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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1721/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Tommaso Vespo;
APPELLANTI
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore;
entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Simonetta Sabato;
1 APPELLATE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 Parte_1
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Caltagirone, Controparte_1
esponendo: di avere contratto con la banca convenuta in data 28/9/2005 un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile;
che il tasso di interesse convenuto era usurario;
che erano indeterminate le clausole afferenti il calcolo degli interessi, siccome indeterminabile era l'oggetto del contratto;
che era stato violato l'obbligo della forma scritta, per la discrasia fra il tasso negoziale e quello applicato;
che il metodo di ammortamento alla francese previsto nel contratto comportava l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto e l'applicazione di interessi anatocistici;
che la condotta della banca, violando gli obblighi di trasparenza e l'affidamento dei consumatori, aveva determinato un danno risarcibile.
Chiedevano, previa declaratoria della nullità parziale del contratto, la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente incamerate ed al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio contestando le pretese avversarie e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Interveniva volontariamente nel giudizio, quale cessionaria in virtù di un'operazione di cartolarizzazione comprendente il credito dedotto in giudizio, Controparte_2
Con sentenza n. 409/2021 del 20 ottobre 2021 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice regolando le spese in base al principio della soccombenza.
Avverso la sentenza e anno interposto appello sulla Parte_2 Parte_1
base di sette ragioni di censura.
Costituitisi in giudizio, gli appellati hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Disposta la sostituzione del relatore originariamente designato, trasferito ad altro ufficio, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Nell'ordine logico, deve scrutinarsi il secondo motivo a mezzo del quale gli appellanti censurano il rigetto della richiesta dell'ordine di esibizione dei documenti del rapporto di mutuo ed insistono sulla detta richiesta.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Ed invero, il Tribunale, dopo avere ritenuto inammissibile la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa al rapporto bancario, ha comunque disposto una consulenza tecnica d'ufficio contabile sulla scorta dei documenti prodotti, così riscontrando che “nessun tasso usurario ne anatocismo occulto è stato applicato dalla banca”, senza rilevare l'impossibilità di effettuare compiutamente l'accertamento contabile per la mancata produzione documentale da parte degli attori.
Pertanto, avendo il Tribunale, in definitiva, ritenuto sufficiente – al fine di esaminare le domande attrici - la documentazione prodotta, non si comprende quale interesse abbia la parte a censurare la sentenza laddove – con accertamento privo di refluenza sulle statuizioni adottate, e dunque in definitiva attraverso un mero obiter dictum - è stato dichiarato inammissibile l'ordine di esibizione.
L'appellante, del resto, non indica quale documentazione sarebbe rilevante acquisire, che non sia stata già depositata in atti, così non potendosi comprendere la ragione della permanenza dell'interesse a richiedere l'ordine di esibizione.
Con il primo ed il terzo motivo viene dedotto che ha errato il primo giudice nell'escludere l'usurarietà del tasso di interesse pattuito.
In particolare, assumono gli appellanti che: il Tribunale ha adottato una motivazione apparente, di fatto rifacendosi alla relazione di c.t.u. nonostante il consulente non avesse dato risposta alle specifiche osservazioni o ai quesiti espressi nel mandato, in particolare a quello sull'esistenza dell'usura originaria;
che “il confronto tra piano di ammortamento alla francese e piano all'italiana prospettato dal giudice di primo grado non ha invero alcuna attinenza con la questione dell'usurarietà dei tassi”, atteso che la verifica dell'usurarietà va eseguita raffrontando i tassi contrattuali (pattuiti ed effettivi) con i tassi previsti dai decreti ministeriali;
ha errato il Tribunale nel ritenere che gli attori avessero dedotto l'usurarietà operando la sommatoria tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello degli interessi moratori, atteso che il tasso di mora pattuito, pari al 12,82%, superava comunque il tasso soglia, pari al 7,74%.
Il motivo è infondato.
Dalla relazione di c.t.u. e dalla documentazione allegata (in particolare, il decreto ministeriale di rilevazione dei tassi ai fini dell'usura, relativo al periodo che quivi interessa)
3 emerge che il tasso soglia degli interessi per le operazioni afferenti i mutui a tasso fisso con garanzia reale, stipulati nel trimestre di riferimento, è pari al 7,74% (5,16%, aumentato della metà).
Ed avendo le parti convenuto il tasso di interesse nella misura del 5% annuo (con
ISC del 5,12%), è evidente come il detto tasso sia contenuto nei limiti del cd. tasso soglia, siccome accertato dal Tribunale.
Quanto agli interessi moratori, è noto che, per principio dal quale non vi è motivo di discostarsi, la disciplina antiusura trova applicazione anche a tale tipologia di interessi, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
Ciò, tuttavia, non comporta il cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma la verifica dell'usurarietà per ciascuna tipologia di interesse.
Ciò tanto più è vero, ove si considerino i principi recentemente affermati dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19597/2020.
La Suprema Corte ha precisato che: la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media (siccome nel caso di specie) la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti;
dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.
Afferma inoltre la Corte di cassazione che “l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no.
Ciò perché (cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un
4 diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva. Tuttavia - ed in ciò sta la risposta al secondo quesito, nel senso che il tasso rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento - la conseguenza è che la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato dalla banca, posto che ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunché a tale titolo.
Onde se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall'altro lato sarà limitato l'effetto del giudicato di accertamento, non idoneo automaticamente a valere con riguardo alla futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad escludere che l'interesse pattuito sia dovuto. In altri termini, se il finanziato agisca in accertamento in corso di regolare rapporto, ed ottenga sentenza di nullità della clausola, ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.
Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade l'interesse ad agire per
l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata.
In conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore.
Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art.
1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato”.
Facendo applicazione dei descritti principi al caso di specie, rileva la Corte che non è
5 stata mai dedotta l'effettiva applicazione degli interessi moratori, dovendosi anche considerare che, a fronte di un mutuo della durata di 15 anni, stipulato il 30/9/2005, i mutuatari hanno estinto ogni debito il 10/4/2018 (v. relazione di c.t.u.), prima della sua scadenza.
In ogni caso, poi, il decreto ministeriale del trimestre di riferimento rappresenta che il tasso di mora mediamente rilevato è pari a 2,1 punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse corrispettivo (e dunque a 5,16+2,10= 7,26), sicché il limite del tasso degli interessi moratori è pari al detto valore, aumentato della metà, e dunque al 10,89%.
Ora, nel contratto inter partes è previsto che il tasso degli interessi moratori era
“attualmente” del 7,70% e che comunque esso sarebbe stato stabilito trimestralmente aumentando del 50%, e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze ai sensi della legge n. 108/96 per la categoria delle operazioni qualificate come mutui con garanzia reale a tasso fisso.
Pertanto, se per un verso gli appellanti errano nel sostenere che il tasso di interesse complessivo pattuito fosse del 12,82% (così sommando, siccome evidente anche dalla lettura della relazione del consulente di parte, in atti allegata, l'interesse corrispettivo con quello moratorio), per altro verso deve categoricamente escludersi l'usura del tasso moratorio pattuito.
Con il primo ed il quarto motivo viene dedotto che la sentenza è nulla per l'omessa pronuncia sulle “domande di nullità parziale del mutuo per indeterminatezza delle clausole sugli interessi e del piano di ammortamento, per violazione della forma scritta, per difformità tra tassi negoziali ed effettivi”; che male ha fatto il primo giudice a ritenere legittima l'applicazione del metodo di ammortamento cd. alla francese, il quale ha creato una discrasia tra il tasso indicato ed il tasso effettivo, con la conseguente applicazione del sistema dell'anatocismo, siccome dimostrato nella relazione del consulente di parte.
Il motivo è infondato.
Ed invero, come recentemente affermato dalla Corte di cassazione (sentenza n.
15130/2024, resa a sezioni unite, a proposito del mutuo a tasso fisso) l'ammortamento alla francese – costituito da rate costanti, in cui il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale - non determina in sé
6 l'applicazione di interessi composti.
Il maggior carico di interessi del prestito non dipende infatti - e comunque non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento alla francese standardizzati - da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi scaduti (propriamente anatocistici), ma dalla tipologia del piano concordato tra le parti e precisamente dal fatto che in esso la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente capitale ricevuto.
Inoltre, le sezioni unite hanno statuito che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Ciò non esclude, in linea di principio, che il piano di ammortamento di un mutuo sia diverso rispetto a quelli standardizzati e che il suo risultato sia l'applicazione degli interessi anatocistici.
È tuttavia necessario, in tali casi, che l'asserzione del mutuatario che agisce in giudizio sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (v. Cass. n. 13144/2023).
Ebbene, nel caso di specie, difetta tale specifica allegazione, avendo sin dal giudizio di primo grado gli attori – e la prodotta consulenza di parte – dato per presupposto che il piano di ammortamento, siccome alla francese, piuttosto che all'italiana, producesse interessi anatocistici.
Con il quinto motivo assumono gli appellanti che il primo giudice ha omesso ogni pronuncia sulle domande subordinate volte alla pronuncia della “nullità parziale per indeterminatezza e violazione della forma scritta” e di “nullità parziale per difformità tra tasso negoziale e tasso effettivo”.
Il motivo è inammissibile, siccome eccessivamente generico. Non spiegano, infatti, gli appellanti, in cosa consisterebbe la detta nullità parziale, e in che cosa differisca dalle deduzioni esaminate.
Con il primo ed il sesto motivo viene dedotto che ha errato il Tribunale nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva di che, semmai, poteva essere Controparte_1
7 dichiarata solo per il periodo successivo all'avvenuta cessione del credito in favore di
[...]
Controparte_2
Il Tribunale ha sul punto ritenuto che “In ordine alla carenza di legittimazione attiva formulata da la stessa è fondata stante l'intervenuta Controparte_1 cartolarizzazione e cessione del proprio credito in favore di . Controparte_2
In realtà, se per la domanda di accertamento della nullità delle clausole del contratto la legittimazione passiva spettava tanto alla cedente, quanto alla cessionaria, la domanda di ripetizione di indebito e quella risarcitoria vedevano come unica legittimata passiva la cedente, avendo acquistato il solo credito dedotto in lite. Controparte_2
La fondatezza del motivo, tuttavia, comporta soltanto una diversa motivazione del rigetto, basato non sul difetto di legittimazione, ma sull'infondatezza della domanda proposta nei confronti di , fermo restando che, in difetto di impugnazione Controparte_1
del relativo capo, rimane immutata la statuita compensazione delle spese.
Con il settimo ed ultimo motivo gli appellanti si dolgono della condanna alle spese.
Rilevano, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare il comportamento della controparte, contrario ai principi di lealtà.
La deduzione è infondata.
Ed invero, se per un verso in forza del rigetto della domanda attrice (che qui si conferma) il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, per altro verso la mancata partecipazione alla procedura di mediazione è stata giustificata dalla banca (si veda la missiva in atti) dall'infondatezza della pretesa, avendo altresì la banca informato gli istanti che non avrebbe aderito alla procedura conciliativa, non sussistendo i presupposti per la conciliazione.
Non ricorrono, dunque, le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui rinvia al contenuto dell'art. 88 del codice di rito.
Infondato, altresì, è il profilo afferente il quantum delle spese liquidate.
Ed invero, assumono gli appellanti che lo scaglione di riferimento era quello compreso fra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00.
Il motivo è infondato, sol che si consideri che pur se la domanda di ripetizione era limitata all'importo di €. 15.119,35, gli attori chiedevano altresì la cancellazione dell'ipoteca trascritta sull'immobile e la condanna della banca al risarcimento dei danni nella stessa misura “ovvero di quella maggiore o minore risultante dalla disponenda CTU e in ogni caso a quella ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ove occorra previa determinazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
8 Domande, queste, sulle quali ancora oggi insistono.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 409/2021 in data 20/10/2021 del Tribunale di Parte_2
Caltagirone, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 7.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 2 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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