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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
R.G. 279/2024
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
NC S. OC Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
CO AR Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, con udienza fissata al giorno 22.10.2025, sostituita nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Costanzo D'Amelio, giusta procura in calce Parte_1 all'atto di comparsa e risposta di primo grado, con domicilio eletto presso il suo studio in Giulianova
(TE), Via Bompadre, n. 8/A;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Palozzo e Serafino di Controparte_1
ON in virtù di procura allegata, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Pineto
(TE), Via Nazionale Adriatica Nord, n. 5;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:<< In via preliminare, chiede disporsi la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per le circostanze e ragioni indicate in narrativa dell'atto di citazione in appello.
In via istruttoria, chiede disporsi, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., la rinnovazione della istruttoria, previa 1 integrale ammissione delle istanze istruttorie formulate dal convenuto nella memoria ex art. 183 c.
VI n. 2 c.p.c. del 06/07/2017, non ammesse dal Tribunale con l'ordinanza del 03/01/2018, al fine di provare circostanze assolutamente rilevanti ai fini del decidere, vertenti su temi dirimenti, tenuto conto di quanto argomentato in narrativa dell'atto di citazione in appello. Nel merito, richiamate le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello del 13/03/2024 in atti depositato, che qui si intendano interamente trascritte e ribadite, ne chiede l'integrale l'accoglimento, con rigetto di tutte le eccezioni, richieste, domande e conclusioni formulate da controparte nella comparsa di costituzione e risposta del 22/07/2024 in atti depositata >>;
Per la parte appellata: siccome infondata e comunque inammissibile;
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) rigettare, in ogni caso in quanto inammissibili, le domanda avanzate dall'appellante; 4) porre definitivamente a carico della appellante le spese legali del doppio grado del giudizio>>;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, n. 116/2024 del 12.02.2024, emessa nell'ambito del giudizio n. 2480/2016 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda avanzata da nei confronti di volta all'accertamento del diritto esclusivo Controparte_1 Parte_1 di proprietà sull'immobile sito in Giulianova (TE), Viale Orsini, n. 157 – contraddistinto nel
NCEU al foglio 3 par. 262 sub. 2 –, condannando il al rilascio dello stesso, compensando Pt_1 tra le parti le spese del giudizio.
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Controparte_1 giudizio al fine di sentirsi dichiarato unico proprietario dell'immobile Parte_1 suindicato.
1.2.In particolare, l'originario attore deduceva che con atto di compravendita a rogito del notaio del 15.05.2013 rep. n. 48256, racc. n. 20929 registrato a Giulianova Persona_1 il 15.05.2013 al n. 2832 e trascritto a Teramo il 16.05.2013 ai nn. 6550-4934, acquistava la proprietà dell'immobile sito in Giulianova (TE), Viale Orsini, n. 157 di cui sopra, a seguito del quale si recava in Romania, presso la propria abitazione di residenza, salvo poi tornare in Italia dopo circa due anni, al fine di trascorrere le vacanze con la propria
2 famiglia e scoprire che durante detto lasso di tempo, l'immobile in questione era stato occupato abusivamente ed illegittimamente da dunque, l'attore aveva Parte_1 agito in giudizio chiedendo altresì la condanna del convenuto al rilascio del predetto immobile.
1.3.Si costituiva in giudizio , il quale preliminarmente eccepiva sia Parte_1
l'improcedibilità della domanda per irregolare esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, sia il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
e, nel merito, eccepiva tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del gravame per totale infondatezza dello stesso.
1.4.Con la pronuncia impugnata, come precedentemente accennato, il primo giudice, all'esito dell'istruttoria esperita sulla base della documentazione allegata e dell'escussione testimoniale della teste (madre del convenuto), ha accolto la domanda Testimone_1 avanzata dall'originario attore ritenendo che, sebbene il passaggio di proprietà dalla
– madre del convenuto e usufruttuaria – e – nudo proprietario – alla Tes_1 CP_2
– dante causa di – era inficiato da un comportamento truffaldino posto in Pt_2 CP_1 essere dal legale rappresentante di detta società, – tra l'altro condannato a Per_2 risarcire i danni alle parti civili costituitesi nel procedimento penale a suo carico –, risulta comprovato che il acquistava in buona fede a titolo oneroso l'immobile per CP_1 cui è causa, e conseguentemente, l'originario convenuto occupava lo stesso per mera cortesia da parte della precedente proprietaria in modo illegittimo e senza Testimone_1 alcun valido titolo.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello , articolando sei motivi di seguito così Parte_1 riassunti.
2.1.Con primo motivo di censura, l'appellante lamenta l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'originario convenuto, accogliendo, conseguentemente ed erratamente, la richiesta dell'attore di rilascio immediato dell'immobile per cui è causa, nonostante la carenza di qualsivoglia titolo in capo al di intimare alla madre il rilascio Pt_1 Testimone_1 dell'abitazione. Infatti, a detta dell'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto emettere tale statuizione nei riguardi dei soggetti titolari dei diritti di cui sopra, dunque CP_2
e
[...] Testimone_1
3 2.2.Mediante il secondo motivo d'appello, censura la decisione nella parte in Parte_1 cui avrebbe erroneamente ritenuto l'acquisto avvenuto in buona fede da parte del CP_1
nonostante l'accertamento in sede penale della sussistenza di una truffa perpetrata
[...] nei riguardi dei venditori da parte della società Pt_3 CP_2 [...]
Controparte_3
2.3.Con terzo motivo di gravame, l'appellante ritiene errata la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe apoditticamente ed illogicamente ritenuto applicabile alla specie la disciplina del comodato nei rapporti tra il e la nonostante – a detta del Pt_1 Tes_1 Pt_1
– egli avrebbe fornito la prova della titolarità del proprio diritto ad abitare l'immobile in quanto concessogli dal (quale nudo proprietario) e dalla (quale CP_2 Tes_1 usufruttuaria).
2.4.Mediante quarto motivo d'appello, il ha censurato il provvedimento gravato nella Pt_1 parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto che l'immobile conteso non fosse destinato a soddisfare le sue esigenze abitative.
2.5.Con quinta censura, invero, l'originario convenuto ha ritenuto errata la sentenza impugnata nella parte in cui lo avrebbe erratamente ed illegittimamente condannato al rilascio dell'immobile per cui è causa.
2.6.Con sesto motivo d'appello, ha censurato la parte motiva del Parte_1 provvedimento nella parte in cui avrebbe apoditticamente rigettato tutte le eccezioni, difese e richieste istruttorie da esso formulate in primo grado. Pt_1
3. costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame instando per il suo Controparte_1 integrale rigetto, con il favore delle spese.
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del giorno 22.10.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. L'appello è infondato per le ragioni di seguito spiegate.
5.1.Preliminarmente, prima di esaminare nel merito le eccezioni sollevate dall'odierno appellante, giova ricostruire la situazione fattuale che ne occupa:
a) l'appellato ha acquistato nel 2013, con atto regolarmente trascritto, la piena proprietà dell'immobile;
4 b) l'originario attore nel giudizio di primo grado ha fornito prova che il proprio acquisto derivava da una catena di trasferimenti tutti regolarmente trascritti – risalendo sino all'acquisto a titolo originario – e, segnatamente: i) atto del
15.05.2013, registrato a Giulianova nella medesima data al n. 2832 e trascritto a
Teramo il giorno successivo ai nn. 6550-4934, con il quale il CP_1 acquistava la proprietà dell'immobile controverso da , in Controparte_3 qualità di socio amministratore della;
ii) Controparte_3 atto del 17.10.2012 rep. n. 47008, racc. n. 20104, registrato a Giulianova il
18.10.2012 al n. 6561 trascritto a Teramo il giorno successivo al n. 10735 con il quale e (in qualità rispettivamente di: usufruttuaria Testimone_1 CP_2
e nudo proprietario) trasferivano la proprietà dell'immobile in parola alla società
di cui sopra;
iii) atto di compravendita a rogito del notaio Pt_2 [...] di Giulianova del 16.10.2010, rep. n. 36103, racc. n. 11031, registrato Per_3
a Giulianova il 12.11.2010 al n. 3138 e trascritto a Teramo il medesimo giorno al n. 10706 di formalità; iv) atto di compravendita a rogito del Notaio Persona_4 del 09.08.1967 al n. 7558, con il quale acquistava la nuda proprietà Testimone_1 dal marito , il quale si riservava l'usufrutto ed a seguito della morte Persona_5 di quest'ultimo nel 1979, la ne acquisiva la proprietà piena per intero. Tes_1
5.2.Venendo ora alla trattazione del primo motivo di appello, mediante il quale l'appellante lamenta sostanzialmente l'erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui avrebbe, in modo del tutto illogico, integralmente accolto la domanda di rivendicazione proposta dal senza neppure considerare l'asserito difetto di legittimazione CP_1 passiva (che, a dire di esso, sussisterebbe in capo al in quanto semplice titolare del Pt_1 diritto di abitazione sull'immobile conteso, dunque, non titolare di alcun diritto reale sullo stesso), questa Corte, coerentemente con quanto statuito dal giudice di prima istanza, osserva che sin dalla propria costituzione in giudizio, l'originario convenuto asseriva testualmente che “da sempre il sig. abita l'immobile predetto, Parte_1 legittimamente, pacificamente, avendone pieno titolo, in virtù di titolo parimenti lecito e legittimo e con il consenso degli unici e legittimi titolari, precisamente il sig. CP_2
, in qualità di nudo proprietario a far data dal 16/10/2010, e la sig.ra
[...] Tes_1
, in qualità di piena proprietaria sino al 16/10/20210 e quindi successivamente
[...]
5 quale esclusiva usufruttuaria, la quale ultima, a partire da tale ultima data, e con il consenso del nudo proprietario sig. , ha posseduto ed usufruito, in via piena, CP_2 esclusiva e legittima, l'immobile de quo, ivi continuando a stabilire l'abitazione familiare
e consentendo, ella medesima, ai figli e d convivere nella CP_4 Parte_1 predetta abitazione” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta fascicolo di primo grado); ed ancora, anche in occasione del deposito della seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ribadiva quanto detto “l'immobile rivendicato dall'attore in ragione di concessione fatta da altri due soggetti, tra cui la madre del sig. i quali Pt_1 ultimi a loro volta si ritengono legittimi titolari di diritti sull'immobile stesso, diritti questi ultimi asseritamente lesi a seguito di una grave truffa perpetuata in loro danno” (Cfr. pag. 1 memoria convenuto del 06.07.2017 fascicolo di primo grado).
La doglianza è priva di pregio per le seguenti ragioni:
a) nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. – quale è quella riconosciuta correttamente dal giudice di prime cure nel caso di specie – il soggetto passivamente legittimato è chiunque eserciti un potere di fatto sul bene, seppur senza titolo;
la giurisprudenza della Suprema Corte è granitica nel ritenere che la legitimatio ad causam attiva e passiva nell'azione di rivendicazione è determinata dal solo fatto del possesso o della detenzione del bene, non già dal titolo che lo giustifica;
a riguardo, con recente pronuncia ha sancito il principio – applicabile, peraltro, al caso che ne occupa – secondo cui il legittimato passivamente all'azione di rivendicazione è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado quindi di restituirlo (Cass. civ. sent. n. 28865/2021, sent. 13973/2006 e sent. 9861/1997);
b) dall'intera attività istruttoria e, più nello specifico, dalle dichiarazioni rese dalla teste
è emerso che ha sempre abitato l'immobile Testimone_1 Parte_1 controverso “Confermo che , mio figlio, vive con me da sempre presso Parte_1
l'immobile indicato e ivi risiedeva anche l'altra mia IG , venuta meno CP_4 cinque anni orsono. Il sig. è consapevole di tale circostanza e non è CP_2 contrario. Confermo di essere usufruttuaria del bene predetto” (Cfr. verbale di udienza primo grado del 17.03.2022). A ciò si aggiunga che, come tra l'altro rilevato dall'appellante nel proprio atto introduttivo il gli rivolgeva la richiesta di CP_1 rilascio immediato dell'immobile nel mese di aprile del 2016 “tanto da chiedere al
6 sig. , alla presenza di terzi, il permesso di entrare nell'appartamento”, Parte_1 richiesta rimasta pacificamente inevasa;
c) l'ordine di rilascio non poteva in alcun modo essere indirizzato alla ed al Tes_1
in virtù del dato obiettivo per cui dall'anno 2012 – sì come documentalmente CP_2 provato e dettagliatamente su riportato – costoro non sono più titolari di alcun diritto sul bene immobile per cui è causa.
d) oltretutto, come si è visto e si vedrà, l'appellante ha contestato e contesta pure la validità/efficacia del titolo di acquisto dell'appellante e, quindi, in ultima analisi, il diritto di proprietà dell'appellato;
e) la statuizione del primo giudice “Anche l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva del va rigettata atteso che da una parte non ha mai dato Pt_1 prova della titolarità del proprio diritto in abitare nell'immobile oggetto di causa, dall'altra risulta essere il soggetto che occupa l'immobile e che ne rivendica la proprietà, per cui sussiste la legittimazione passiva del appare, dunque, Pt_1 corretta e condivisibile.
5.3.Analoga considerazione deve essere fatta per il secondo motivo d'appello, mediante il quale il censura la sentenza gravata nella parte in cui avrebbe ritenuto, pur Pt_1 riconoscendo la condotta truffaldina attuata da l'acquisto Controparte_5 dell'originario attore pienamente valido, poiché avvenuto in buona fede.
5.4.La questione è stata così prospettata dall'appellante: “ … premesso che pende un giudizio nei confronti anche del sig. dinanzi il Tribunale di Teramo (è Controparte_1 pleonastico ricordare che la litispendenza inizia con il deposito del ricorso ex art. 702- bis c.p.c. depositato dalla sig.ra ), volto a far caducare il titolo di acquisto Testimone_1 dell'immobile per cui è causa ed azionato da controparte nel presente giudizio, consegue che, in realtà, il sig. non può considerarsi acquirente di buona fede Controparte_1 dell'immobile per cui è causa, stanti i plurimi elementi sospetti evidenziati nel parallelo giudizio avviato dalla sig.ra e richiamati nel presente giudizio …” (cfr. Testimone_1
Pag. 19 atto di citazione in appello). Tale prospettazione non coglie però nel segno.
Anzitutto, nel richiamato giudizio penale instaurato nei riguardi di e Controparte_5 nella sentenza di primo grado nonché di secondo grado (quest'ultima, peraltro priva di attestazione di irrevocabilità, dichiarativa del non doversi procedere nei confronti
7 dell'imputato con condanna al risarcimento dei danni in favore delle Controparte_5 parti civili e senza provvisionale) non vi è alcun cenno al CP_2 Testimone_1 successivo acquisto da parte del il quale non è minimamente menzionato nel CP_1 giudizio in parola. In secondo luogo, poiché il contratto concluso per effetto di truffa non
è nullo ma annullabile per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. (v. Cass. sent. 18930/2016 e sent. 7468/2011), era necessario proporre domanda ovvero avanzare eccezione riconvenzionale per l'annullamento del contratto del dante causa dell'appellato e soprattutto provare il dolo di quest'ultimo; non è stata poi provata la pendenza del giudizio civile asseritamente instaurato dalla nei confronti del poiché non è Tes_1 CP_1 stata allegata la notifica all'odierno appellato della citazione nel giudizio n. 959/2021 RG.
5.5.Va inoltre disattesa l'argomentazione dell'appellante secondo cui il non CP_1 poteva essere considerato acquirente in buona fede poiché avrebbe agito senza la dovuta diligenza e prudenza in quanto – stando a quanto sostiene l'appellante – avrebbe acquistato l'immobile conteso senza averlo visionato, senza la consegna delle chiavi e per giunta recandovisi solo tre anni dopo l'avvenuto acquisto. Infatti, in aderenza con quanto stabilito dal giudice di prima istanza, si osserva che l'odierno appellato acquistava a titolo oneroso per il prezzo di € 100.000,00 mediante atto pubblico notarile (nel quale si dà atto del pagamento del prezzo a mezzo bonifico bancario) il predetto bene dalla
[...]
(società unica proprietaria dell'immobile in virtù di Controparte_3 atto di compravendita di cui sopra, stipulato con la ed il nell'anno 2012, la Tes_1 CP_2 quale era rappresentata dal l.r. che compariva innanzi al Notaio), Controparte_3 riponendo legittimo affidamento sulle trascrizioni corrette e complete risultanti dai registri immobiliari, all'interno dei quali risultava: il titolo di acquisto della
[...]
e, quindi, la piena proprietà della società venditrice;
alcuna Controparte_3 cessazione di usufrutto. Dunque, non vi era alcuna circostanza ovvero segnale che potesse far dubitare l'acquirente sulla condotta illecita posta in essere da CP_1 CP_5
(figlio di ) in danno dei suddetti e Va aggiunto che
[...] CP_3 Tes_1 CP_2 non è stato né dedotta né dimostrata la irrisorietà del prezzo di acquisto (elemento dal quale si potrebbe ricavare la mala fede dell'appellante) e, come si è detto, nel procedimento penale a carico di (come del resto nella denuncia querela Controparte_5 delle persone offese) non vi è alcun cenno all'appellante.
8 5.6.Del resto, giova rammentare che, la buona fede dell'acquirente (che, secondo i principi generali, si presume) è valutata in base alle risultanze dei pubblici registri, non a eventuali sopralluoghi. Dunque, a nulla rileva quanto eccepito dall'appellante, poiché non sussiste alcun obbligo giuridico che imponga all'acquirente di visionare l'immobile prima del rogito, né di accertare se sia libero da persone o cose;
il poteva – come in CP_1 effetti avvenuto – acquistare l'immobile, riponendo legittimo affidamento sui registri immobiliari e le relative trascrizioni ivi presenti e rimandare l'ingresso nell'immobile e, un tale comportamento non riduce in alcun modo la tutela a suo favore. A ciò si aggiunga che, quand'anche l'acquirente odierno appellato avesse preso visione dell'immobile, trovandovi all'interno il quest'ultimo non godeva di alcun diritto reale sulla cosa, Pt_1 non vi era alcuna trascrizione e nessun contratto opponibile a terzi, pertanto, non essendo il comodato familiare trascrivibile, l'occupazione dell'appellante anche se nota al CP_1 non avrebbe in alcun modo inciso sulla validità ed efficacia del trasferimento.
[...]
5.7.Ne consegue che la statuizione del Tribunale sulla buona fede dell'acquirente appellato
“La sentenza di condanna per il reato di truffa a carico di non ha accertato Per_2 alcun concorso formale o materiale del nell'azione truffaldina ai danni di CP_1 Tes_1
e , dovendosi ritenere il medesimo acquirente in buona fede.
[...] CP_2 CP_1
V'è da aggiungere che, in sede penale, nessun sequestro immobiliare veniva operato al fine di riconsegnare l'appartamento ai legittimi proprietari. Si è proceduto alla vendita al terzo in buona fede al quale il convenuto non può opporre neppure la conoscenza del procedimento penale a carico del […] Nel caso che qui ci occupa, non c'è stato Per_2 sequestro, non è stata disposta confisca, ma risulta che il responsabile del reato di truffa debba risarcire di tutti i danni subiti e ” (Cfr. pagg. 5 e 6 Testimone_1 CP_2 sentenza impugnata), è del tutto corretta per i motivi meglio su esposti e l'appello sul punto va rigettato.
5.8.Il terzo motivo, quarto e quinto motivo – tutti afferenti, in buona sostanza, alla asserita intangibilità della posizione abitativa dell'appellante e che quindi, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente – sono del pari infondati. L'appellante, mostrando di non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza gravata – ove in modo puntuale e articolato è evidenziata l'inconsistenza giuridica delle tesi del convenuto e, comunque, osservato che, pur volendo qualificare la posizione del medesimo in termini di
9 comodato precario, la stessa sarebbe recessiva rispetto alla richiesta di restituzione del bene da parte del proprietario (v. pp. 2 e 3 a cui, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia integralmente) – è tornato a ribadire sterilmente di avere il diritto di abitare l'immobile e di non rilasciarlo al proprietario poiché tale diritto gli è stato “concesso” dai proprietari che vantano un valido titolo sul bene, ossia (quale nudo proprietario) e CP_2
(quale usufruttuaria, madre dell'appellante). Sennonché è sufficiente Testimone_1 replicare che il proprietario dell'immobile, in forza di un valido titolo di acquisto di compravendita, è l'odierno appellato e che rispetto al diritto di quest'ultimo di godere pienamente dell'immobile non ha e non può avere alcuna efficacia impeditiva un non meglio precisato “consenso” dei precedenti proprietari. Ne segue la completa irrilevanza delle esigenze abitative dell'appellante il quale è un mero e precario occupante sine titulo dell'immobile.
5.9.Infine, anche la doglianza di cui al sesto ed ultimo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel rigettare le richieste istruttorie avanzate dall'originario convenuto, è destituita di qualsivoglia fondamento. Ciò in quanto, il primo giudice correttamente con ordinanza 03.01.2018 non ammetteva le istanze istruttorie avanzate dal in quanto Pt_1 non probanti alcuna circostanza dirimente ai fini del decidere, trattandosi, invero, di documentazione non sopravvenuta ed estranea ai fatti di causa, poiché si ribadisce, il procedimento penale riguardava esclusivamente il totalmente Controparte_5 estraneo al giudizio che ne occupa. Ad analogo epilogo deve pervenirsi in merito alla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dal con la comparsa conclusionale nel Pt_1 primo grado del giudizio. Invero, anche nel presente grado, non è emersa la avvenuta notifica all'odierno appellato della citazione nel giudizio n. 959/2021 RG. promosso dalla ei riguardi del come già evidenziato da questo collegio con ordinanza Tes_1 CP_1 del 25.09.2024. Peraltro, l'appellato, con le note di precisazione depositate in data
23.7.2025, ha depositato documentazione dalla quale risulta che il predetto procedimento n. 959/2021 si è estinto in data 18.2.2025. Pertanto, sulla scorta della documentazione versata in atti, non sussiste alcun nesso di pregiudizialità necessaria che imponga la sospensione del presente giudizio.
6. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
10 7. Per il principio della soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, da liquidare in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione conforme al valore della domanda (€ 100.000,00), valori medi.
8. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame. Ai fini di tale attestazione, è irrilevante che la parte appellante, sulla base della documentazione versata in atti, in data 14.5.2024 sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spettando all'amministrazione giudiziaria e non alla Corte l'accertamento dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale. Sul punto, si richiama la sentenza 4315/2020 delle SS.UU della Corte di Cassazione, secondo cui <La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria>>; nella motivazione della pronuncia è anche affermato che il giudice può formulare l'attestazione “condizionandola” alla debenza del contributo inizialmente dovuto rendendo esplicita la distinzione tra i due predetti ambiti aventi distinta competenza, distinzione che è implicita nella norma, fermo restando che lo stesso giudice ben può esimersi dalla attestazione in parola ove, a differenza del caso in esame, appaia ictu oculi evidente che l'iniziale pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso in ragione della materia su cui verte la controversia (ad es.: “equa riparazione” ai sensi della L. n. 89 del 2001 o disciplinare magistrati) o della qualità soggettiva delle parti (come le Amministrazioni dello Stato).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
11 2) condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per compenso;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
CO AR NC S. OC
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