Accoglimento
Sentenza breve 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 03/06/2025, n. 4809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4809 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04809/2025REG.PROV.COLL.
N. 03845/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 3845 del 2025, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
i signori IU TA, CE CE, EL Di LA, PA TT, GE EC, CO MI, rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. 837 del 19 dicembre 2024, resa tra le parti, concernente l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con inserimento della base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6 del d.l. n. 387/1987,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori IU BU, CE CE, di EL Di LA, PA TT, GE EC e di CO MI nonché dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato, nessuno presente per le parti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 225 del 2021, proposto innanzi al T.a.r. Latina, i signori IU TA, CE CE, EL Di LA, PA TT, GE EC e CO MI hanno chiesto l’accertamento del diritto patrimoniale al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizi.
2. A sostegno del ricorso hanno lamentato la violazione dell’art. 4 d.lgs. 165/1997 e dell’art. 6 bis d.l. 387/1987.
3. Nella resistenza del Ministero delle finanze-Comando GdF e dell’INPS, il Tribunale adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:
- lo ha accolto nei confronti dei signori IU TA, CE CE, PA TT, GE EC e CO MI ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, mentre lo ha respinto nei confronti del signor EL Di LA per intervenuta prescrizione del diritto;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha richiamato specifici precedenti sulla questione agitata di segno favorevole ai ricorrenti ed ha ripercorso la normativa vigente (in particolare, l’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997), concludendo nei termini anzidetti.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero delle finanze-Comando GdF ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 03/05/2025 e depositato il 14/05/2025, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 4-8), quanto di seguito sintetizzato:
- Violazione e falsa applicazione art. 4 d.lgs. 165/1997, art. 6 bis d.l. 387/1987, artt. 25 e 28 d.P.R. 1032/1973, in quanto il T.a.r. avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione dell’amministrazione finanziaria, in quanto la decisione circa la sussistenza del diritto ai “sei scatti stipendiali” è di esclusiva competenza dell’Ente previdenziale.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, previa sospensione, l’annullamento della sentenza impugnata.
7. In data 26/05/25 i signori IU TA, CE CE, EL Di LA, PA TT, GE EC e CO MI si sono costituiti in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame e della previa domanda cautelare. Controdeducono richiamando uno specifico orientamento giurisprudenziale secondo cui sarebbe configurabile in tali casi un litisconsorzio passivo necessario tra gli enti intimati.
8. In data 26/05/25 l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha depositato memoria di costituzione evidenziando di avere, nelle more, provveduto a versare quanto dovuto in favore degli odierni appellati ad esclusione del Di LA, stante il tenore della pronuncia di primo grado di rigetto, e del TA essendo i relativi versamenti ancora in corso. Conclude quindi affinché sia dichiarata l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse ad agire, o comunque per cessazione della materia del contendere.
9. La causa, chiamata per la discussione alla camera di consiglio del 27 maggio 2025, è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente si prende atto della sussistenza dei presupposti per decidere la presente controversia con sentenza in forma semplificata si sensi dell’art. 60 c.p.a.
11. Osserva il Collegio che la vicenda di causa impone di apprezzare il tenore delle rispettive difese differenziando la posizione giuridica degli odierni appellati.
Invero, per quanto riguarda i signori CE CE, PA TT, GE EC e CO MI, deve prendersi atto, in via preliminare ed assorbente, che, come eccepito e debitamente documentato dall’INPS in sede di costituzione nel presente giudizio, ha provveduto a liquidare, già in epoca antecedente alla proposizione del presente gravame, quanto dovuto in esecuzione della pronuncia di prime cure, odiernamente impugnata. Tale circostanza è in grado di incidere in maniera esiziale sulla persistenza dell’interesse sotteso al ricorso di prime cure - a norma dell’art.34, comma 5, c.p.a. - in quanto integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227). Deve quindi, in parte qua , dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere e, di conseguenza, inammissibile l’appello proposto dal Ministero delle finanze e dal Comando Generale della GdF.
12. E’ invece suscettibile di essere esaminato nel merito l’appello in relazione alla posizione dell’appellato TA, stante, a dire della stessa INPS, la mancata liquidazione di quanto al predetto titolo dovuto.
12.1. La questione risulta fondata ed è pertanto meritevole di accoglimento in ragione dell’ormai consolidato orientamento di questa Sezione, appunto valorizzato da parte appellante, secondo cui “... estromesso dal giudizio il Ministero (…), l’Amministrazione soccombente nel giudizio di primo grado è da considerarsi soltanto l’INPDAP [ora I.N.P.S.]…”; c. “…l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (…). La dedotta circostanza che il Ministero dell’economia e delle finanze debba eventualmente partecipare al procedimento amministrativo prodromico alla definizione della buonuscita non incide sulla legittimazione a partecipare, dovendosi gestire all’interno del rapporto di diritto pubblico fra i due enti, connotato dal principio di leale collaborazione, atteso che solo l’Inps rappresenta il soggetto debitore nei confronti degli appellati …” (cfr. sentenza n. 9802 del 15 novembre 2023 e giurisprudenza ivi citata tra cui le sentenze 20 marzo 2023, n. 2827 e 21 marzo 2023, n. 2878).
Peraltro, come rammentato da questo Consiglio, Sez. III, con la pronuncia n. 4128 del 28 maggio 2021, “il processo di privatizzazione del pubblico impiego ha comportato la devoluzione al giudice ordinario del contenzioso relativo al rapporto di lavoro tra la Pubblica amministrazione e i dipendenti pubblici, in precedenza riservato alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, infatti, “ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi ”.”.
In relazione alla posizione del predetto appellato, il gravame è quindi meritevole di accoglimento, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle finanze e del Comando Generale della GdF.
13. In conclusione, l’appello è meritevole di accoglimento nei riguardi del sig. TA mentre, in relazione agli altri appellati, va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e, di conseguenza, inammissibile l’appello proposto dal Ministero delle finanze – Comando GdF.
14. Le spese del doppio grado di giudizio, stante il tenore in rito della presente decisione, sono suscettibili di essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando in forma semplificata sull’appello in epigrafe (n.r.g. 3845/2025), lo accoglie nei confronti di TA IU mentre - nei riguardi di CE CE, PA TT, GE EC e CO MI - dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e, di conseguenza, inammissibile l’appello.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO