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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 825 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARCO VERDOLIN, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ANTONIO Controparte_1 P.IVA_2
ACCATTATIS e ISABELLA CAPASSO, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 380/2023 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 2
marzo 2023, non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
§ IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza n. 380/2023 del Tribunale di Treviso per i motivi tutti meglio dedotti
nel presente atto;
§ IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, la nullità della
sentenza del Tribunale di Treviso n. 380/2023 e rimettere la causa al primo Giudice;
§ IN SUBORDINE IN VIA PRELIMINARE: Rimettere in termini, per i motivi dedotti in
narrativa, il concedendo un termine al fine di produrre documenti Controparte_2
e formulare istanze istruttorie;
§ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 380/2023 emessa dal Tribunale di
Treviso, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2888/2021, pubblicata in data 02.03.2023, condannare
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
al pagamento in favore del (P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore, dott. , della somma di € 84.029,85=, ovvero la diversa Parte_2
somma risultante in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data di
scadenza delle singole fatture sino all'effettivo pagamento.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
2 oltre IVA e CPA come per legge.
§ IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede, per i motivi di cui in narrativa, un termine per il deposito
di documenti e formulare le definitive istanze istruttorie.
Per parte appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, per i motivi tutti, in fatto e diritto, esposti in
corso di causa, contrariis reiectis, dichiarata l'inammissibilità cpc art. 345 c.p.c. delle domande,
eccezioni e di tutti i documenti depositati dall'appellante nel presente grado di appello,
- rigettare in toto l'appello proposto dal avverso la Sentenza n. Parte_1
380/2023 pronunciata dal Tribunale di Treviso e, per l'effetto, confermare la Sentenza de qua;
- condannare il al risarcimento dei danni ex Art. 96 c.p.c., nella Parte_1
misura che riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione notificato in data 24 aprile 2021 proponeva Controparte_1
opposizione dinnanzi al Tribunale di Treviso avverso il decreto ingiuntivo n. 630/2021 del 17
marzo 2021, con il quale le era stato ingiunto, su impulso del Parte_1
(d'ora in poi ), il pagamento di € 86.469,85 a saldo di tredici fatture emesse nel 2015 Parte_1
relative al noleggio di autogrù, vendita di attrezzature e interventi. L'ingiunta, eccepita in ogni caso la mancata dimostrazione del credito azionato dal , avendo questi prodotto solo Parte_1
le fatture, nel merito dava atto della sussistenza di un pluriennale rapporto commerciale, in forza del quale la società opposta ancora in bonis aveva concesso a noleggio all'opponente alcuni
3 mezzi, mentre , dal canto suo, le aveva fornito interventi con propri operatori, sicché CP_1
sussistevano diverse partite di debito e credito tra le parti. Adduceva, poi, che nel corso del 2015
la società le aveva concesso a noleggio per un periodo di tre mesi (marzo, aprile, Pt_1
maggio 2015) un'autogrù al costo di € 5.000,00 mensili oltre IVA e un secondo mezzo al costo di € 7.000,00 oltre IVA. In relazione, ancora, agli importi di cui alle fatture azionate deduceva: i)
che le fatture n. 126, 127, 137 e 138 del 2015 erano state indebitamente emesse dopo il termine di tre mesi di noleggio dei mezzi;
ii) che le fatture n. 7 e 134 del 2015 erano state saldate con compensazione, come dimostrato dalla lettera del 18 settembre 2015 che produceva (all. 2 e 3);
iii) che aveva eseguito i pagamenti a saldo delle fatture azionate a favore di terzi (SG Equipment
Finance Italy S.p.A e Nord-Est Insurance Broker s.r.l.) siccome richiesto dalla stessa opposta,
come dimostrato dalle comunicazioni che produceva (doc. 6, 8,10,12,15,17); iv) che aveva consegnato un assegno bancario di € 4.880,00 il 17 novembre 2015 incassato dal Curatore del
Fallimento (doc. 18 e 19); v) che doveva attribuirsi valore confessorio alla mail del 1° febbraio
2017 ove il aveva dichiarato “che la documentazione che avete fornito prova i Parte_1
pagamenti da voi effettuati alla società per un importo pari ad € 50.049,00”. Chiedeva poi la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
2. La società opposta non si costituiva in giudizio sicché, accertata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Con la sentenza n. 380, pubblicata il 2 marzo 2023 e resa ex art. 281 sexies cpc, il
Tribunale di Treviso accoglieva l'opposizione e revocava integralmente il decreto ingiuntivo. Il
Giudice di prime cure, da un lato, accertava l'avvenuta estinzione del debito come provata da e, dall'altro, in relazione alle fatture che l'opponente aveva eccepito essere state Parte_3
4 emesse in difetto di prestazione, rilevava che spettava all'opposta dimostrare l'esistenza dei crediti azionati, ossia la sussistenza di contratti relativi al noleggio degli automezzi anche per i mesi di giugno e luglio 2015. Condannava, quindi, il alla rifusione delle spese di lite, Parte_1
nonché al pagamento di € 864,00 ex art. 96 cpc.
Il giudizio di appello
4. Con atto di appello tempestivamente notificato il Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
[...]
5. Con il primo motivo, eccepiva di non essersi costituito nel giudizio di primo grado per fatto e colpa a lui non imputabili, deducendo che, pur avendo ricevuto la notificazione dell'atto di citazione in opposizione, la Cancelleria non aveva apposto nel fascicolo telematico del procedimento monitorio notizia alcuna circa l'effettiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, tanto che in data 5 luglio 2021 gli era stata concessa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 630/2021, sul presupposto che la Cancelleria aveva attestato che “non è stata
proposta opposizione nel termine stabilito contro il decreto ingiuntivo suindicato”. Il , Parte_1
quindi, concludeva chiedendo di accertare la nullità della sentenza di primo grado o, in subordine, di essere rimesso in termini per il deposito delle definitive istanze istruttorie e delle produzioni documentali.
6. Con il secondo motivo, relativo alla “valenza probatoria delle fatture di cui al decreto
ingiuntivo n. 630/2021”, rilevava: che nel corso del giudizio di primo grado aveva CP_1
esplicitamente confermato il rapporto contrattuale e l'attività riconducibile alle fatture azionate;
che le fatture n. 126, 127, 137 e 138 derivavano dai contratti di noleggio dei due automezzi stipulati in data 2 marzo 2015, di durata annuale e che il periodo di lavoro (di tre mesi) riportato
5 negli accordi era meramente indicativo e inidoneo a dimostrare l'effettiva riconsegna dei mezzi anzitempo, onere che spettava alla società ; che le ridette fatture non erano mai state CP_1
contestate alla società appellante in bonis, ma solo al Curatore dopo l'invio della diffida di pagamento.
7. Con il terzo motivo, relativo ai “pagamenti documentati da e l'asserita CP_1
inesistenza del credito azionato”, evidenziava che i documenti prodotti da controparte n. 2, 6, 8,
10, 12, 15 e 17, di cui contestava in ogni caso il contenuto, erano privi di data certa e quindi non opponibili al e che dal doc. 19 emergeva che in data 9 novembre 2015 Parte_1 CP_1
aveva pagato a SG Equipment Finance Italy S.p.A € 9.397,66 in assenza di richiesta da parte della . In merito ai singoli pagamenti effettuati verso terzi, deduceva: rispetto a quello Pt_1
di € 9.397,66 a favore della SG Equipment Finance Italy S.p.A., mediante assegno circolare, che era da ritenersi indimostrato non essendovi la prova della consegna alla terza creditrice;
a quello di € 2.719,50 a favore della Nord-Est Insurance Broker, che era da ritenersi indimostrato avendo la controparte prodotto solamente la distinta di bonifico e non l'estratto conto;
a quello di €
9.397,66 a favore della SG Equipment Finance Italy S.p.A., mediante assegno circolare, che non vi era prova né del beneficiario del titolo di credito né in ordine all'effettiva consegna al terzo e che in ogni caso l'importo differiva da quello comunicato da a quello di € Parte_1
9.550,73 a favore della SG Equipment Finance Italy S.p.A., mediante bonifico bancario, che risultava mancante nell'estratto conto l'addebito relativo al bonifico. Tanto eccepito, proseguiva rilevando che alcuni dei pagamenti che la controparte affermava di aver effettuato avevano effettivo riscontro documentale e, seppur eccependo la non opponibilità al di scritture Parte_1
private prive di data certa, deduceva che l'eventuale controcredito da porre in compensazione
6 ammontava ad € 22.493,65. Dava inoltre atto di un errore contabile per cui doveva decurtarsi l'importo di € 2.440,00 dal totale azionato in via monitoria. Infine, eccepiva che non poteva attribuirsi valore confessorio alla mail del 1° febbraio 2017, in quanto detta comunicazione era stata mandata per fare chiarezza sulle contestazioni e non al fine di certificare un minor credito della fallita.
8. Con il quarto motivo si doleva dell'erroneità del capo di condanna per responsabilità
aggravata, accertata sul rilievo che il decreto ingiuntivo era stato richiesto per un importo di €
86.469,85 malgrado l'opponente avesse documentato al Curatore fallimentare l'integrale pagamento dell'importo di € 50.049,34 e l'estinzione per compensazione di un'altra parte del credito. Si difendeva sul punto adducendo che, prima del deposito del ricorso monitorio, era stata più volte richiesta la documentazione relativa agli addebiti sul conto corrente dei pagamenti,
documentazione depositata per la prima volta solo in giudizio.
9. Concludeva chiedendo anche la sospensione e/o revoca dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado.
10. Si costituiva in giudizio la parte appellata, la quale resisteva all'appello avversario e concludeva per l'integrale rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione, chiedendo inoltre la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata.
11. All'esito della prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, con ordinanza del Collegio
veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, in accoglimento della richiesta di rimessione in termini formulata dall'appellante, venivano concessi i termini ex art. 183 n. 6 cpc. Nessuna delle parti dimetteva le memorie istruttorie.
12. Depositate da entrambe le parti le note scritte di precisazione delle conclusioni, come
7 riportate in epigrafe, depositati altresì gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza cartolare del 10
febbraio 2025 la causa veniva rimessa per la decisione avanti al Collegio.
13. Quanto agli scritti conclusivi si evidenzia che deve ritenersi ammissibile la comparsa conclusionale depositata dall'appellante in data 21 gennaio 2025, unitamente all'istanza di rimessione in termini, avendo questi dato riscontro dei problemi tecnici informatici al medesimo non imputabili che hanno impedito il tempestivo deposito dell'atto sul fascicolo telematico.
Esame dei motivi di impugnazione
14. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
15. Il primo motivo di impugnazione è fondato. Sul punto, e richiamandosi integralmente l'ordinanza con cui sono stati assegnati i termini ex art. 183 n. 6 cpc, si osserva che l'appellante ha dato puntuale riscontro documentale dell'errore imputabile alla cancelleria competente che aveva determinato la contumacia in prime cure (segnatamente, è stato prodotto lo storico del procedimento per ingiunzione - doc. 9 di parte appellante - e il decreto di esecutorietà emesso dal
Tribunale di Treviso – doc. 10 di parte appellante - che dà atto dell'attestazione della cancelleria relativa alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo). Il vizio del contraddittorio in primo grado deve in ogni caso ritenersi interamente sanato con l'ammissione della prova documentale depositata dal fallimento in uno all'atto di impugnazione e con la concessione dei termini per le memorie istruttorie ex art. 183 n. 6 cpc (ancorché non usufruiti dalle parti), non essendo la fattispecie in esame assimilabile ad una delle ipotesi tassativamente previste per la rimessione della causa al primo Giudice (Cass. civ. n 24017/2017; n. 22787/2018).
16. Il secondo e il quarto motivo di appello sono meritevoli di accoglimento, mentre il terzo
8 motivo di impugnazione deve essere rigettato.
16.1 Partendo dall'esame di quest'ultimo, si osserva quanto segue. Preliminarmente, in relazione al credito di € 4.880,00 che in primo grado aveva eccepito di aver saldato a CP_1
mezzo di un assegno di pari valore consegnato al Curatore (doc. 18 e 19), va dato atto che l'appellante in questo giudizio ha ammesso la ricezione dello stesso, pur deducendo un errore contabile nella decurtazione dell'importo “Per quanto riguarda, invece, l'assegno di €
4.880,00= il lo ha portato in detrazione dal credito originario di € 88.909,85= Parte_1
(vedasi doc. 22 di controparte). Per errore, l'importo detratto è stato del 50%, ossia solamente €
2.440,00=. […] Ne consegue che il credito del fallimento ammonta ad € 84.029,85” (cfr. atto di appello, pag. 12 e 13). Tuttavia, diversamente da quanto dichiarato, va osservato che la somma complessiva delle fatture allegate al ricorso per il decreto ingiuntivo (tra cui la n. 133 del 2015
per € 4.880,00) e quindi l'ammontare del credito azionato è pari a € 86.469,85, sicché a ben vedere alcuna decurtazione, nemmeno del 50%, era stata in realtà effettuata. Ed infatti,
esaminando i documenti di causa, si nota che la differenza tra quello che il definisce Parte_1
credito originario (€ 88.909,85) e quello infine azionato (€ 86.469,85), pari giustappunto a €
2.440,00, è spiegabile considerando che con il ricorso per decreto ingiuntivo non è stata azionata la fattura n. 1062 del 2013 (di ciò ha dato atto il : cfr. pag. 12 dell'atto di citazione). Parte_1
L'importo della citata fattura, pari a € 2.440,00, emerge dai doc. 2 e 22, pag. 15, dimessi dall'appellata. Concludendo, ribadita l'ammessa ricezione dell'assegno, dal credito di €
86.469,85 andrà detratta per intero la somma di € 4.880,00, per un importo finale di € 81.589,85.
16.2 Va, poi, confermata l'estinzione per compensazione della somma di € 8.389,85 portata dalle fatture n. 7 e n. 134 del 2015, siccome comprovato dalle produzioni documentali
9 dell'appellata, la quale ha allegato il doc. 2 contenente l'accordo sottoscritto in data 18 settembre
2015 con cui e hanno compensato i rispettivi crediti, pari a € 10.879,96 Parte_3 Parte_1
per la prima e pari a € 10.829,85 per la seconda (risultante dalla somma tra le due fatture citate e la n. 1062 del 2013, non azionata con il decreto ingiuntivo e di cui si è già dato conto). Sul
punto, l'appellante si è limitato ad eccepire la non opponibilità al delle scritture Parte_1
private prive di data certa, ancorché dalla mail del 1° febbraio 2017 prodotta sub doc. 22 (pag.
18) dell'appellata, e della cui efficacia probatoria si dirà meglio nel prosieguo, risulta che la
Curatela aveva invero già avuto modo di avvedersi della compensazione effettuata tra Pt_3
e la società in bonis (“L'importo risultante da contabilità è pari ad euro 88.909,85, ossia al
[...]
netto delle compensazioni pari ad euro 78.080,00”, essendo agevole constatare che quest'ultimo importo è il risultato della sottrazione di €10.829,85 dal c.d. credito originario o, per quel che rileva in questo giudizio, che lo stesso è pari alla differenza tra € 86.469,85 e € 8.389,85).
Debbono in ultima analisi scomputarsi dal preteso credito le voci portate dalle fatture n. 7 e n.
134 del 2015.
16.3 In relazione, poi, alla parte di credito che ha eccepito aver saldato con CP_1
pagamenti verso terzi, per un importo complessivo accertato in sentenza pari a € 50.049,34
(comprensivo, si precisa, dell'assegno dato al Curatore di € 4.880,00 di cui però si è già detto al par. 16.1), ritiene il Collegio di confermare sul punto la decisione del Tribunale.
Deve, anzitutto, evidenziarsi che lo stesso ha affermato che sono da ritenersi provati Parte_1
il pagamento di € 4.680,00 a favore della e quello di € 9.423,79 Controparte_3
a favore della SG Equipment Finance Italy s.p.a..
Quanto al rimanente importo portato dalle fatture non contestate, si osserva invece che l'odierna
10 appellata ha dimostrato, come suo onere, l'estinzione di tale credito dimettendo in giudizio non solo la prova circa le richieste di delegazione di pagamento via via inviategli da , ma Parte_1
documentando altresì di aver disposto i singoli versamenti tramite assegno bancario o bonifico.
Ai fini dell'accertamento dell'effettiva estinzione del debito, tali evidenze documentali devono essere valutate (come già evidenziato dal Giudice di prime cure) in uno con la mail risalente al mese di febbraio 2017 con cui il stesso ha ammesso che dai documenti inviati da Parte_1
risultavano provati pagamenti per € 50.049,00. Il contenuto, inequivocabile, di detta Parte_3
mail non può ritenersi superato dalla generica contestazione sollevata nel presente giudizio dal
, il quale pretenderebbe di negare l'efficacia confessoria di tale dichiarazione Parte_1
deducendo che le citate dichiarazioni “avevano solo lo scopo di fare chiarezza sulle
contestazioni mosse da e non la pretesa di certificare un minor credito della Controparte_1
fallita.” (cfr. appello, pag. 13). A questo punto, giova ricostruire il contesto in cui tale dichiarazione è stata resa, richiamandosi perciò le interlocuzioni occorse tra le parti prima del deposito del ricorso per il decreto ingiuntivo, come risultanti dal doc. 22 di parte appellata:
- in data 27 gennaio 2016 il inviava a diffida di pagamento per un Parte_1 Parte_3
importo pari a € 88.909,85,
- detta diffida veniva riscontrata in data 11 febbraio 2016 dall'appellata, che negava ogni addebito ed eccepiva l'estinzione del credito diffidato;
- il giorno 1° aprile 2016 il chiedeva a di mandare documentazione Parte_1 CP_1
attestante la pretesa estinzione;
- in data martedì 19 aprile 2016 inviava mail riepilogativa delle rispettive CP_1
posizioni di dare/avere (le medesime di cui è causa), allegando i documenti a comprova
11 dei pagamenti via via effettuati;
- il giorno 1° febbraio 2017 il affermava che “Con la presente si informa che la Parte_1
documentazione che avete fornito prova i pagamenti da Voi effettuati alla società per un
importo pari ad € 50.049”.
È quindi agevole osservare che la dichiarazione dell'appellante è intervenuta dopo l'esame dei documenti inviatile da , sicché non può dubitarsi della volontà del di Parte_3 Parte_1
riconoscere con detta mail il saldo parziale del debito della controparte. In definitiva, va confermata la natura di confessione stragiudiziale della dichiarazione effettuata direttamente dall'appellante che, unitamente al compendio documentale versato in atti, attestano l'avvenuto saldo del debito in capo all'appellata per € 45.169,34 (dovendosi detrarre l'importo dell'assegno dato al Curatore).
16.4 Invece, il secondo motivo di gravame, riferibile al credito riconducibile alle fatture n.
126, 127, 137 e 138 del 2015 (di valore complessivo pari a € 29.280,00) e che l'appellata ha eccepito essere state emesse in difetto di prestazione, va, come già anticipato, integralmente accolto. Infatti, con l'atto di citazione nel presente giudizio sono stati allegati i contratti di noleggio stipulati tra le parti in data 02.03.2015 delle autogru ER LTM 1100 e AG
ER AC 70, (doc. 12 di parte ) da cui emerge che gli stessi avevano effettivamente Parte_1
durata di anni 1 (mesi 12), a partire dal 2 marzo 2015. Tale produzione prova il titolo legittimante l'emissione delle citate fatture da parte del . Va condivisa, quindi, la Parte_1
prospettazione difensiva del secondo cui era onere dell'appellata dimostrare, quale Parte_1
fatto estintivo dell'avversa pretesa di pagamento dei mesi indicati in fattura, di aver riconsegnato i mezzi prima della scadenza del contratto, emergendo dalla lettera dell'accordo che
12 l'incombente della riconsegna dei mezzi noleggiati era a carico di (artt. 1 bis e 3) e CP_1
pertanto il periodo di tre mesi di lavoro indicati nell'art. 5 erano da ritenersi indicativi. A fronte di questa precisa deduzione formulata con l'atto di appello, non ha dedotto alcunché, CP_1
limitandosi ad eccepire, sia con la comparsa di costituzione e risposta sia con la comparsa conclusionale, che le fatture erano state emesse del tutto arbitrariamente e che erano state in più
occasioni contestate (ancorché non vi sia invero riscontro documentale relativamente a contestazioni alle fatture prima della diffida ad adempiere nel 2016).
In definitiva, quindi, va accertata la debenza degli importi portati dalle fatture citate, seppur nella minor somma di 28.030,66, avendo la società appellata dato prova di pagamenti, come da documentazione via via sopra richiamata, per complessivi € 58.439,19 (da scomputarsi rispetto agli € 86.469,85 di cui si è dato conto nel paragrafo 16.2).
16.5 Dall'accoglimento del secondo motivo di gravame discende l'accoglimento anche del quarto motivo e ciò in quanto l'accertamento del credito azionato, ancorché in misura minore rispetto a quello azionato, determina il venir meno dei presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc come statuita nel primo grado di giudizio.
16.6 Il parziale accoglimento dell'appello comporta, inoltre, il rigetto della domanda di condanna per lite aggravata formulata dall'appellata nel presente giudizio.
Conclusioni e spese di lite
17. Va, dunque, parzialmente accolto l'appello proposto.
18. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite. Esse
seguono il principio della soccombenza, ritenendosi tuttavia che l'accoglimento delle eccezioni di compensazione e di pagamento sollevate e puntualmente documentate in primo grado
13 dall'odierna appellata soccombente, giustifichino, secondo i principi espressi dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. civ. S.U. n. 32061/2022), la compensazione per metà delle spese di lite del presente grado di giudizio, ponendo l'altra metà a carico della parte appellata soccombente.
Nulla invece, deve porsi a carico dell'appellata per le spese di lite del primo grado, attesa la mancata costituzione dell'appellante.
Le spese devono essere liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ.
mod., nei valori medi delle controversie del valore del decisum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma la revoca il decreto ingiuntivo n. 630/2021 già pronunciata dal Tribunale
di Treviso:
2) Condanna parte appellata al pagamento a favore della parte Controparte_1
appellante della somma di € 28.030,66 per i Parte_1
titoli di cui in motivazione;
3) Rigetta la domanda di condanna del ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c. come formulata in primo grado e nel presente giudizio di impugnazione;
4) Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna parte appellata CP_1
al pagamento a favore della parte appellante
[...] Parte_4
[...]
[...] delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, già dimidiate in €
[...]
3.473,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre esborsi (CU e marca).
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 825 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARCO VERDOLIN, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ANTONIO Controparte_1 P.IVA_2
ACCATTATIS e ISABELLA CAPASSO, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 380/2023 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 2
marzo 2023, non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
§ IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza n. 380/2023 del Tribunale di Treviso per i motivi tutti meglio dedotti
nel presente atto;
§ IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, la nullità della
sentenza del Tribunale di Treviso n. 380/2023 e rimettere la causa al primo Giudice;
§ IN SUBORDINE IN VIA PRELIMINARE: Rimettere in termini, per i motivi dedotti in
narrativa, il concedendo un termine al fine di produrre documenti Controparte_2
e formulare istanze istruttorie;
§ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 380/2023 emessa dal Tribunale di
Treviso, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2888/2021, pubblicata in data 02.03.2023, condannare
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
al pagamento in favore del (P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore, dott. , della somma di € 84.029,85=, ovvero la diversa Parte_2
somma risultante in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data di
scadenza delle singole fatture sino all'effettivo pagamento.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
2 oltre IVA e CPA come per legge.
§ IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede, per i motivi di cui in narrativa, un termine per il deposito
di documenti e formulare le definitive istanze istruttorie.
Per parte appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, per i motivi tutti, in fatto e diritto, esposti in
corso di causa, contrariis reiectis, dichiarata l'inammissibilità cpc art. 345 c.p.c. delle domande,
eccezioni e di tutti i documenti depositati dall'appellante nel presente grado di appello,
- rigettare in toto l'appello proposto dal avverso la Sentenza n. Parte_1
380/2023 pronunciata dal Tribunale di Treviso e, per l'effetto, confermare la Sentenza de qua;
- condannare il al risarcimento dei danni ex Art. 96 c.p.c., nella Parte_1
misura che riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione notificato in data 24 aprile 2021 proponeva Controparte_1
opposizione dinnanzi al Tribunale di Treviso avverso il decreto ingiuntivo n. 630/2021 del 17
marzo 2021, con il quale le era stato ingiunto, su impulso del Parte_1
(d'ora in poi ), il pagamento di € 86.469,85 a saldo di tredici fatture emesse nel 2015 Parte_1
relative al noleggio di autogrù, vendita di attrezzature e interventi. L'ingiunta, eccepita in ogni caso la mancata dimostrazione del credito azionato dal , avendo questi prodotto solo Parte_1
le fatture, nel merito dava atto della sussistenza di un pluriennale rapporto commerciale, in forza del quale la società opposta ancora in bonis aveva concesso a noleggio all'opponente alcuni
3 mezzi, mentre , dal canto suo, le aveva fornito interventi con propri operatori, sicché CP_1
sussistevano diverse partite di debito e credito tra le parti. Adduceva, poi, che nel corso del 2015
la società le aveva concesso a noleggio per un periodo di tre mesi (marzo, aprile, Pt_1
maggio 2015) un'autogrù al costo di € 5.000,00 mensili oltre IVA e un secondo mezzo al costo di € 7.000,00 oltre IVA. In relazione, ancora, agli importi di cui alle fatture azionate deduceva: i)
che le fatture n. 126, 127, 137 e 138 del 2015 erano state indebitamente emesse dopo il termine di tre mesi di noleggio dei mezzi;
ii) che le fatture n. 7 e 134 del 2015 erano state saldate con compensazione, come dimostrato dalla lettera del 18 settembre 2015 che produceva (all. 2 e 3);
iii) che aveva eseguito i pagamenti a saldo delle fatture azionate a favore di terzi (SG Equipment
Finance Italy S.p.A e Nord-Est Insurance Broker s.r.l.) siccome richiesto dalla stessa opposta,
come dimostrato dalle comunicazioni che produceva (doc. 6, 8,10,12,15,17); iv) che aveva consegnato un assegno bancario di € 4.880,00 il 17 novembre 2015 incassato dal Curatore del
Fallimento (doc. 18 e 19); v) che doveva attribuirsi valore confessorio alla mail del 1° febbraio
2017 ove il aveva dichiarato “che la documentazione che avete fornito prova i Parte_1
pagamenti da voi effettuati alla società per un importo pari ad € 50.049,00”. Chiedeva poi la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
2. La società opposta non si costituiva in giudizio sicché, accertata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Con la sentenza n. 380, pubblicata il 2 marzo 2023 e resa ex art. 281 sexies cpc, il
Tribunale di Treviso accoglieva l'opposizione e revocava integralmente il decreto ingiuntivo. Il
Giudice di prime cure, da un lato, accertava l'avvenuta estinzione del debito come provata da e, dall'altro, in relazione alle fatture che l'opponente aveva eccepito essere state Parte_3
4 emesse in difetto di prestazione, rilevava che spettava all'opposta dimostrare l'esistenza dei crediti azionati, ossia la sussistenza di contratti relativi al noleggio degli automezzi anche per i mesi di giugno e luglio 2015. Condannava, quindi, il alla rifusione delle spese di lite, Parte_1
nonché al pagamento di € 864,00 ex art. 96 cpc.
Il giudizio di appello
4. Con atto di appello tempestivamente notificato il Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
[...]
5. Con il primo motivo, eccepiva di non essersi costituito nel giudizio di primo grado per fatto e colpa a lui non imputabili, deducendo che, pur avendo ricevuto la notificazione dell'atto di citazione in opposizione, la Cancelleria non aveva apposto nel fascicolo telematico del procedimento monitorio notizia alcuna circa l'effettiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, tanto che in data 5 luglio 2021 gli era stata concessa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 630/2021, sul presupposto che la Cancelleria aveva attestato che “non è stata
proposta opposizione nel termine stabilito contro il decreto ingiuntivo suindicato”. Il , Parte_1
quindi, concludeva chiedendo di accertare la nullità della sentenza di primo grado o, in subordine, di essere rimesso in termini per il deposito delle definitive istanze istruttorie e delle produzioni documentali.
6. Con il secondo motivo, relativo alla “valenza probatoria delle fatture di cui al decreto
ingiuntivo n. 630/2021”, rilevava: che nel corso del giudizio di primo grado aveva CP_1
esplicitamente confermato il rapporto contrattuale e l'attività riconducibile alle fatture azionate;
che le fatture n. 126, 127, 137 e 138 derivavano dai contratti di noleggio dei due automezzi stipulati in data 2 marzo 2015, di durata annuale e che il periodo di lavoro (di tre mesi) riportato
5 negli accordi era meramente indicativo e inidoneo a dimostrare l'effettiva riconsegna dei mezzi anzitempo, onere che spettava alla società ; che le ridette fatture non erano mai state CP_1
contestate alla società appellante in bonis, ma solo al Curatore dopo l'invio della diffida di pagamento.
7. Con il terzo motivo, relativo ai “pagamenti documentati da e l'asserita CP_1
inesistenza del credito azionato”, evidenziava che i documenti prodotti da controparte n. 2, 6, 8,
10, 12, 15 e 17, di cui contestava in ogni caso il contenuto, erano privi di data certa e quindi non opponibili al e che dal doc. 19 emergeva che in data 9 novembre 2015 Parte_1 CP_1
aveva pagato a SG Equipment Finance Italy S.p.A € 9.397,66 in assenza di richiesta da parte della . In merito ai singoli pagamenti effettuati verso terzi, deduceva: rispetto a quello Pt_1
di € 9.397,66 a favore della SG Equipment Finance Italy S.p.A., mediante assegno circolare, che era da ritenersi indimostrato non essendovi la prova della consegna alla terza creditrice;
a quello di € 2.719,50 a favore della Nord-Est Insurance Broker, che era da ritenersi indimostrato avendo la controparte prodotto solamente la distinta di bonifico e non l'estratto conto;
a quello di €
9.397,66 a favore della SG Equipment Finance Italy S.p.A., mediante assegno circolare, che non vi era prova né del beneficiario del titolo di credito né in ordine all'effettiva consegna al terzo e che in ogni caso l'importo differiva da quello comunicato da a quello di € Parte_1
9.550,73 a favore della SG Equipment Finance Italy S.p.A., mediante bonifico bancario, che risultava mancante nell'estratto conto l'addebito relativo al bonifico. Tanto eccepito, proseguiva rilevando che alcuni dei pagamenti che la controparte affermava di aver effettuato avevano effettivo riscontro documentale e, seppur eccependo la non opponibilità al di scritture Parte_1
private prive di data certa, deduceva che l'eventuale controcredito da porre in compensazione
6 ammontava ad € 22.493,65. Dava inoltre atto di un errore contabile per cui doveva decurtarsi l'importo di € 2.440,00 dal totale azionato in via monitoria. Infine, eccepiva che non poteva attribuirsi valore confessorio alla mail del 1° febbraio 2017, in quanto detta comunicazione era stata mandata per fare chiarezza sulle contestazioni e non al fine di certificare un minor credito della fallita.
8. Con il quarto motivo si doleva dell'erroneità del capo di condanna per responsabilità
aggravata, accertata sul rilievo che il decreto ingiuntivo era stato richiesto per un importo di €
86.469,85 malgrado l'opponente avesse documentato al Curatore fallimentare l'integrale pagamento dell'importo di € 50.049,34 e l'estinzione per compensazione di un'altra parte del credito. Si difendeva sul punto adducendo che, prima del deposito del ricorso monitorio, era stata più volte richiesta la documentazione relativa agli addebiti sul conto corrente dei pagamenti,
documentazione depositata per la prima volta solo in giudizio.
9. Concludeva chiedendo anche la sospensione e/o revoca dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado.
10. Si costituiva in giudizio la parte appellata, la quale resisteva all'appello avversario e concludeva per l'integrale rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione, chiedendo inoltre la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata.
11. All'esito della prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, con ordinanza del Collegio
veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, in accoglimento della richiesta di rimessione in termini formulata dall'appellante, venivano concessi i termini ex art. 183 n. 6 cpc. Nessuna delle parti dimetteva le memorie istruttorie.
12. Depositate da entrambe le parti le note scritte di precisazione delle conclusioni, come
7 riportate in epigrafe, depositati altresì gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza cartolare del 10
febbraio 2025 la causa veniva rimessa per la decisione avanti al Collegio.
13. Quanto agli scritti conclusivi si evidenzia che deve ritenersi ammissibile la comparsa conclusionale depositata dall'appellante in data 21 gennaio 2025, unitamente all'istanza di rimessione in termini, avendo questi dato riscontro dei problemi tecnici informatici al medesimo non imputabili che hanno impedito il tempestivo deposito dell'atto sul fascicolo telematico.
Esame dei motivi di impugnazione
14. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
15. Il primo motivo di impugnazione è fondato. Sul punto, e richiamandosi integralmente l'ordinanza con cui sono stati assegnati i termini ex art. 183 n. 6 cpc, si osserva che l'appellante ha dato puntuale riscontro documentale dell'errore imputabile alla cancelleria competente che aveva determinato la contumacia in prime cure (segnatamente, è stato prodotto lo storico del procedimento per ingiunzione - doc. 9 di parte appellante - e il decreto di esecutorietà emesso dal
Tribunale di Treviso – doc. 10 di parte appellante - che dà atto dell'attestazione della cancelleria relativa alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo). Il vizio del contraddittorio in primo grado deve in ogni caso ritenersi interamente sanato con l'ammissione della prova documentale depositata dal fallimento in uno all'atto di impugnazione e con la concessione dei termini per le memorie istruttorie ex art. 183 n. 6 cpc (ancorché non usufruiti dalle parti), non essendo la fattispecie in esame assimilabile ad una delle ipotesi tassativamente previste per la rimessione della causa al primo Giudice (Cass. civ. n 24017/2017; n. 22787/2018).
16. Il secondo e il quarto motivo di appello sono meritevoli di accoglimento, mentre il terzo
8 motivo di impugnazione deve essere rigettato.
16.1 Partendo dall'esame di quest'ultimo, si osserva quanto segue. Preliminarmente, in relazione al credito di € 4.880,00 che in primo grado aveva eccepito di aver saldato a CP_1
mezzo di un assegno di pari valore consegnato al Curatore (doc. 18 e 19), va dato atto che l'appellante in questo giudizio ha ammesso la ricezione dello stesso, pur deducendo un errore contabile nella decurtazione dell'importo “Per quanto riguarda, invece, l'assegno di €
4.880,00= il lo ha portato in detrazione dal credito originario di € 88.909,85= Parte_1
(vedasi doc. 22 di controparte). Per errore, l'importo detratto è stato del 50%, ossia solamente €
2.440,00=. […] Ne consegue che il credito del fallimento ammonta ad € 84.029,85” (cfr. atto di appello, pag. 12 e 13). Tuttavia, diversamente da quanto dichiarato, va osservato che la somma complessiva delle fatture allegate al ricorso per il decreto ingiuntivo (tra cui la n. 133 del 2015
per € 4.880,00) e quindi l'ammontare del credito azionato è pari a € 86.469,85, sicché a ben vedere alcuna decurtazione, nemmeno del 50%, era stata in realtà effettuata. Ed infatti,
esaminando i documenti di causa, si nota che la differenza tra quello che il definisce Parte_1
credito originario (€ 88.909,85) e quello infine azionato (€ 86.469,85), pari giustappunto a €
2.440,00, è spiegabile considerando che con il ricorso per decreto ingiuntivo non è stata azionata la fattura n. 1062 del 2013 (di ciò ha dato atto il : cfr. pag. 12 dell'atto di citazione). Parte_1
L'importo della citata fattura, pari a € 2.440,00, emerge dai doc. 2 e 22, pag. 15, dimessi dall'appellata. Concludendo, ribadita l'ammessa ricezione dell'assegno, dal credito di €
86.469,85 andrà detratta per intero la somma di € 4.880,00, per un importo finale di € 81.589,85.
16.2 Va, poi, confermata l'estinzione per compensazione della somma di € 8.389,85 portata dalle fatture n. 7 e n. 134 del 2015, siccome comprovato dalle produzioni documentali
9 dell'appellata, la quale ha allegato il doc. 2 contenente l'accordo sottoscritto in data 18 settembre
2015 con cui e hanno compensato i rispettivi crediti, pari a € 10.879,96 Parte_3 Parte_1
per la prima e pari a € 10.829,85 per la seconda (risultante dalla somma tra le due fatture citate e la n. 1062 del 2013, non azionata con il decreto ingiuntivo e di cui si è già dato conto). Sul
punto, l'appellante si è limitato ad eccepire la non opponibilità al delle scritture Parte_1
private prive di data certa, ancorché dalla mail del 1° febbraio 2017 prodotta sub doc. 22 (pag.
18) dell'appellata, e della cui efficacia probatoria si dirà meglio nel prosieguo, risulta che la
Curatela aveva invero già avuto modo di avvedersi della compensazione effettuata tra Pt_3
e la società in bonis (“L'importo risultante da contabilità è pari ad euro 88.909,85, ossia al
[...]
netto delle compensazioni pari ad euro 78.080,00”, essendo agevole constatare che quest'ultimo importo è il risultato della sottrazione di €10.829,85 dal c.d. credito originario o, per quel che rileva in questo giudizio, che lo stesso è pari alla differenza tra € 86.469,85 e € 8.389,85).
Debbono in ultima analisi scomputarsi dal preteso credito le voci portate dalle fatture n. 7 e n.
134 del 2015.
16.3 In relazione, poi, alla parte di credito che ha eccepito aver saldato con CP_1
pagamenti verso terzi, per un importo complessivo accertato in sentenza pari a € 50.049,34
(comprensivo, si precisa, dell'assegno dato al Curatore di € 4.880,00 di cui però si è già detto al par. 16.1), ritiene il Collegio di confermare sul punto la decisione del Tribunale.
Deve, anzitutto, evidenziarsi che lo stesso ha affermato che sono da ritenersi provati Parte_1
il pagamento di € 4.680,00 a favore della e quello di € 9.423,79 Controparte_3
a favore della SG Equipment Finance Italy s.p.a..
Quanto al rimanente importo portato dalle fatture non contestate, si osserva invece che l'odierna
10 appellata ha dimostrato, come suo onere, l'estinzione di tale credito dimettendo in giudizio non solo la prova circa le richieste di delegazione di pagamento via via inviategli da , ma Parte_1
documentando altresì di aver disposto i singoli versamenti tramite assegno bancario o bonifico.
Ai fini dell'accertamento dell'effettiva estinzione del debito, tali evidenze documentali devono essere valutate (come già evidenziato dal Giudice di prime cure) in uno con la mail risalente al mese di febbraio 2017 con cui il stesso ha ammesso che dai documenti inviati da Parte_1
risultavano provati pagamenti per € 50.049,00. Il contenuto, inequivocabile, di detta Parte_3
mail non può ritenersi superato dalla generica contestazione sollevata nel presente giudizio dal
, il quale pretenderebbe di negare l'efficacia confessoria di tale dichiarazione Parte_1
deducendo che le citate dichiarazioni “avevano solo lo scopo di fare chiarezza sulle
contestazioni mosse da e non la pretesa di certificare un minor credito della Controparte_1
fallita.” (cfr. appello, pag. 13). A questo punto, giova ricostruire il contesto in cui tale dichiarazione è stata resa, richiamandosi perciò le interlocuzioni occorse tra le parti prima del deposito del ricorso per il decreto ingiuntivo, come risultanti dal doc. 22 di parte appellata:
- in data 27 gennaio 2016 il inviava a diffida di pagamento per un Parte_1 Parte_3
importo pari a € 88.909,85,
- detta diffida veniva riscontrata in data 11 febbraio 2016 dall'appellata, che negava ogni addebito ed eccepiva l'estinzione del credito diffidato;
- il giorno 1° aprile 2016 il chiedeva a di mandare documentazione Parte_1 CP_1
attestante la pretesa estinzione;
- in data martedì 19 aprile 2016 inviava mail riepilogativa delle rispettive CP_1
posizioni di dare/avere (le medesime di cui è causa), allegando i documenti a comprova
11 dei pagamenti via via effettuati;
- il giorno 1° febbraio 2017 il affermava che “Con la presente si informa che la Parte_1
documentazione che avete fornito prova i pagamenti da Voi effettuati alla società per un
importo pari ad € 50.049”.
È quindi agevole osservare che la dichiarazione dell'appellante è intervenuta dopo l'esame dei documenti inviatile da , sicché non può dubitarsi della volontà del di Parte_3 Parte_1
riconoscere con detta mail il saldo parziale del debito della controparte. In definitiva, va confermata la natura di confessione stragiudiziale della dichiarazione effettuata direttamente dall'appellante che, unitamente al compendio documentale versato in atti, attestano l'avvenuto saldo del debito in capo all'appellata per € 45.169,34 (dovendosi detrarre l'importo dell'assegno dato al Curatore).
16.4 Invece, il secondo motivo di gravame, riferibile al credito riconducibile alle fatture n.
126, 127, 137 e 138 del 2015 (di valore complessivo pari a € 29.280,00) e che l'appellata ha eccepito essere state emesse in difetto di prestazione, va, come già anticipato, integralmente accolto. Infatti, con l'atto di citazione nel presente giudizio sono stati allegati i contratti di noleggio stipulati tra le parti in data 02.03.2015 delle autogru ER LTM 1100 e AG
ER AC 70, (doc. 12 di parte ) da cui emerge che gli stessi avevano effettivamente Parte_1
durata di anni 1 (mesi 12), a partire dal 2 marzo 2015. Tale produzione prova il titolo legittimante l'emissione delle citate fatture da parte del . Va condivisa, quindi, la Parte_1
prospettazione difensiva del secondo cui era onere dell'appellata dimostrare, quale Parte_1
fatto estintivo dell'avversa pretesa di pagamento dei mesi indicati in fattura, di aver riconsegnato i mezzi prima della scadenza del contratto, emergendo dalla lettera dell'accordo che
12 l'incombente della riconsegna dei mezzi noleggiati era a carico di (artt. 1 bis e 3) e CP_1
pertanto il periodo di tre mesi di lavoro indicati nell'art. 5 erano da ritenersi indicativi. A fronte di questa precisa deduzione formulata con l'atto di appello, non ha dedotto alcunché, CP_1
limitandosi ad eccepire, sia con la comparsa di costituzione e risposta sia con la comparsa conclusionale, che le fatture erano state emesse del tutto arbitrariamente e che erano state in più
occasioni contestate (ancorché non vi sia invero riscontro documentale relativamente a contestazioni alle fatture prima della diffida ad adempiere nel 2016).
In definitiva, quindi, va accertata la debenza degli importi portati dalle fatture citate, seppur nella minor somma di 28.030,66, avendo la società appellata dato prova di pagamenti, come da documentazione via via sopra richiamata, per complessivi € 58.439,19 (da scomputarsi rispetto agli € 86.469,85 di cui si è dato conto nel paragrafo 16.2).
16.5 Dall'accoglimento del secondo motivo di gravame discende l'accoglimento anche del quarto motivo e ciò in quanto l'accertamento del credito azionato, ancorché in misura minore rispetto a quello azionato, determina il venir meno dei presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc come statuita nel primo grado di giudizio.
16.6 Il parziale accoglimento dell'appello comporta, inoltre, il rigetto della domanda di condanna per lite aggravata formulata dall'appellata nel presente giudizio.
Conclusioni e spese di lite
17. Va, dunque, parzialmente accolto l'appello proposto.
18. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite. Esse
seguono il principio della soccombenza, ritenendosi tuttavia che l'accoglimento delle eccezioni di compensazione e di pagamento sollevate e puntualmente documentate in primo grado
13 dall'odierna appellata soccombente, giustifichino, secondo i principi espressi dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. civ. S.U. n. 32061/2022), la compensazione per metà delle spese di lite del presente grado di giudizio, ponendo l'altra metà a carico della parte appellata soccombente.
Nulla invece, deve porsi a carico dell'appellata per le spese di lite del primo grado, attesa la mancata costituzione dell'appellante.
Le spese devono essere liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ.
mod., nei valori medi delle controversie del valore del decisum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma la revoca il decreto ingiuntivo n. 630/2021 già pronunciata dal Tribunale
di Treviso:
2) Condanna parte appellata al pagamento a favore della parte Controparte_1
appellante della somma di € 28.030,66 per i Parte_1
titoli di cui in motivazione;
3) Rigetta la domanda di condanna del ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c. come formulata in primo grado e nel presente giudizio di impugnazione;
4) Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna parte appellata CP_1
al pagamento a favore della parte appellante
[...] Parte_4
[...]
[...] delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, già dimidiate in €
[...]
3.473,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre esborsi (CU e marca).
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
15