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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 20/01/2026, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 768/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente e Relatore
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13862/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Ardea - Via Salvo D Acquisto 00040 Ardea RM
elettivamente domiciliato presso uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720231460001686007 IRPEF-ALTRO 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140079854347000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140269704648000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150008895532000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150048482190000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150087919147000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150203357522000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160110553916000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160185103019000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170070708853000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170070708853000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170249502666000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180019620300000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180047828210000 CANONE TV 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190083532206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190149508022000 CANONE TV 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210084700732000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F502981/2017 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011202370/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011202370/2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.09.2025 ,il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 9144/1622 del 19.02.2025,,notificata il 19.05.2025 relativa al mancato pagamento della somma di € 296.163,73, dovuta a vario titolo per pretese tributarie e non , riferite ad annualità ricomprese tra il 2008 e il 2021.
Opponeva l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria;
delle cartelle di pagamento sottese;
per difetto di motivazione;
per prescrizione dei crediti azionati;
per omessa/carente indicazione delle modalità del calcolo degli interessi;
per omessa indicazione dei beni da sottoporre ad ipoteca difetto di motivazione;
per carenza di motivazione, ultroneità ed illogicità dell'atto impugnato;
violazione dell'art. 77 del DPR 602/1973.per carenza dei poteri a sottoscrivere l'atto del soggetto procedente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma la quale ,limitata la difesa all'avviso di accertamento n. TK501F5029812017 di propria competenza, rilevava che lo stesso era stato regolarmente notificato ed impugnato ,prima dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Roma e successivamente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio , sez. 10, che con sentenza n. 3280/2022 passata in giudicato aveva confermato le ragioni dell'ente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ,preliminarmente , eccepiva il parziale difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di addebito INPS;
replicava puntualmente alle avverse censure deducendo la infondatezza dell'opposizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma la quale ,limitata la difesa alle cartelle di pagamento n. 09720140269704648000;n. n. 09720150008895532000; n.
09720150203357522000; n. 09720160110553916000; n. 09720160185103019000; n.
09720170070708853000; n. 09720170249502666000; n. 09720180047828210000; n.
09720190149508022000 ed all' avviso di accertamento n. TK7011202370/2018 di cui forniva prova della intervenuta notifica , eccepiva l'inammissibilità del ricorso in mancanza di vizi propri e l'infondatezza delle restanti eccezioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 12.01.2026 , previa declaratoria di inammissibilità della istanza in assenza di un atto esecutivo, sulle conclusioni delle parti presenti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale ,in rito, va verificata la giurisdizione di questa Corte a conoscere della controversia.
Occorre rilevare che il ricorrente ha proposto opposizione, tra gli altri, avverso gli avvisi di addebito Inps
n. 39720150000855063000, n. 39720150019327489000, n. 39720160019942989000, n.
39720190005740525000, n. 39720190030036165000, n. 39720210006158882000, n.
39720220015598264000, n. 39720220032437433000 emessi a seguito di violazioni di natura non tributaria.
Trattasi, all'evidenza ,di domanda che è al di fuori della giurisdizione tributaria e la sua impugnativa, pertanto, esula dalla competenza delle Corti di Giustizia Tributarie, rientrando in quella dell'Autorità
Giudiziaria ordinaria,nella specie Tribunale di Velletri in funzione del Giudice del Lavoro .
Deve ,conseguenzialmente,farsi declaratoria di difetto di giurisdizione .
Nel merito,il ricorso è infondato e va rigettato.
In primo luogo , va respinta l'eccezione di mancata notifica del preavviso di ipoteca, essendo risultato dimostrato che la comunicazione preventiva n. 09776202300004712000 è stata consegnata al destinatario in data 04.01.2024. Infondato ,altresì, l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La legittimità di un atto notificato al contribuente priva della relativa motivazione costituisce tematica di particolare rilevanza nel contenzioso tributario.
Innanzitutto, è bene distinguere il caso in cui l'atto sia preceduto dalla notifica al contribuente da uno specifico atto impositivo oppure sia il primo ed unico atto con il quale l'Ente impositore abbia esercitato la propria pretesa tributaria.
Nel primo caso,qui di interesse, la giurisprudenza ha affermato che l'atto emesso a seguito della notifica di un precedente atto per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, “non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato” .
Nella specie ,è risultato dimostrato ,con riferimento all'avviso di accertamento n. TK501F5029812017 emesso dalla Direzione Provinciale II di Roma che lo stesso , notificato, è stato impugnato con conferma della sua legittimità ,in virtù di sentenza n. . 3280/2022 della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio , sez. 10.
L'avviso di accertamento n. TK7011202370/2018 emesso dalla Direzione Provinciale 3 di Roma è stato notificato in data 16.10.2018 ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La cartella di pagamento n. 09720140079854347000 è risultata notificata in data 06.02.2015,n.
09720140269704648000 è risultata notificata in data 20.05.2015 ; n.. 09720150008895532000 è risultata notificata in data 17.07.2015; n. 09720150048482190000 è risultata notificata il 31.07.2015 ; n.
09720150087919147000 è risultata notificata il 15.05.2015 ; n. 09720150203357522000 è risultata notificata in data 02.02.2016; n. 09720160110553916000 è risultata notificata il 30.12.2016 :n. .
09720160185103019000 è risultata notificata il 26.12.2016 ; n. 09720170070708853000 è risultata notificata in data 05.06.2017; n. 09720170249502666000 è risultata notificata il 12.06.2019 ; n.
09720180019620300000 è risultata notificata il 16.11.2018 ; n. 09720180047828210000 è risultata notificata il 12.06.2019 ;n. 09720190083532206000 è risultata notificata il 01.07.2022 ; n.
09720190149508022000 è risultata notificata il 16.06.2022 ; n. 09720210084700732000 è risultata notificata il 30.04.2022 .
Qualora la parte destinataria di un atto contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della esecuzione della stessa ( secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento) resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, a tal fine bastando le informazioni desumibili dalla relata di notifica
A tale stregua, non è consentita la deduzione di vizi propri degli atti presupposti che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente impugnando questi ultimi e correlativamente legittima la comunicazione impugnata,non essendo ,altresì,risultato contestato il relativo mancato pagamento.
Di più.
Dalla produzione versata in atti dal Concessionario è risultata provata la esecuzione della notifica di precedenti intimazioni ,da ultimo in data 26.10.2024 ed anche atti di pignoramento presso terzi , contenenti la indicazione degli atti controversi .
La rituale notifica degli stessi ha comportato ,da un lato, l' effetto interruttivo della prescrizione costituendo manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto con conseguente esercizio del relativo potere.
Dall'altro, ha comportato la cristallizzazione dell'obbligazione di cui si controverte.
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria pena,appunto, la cristallizzazione dell'obbligazione,
Sussiste,pertanto, l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione degli atti prodromici e quella di notificazione dell'avviso stesso.
Né è illegittima la comunicazione di ipoteca perché priva della indicazione degli elementi identificativi dell'immobile ad ipotecarsi.
Dalla lettura delle disposizioni in tema, si rileva che esse non dettano alcuna prescrizione in ordine al contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione ipotecaria,ne', in generale, disciplinano la forma della comunicazione di iscrizione di ipoteca e che nella comunicazione si debba fare menzione degli immobili colpiti dall'ipoteca.
Il motivo non trova dunque riscontro nel tessuto normativo che disciplina la fattispecie, giacche', per valutare la legittimita' dell'iscrizione ipotecaria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 76 e 77, e' sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede .
Né ,infine ,fondata l'eccepita carenza di potere di sottoscrizione del soggetto procedente.
A fronte della presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, invero, con onere della prova contraria a carico del contribuente che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, il ricorrente non ha allegato elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
In definitiva ,va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione dell'adìta Corte di Giustizia Tributaria per essere competente a giudicare in relazione agli avvisi di addebito Inps n. 39720150000855063000, n.
39720150019327489000, n. 39720160019942989000, n. 39720190005740525000, n.
39720190030036165000, n. 39720210006158882000, n. 39720220015598264000, n.
39720220032437433000 ,il Tribunale di Velletri in funzione del Giudice del Lavoro , dinanzi al quale il giudizio va riassunto nei termini di legge: per la restante parte il ricorso va rigettato siccome infondato.
Le spese ,come liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il parziale difetto di giurisdizione nei sensi di cui in motivazione;
rigetta nel resto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese ,in favore dell' Agenzia delle Entrate Roma DP II e DPIII ed Agenzia Entrate Riscossione , liquidate in € 1.000,00 ognuno oltre accessori di legge,se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente e Relatore
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13862/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Ardea - Via Salvo D Acquisto 00040 Ardea RM
elettivamente domiciliato presso uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09720231460001686007 IRPEF-ALTRO 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140079854347000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140269704648000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150008895532000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150048482190000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150087919147000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150203357522000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160110553916000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160185103019000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170070708853000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170070708853000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170249502666000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180019620300000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180047828210000 CANONE TV 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190083532206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190149508022000 CANONE TV 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210084700732000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F502981/2017 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011202370/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011202370/2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.09.2025 ,il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 9144/1622 del 19.02.2025,,notificata il 19.05.2025 relativa al mancato pagamento della somma di € 296.163,73, dovuta a vario titolo per pretese tributarie e non , riferite ad annualità ricomprese tra il 2008 e il 2021.
Opponeva l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria;
delle cartelle di pagamento sottese;
per difetto di motivazione;
per prescrizione dei crediti azionati;
per omessa/carente indicazione delle modalità del calcolo degli interessi;
per omessa indicazione dei beni da sottoporre ad ipoteca difetto di motivazione;
per carenza di motivazione, ultroneità ed illogicità dell'atto impugnato;
violazione dell'art. 77 del DPR 602/1973.per carenza dei poteri a sottoscrivere l'atto del soggetto procedente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma la quale ,limitata la difesa all'avviso di accertamento n. TK501F5029812017 di propria competenza, rilevava che lo stesso era stato regolarmente notificato ed impugnato ,prima dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Roma e successivamente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio , sez. 10, che con sentenza n. 3280/2022 passata in giudicato aveva confermato le ragioni dell'ente.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ,preliminarmente , eccepiva il parziale difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di addebito INPS;
replicava puntualmente alle avverse censure deducendo la infondatezza dell'opposizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma la quale ,limitata la difesa alle cartelle di pagamento n. 09720140269704648000;n. n. 09720150008895532000; n.
09720150203357522000; n. 09720160110553916000; n. 09720160185103019000; n.
09720170070708853000; n. 09720170249502666000; n. 09720180047828210000; n.
09720190149508022000 ed all' avviso di accertamento n. TK7011202370/2018 di cui forniva prova della intervenuta notifica , eccepiva l'inammissibilità del ricorso in mancanza di vizi propri e l'infondatezza delle restanti eccezioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 12.01.2026 , previa declaratoria di inammissibilità della istanza in assenza di un atto esecutivo, sulle conclusioni delle parti presenti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale ,in rito, va verificata la giurisdizione di questa Corte a conoscere della controversia.
Occorre rilevare che il ricorrente ha proposto opposizione, tra gli altri, avverso gli avvisi di addebito Inps
n. 39720150000855063000, n. 39720150019327489000, n. 39720160019942989000, n.
39720190005740525000, n. 39720190030036165000, n. 39720210006158882000, n.
39720220015598264000, n. 39720220032437433000 emessi a seguito di violazioni di natura non tributaria.
Trattasi, all'evidenza ,di domanda che è al di fuori della giurisdizione tributaria e la sua impugnativa, pertanto, esula dalla competenza delle Corti di Giustizia Tributarie, rientrando in quella dell'Autorità
Giudiziaria ordinaria,nella specie Tribunale di Velletri in funzione del Giudice del Lavoro .
Deve ,conseguenzialmente,farsi declaratoria di difetto di giurisdizione .
Nel merito,il ricorso è infondato e va rigettato.
In primo luogo , va respinta l'eccezione di mancata notifica del preavviso di ipoteca, essendo risultato dimostrato che la comunicazione preventiva n. 09776202300004712000 è stata consegnata al destinatario in data 04.01.2024. Infondato ,altresì, l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La legittimità di un atto notificato al contribuente priva della relativa motivazione costituisce tematica di particolare rilevanza nel contenzioso tributario.
Innanzitutto, è bene distinguere il caso in cui l'atto sia preceduto dalla notifica al contribuente da uno specifico atto impositivo oppure sia il primo ed unico atto con il quale l'Ente impositore abbia esercitato la propria pretesa tributaria.
Nel primo caso,qui di interesse, la giurisprudenza ha affermato che l'atto emesso a seguito della notifica di un precedente atto per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, “non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato” .
Nella specie ,è risultato dimostrato ,con riferimento all'avviso di accertamento n. TK501F5029812017 emesso dalla Direzione Provinciale II di Roma che lo stesso , notificato, è stato impugnato con conferma della sua legittimità ,in virtù di sentenza n. . 3280/2022 della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio , sez. 10.
L'avviso di accertamento n. TK7011202370/2018 emesso dalla Direzione Provinciale 3 di Roma è stato notificato in data 16.10.2018 ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La cartella di pagamento n. 09720140079854347000 è risultata notificata in data 06.02.2015,n.
09720140269704648000 è risultata notificata in data 20.05.2015 ; n.. 09720150008895532000 è risultata notificata in data 17.07.2015; n. 09720150048482190000 è risultata notificata il 31.07.2015 ; n.
09720150087919147000 è risultata notificata il 15.05.2015 ; n. 09720150203357522000 è risultata notificata in data 02.02.2016; n. 09720160110553916000 è risultata notificata il 30.12.2016 :n. .
09720160185103019000 è risultata notificata il 26.12.2016 ; n. 09720170070708853000 è risultata notificata in data 05.06.2017; n. 09720170249502666000 è risultata notificata il 12.06.2019 ; n.
09720180019620300000 è risultata notificata il 16.11.2018 ; n. 09720180047828210000 è risultata notificata il 12.06.2019 ;n. 09720190083532206000 è risultata notificata il 01.07.2022 ; n.
09720190149508022000 è risultata notificata il 16.06.2022 ; n. 09720210084700732000 è risultata notificata il 30.04.2022 .
Qualora la parte destinataria di un atto contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della esecuzione della stessa ( secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento) resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, a tal fine bastando le informazioni desumibili dalla relata di notifica
A tale stregua, non è consentita la deduzione di vizi propri degli atti presupposti che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente impugnando questi ultimi e correlativamente legittima la comunicazione impugnata,non essendo ,altresì,risultato contestato il relativo mancato pagamento.
Di più.
Dalla produzione versata in atti dal Concessionario è risultata provata la esecuzione della notifica di precedenti intimazioni ,da ultimo in data 26.10.2024 ed anche atti di pignoramento presso terzi , contenenti la indicazione degli atti controversi .
La rituale notifica degli stessi ha comportato ,da un lato, l' effetto interruttivo della prescrizione costituendo manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto con conseguente esercizio del relativo potere.
Dall'altro, ha comportato la cristallizzazione dell'obbligazione di cui si controverte.
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria pena,appunto, la cristallizzazione dell'obbligazione,
Sussiste,pertanto, l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione degli atti prodromici e quella di notificazione dell'avviso stesso.
Né è illegittima la comunicazione di ipoteca perché priva della indicazione degli elementi identificativi dell'immobile ad ipotecarsi.
Dalla lettura delle disposizioni in tema, si rileva che esse non dettano alcuna prescrizione in ordine al contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione ipotecaria,ne', in generale, disciplinano la forma della comunicazione di iscrizione di ipoteca e che nella comunicazione si debba fare menzione degli immobili colpiti dall'ipoteca.
Il motivo non trova dunque riscontro nel tessuto normativo che disciplina la fattispecie, giacche', per valutare la legittimita' dell'iscrizione ipotecaria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 76 e 77, e' sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede .
Né ,infine ,fondata l'eccepita carenza di potere di sottoscrizione del soggetto procedente.
A fronte della presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, invero, con onere della prova contraria a carico del contribuente che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, il ricorrente non ha allegato elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
In definitiva ,va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione dell'adìta Corte di Giustizia Tributaria per essere competente a giudicare in relazione agli avvisi di addebito Inps n. 39720150000855063000, n.
39720150019327489000, n. 39720160019942989000, n. 39720190005740525000, n.
39720190030036165000, n. 39720210006158882000, n. 39720220015598264000, n.
39720220032437433000 ,il Tribunale di Velletri in funzione del Giudice del Lavoro , dinanzi al quale il giudizio va riassunto nei termini di legge: per la restante parte il ricorso va rigettato siccome infondato.
Le spese ,come liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il parziale difetto di giurisdizione nei sensi di cui in motivazione;
rigetta nel resto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese ,in favore dell' Agenzia delle Entrate Roma DP II e DPIII ed Agenzia Entrate Riscossione , liquidate in € 1.000,00 ognuno oltre accessori di legge,se dovuti.