Sentenza 22 gennaio 1987
Massime • 2
L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. ( Conf 5169/82, mass n 423034; ( Conf 5411/81, mass n 416123).*
Qualora il lavoratore assuma, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2103 cod. civ., di avere svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella in effetti riconosciutagli, occorre tener presente, nell'indagine sul fondamento della domanda, che la graduazione delle qualifiche implica anche un differente tipo di collaborazione con il datore di lavoro, sicché devesi non soltanto far riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo, ma pure accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata. ( Conf 4210/86, mass n 446988; ( Conf 1867/85, mass n 439786; ( Conf 4937/79, mass n 401597).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1987, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1987 |
Testo completo
L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. ( Conf 5169/82, mass n 423034; ( Conf 5411/81, mass n 416123).*