Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 15.10.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 851 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
con l'Avv. Michele Calabrese Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Vittorio Sitra Controparte_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Risarcimento danni ex art. 2087 c.c.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 2.2.21 esponeva: Parte_1
a) di lavorare alle dipendenze del con inquadramento nella categoria B del CCNL Controparte_1
Enti locali, svolgendo le sue mansioni presso l'Ufficio anagrafe comunale;
b) che il 18.8.20, alle ore 17,45 circa, era stato aggredito da un soggetto presente nei locali comunali con ingiurie e minacce;
c) che tale soggetto colpiva con pugni un computer attraverso un'apertura della vetrata adibita alla consegna dei documenti. Inoltre, colpiva il vetro divisorio cagionandone un'incrinatura, tentava di sfondare la porta antipanico per accedere oltre la vetrata e scagliava sedie contro la vetrata nel tentativo di sfondarla;
d) che a seguito di tale aggressione aveva subito danni fisici come da certificazione medica in atti, attestante un disturbo postraumatico da stress con prescrizione di terapia per mesi sei, nonché danni
1
2) Denunciava che la responsabilità di quanto accaduto era da imputare al che Controparte_1 aveva omesso di mettere in atto qualsiasi misura di sicurezza, nonostante i numerosi precedenti verificatisi risultanti da una richiesta avanzata dal personale degli uffici demografici in atti. Il datore di lavoro, dunque, era rimasto inerte nonostante la quotidiana aggressione subita dai lavoratori, mentre avrebbe dovuto mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare la salute dei suoi dipendenti.
3) Concludeva chiedendo, previo accertamento della responsabilità del la Controparte_1 condanna dell'ente locale al risarcimento dei danni pari ad euro 9.846,27, a titolo di danno non patrimoniale, e di euro 1.830,30, a titolo di danno patrimoniale.
4) Nella resistenza dell'ente locale convenuto, il tribunale di Crotone, dopo aver richiamato precedenti giurisprudenziali in tema di art. 2087 c.c., con particolare riguardo agli oneri di allegazione e prova del lavoratore, ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Posto che non risulta esservi contestazione da parte del in ordine alla dinamica dei fatti CP_1 accaduti in data 18.08.2020, la stessa può, quindi, dirsi accertata nei termini riportati in ricorso, ai sensi del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. Ciò posto, come ricavabile dalla stessa descrizione fornita dal sig. , il giorno 18.8.20, alle Pt_1 ore 17.45 circa, mentre lo stesso si trovava sul posto di lavoro, dietro lo sportello dell'Ufficio Anagrafe, un soggetto successivamente identificato dai Carabinieri intervenuti sul posto, cominciava dapprima ad aggredirlo verbalmente, con minacce ed ingiurie, successivamente, passando il braccio per il foro di apertura della vetrata che consente il passaggio di documenti, scagliava pugni sul pc;
ancora, dava violenti colpi al vetro divisorio ( che si incrinava), tentava di sfondare la porta antipanico ed, infine, sempre nel tentativo di accedere oltre la vetrata, vi scagliava contro delle sedie. Ebbene, dalla descrizione sopra riportata, risulta evidente come all'interno del luogo di lavoro vi fosse una vetrata ed una porta antipanico, utili a separare i dipendenti dal pubblico ed idonee, come di fatto accaduto nel caso di specie, a presidiare l'incolumità dei lavoratori. Invero, nonostante l'aggressore avesse più volte con veemenza e ripetutamente cercato di sfondare la porta antipanico e la vetrata, al fine di giungere al di là delle stesse, non riusciva nel proprio intento, a riprova del fatto che nessun comportamento omissivo, contrario ai doveri contrattuali di cui all'art. 2087 c.c. può essere ascritto al datore di lavoro, avendo lo stesso certamente adottato quelle misure di prevenzione che, nel caso di specie, si sono rivelate idonee ad impedire che l'aggressore giungesse a diretto contatto con il sig. , oltrepassando la vetrata e la porta antipanico. Pt_1
Né si comprende in che modo il datore di lavoro avrebbe potuto evitare le minacce verbali proferite dall'utente nei confronti del , trattandosi di un ufficio aperto ed al servizio del pubblico. Pt_1
Come già anticipato, il contenuto dell'obbligo di sicurezza non può mai dilatarsi fino al punto di dare luogo ad una sorta di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, richiedendosi, infatti, pur sempre che la sua condotta, commissiva o omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, quanto meno colposo, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.
E se tale è la ricostruzione dei fatti, dalla quale certamente non può ricavarsi in maniera automatica alcuna responsabilità datoriale, spettava al lavoratore provare, dando contenuto alla clausola generale del 2087 cc., quali regole di condotta il Comune avrebbe violato, individuando quelle misure di prevenzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la lesione del bene tutelato.
Nulla, invece, è stato dedotto sul punto.
2 Nonostante il ricorrente faccia riferimento a quotidiane aggressioni sul luogo di lavoro (sia verbali che fisiche), non offre alcuna prova a sostegno di tali fatti, né può sopperire a tale specifico onere probatorio la missiva inoltrata in data 26.08.2020, a firma dei dipendenti (non meglio identificabili) dell'Ufficio Anagrafe, avente ad oggetto generici ed in alcun modo circostanziati episodi di aggressione ai loro danni (da verificare).
Il sig. , invero, avrebbe potuto fornire la dimostrazione di tali circostanze, ad esempio, Pt_1 articolando specifici capitoli di prova testimoniale, anche in relazione agli ambienti e alle condizioni lavorative nonché al fine di offrire a questo giudice elementi utili per ricostruire le modalità dell'aggressione (eventualmente lamentando l'assenza di un addetto alla sicurezza, di un sistema di videosorveglianza etc..etc..) Né l'articolo di giornale acquisito all'udienza dell'11.2.22, che peraltro risulta privo di data, può ritenersi utile a dimostrare, per la sua genericità, gli specifici fatti per cui è causa e che, si ripete, dovevano essere puntualmente articolati nel ricorso introduttivo.
Va da sé che i danni riportati dal sig. , per come accertati dal CTU nominato dal precedente Pt_1 giudicante, non possono essere ascritti a responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., in quanto seppur lo stato d'ansia “diagnosticato la prima volta nel 2010” può aver subito un aggravamento a seguito dello spavento causato dall'aggressione subita in data 18.8.20, la stessa non può essere ascritta da una colpa del datore di lavoro. L'insussistenza del nesso causale, assorbe gli ulteriori profili di doglianza….”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) errata valutazione dei fatti di causa ad opera del giudice di primo grado, che non aveva considerato che l'ignoto assalitore era stato bloccato dal dipendente e dai Controparte_2
Carabinieri giunti sul posto, per cui, in assenza di tali interventi, il vetro divisorio già incrinato si sarebbe rotto e avrebbe consentito l'accesso. Se, infatti, il vetro fosse stato antisfondamento, non si sarebbe incrinato. Il giudice, inoltre, non aveva tenuto conto che il fatto era avvenuto alle ore 17,45 in cui gli uffici erano chiusi al pubblico (fatto notorio che, come tale, non va provato), per cui la responsabilità del datore di lavoro doveva essere ravvisata nell'aver consentito l'accesso al pubblico in orario di chiusura degli sportelli. Inoltre, a prescindere dal fatto che il danno subito dal lavoratore
è dovuto alla paura di essere aggredito fisicamente e non dalle minacce verbali, se il Comune avesse impedito l'accesso nelle ore di chiusura, non ci sarebbero state neanche le minacce verbali (ecco la risposta al quesito del primo Giudice).
5.2) erronea ed omessa valutazione delle prove, dal momento che il tribunale non aveva tenuto conto della missiva del 19.8.20 dei responsabili dell'Anagrafe e dell'ufficio dello Stato Civile, da cui emergeva che il vetro era stato danneggiato, per cui non era antisfondamento, e che vi erano stati quotidiani episodi di aggressione, per cui i dipendenti avevano chiesto un presidio di sicurezza. Né il tribunale aveva tenuto conto di una ulteriore missiva del 25.10.21 a firma di tale Persona_1
, con cui questi segnalava una ulteriore aggressione avvenuta in pari data nell'atrio del
[...] palazzo cittadino. Anche da tale scritto emergeva la necessità di istituire un servizio di sicurezza con la costante presenza dei vigili.
5.3) contraddittorietà tra l'ordinanza con cui il tribunale aveva respinto le istanze di prova orale in quanto le relative circostanze erano pacifiche, ammettendo Ctu medico-legale, e la motivazione della sentenza, con cui era stata evidenziata la carenza espositiva del ricorso e la mancanza di prova della responsabilità del datore di lavoro. Il giudice di primo grado, inoltre, avrebbe dovuto azionare i suoi poteri di ufficio ex art. 421 c.p.c. al fine di meglio chiarire la dinamica del fatto ed, eventualmente, le mancanza che imputava al Tali poteri, dunque, dovevano essere esercitati dal giudice di CP_1 appello, ammettendo le prove anche in deroga al principio generale del divieto di nuove prove in questo grado di giudizio.
3 5.4) l'erronea affermazione di assenza di nesso di causa tra i danni denunciati dal ricorrente e la responsabilità del datore di lavoro, mentre il Ctu nominato aveva chiaramente affermato il contrario.
6) L'appellante ha inoltre dedotto che ulteriore episodio di aggressione era avvenuto in data 11.7.22 ed ha concluso per la riforma della sentenza impugnata con condanna dell'ente al risarcimento dei danni per come quantificati in ricorso o, comunque, sulla base della Ctu di primo grado.
7) Il si è costituito concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
8) Le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione, devono essere respinti, dovendosi evidenziare che il gravame è caratterizzato da non pochi profili di inammissibilità, laddove il ricorrente mira ad introdurre nuove allegazioni in fatto volte a colmare l'evidente carenza di allegazione da cui era caratterizzato il ricorso introduttivo del giudizio.
10) In questo, infatti, non veniva in alcun modo chiarito in cosa consistesse l'inadempimento del datore di lavoro, da porre in relazione all'episodio occorso il 18.8.20 all'interno dell'ufficio anagrafe in cui il ricorrente stava svolgendo le sue mansioni.
11) Nel ricorso, infatti, si descriveva con sufficiente precisione la dinamica dell'aggressione del
18.8.20, ma nel momento di segnalare, come doveroso, le misure di sicurezza che il datore di lavoro avrebbe dovuto porre in essere a tutela della sua salute, non si andava al di là di generiche denunce secondo cui il Comune di aveva “omesso di mettere in atto qualsiasi misura di sicurezza”, CP_1 era “rimasto inerte”, mentre doveva “mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie per salvaguardare la salute dei propri dipendenti”, finendosi per affermare una non meglio chiarita necessità di “una formazione idonea per poter affrontare al meglio il potenziale rischio di aggressioni”.
12) In tali termini, è ovvio che rimane ignota la misura di sicurezza a tutela della salute che il CP_1 di avrebbe dovuto predisporre, così finendo per avanzare una domanda sostanzialmente CP_1 fondata su una responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2087 c.c., che la giurisprudenza di legittimità costantemente esclude.
13) Inoltre, sotto il profilo probatorio della sussistenza di una particolare situazione di rischio, il ricorrente non ha in alcun modo chiesto di provare che presso l'Ufficio Anagrafe vi erano state in precedenza altre aggressioni nei confronti del personale.
14) A prescindere dal fatto che ciò non esimeva il ricorrente dall'allegare comunque l'inadempimento in cui il datore di lavoro era incorso, le non meglio chiarite anteriori aggressioni non risultano certo provate dalla missiva del 19.8.20 a firma di due funzionari comunali, stante la sua genericità sul punto.
15) A ciò si aggiunga che le uniche richieste di prova orale erano riferite alla dinamica dell'aggressione, che il tribunale non ha correttamente ammesso, atteso che tali circostanze era ampiamente provate per non contestazione.
4 16) Ad ogni modo, è la stessa dinamica dell'episodio del 18.8.20, come narrata dal ricorrente, che dimostra come i presidi adottati dal Comune di erano e si sono in concreto rilevati idonei, CP_1 tenendo anche conto delle attività svolte all'interno di un Ufficio Anagrafe, non certo caratterizzate per loro natura da una esposizione a rischio, tale da consigliare ulteriori e più appropriate misure di sicurezza.
17) È un fatto che l'aggressione fisica ai danni del ricorrente non si è verificata perché la sua postazione di lavoro era separata dall'ambiente riservato al pubblico da ostacoli costituiti da una vetrata e da una porta antisfondamento che l'aggressore non è riuscito a superare nonostante la proditoria aggressione nei termini narrati dal ricorrente. L'ignoto aggressore, infatti, è riuscito solo a colpire un computer in dotazione all'amministrazione per il tramite di un'apertura della vetrata utile solo al passaggio dei documenti, come tale evidentemente necessitata anche in ragione degli adempimenti normalmente svolti all'interno di un ufficio anagrafe, ma non è riuscito ad entrare in contatto con il ricorrente grazie agli ostacoli sopra citati.
18) Solo in questo grado di giudizio l'appellante mira ad introdurre nuove circostanze, secondo cui il suo ufficio, all'ora dell'aggressione, era chiuso al pubblico, per cui nessun estraneo doveva esservi presente, e che l'aggressione era stata impedita solo grazie all'intervento di un suo collega e, poi, dei
Carabinieri.
19) Senonché, a prescindere dal tardivo tentativo di introdurre in giudizio elementi di colpa nemmeno accennati nel ricorso introduttivo, non si capisce perché la circostanza della chiusura al pubblico delle
17,45 sarebbe addirittura un fatto notorio che, dunque, non sarebbe stato necessario provare.
20) Non solo, perché la circostanza è smentita da quanto lo stesso ricorrente ha riferito in sede di denuncia presentata ai Carabinieri di nello stesso giorno dell'aggressione, da cui risulta che CP_1
l'Ufficio Anagrafe, pur chiuso al pubblico per gli atti ordinari, era invece aperto dalle 15,00 alle 18,00 per i sottoscrittori delle liste e per i candidati delle elezioni comunali del 2020.
21) Ne consegue che l'introduzione negli uffici dell'aggressore era un'evenienza del tutto normale ed inevitabile, mentre non si vede in che modo l'ente poteva finanche prevenire la iniziale aggressione verbale posta in essere dall'ignoto personaggio una volta fatto accesso negli uffici comunali.
22) Per il resto non può che ribadirsi che i presidi adottati dal hanno ampiamente evitato il CP_1 contatto fisico ai danni del ricorrente, mentre la deduzione secondo cui tale contatto si sarebbe verificato ove non fosse intervenuto il collega del ricorrente e i Carabinieri è frutto di una mera ipotesi introdotta solo in grado di appello e che comunque non scalfisce la conclusione dell'assenza di alcun profilo colposo imputabile al datore di lavoro.
23) Quanto, poi, alla ulteriore missiva a firma del dipendente comunale Persona_1 dell'ottobre 2021, la stessa risulta del tutto irrilevante sia perché relativa ad un episodio occorso più di un anno dopo i fatti di causa, sia perché, contrariamente a quanto il ricorrente afferma, da essa emerge un episodio riferito non all'Ufficio Anagrafe, ma occorso nell'atrio di ingresso del Comune di CP_1
24) Non è dunque accoglibile il tentativo del ricorrente di introdurre solo in appello un profilo colposo del datore di lavoro individuato in modo ondivago ora nell'aver consentito l'ingresso nell'Ufficio anagrafe in orario di chiusura al pubblico, come visto smentito, ora nel non aver predisposto un generico presidio di sicurezza a tutela dei lavoratori.
5 25) La sentenza impugnata deve dunque essere confermata perché il rigetto del ricorso risulta conforme all'insegnamento di legittimità (Cass. n° 28516/19) secondo cui La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria di un dipendente ferroviario, che aveva avuto un infarto in conseguenza di un'aggressione da parte di terzi sul treno su cui prestava servizio, senza tuttavia allegare i fattori concreti di rischio cui era stato esposto).
26) L'evidente lacuna che caratterizzava il ricorso introduttivo nei termini sopra chiariti non era certo colmabile attraverso un supplemento di istruttoria che avrebbe dovuto addirittura creare in corso di causa un inadempimento colposo del datore di lavoro nemmeno accennato.
27) Le risultanze della Ctu comunque espletata nel corso del primo grado di giudizio risultano quindi del tutto superflue, dal momento che i danni patrimoniali e non asseritamente subiti dal ricorrente non possono dirsi conseguenza di una responsabilità ex art. 2087 c.c. dell'ente locale, per cui essi non sono in ogni caso risarcibili.
28) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante (euro 11.000), mentre dal tenore della decisione discende per il ricorrente l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass.
SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Crotone n° 521/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre Parte_1 accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 4.12.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
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