l'evolversi della stessa;
RILEVATO, infine, quanto alla domanda di contributo per il mantenimento dei quattro figli minori, che la signora è ancora collocata in comunità, unitamente ai quattro figli. Ha dichiarato di lavorare come Pt_1 cameriera con contratto a tempo determinato e ha già avuto proposta di continuare, e percepire circa € 1.300 al mese (cfr. verbale d'udienza del 23.11.2022). Il signor invece, ha dichiarato in udienza di CP_1 aver sempre lavorato come rigattiere, riuscendo a racimolare circa € 1.000 mensili con questa attività ed attualmente percepisce il reddito di cittadinanza per circa € 420 mensili. Vive nella casa di proprietà della sorella, in comodato d'uso gratuito;
RITENUTO, pertanto che -alla luce della rispettiva situazione lavorativa delle parti, tenuto conto del fatto che la signora ed i figli sono attualmente ospitati in comunità, gravando comunque su entrambi i genitori Pt_1 il dovere di mantenere i figli- pare equo e congruo, nella presente fase, in attesa degli ulteriori approfondimenti, porre a carico del signor un contributo indiretto per il mantenimento dei CP_1 figli nella misura minima omnicomprensiva di € 120 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versare all'Ente affidatario, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2022; visto l'art. 708 c.p.c.
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (cfr. verbale di udienza del
23.11.2022):
1) , sin d'ora, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario Pt_4 adito in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale, essendo competente il Tribunale per i
Minorenni di AN che ha emesso decreto provvisorio in data 16-20.5.2022, con cui ha affidato i minori
(nato il [...]), (nata il [...]), (nato il [...]) e (nato il Per_4 Persona_1 Per_2 Per_3
13.1.2015), al Comune di Turate, disponendo il loro collocamento in comunità unitamente alla madre, conferendo specifici incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici, anche in punto di regolamentazione delle frequentazioni con il padre, con modalità protette, prendendo atto di tutte le statuizioni emesse;
2) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli minori CP_1 mediante il versamento all'Ente Affidatario, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2022, entro il giorno
10 di ogni mese, dell'importo mensile di € 120 (€ 30 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat;
4 3) DISPONE, a cura della Cancelleria, la trasmissione del presente provvedimento e degli atti del giudizio
(ricorso, memoria difensiva, verbale di udienza) al Tribunale per i Minorenni (proc. n. 863/22 R.G./E., dott.
Iacomino) perché assuma tutti gli ulteriori e più opportuni provvedimenti a tutela dei minori, nonché al
Curatore Speciale dei minori, Avv. del Foro di Como, nominato dal Tribunale per i Minorenni Controparte_2 di AN, al fine di poter espletare con maggiore efficacia e tempestività i ruoli e i compiti conferitigli e intervenire immediatamente a tutela dei minori;
4) DISPONE che l'Ente Affidatario, Comune di Turate, trasmetta anche a questa A.G. una relazione di aggiornamento entro il 15.9.2023.
Ha nominato se stessa Giudice istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione davanti a sé in data
21.9.2023.
Con provvedimento del 6.4.2023 -LETTA la comunicazione dell'Avv. , nominato curatore Controparte_2 speciale dei minori nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di AN (proc. n.
863/2022 R.G./E.), LETTA la memoria depositata dalla difesa di l Giudice ha così Controparte_1 provveduto:
PREMESSO che, stante la complessità e gravità del quadro familiare, su segnalazione della Procura Minori, il Tribunale per i Minorenni di AN (proc. n. 863/2022 R.G./E.), con decreto provvisorio emesso in data
16-20.5.2022, ha disposto l'affidamento dei minori e Persona_5 Persona_1 Per_2
all'Ente (Comune di Turate) e nominato curatore speciale l'Avv. del Foro di Como, Per_3 Controparte_2 incaricando altresì l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, di provvedere a mantenere collocati i minori, unitamente alla madre, presso la struttura protetta Associazione Rete Rosa, regolamentare i rapporti dei minori con il padre, in Spazio Neutro, con modalità inizialmente protette ed osservate e con facoltà di sospensione, favorire l'invio del padre al territorialmente competente in ragione del riferito abuso CP_4 di sostanze alcoliche;
RILEVATO che, con decreto definitivo del 29.11.2022, il Tribunale per i Minorenni di AN - ritenuto di confermare la progettualità in essere per il nucleo familiare- ha confermato il decreto provvisorio del 16-
20.5.2022 e, dichiarata la propria incompetenza funzionale in favore di Questo Tribunale, innanzi al quale già pendeva il presente procedimento di separazione giudiziale tra i genitori, ha disposto la trasmissione degli atti, mai pervenuti a Questa A.G.;
RILEVATO che risulta aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, nei confronti di
, procedimento penale n. 2592/22 RGNR;
Controparte_1
RILEVATO che, in base a quanto riferito dall'Avv. , il giorno di sabato 1/04/2023 il minore Controparte_2
di anni 16, ha lasciato la comunità dove era ospite con la madre ed i fratelli per Persona_5 recarsi dal padre. A seguito dell'accaduto la stessa ha avuto modo di parlare con il minore in data 3/04/2023, tramite collegamento da remoto predisposto dal Servizio Tutela Minori, presso cui i è recato stamani Per_4 accompagnato dal padre, per chiarire le proprie volontà. ha riferito che è sua intenzione vivere con Per_4 il padre perché la vita in comunità è per lui fonte di ansia e stress. Trattasi di circostanza che non è mai stata rilevata né dagli educatori della comunità, che tra l'altro sul ragazzo hanno da sempre dato dei rimandi
5 positivi, né dal Servizio Tutela. Vero è che nei giorni scorsi aveva richiesto un colloquio con la Per_4 scrivente, che si è svolto in data 30/03 u.s. In quell'occasione, il ragazzo ha riferito alla sottoscritta la sua volontà di tornare a vivere a casa senza, però, essere in grado di esprimere compiutamente le ragioni della sua richiesta. A a scrivente ha chiesto di dimostrarsi rispettoso del provvedimento del TM e dunque Per_4 di rimanere in comunità, manifestando la possibile apertura ad un incremento delle visite del padre e con il tempo anche al pernottamento presso la casa paterna durante i fine settimana. Del contenuto della conversazione tra e la scrivente è stata data informativa al Servizio Tutela il giorno successivo. Al Per_4 momento in cui si scrive il minore si trova ancora presso il padre. (…). La sottoscritta teme che il rientro nell'abitazione paterna possa pregiudicare il percorso professionale che è stato proficuamente intrapreso da
Si ritiene, inoltre, che in una condizione di così elevata fragilità del ragazzo, l'ambiente più idoneo Per_4
a garantirgli stabilità ed equilibrio sia quello della comunità nei termini decisi dal T.M. La scrivente, dunque, formula parere negativo sulla permanenza del ragazzo presso l'abitazione del padre ed in ogni caso ritiene opportuno che l'Ill.mo Giudice voglia disporre l'ascolto del minore. (cfr. comunicazione del 4.4.2023);
RILEVATO che, con memoria del 6.4.2023, il difensore di ha confermato il Controparte_1 trasferimento di presso il padre e ha chiesto di disporre l'audizione del minore, modificare con Per_4 urgenza quanto previsto dal T.M con decreto provvisorio in data 16- 20.5.2022 e, per l'effetto, prevedere che ossa rimanere collocato in via prevalente presso il padre, disciplinando in maniera ampia gli incontri Per_4 con la mamma ed i fratelli ed acquisire copia del rapporto di intervento dei Carabinieri di Turate del
01/04/2023;
LETTA la relazione dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario del 19.1.2023 che conclude per la conferma dell'Affido all'Ente dei minori in quanto appare ancora prematuro ipotizzare un'autonoma collaborazione dei signori rispetto ai figli. In considerazione del positivo percorso comunitario della signora con i figli e dei rimandi dell'educatrice si ritiene che il progetto attuale possa gradualmente evolvere verso l'autonomia abitativa, con gli opportuni sostegni, mantenendo un monitoraggio sul nucleo e sui minori. Rispetto alla regolamentazione degli incontri padre-figli, la conferma degli incontri in Spazio Neutro, prevedendo se vi saranno le condizioni una graduale liberalizzazione. Dalle valutazioni tossicologiche, si è esclusa una dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti del signor;
CP_1
RITENUTO, pertanto, che non vi siano elementi per modificare le statuizioni del Tribunale per i Minorenni in essere;
PRESO ATTO, tuttavia, che al momento si trova collocato presso il padre -il quale starebbe Per_4 garantendo al figlio la frequenza scolastica (cfr. memoria del 6.4.2023)- e ha riferito al Curatore Speciale che
è sua intenzione vivere con il padre perché la vita in comunità è per lui fonte di ansia e stress (cfr. comunicazione del 4.4.2023);
RILEVATO che la complessa situazione familiare evidenzia una situazione di conflitto di interessi tra i genitori
-attualmente limitati nell'esercizio della responsabilità genitoriale- ed i figli e la necessità che venga garantito che tutti gli interventi necessari per la tutela dei minori siano effettivamente attuati con un efficiente lavoro di rete e coordinamento impongono la nomina di un curatore speciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 c.p.c.;
6 RICORDATO, quanto al profilo processuale, che il minore è considerato da tempo dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass., S.U., 21.10.2009 n. 22238; Cass. Civ. 15.5.2013, n. 11687, Cass.
11.12. 2013, n. 27729) portatore d'interessi propri ed è qualificabile, quindi, come parte in senso sostanziale del processo cosicché, nelle ipotesi di conflitto di interesse con i genitori, la tutela della posizione del minore può essere in concreto attuata soltanto ove il medesimo sia autonomamente rappresentato e difeso anche in giudizio. Quindi, il curatore speciale -qui nominato dal Tribunale nella persona dell'avvocato CP_2
, che già conosce la situazione dei minori e del nucleo familiare in quanto nominata dal Tribunale per
[...]
i Minorenni di AN con l'indicato decreto del 16-20.5.2022- dovrà rappresentare i minori anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento, ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale;
RITENUTO necessario acquisire una relazione di aggiornamento sulla situazione dei minori e del nucleo familiare da parte dei Servizi dell'Ente Affidatario, con le indicazioni relative al più idoneo collocamento di
Per_4
RITENUTO necessario, altresì, disporre l'audizione del minore (nato l'[...]); Persona_5
P.Q.M.
IN VIA PROVVISORIA E ISTRUTTORIA
1. CONFERMA i provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di AN, con decreto provvisorio del
16-20.5.2022 e confermati con decreto definitivo del 29.11.2022, ad eccezione di quanto disposto al punto 2;
2. DISPONE che l'Ente affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali, in via del tutto provvisoria, mantenga ollocato presso il padre, con uno stretto monitoraggio (ed accesso domiciliare) ed attivazione di tutti Per_4
i necessari interventi di supporto, segnalando immediatamente a questa A.G. situazioni di pregiudizio per il minore;
3. DISPONE che l'Ente affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST, trasmetta a
Questa A.G., entro e non oltre il 20.4.2023, una relazione di aggiornamento in relazione alla situazione del nucleo familiare e dei minori, fornendo tutte le indicazioni necessarie per decidere il migliore collocamento di presso la madre, in comunità o presso il padre), con i suggerimenti del caso;
Per_4
4. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni dell'Ente affidatario, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
5. in favore dei minori e , un Curatore Pt_5 Persona_5 Persona_1 Per_2 Per_3
Speciale, individuato nella persona dell'avvocato ; Controparte_2
6. ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 20.4.2023 per il deposito di memoria di costituzione;
7. FISSA, per l'audizione del minore (nato l'[...]), l'udienza del 26.4.2023 ore Persona_5
15.00, disponendo la comparizione delle parti;
7 8. DISPONE, a Cura della Cancelleria, l'acquisizione degli atti del procedimento dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di AN (proc. n. 863/2022 R.G./E.) e, ove ostensibili, del procedimento penale n. 2592/22 RGNR nei confronti di , dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como. Controparte_1
Sentito all'udienza del 26.4.2023, con provvedimento emesso in data 28.4.2023, il Giudice ha così Per_4 provveduto:
RILEVATO che, dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, emerge che ta proseguendo la Per_4 frequenza scolastica e lo stage;
viene accompagnato ad entrambe le attività dal padre … Negli incontri successivi al rientro a casa del padre, è sempre apparso determinato nella decisione di restare a Per_4 vivere a Turate, opponendosi fermamente all'ipotesi di un possibile rientro in comunità. Rispetto alle motivazioni sottese a tale decisione, racconta di essere rimasto in comunità per i fratelli, rispetto ai quali evidenzia dei vissuti protettivi di stampo simil genitoriale. La permanenza in quella situazione, tuttavia, lo ha portato a sperimentare uno stato di malessere che descrive come “senso di vuoto” che associa alla mancanza della propria casa e dei propri familiari. Al momento attuale, si presenta in effetti come sorridente e maggiormente sereno … Racconta di sentire regolarmente i fratelli e che questi gli chiedono notizie del padre
… Si reca inoltre spesso a trovare la madre, dal momento che il posto di lavoro della signora è poco Pt_1 distante dal negozio dove svolge lo stage … Emerge con chiarezza come l'abitazione di Turate sia il luogo che il ragazzo identifica come casa;
più in generale, si osserva un forte senso di appartenenza al nucleo paterno che, in questa fase, appare centrale rispetto al senso di identità del ragazzo. Ad oggi, a parere del Servizio, non appaiono essere presenti elementi tali per poter ipotizzare un rientro in comunità per il minore, stante anche la totale opposizione espressa dallo stesso. (cfr. relazione del 20.4.2023);
PRESO ATTO della ferma volontà di nato in data [...] e che a breve compirà 17 anni- di restare Per_4
a vivere presso il padre, come dallo stesso confermato in sede di audizione: “Io sono entrato in comunità con mia mamma ed i miei fratelli quasi un anno fa. Inizialmente avevo paura per me, mia mamma e per i miei fratelli, non sapevo cosa sarebbe potuto succedere, poi mi sono un po' abituato però ora sono scappato perché mi sono stufato di rimanere lì. Non mi sentivo a mio agio, non mi sentivo me stesso lì. Sono stato lì dentro 11 mesi e mi mancava tutto, mio papà, i miei amici, i miei parenti. … Io sono scappato per stare casa con mio papà, adesso sto andando a scuola, al CIAS, sono 4 anni e io sto facendo 2 anni in uno e sto cercando di passare al terzo anno e ho buone possibilità di riuscirci. Entrambi i miei genitori mi sostengono in questo percorso di studio, mio papà ora mi sta accompagnando a scuola e agli stage … Io vorrei rimanere a casa con mio papà e finire questa scuola. ... È ovvio che mi dispiace, ma preferisco stare a casa con mio papà, anche se la mamma fosse fuori ed avesse una casa sua, io in questo momento della vita preferirei stare con mio papà, vorrei stare con mio papà e basta. Io vado d'accordo con entrambi i mei genitori, mi trovo bene con tutti e due ma voglio stare con mio papà però. Da quando sono uscito dalla comunità ho visto la mamma un paio di giorni fa in comunità e anche dove lavora che è vicino a dove faccio lo stage. Gli assistenti mi hanno detto che posso passare in comunità quando voglio a trovare i miei fratelli. ...” (cfr. verbale udienza del 26.4.2023);
8 RILEVATO che il curatore speciale -contrario al permanere di presso il padre, soprattutto per il Per_4 timore che il rientro presso il padre possa pregiudicare il percorso professionale che è stato proficuamente intrapreso da (cfr. memoria del 4.4.2023)- ha comunque evidenziato che il ragazzo ha riferito che Per_4 scapperebbe nuovamente dalla comunità, ove costretto a farvi rientro (cfr. verbale udienza del 26.4.2023);
RILEVATO che, in sede di udienza, il padre ha confermato il proprio impegno a garantire la frequenza scolastica del figlio Per_4
RITENUTO che -attesa l'età di e considerato che lo stesso sta continuando a frequentare la scuola, Per_4 la mamma ed i fratelli e che i Servizi Sociali lo descrivono più sereno a seguito del rientro presso il padre-, non sussitano le condizioni per prevedere il suo rientro in comunità e che, pertanto, il minore debba rimanere collocato presso il padre, a condizione che continui proficuamente il percorso scolastico intrapreso e avvertendo sin d'ora che, ove risulti una mancata frequenza scolastica significativa, tale decisione verrà senz'altro rivalutata, con conseguente conferma, in punto di gestione della responsabilità genitoriale, di quanto disposto con provvedimento del 6.4.2023, con incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST dell'Ente affidatario come in dispositivo integrati;
RITENUTO opportuno che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario provvedano, come da incarico già conferito dal Tribunale per i Minorenni, ove ne sussistano le condizioni, ad una progressiva liberalizzazione delle frequentazioni del padre con gli altri figli, valutando sin d'ora la sussistenza delle condizioni per prevedere incontri liberi, quantomeno un pomeriggio a settimana, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
RILEVATO, sotto il profilo economico, che la signora ha dichiarato in udienza di lavorare come Pt_1 cameriera, con contratto a tempo indeterminato e stipendio di € 1.450 su 13 mensilità. Vive in comunità con i tre figli, senza oneri abitativi (cfr. verbale udienza del 26.4.2023). Il signor , invece, che non CP_1 ha spese abitative giacché continua a vivere in comodato d'uso nella casa coniugale, ha dichiarato di riuscire a guadagnare circa € 1.000-1.100 con il proprio lavoro di arrotino e di compravendita di mobili (cfr. verbale udienza del 26.4.2023);
RITENUTO opportuno -in via del tutto provvisoria ed in attesa di meglio comprendere l'evoluzione della situazione familiare- confermare, sotto il profilo economico, quanto disposto con ordinanza presidenziale del
29.11.2022 in relazione al contributo paterno al mantenimento dei figli, anche in considerazione dell'esiguità dell'importo posto a carico del signor e prevedere, altresì, che egli provveda al mantenimento CP_1 ordinario di con ripartizione al 50% tra i genitori delle sole spese straordinarie allo stesso riferibili, Per_4 secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como;
RITENUTO di confermare l'udienza di comparizione e trattazione fissata il giorno 21.9.2023 ore 9.30 ed i termini già assegnati alle parti con provvedimento del 29.11.2022;
P.Q.M.
A PARZIALE MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI IN DATA 29.11.2022 e 6.4.2023,
1. DISPONE che l'Ente affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali, in stretta collaborazione e coordinamento con il nominato Curatore Speciale, mantenga il minore collocato presso il padre, Persona_5 con uno stringente monitoraggio (ed accesso domiciliare) ed attivazione di tutti i necessari interventi di
9 supporto, segnalando immediatamente a questa A.G. situazioni di pregiudizio per il minore (ed in particolare, una eventuale mancata frequenza scolastica per un tempo significativo);
2. DISPONE che l'Ente affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali, in stretta collaborazione e coordinamento con il nominato Curatore Speciale, mantenga i minori e Persona_6 Per_2 Per_3 idoneamente collocati presso la madre;
3. DISPONE che l'Ente affidatario, mantenga una stringente presa in carico dei minori e del nucleo familiare e, per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST, in stretta collaborazione e coordinamento con il nominato Curatore Speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provveda a:
- completare l'indagine psicosociale (ed eventualmente psicodiagnostica), estesa al nucleo familiare allargato, già delegata dal Tribunale per i Minorenni con i provvedimenti del 16-20.5.2022 e del 22-
29.11.2022, diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione psicoemotiva dei minori, la qualità della relazione dei minori con ciascun genitore, l'individuazione di figure con idonee capacità vicarianti che possano fornire ai genitori un concreto ausilio nell'esercizio del loro ruolo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dei minori e per verificare se l'attuale regime -con affido all'Ente terzo e collocamento di presso il padre e di Per_4
e presso la madre- sia quello più tutelante e rispondente all'interesse dei Persona_1 Per_2 Per_3 minori o, invece, occorra apportare delle modifiche, come suggerite e con l'elaborazione di un progetto a lungo termine;
- regolamentare le frequentazioni tra il padre ed i figli e secondo i tempi e Persona_1 Per_2 Per_3 le modalità più tutelanti per i minori, allo stato, in Spazio Neutro e con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, solo ove sussistano le condizioni in base all'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e per i genitori ed alla situazione psicofisica dei minori, valutando sin d'ora la sussistenza delle condizioni per prevedere incontri liberi, quantomeno un pomeriggio a settimana, dalle ore 15.00 alle ore
18.00;
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per i minori;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per entrambi i genitori per attenuare il conflitto, far lor assumere un ruolo genitoriale maggiormente responsabile e maturo, aiutandoli ad implementare e consolidare le risorse genitoriali, con il mantenimento di un'attenta presa in carico del signor presso i Servizi Specialistici (SERD) per monitorare l'astensione dall'abuso CP_1 di sostanze alcoliche e stupefacenti;
- trasmettere una relazione di aggiornamento entro e non oltre il 10.9.2023, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori che richiedano un intervento del
Tribunale;
4. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni dell'Ente affidatario, AVVISANDOLI che, in caso di mancata
10 effettiva collaborazione, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
5. PONE a carico di il mantenimento ordinario di con ripartizione al 50% Controparte_1 Per_4 tra i genitori delle sole spese straordinarie allo stesso riferibili, secondo quanto disposto dal Protocollo del
Tribunale di Como;
6. CONFERMA l'udienza di comparizione e trattazione già fissata il giorno 21.9.2023 ore 9.30.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.9.2023, -rilevato che Stante la complessità e gravità dell'originario quadro familiare, su segnalazione della Procura Minori, il Tribunale per i Minorenni di
AN (proc. n. 863/2022 R.G./E.), con decreto provvisorio emesso in data 16-20.5.2022, ha disposto l'affidamento dei minori e all'Ente (Comune di Persona_5 Persona_1 Per_2 Per_3
Turate) e nominato curatore speciale l'Avv. del Foro di Como, incaricando altresì l'Ente Controparte_2 affidatario, tramite i Servizi Sociali, di provvedere a mantenere collocati i minori, unitamente alla madre, presso la struttura protetta Associazione Rete Rosa, regolamentare i rapporti dei minori con il padre, in Spazio
Neutro, con modalità inizialmente protette ed osservate e con facoltà di sospensione, favorire l'invio del padre al territorialmente competente. Con decreto definitivo del 29.11.2022, il Tribunale per i Minorenni CP_4 di AN ha confermato il decreto provvisorio del 16-20.5.2022 e dichiarata la propria incompetenza funzionale in favore di questo Tribunale, innanzi al quale già pendeva il presente procedimento di separazione, che ha sostanzialmente fatto proprie le determinazioni del TM.
Dalla documentazione acquisita agli atti emerge l'intervenuta ricomposizione dell'unità famigliare con trasferimento della residenza dell'intero nucleo a Olgiate Olona e con conseguente necessità, rimarcata dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di Turate, di dare corso alla presa in carico del nucleo famigliare da parte del nuovo Ente di riferimento. Il curatore speciale non ha evidenziato, allo stato, alcuna circostanza ostativa al progressivo ripristino di un rapporto tra il padre e i figli e dalle valutazioni tossicologiche è risultata esclusa una dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti del signor
. CP_1
L'intero quadro originario ed attuale consiglia di mantenere il già disposto affidamento dei figli minori al
Comune di nuova residenza, demandando ai relativi Servizi Sociali provvedano a prendere concretamente in Co carico il nucleo famigliare, relazionando l' sull'attività compiuta e sulle risultanze acquisite, e ciò al contempo disponendo la definitiva liberalizzazione delle frequentazioni del padre con i figli e lo svincolo dello stesso da monitoraggio del SERT- il Giudice ha confermato tutti i provvedimenti vigenti, indicando quale nuovo Ente affidatario dei minori il Comune di Olgiate Olona e disposto che l'Ente affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali, fermi i collocamenti in atto, provveda ad uno stretto monitoraggio, con accesso domiciliare ed attivazione di tutti i necessari interventi di supporto, ha liberalizzato gli incontri tra il padre ed i figli e sospeso ogni monitoraggio da parte del . CP_6
Rinviato il procedimento per esigenza di riorganizzazione del ruolo del nuovo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del 4.6.2024, il Giudice ha rappresentato alle parti che presupposto indispensabile per l'affido condiviso della prole (attualmente affidata all'Ente) è la collaborazione con gli insegnanti e con i Servizi
11 incaricati nell'attivazione degli interventi ritenuti funzionali al benessere dei minori e nella prosecuzione con impegno dei loro percorsi scolastici. Rilevate le criticità su questo punto riportate nella citata relazione, domanda, pertanto, alle parti quale sia la loro posizione in merito: - all'attivazione di un intervento educativo domiciliare: le parti rappresentano di essere d'accordo ad attivarla;
- a una valutazione neuropsichiatrica di e di : le parti rappresentano di essere d'accordo a eseguirla. I difensori hanno quindi chiesto Per_2 Per_3 di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, a fronte dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice, con provvedimento a verbale, ha quindi disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori ed incaricato i competenti Servizi
Sociali di mantenere il monitoraggio del nucleo familiare, attivando un intervento educativo domiciliare che consenta di sostenere i ragazzi più piccoli nello studio e di conoscere il nucleo in modo più autentico e provvedendo a una valutazione neuropsichiatrica per e per allo scopo di evidenziare Per_2 Per_3
l'eventuale presenza di disturbi dell'apprendimento che possono condizionare il percorso scolastico e ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni in data 4.4.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno precisato le conclusioni, sopra interamente riportate. Il Giudice istruttore ha quindi rimessa la causa al Collegio per la decisione.
Le statuizioni definitive
Il Collegio rileva, innanzitutto, che la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale proposta, ex art. 154 c.c.
Tuttavia, nonostante l'avvenuta riconciliazione -allietata, peraltro, dalla nascita di un'altra figlia, Persona_7
(nata a [...] il [...])- la situazione familiare rimane complessa, con un'adesione solo
[...] formale agli interventi posti in essere dagli operatori (cfr. relazione del 17.3.2025) ed il passato coinvolgimento dei figli minori nelle condotte violente del padre ai danni della madre.
Precisamente, nonostante la remissione di querela da parte della signora (come peraltro già avvenuto Pt_1 in precedenza rispetto ad una querela sporta nel 2012), il procedimento penale N. 2592/2022 RGNR, in base a quanto riferito dai difensori all'udienza del 4.6.2024, risulta ancora pendente. Dagli atti di indagine, emerge che le violenze denunciate dalla signora trovano conferma non solo nel referto di PS del 27.4.2022, Pt_1 ma anche nelle dichiarazioni rese dai minori in sede di incidente probatorio (cfr. annotazione di PG del
6.5.2022: A carattere generale quanto riportato dai minori escussi in data odierna risulta coerente con i racconti che la loro madre ha fatto nell'atto di querela proposto a suo tempo. Parte_6
…SM ha raccontato di essere intervenuta in difesa della madre, frapponendosi tra lei e il padre mentre questo la stava picchiando, ha riferito di aver assistito al pugno (o schiaffo) che il padre ha inferto sulla cervicale della madre, colpo che fece cadere a terra la donna sulla quale il padre infierì con almeno altri due colpi (forse pugni) sulla schiena;
poi ricorda di avere tolto dalle mani del padre una sedia, prima che Per_1 lui la scagliasse contro la madre, ricorda che in rapida successione il padre ne prese una seconda, questa volta riuscendo a scagliarla contro la moglie e, poi, ricorda di avere rallentato il padre nell'inseguimento della madre che scappò fuori casa, permettendo alla donna di riuscire a nascondersi. …Rispetto al ricordo di
12 episodi di percosse del padre nei confronti della madre a ricordato una spinta e uno schiaffo (non Per_4 pesante). A una richiesta più specifica circa le abitudini violente del padre nei confronti della madre lui ha detto “Su 10 feste, 4 si arrabbia, una la picchia”…IN ha reso un racconto dell'ultimo episodio violento occorso tra i genitori che è risultato coincidente con il racconto fornito dalla sorella e dalla madre. Per_1
ha detto di avere assistito alla parte dell'aggressione del padre contro la madre come spettatore, e di Per_2 avere visto anche la sorella difendere la madre, avrebbe, invece, preso le difese della madre ostacolando il padre nella ricerca della moglie, fuori da casa).
Inoltre, dall'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali incaricati, è emerso che i coniugi non hanno pienamente aderito al progetto predisposto dagli operatori sociali e agli interventi proposti a sostegno del nucleo. La famiglia non solo non ha comunicato ai Servizi la nuova gravidanza e la successiva nascita della figlia -risultata comunque molto curata e serena- ma ha accolto solo formalmente l'intervento Persona_7 educativo domiciliare, non comprendendone, però, fino in fondo, il senso e non trovandolo né utile né necessario. Infatti, l'educatore …ha più volte sottolineato come il nucleo, durante le ore di sua presenza, sia attento a ciò che fa l'educatore con il ragazzo. Riporta di come i genitori stiano seduti sul divano a osservare l'intervento dell'educatore come se dovessero “tenere sotto controllo” la situazione, mentre l'operatore resta sostanzialmente seduto nel tavolo di fronte a supportare, in particolare , nello svolgimento dei compiti. Per_2
È stato pertanto chiesto all'educatore di poter proporre delle attività all'esterno della casa, ove e quando possibile, e lo stesso riferisce che, in alcune occasioni, si sono, in effetti, recati al parco, sempre, però, con la
“supervisione” dei genitori, rendendo tale intervento inefficace (cfr. relazione dei Servizi Sociali del
17.3.2025). Con riferimento all'ambito scolastico, il Servizio riporta che la madre di riferisce appunto Per_2 di un importante miglioramento rispetto all'anno scolastico precedente;
di riporta una difficoltà Per_3 riscontrata già l'anno scorso, ma che il minore si stia impegnando nello studio. Anche di riporta un Per_1 miglioramento dal punto di vista comportamentale, mentre il rendimento sarebbe ancora altalenante (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 17.3.2025).
I Servizi Sociali hanno infine concluso rilevando la necessità di procedere alla valutazione NPI per Per_3
e richiesto di inserire la nuova nascitura, , nel procedimento in essere (cfr. relazione dei Persona_7
Servizi Sociali del 17.3.2025).
Alla luce di quanto esposto, stante la complessità del quadro familiare, il Collegio ritiene necessario trasmettere gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di AN, per le valutazioni di competenza a tutela dei minori -con riferimento anche all'ultima figlia della coppia Persona_7
(nata a [...] il [...])- e di confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
[...]
Servizi Sociali e Specialistici ASST del Comune di Olgiate Olona, già incaricati, con uno stringente monitoraggio del nucleo familiare e con attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni a sostegno dei minori e dei genitori, come meglio precisato in dispositivo.
Inoltre, considerata la necessità di assicurare l'attuazione degli interventi disposti, è necessario investire il
Giudice Tutelare della vigilanza sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni del presente provvedimento e
13 sull'evolversi della situazione familiare. Lo stesso potrà, se ritenuto, attivare in modo più efficiente tutte le opportune iniziative giudiziarie a tutela della minore, nei limiti della sua competenza.
Infine, considerata l'avvenuta riconciliazione tra le parti e la richiesta congiunta di abbandono delle domande, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio, attesa l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
2. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Olgiate Olona, in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socioeducativo, anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario, nel solo interesse dei minori medesimi, provvedendo alla valutazione NPI di
Per_3
- avviare/proseguire, acquisita la disponibilità dei genitori, tutti gli interventi di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per i genitori, ritenuti necessari o anche solo opportuni;
- svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori che richiedano provvedimenti a loro tutela e trasmettendo relazioni semestrali al Giudice tutelare competente per la vigilanza e l'attuazione delle statuizioni qui emesse;
3. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
4. DISPONE, a cura della Cancelleria, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di AN, per le valutazioni di competenza a tutela dei minori;
5. COMPENSA tra le parti le spese di lite;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
Olgiate Olona, nonché al Giudice Tutelare di Busto Arsizio, competente per la vigilanza.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 4.4.2025.
Il Giudice Rel/Est. Il Presidente
14 Dott.ssa INa Roberta Manenti
Dott.ssa Barbara Cao
15