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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4140/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4140/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO DI CAMPLI, presso il Controparte_1
cui studio in ORTONA, VIA TUGLI, N. 11, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro già Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avvocato VALERIO PETROSINO e dall'Avvocato NICOLA NUNZIATA presso il cui studio in MILANO, VIA RUGABELLA, N. 1, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 29.1.2025.
La convenuta ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 29.1.2025.
FATTO
1.
Con atto di citazione notificato il 18.10.2023, ha proposto opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1473/2023, con cui è stato ingiunto alla medesima il pagamento della somma di euro
26.952,45 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, su ricorso di Controparte_2 riferendo: a) che in data 1.9.2021 UO ND s.r.l.s. aveva concluso con un contratto CP_3
quadro di locazione a lungo termine del veicolo Mini 2.0 Jhon Cooper Works Euro 6 senza conducente;
b) che alla sottoscrizione della proposta, UO ND s.r.l.s. aveva versato, a mezzo bonifico, la somma di € 2.876,00 quale anticipo;
c) che stante la mancata consegna dell'autoveicolo dopo ben otto mesi, aveva inviato a una comunicazione PEC in data 24.5.2022, comunicando la Controparte_1 CP_3 volontà di recedere dal contratto ex art. 24 del contratto quadro: sebbene l'art. 6 del contratto prevedesse che la data di consegna indicata al 1.10.2021 fosse puramente indicativa, in ogni caso la pagina 2 di 7 medesima avrebbe dovuto essere ragionevole;
d) che con comunicazione PEC del 31.5.2022, CP_3 aveva risposto che la consegna dell'autoveicolo era prevista per la prima settimana di agosto 2022 e che in ogni caso l'art. 24 del contratto prevedeva, in caso di recesso, una penale pari al 15% del prezzo di listino del veicolo;
e) che con comunicazione PEC in data 6.6.2022, UO ND s.r.l.s. aveva ribadito la propria volontà di annullare il contratto per i motivi già specificati e con comunicazione
PEC del 17.6.2022 aveva di aver provveduto all'annullamento dell'ordine 42126-1, CP_3 Parte_1 richiedendo il pagamento della penale prevista di € 5.830,09, da cui andava sottratto l'anticipo versato di € 2.876,00, per un totale residuo da versare di € 2.954,00; f) che da quel momento UO ND
s.r.l.s. non aveva più ricevuto alcuna comunicazione, né di immatricolazione dell'autovettura indicata nel contratto, né di messa a disposizione della medesima, né alcuna fatturazione riguardante la somma richiesta per l'annullamento del contratto;
g) che la fattura di € 32.204.45 del 21.10.2022 era relativa ad un'operazione inesistente e peraltro successiva alla fattura del 20.10.2022 con cui era stata richiesta la somma di € 1.725,13 per canoni scaduti e non pagati, poi stornata con nota di credito a comprova dell'inesistenza del credito;
h) che il richiamo all'art. 24 del contratto era del tutto inopportuno in quanto la proposta di contratto non si era verificata, stante la mancata consegna dell'autoveicolo ed il mancato rispetto dei termini di consegna che seppur non indicato, doveva ritenersi di 30 giorni, così come stabilito dal codice del consumo.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito revocare ed annullare il Decreto Ingiuntivo portato al N. 147 /2023 emesso in data
07/09/2023 R.G. N.3024/2023, in accoglimento di tutti motivi di fatto e di diritto sopra esposti.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio oltre CAP e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. si è costituita in giudizio, assumendo: a) che in data 1.9.2021, le parti avevano Controparte_2 stipulato un contratto di noleggio a lungo termine di un'autovettura Mini 2.0 John Cooper Works Euro
6, targata GK839YS, a fronte del pagamento di un canone mensile complessivo di €.877,17. Al suddetto contratto era stata allegata la relativa scheda d'ordine n. 421626-1 riportante le caratteristiche del veicolo noleggiato tra cui: il prezzo di listino (compresi gli optional); l'importo del canone;
la data di validità dell'offerta contrattuale fissata al 1.10.2021. In particolare, non era stata mai garantita la CP_ consegna della vettura entro un termine breve, ed anzi, sin dalla sottoscrizione del contratto, aveva specificato che i tempi di consegna sarebbero stati lunghi, in considerazione delle lentezze intrinseche pagina 3 di 7 al mercato dell'auto e alla fornitura delle vetture e delle loro componenti. Con comunicazione PEC in CP_ data 31.5.2022, aveva ribadito tali difficolta e, al contempo, indicato la data di consegna fissata per la prima settimana di agosto 2022. Con comunicazione PEC del 6 giugno 2022, UO ND aveva
CP_ insistito per l'annullamento dell'ordine. aveva riscontrato tale comunicazione in data 17.6.2022, specificando gli importi dovuti a titolo di penale ex art. 24 del contratto. Nessuna ulteriore risposta era stata, da allora, fornita da UO ND, che non aveva neppure mai contestato la fattura n.
S/1/0117498/2022. Nessuna contestazione era stata mossa nemmeno a seguito della ricezione della lettera di messa in mora;
b) che la fattura n. S/1/0117498/2022 riportava espressamente la causale di cui all'importo dovuto a titolo di risoluzione del contratto. L'importo ivi indicato non era altro che il frutto dell'applicazione di quanto già preventivamente pattuito tra le parti in sede contrattuale e specificato ulteriormente da nella comunicazione PEC del 31.5.2022. Quanto alla somma di euro CP_4
2.876,00 versata da UO ND a titolo di anticipo pro-rata, la stessa era già stata detratta dal totale dovuto. In merito, poi, alla nota di credito di €.1.725,30, le lamentele attoree non avevano ragione di esistere in quanto gli importi addebitati, e non dovuti, erano stati tutti riaccreditati: c) che il contratto di noleggio a lungo termine si era perfezionato. Nelle condizioni generali di contratto, sottoscritte da parte attrice ex artt. 1341 e 1342 c.c., si leggeva espressamente che la data di consegna del veicolo era puramente indicativa e non perentoria e che, in caso di variazioni di detta data, FÀ era sollevata da ogni responsabilità al riguardo. Il termine di 30 giorni ipotizzato dall'attrice non era applicabile alla fattispecie in esame, non rivestendo la qualità di consumatore. CP_1
In ragione di quanto precede, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. decreto ingiuntivo n.
1473/2023, R.G. n. 3024/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 8 settembre 2023, per i motivi esposti in narrativa, che in questa sede devono intendersi integralmente riportati e trascritti.
disporre ordinanza, avente valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., sulle somme non contestate da UO ND S.r.l.s., per i motivi esposti in narrativa, che in questa sede devono intendersi integralmente riportati e trascritti e, per l'effetto, condannare la stessa attrice al pagamento della somma pari a €.5.830,09 non contestata.
Nel merito, in via principale rigettare in ogni sua parte l'opposizione proposta da UO ND S.r.l.s., per i motivi esposti in narrativa, che in questa sede devono intendersi integralmente riportati e trascritti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1473/2023, R.G. n. 3024/2023, emesso dal Tribunale di Reggio
pagina 4 di 7 Emilia in data 8 settembre 2023;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda posta in via principale, condannare parte opponente al pagamento della somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria con riserva di formulare domande, eccezioni e deduzioni anche istruttorie, nonché di produrre docu- menti nei termini di legge.
In ogni caso con integrale vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
3.
Depositate le memorie previste dall'art. 127 ter c.p.c. da parte della sola convenuta, in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 9.1.2025, con termine sino al 9.12.2024 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
L'opposizione è fondata e va accolta.
2.
Contrariamente a quanto assunto dall'attrice, nella Proposta di Contratto Quadro, datata 1.9.2021, non risulta esservi alcuna indicazione sui tempi di consegna della vettura oggetto di causa (doc. 3 del monitorio) e, dunque, non corrisponde al vero che la data di consegna, asseritamente prevista nella predetta proposta, fosse quella del 1.10.2021.
Tala data coincide, piuttosto, con quella di validità della proposta indicata nella scheda d'ordine, anch'essa data 1.9.2021, nella quale è espressamente scritto, in calce alla pagina 2, “Offerta Valida fino al 1-ott-21 salvo aumento dei prezzi di listino” (doc. 4 del monitorio).
Ora, non risultando pattuita inter partes una data di consegna, a nulla rileva invocare l'art. 6 della
Proposta di Contratto Quadro, secondo cui “La data di consegna del Veicolo, indicata in Scheda
d'Ordine, è quella comunicata dal fornitore a tale data è da ritenersi puramente indicativa e CP_3 non perentoria. Inoltre, FIFA' comunicherà al Cliente eventuali variazioni nella consegna, rimanendo tuttavia espressamente sollevata da ogni responsabilità nel caso in cui si verificassero delle variazioni”.
Diversamente da quanto ritenuto dall'attrice, poi, alla fattispecie in esame non può applicarsi quanto pagina 5 di 7 previsto dall'art. 61 del Codice del Consumo, secondo cui “Salvo diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto”, non potendo qualificarsi quale consumatore, considerato che, per espressa previsione Controparte_1 normativa, per consumatore si intende “la persona fisica” (e, quindi, non giuridica) “che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
3.
Ciò posto, è pacifico tra le parti e, in ogni caso, provato per via documentale:
- che a fronte della richiesta di in data 27.5.2022, di annullamento dell'ordine (doc. 1 CP_1
CP_ dell'atto di citazione), ha risposto che la data prevista per la consegna sarebbe stata quella della prima settimana di agosto 2022 e che tale tempistica era condizionata dalle lentezze del mercato dell'auto (doc. 2 dell'atto di citazione);
- che con comunicazione in data 6.6.2022, ha insistito nella richiesta di annullamento CP_1 dell'ordine, ritenendo inaccettabili le giustificazioni fornite (doc. 3 dell'atto di citazione);
- che con successiva comunicazione in data 17.6.2022, FÀ ha comunicato di aver provveduto all'annullamento dell'ordine, anticipando, anche, che ciò avrebbe comportato l'addebito del costo di euro 5.830,09 ex art. 24 della Proposta di Contratto Quadro (doc. 4 dell'atto di citazione). CP_ Tanto premesso, va rilevato, da un lato, che le tempistiche di consegna prospettate da nella comunicazione a mezzo pec in data 27.5.2022, non possono ritenersi accettabili posto che, all'epoca della conclusione del contratto, i tempi medi di consegna di un auto, pur variando notevolmente a seconda della marca, del modello e dell'allestimento scelto, si aggiravano mediamente intorno ai quattro, sei ed otto mesi massimo, sicché, nel caso di specie, laddove l'ordine non fosse stato annullato, la consegna della vettura sarebbe avvenuta, sulla base di quanto assunto nella comparsa di costituzione, la prima settimana di agosto 2022, ossia dopo ben 11 mesi dalla conclusione del contratto;
dall'altro, non ha offerto la prova della lunghezza dei tempi di consegna in ragione delle lentezze CP_2 intrinseche al mercato dell'auto e alla fornitura delle vetture e delle loro componenti, non risultando documentato quali fossero i tempi di consegna delle vetture della stessa marca di quella dell'attrice, né dimostrato l'invio di solleciti o di richieste di informazioni alle case automobilistiche, sui tempi di consegna, da parte della convenuta.
In ragione di quanto precede, dunque, l'annullamento dell'ordine deve ritenersi avvenuto per una causa imputabile a quest'ultima. Ne consegue che la penale pattuita all'art. 24 della Proposta di Contratto
Quadro non è dovuta e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
pagina 6 di 7 4.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano, in favore del procuratore Controparte_2 attoreo antistatario, nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n.1473/2023;
- condanna al pagamento, in favore del procuratore antistatario di Controparte_2 CP_1
delle spese di lite che liquida in euro 6.713,00 per compensi ed in euro 286,00 per esborsi, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
REGGIO EMILIA, 30.1.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4140/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO DI CAMPLI, presso il Controparte_1
cui studio in ORTONA, VIA TUGLI, N. 11, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro già Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avvocato VALERIO PETROSINO e dall'Avvocato NICOLA NUNZIATA presso il cui studio in MILANO, VIA RUGABELLA, N. 1, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 29.1.2025.
La convenuta ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 29.1.2025.
FATTO
1.
Con atto di citazione notificato il 18.10.2023, ha proposto opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1473/2023, con cui è stato ingiunto alla medesima il pagamento della somma di euro
26.952,45 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, su ricorso di Controparte_2 riferendo: a) che in data 1.9.2021 UO ND s.r.l.s. aveva concluso con un contratto CP_3
quadro di locazione a lungo termine del veicolo Mini 2.0 Jhon Cooper Works Euro 6 senza conducente;
b) che alla sottoscrizione della proposta, UO ND s.r.l.s. aveva versato, a mezzo bonifico, la somma di € 2.876,00 quale anticipo;
c) che stante la mancata consegna dell'autoveicolo dopo ben otto mesi, aveva inviato a una comunicazione PEC in data 24.5.2022, comunicando la Controparte_1 CP_3 volontà di recedere dal contratto ex art. 24 del contratto quadro: sebbene l'art. 6 del contratto prevedesse che la data di consegna indicata al 1.10.2021 fosse puramente indicativa, in ogni caso la pagina 2 di 7 medesima avrebbe dovuto essere ragionevole;
d) che con comunicazione PEC del 31.5.2022, CP_3 aveva risposto che la consegna dell'autoveicolo era prevista per la prima settimana di agosto 2022 e che in ogni caso l'art. 24 del contratto prevedeva, in caso di recesso, una penale pari al 15% del prezzo di listino del veicolo;
e) che con comunicazione PEC in data 6.6.2022, UO ND s.r.l.s. aveva ribadito la propria volontà di annullare il contratto per i motivi già specificati e con comunicazione
PEC del 17.6.2022 aveva di aver provveduto all'annullamento dell'ordine 42126-1, CP_3 Parte_1 richiedendo il pagamento della penale prevista di € 5.830,09, da cui andava sottratto l'anticipo versato di € 2.876,00, per un totale residuo da versare di € 2.954,00; f) che da quel momento UO ND
s.r.l.s. non aveva più ricevuto alcuna comunicazione, né di immatricolazione dell'autovettura indicata nel contratto, né di messa a disposizione della medesima, né alcuna fatturazione riguardante la somma richiesta per l'annullamento del contratto;
g) che la fattura di € 32.204.45 del 21.10.2022 era relativa ad un'operazione inesistente e peraltro successiva alla fattura del 20.10.2022 con cui era stata richiesta la somma di € 1.725,13 per canoni scaduti e non pagati, poi stornata con nota di credito a comprova dell'inesistenza del credito;
h) che il richiamo all'art. 24 del contratto era del tutto inopportuno in quanto la proposta di contratto non si era verificata, stante la mancata consegna dell'autoveicolo ed il mancato rispetto dei termini di consegna che seppur non indicato, doveva ritenersi di 30 giorni, così come stabilito dal codice del consumo.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito revocare ed annullare il Decreto Ingiuntivo portato al N. 147 /2023 emesso in data
07/09/2023 R.G. N.3024/2023, in accoglimento di tutti motivi di fatto e di diritto sopra esposti.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio oltre CAP e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. si è costituita in giudizio, assumendo: a) che in data 1.9.2021, le parti avevano Controparte_2 stipulato un contratto di noleggio a lungo termine di un'autovettura Mini 2.0 John Cooper Works Euro
6, targata GK839YS, a fronte del pagamento di un canone mensile complessivo di €.877,17. Al suddetto contratto era stata allegata la relativa scheda d'ordine n. 421626-1 riportante le caratteristiche del veicolo noleggiato tra cui: il prezzo di listino (compresi gli optional); l'importo del canone;
la data di validità dell'offerta contrattuale fissata al 1.10.2021. In particolare, non era stata mai garantita la CP_ consegna della vettura entro un termine breve, ed anzi, sin dalla sottoscrizione del contratto, aveva specificato che i tempi di consegna sarebbero stati lunghi, in considerazione delle lentezze intrinseche pagina 3 di 7 al mercato dell'auto e alla fornitura delle vetture e delle loro componenti. Con comunicazione PEC in CP_ data 31.5.2022, aveva ribadito tali difficolta e, al contempo, indicato la data di consegna fissata per la prima settimana di agosto 2022. Con comunicazione PEC del 6 giugno 2022, UO ND aveva
CP_ insistito per l'annullamento dell'ordine. aveva riscontrato tale comunicazione in data 17.6.2022, specificando gli importi dovuti a titolo di penale ex art. 24 del contratto. Nessuna ulteriore risposta era stata, da allora, fornita da UO ND, che non aveva neppure mai contestato la fattura n.
S/1/0117498/2022. Nessuna contestazione era stata mossa nemmeno a seguito della ricezione della lettera di messa in mora;
b) che la fattura n. S/1/0117498/2022 riportava espressamente la causale di cui all'importo dovuto a titolo di risoluzione del contratto. L'importo ivi indicato non era altro che il frutto dell'applicazione di quanto già preventivamente pattuito tra le parti in sede contrattuale e specificato ulteriormente da nella comunicazione PEC del 31.5.2022. Quanto alla somma di euro CP_4
2.876,00 versata da UO ND a titolo di anticipo pro-rata, la stessa era già stata detratta dal totale dovuto. In merito, poi, alla nota di credito di €.1.725,30, le lamentele attoree non avevano ragione di esistere in quanto gli importi addebitati, e non dovuti, erano stati tutti riaccreditati: c) che il contratto di noleggio a lungo termine si era perfezionato. Nelle condizioni generali di contratto, sottoscritte da parte attrice ex artt. 1341 e 1342 c.c., si leggeva espressamente che la data di consegna del veicolo era puramente indicativa e non perentoria e che, in caso di variazioni di detta data, FÀ era sollevata da ogni responsabilità al riguardo. Il termine di 30 giorni ipotizzato dall'attrice non era applicabile alla fattispecie in esame, non rivestendo la qualità di consumatore. CP_1
In ragione di quanto precede, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. decreto ingiuntivo n.
1473/2023, R.G. n. 3024/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 8 settembre 2023, per i motivi esposti in narrativa, che in questa sede devono intendersi integralmente riportati e trascritti.
disporre ordinanza, avente valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., sulle somme non contestate da UO ND S.r.l.s., per i motivi esposti in narrativa, che in questa sede devono intendersi integralmente riportati e trascritti e, per l'effetto, condannare la stessa attrice al pagamento della somma pari a €.5.830,09 non contestata.
Nel merito, in via principale rigettare in ogni sua parte l'opposizione proposta da UO ND S.r.l.s., per i motivi esposti in narrativa, che in questa sede devono intendersi integralmente riportati e trascritti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1473/2023, R.G. n. 3024/2023, emesso dal Tribunale di Reggio
pagina 4 di 7 Emilia in data 8 settembre 2023;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda posta in via principale, condannare parte opponente al pagamento della somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria con riserva di formulare domande, eccezioni e deduzioni anche istruttorie, nonché di produrre docu- menti nei termini di legge.
In ogni caso con integrale vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
3.
Depositate le memorie previste dall'art. 127 ter c.p.c. da parte della sola convenuta, in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 9.1.2025, con termine sino al 9.12.2024 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
L'opposizione è fondata e va accolta.
2.
Contrariamente a quanto assunto dall'attrice, nella Proposta di Contratto Quadro, datata 1.9.2021, non risulta esservi alcuna indicazione sui tempi di consegna della vettura oggetto di causa (doc. 3 del monitorio) e, dunque, non corrisponde al vero che la data di consegna, asseritamente prevista nella predetta proposta, fosse quella del 1.10.2021.
Tala data coincide, piuttosto, con quella di validità della proposta indicata nella scheda d'ordine, anch'essa data 1.9.2021, nella quale è espressamente scritto, in calce alla pagina 2, “Offerta Valida fino al 1-ott-21 salvo aumento dei prezzi di listino” (doc. 4 del monitorio).
Ora, non risultando pattuita inter partes una data di consegna, a nulla rileva invocare l'art. 6 della
Proposta di Contratto Quadro, secondo cui “La data di consegna del Veicolo, indicata in Scheda
d'Ordine, è quella comunicata dal fornitore a tale data è da ritenersi puramente indicativa e CP_3 non perentoria. Inoltre, FIFA' comunicherà al Cliente eventuali variazioni nella consegna, rimanendo tuttavia espressamente sollevata da ogni responsabilità nel caso in cui si verificassero delle variazioni”.
Diversamente da quanto ritenuto dall'attrice, poi, alla fattispecie in esame non può applicarsi quanto pagina 5 di 7 previsto dall'art. 61 del Codice del Consumo, secondo cui “Salvo diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto”, non potendo qualificarsi quale consumatore, considerato che, per espressa previsione Controparte_1 normativa, per consumatore si intende “la persona fisica” (e, quindi, non giuridica) “che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
3.
Ciò posto, è pacifico tra le parti e, in ogni caso, provato per via documentale:
- che a fronte della richiesta di in data 27.5.2022, di annullamento dell'ordine (doc. 1 CP_1
CP_ dell'atto di citazione), ha risposto che la data prevista per la consegna sarebbe stata quella della prima settimana di agosto 2022 e che tale tempistica era condizionata dalle lentezze del mercato dell'auto (doc. 2 dell'atto di citazione);
- che con comunicazione in data 6.6.2022, ha insistito nella richiesta di annullamento CP_1 dell'ordine, ritenendo inaccettabili le giustificazioni fornite (doc. 3 dell'atto di citazione);
- che con successiva comunicazione in data 17.6.2022, FÀ ha comunicato di aver provveduto all'annullamento dell'ordine, anticipando, anche, che ciò avrebbe comportato l'addebito del costo di euro 5.830,09 ex art. 24 della Proposta di Contratto Quadro (doc. 4 dell'atto di citazione). CP_ Tanto premesso, va rilevato, da un lato, che le tempistiche di consegna prospettate da nella comunicazione a mezzo pec in data 27.5.2022, non possono ritenersi accettabili posto che, all'epoca della conclusione del contratto, i tempi medi di consegna di un auto, pur variando notevolmente a seconda della marca, del modello e dell'allestimento scelto, si aggiravano mediamente intorno ai quattro, sei ed otto mesi massimo, sicché, nel caso di specie, laddove l'ordine non fosse stato annullato, la consegna della vettura sarebbe avvenuta, sulla base di quanto assunto nella comparsa di costituzione, la prima settimana di agosto 2022, ossia dopo ben 11 mesi dalla conclusione del contratto;
dall'altro, non ha offerto la prova della lunghezza dei tempi di consegna in ragione delle lentezze CP_2 intrinseche al mercato dell'auto e alla fornitura delle vetture e delle loro componenti, non risultando documentato quali fossero i tempi di consegna delle vetture della stessa marca di quella dell'attrice, né dimostrato l'invio di solleciti o di richieste di informazioni alle case automobilistiche, sui tempi di consegna, da parte della convenuta.
In ragione di quanto precede, dunque, l'annullamento dell'ordine deve ritenersi avvenuto per una causa imputabile a quest'ultima. Ne consegue che la penale pattuita all'art. 24 della Proposta di Contratto
Quadro non è dovuta e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
pagina 6 di 7 4.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano, in favore del procuratore Controparte_2 attoreo antistatario, nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n.1473/2023;
- condanna al pagamento, in favore del procuratore antistatario di Controparte_2 CP_1
delle spese di lite che liquida in euro 6.713,00 per compensi ed in euro 286,00 per esborsi, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
REGGIO EMILIA, 30.1.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
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