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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/12/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1190/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera Rel. Est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1190/2024
Tra
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Motta, giusta procura in atti;
- Appellante -
Contro
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andrea Caldarella, giusta procura in atti;
1 -
Appellato -
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, veniva posta in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 18 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificata il 15.4.2021, conveniva in Controparte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, l'ex coniuge al fine di Parte_1 ottenere – ai sensi dell'art. 801 c.c. – la revocazione per ingratitudine di due donazioni di immobili fatte a favore di quest'ultima nell'anno 1990 (con atto pubblico del 5.10.1990, rep. N 4717 – racc. n.1443, trascritto in data 26 ottobre 1990, al reg. gen. 43348 e con atto pubblico del 21.12.1990, rep. 5476 e racc. 1618, trascritto in data 19 gennaio 1991, con reg. gen. 3873).
L'attore riferiva che aveva sporto, in data 23 ottobre 2017, Parte_1
denuncia nei suoi confronti per il reato di maltrattamenti ai danni di familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p. e che il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 61 del 2020 (r.g.n.r. 14729/18), aveva ritenuto la denuncia calunniosa. Aggiungeva, inoltre, che l'ex moglie aveva sempre serbato nei suoi confronti un comportamento ingrato e irriguardoso, culminato nell'episodio di lesioni personali ai suoi danni avvenuto in data 30.11.2018.
L'attore chiedeva, pertanto, la revocazione delle donazioni per ingiuria grave, ex art. 801 c.c., e ai sensi dell'art. 463, n. 3, c.c., ritenendone integrati i presupposti applicativi. si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Parte_1
depositata in data 13 settembre 2021, eccependo, in via preliminare, la decadenza dall'azione e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti richiesti per la revocazione delle donazioni.
Il Tribunale, con sentenza n. 3563/24, pubblicata in data 12.7.2024, disattesa l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata dalla convenuta, accoglieva la domanda e revocava le donazioni, condannando al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 9.9.2024, formulando tre motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.2024, si costituiva in giudizio resistendo all'appello e chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione all'esito delle note difensive e delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 18 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve evidenziarsi che il giudice di primo grado – come correttamente rilevato dall'appellante nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio – ha revocato le donazioni ritenendo integrato soltanto il presupposto descritto dall'art. 463, n. 3, c.c., senza compiere alcuna valutazione sulla sussistenza o meno dell'ingiuria grave che, ai sensi dell'art. 801 c.c., può costituire autonoma causa di revocazione della donazione.
Non essendo stato proposto alcun appello incidentale condizionato sul punto, deve considerarsi coperta da giudicato – e come tale non più sindacabile nel presente giudizio – la questione attinente all'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti integranti l'ingiuria grave nei confronti del donante.
Un'analisi coerente delle questioni prospettate dall'appellante richiede di esaminare, in via prioritaria, il secondo e il terzo motivo di gravame.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva la violazione dell'art. 802 c.c. in quanto il
Tribunale, nel rigettare l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta in primo grado, non ha tenuto in debita considerazione il fatto che il donante era a conoscenza
– sin dal 2017 – delle circostanze che giustificavano l'azione. Specificamente, sostiene l'appellante che il dies a quo per il computo del periodo di un anno per l'esercizio dell'azione, previsto dall'art. 802 c.c., dovesse iniziare a decorrere dalla denuncia, poi giudicata calunniosa, e non già dalla sentenza di primo grado che ha accertato la sussistenza del reato di calunnia, come invece ritenuto dal Tribunale.
Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.
3 In generale, la revocazione della donazione, disciplinata dagli artt. 800 e seguenti del c.c., attribuisce al donante il diritto di ottenere l'inefficacia sopravvenuta dell'atto di liberalità compiuto nelle ipotesi di ingratitudine del donatario o di sopravvenienza di figli.
La revocazione per ingratitudine è ammessa al ricorrere delle cause tassative descritte dall'art. 801 c.c., norma da coordinare con l'art. 463 c.c. che, in materia successoria, individua le causa di indegnità a succedere. Il donante, tuttavia, è titolare di un diritto potestativo, sebbene tipizzato e vincolato dalla legge al ricorrere di determinate circostanze, in quanto – una volta verificatasi uno dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. – non sussiste alcun obbligo di avviare l'azione, ben potendo, nell'ambito della propria sfera personale di discrezionalità, perdonare l'offesa. La scelta del donante di mantenere l'efficacia dell'atto di liberalità può desumersi anche da fatti concludenti, attraverso cioè la valutazione di comportamenti dai quali emerga
– in modo inequivocabile – la volontà di preservare l'atto dispositivo a vantaggio del donatario, pur nella consapevolezza delle circostanze che legittimerebbero l'azione.
Tra le cause di revocazione, per come individuate dall'art. 463 c.c., sono ricomprese l'omicidio, tentato o consumato, commesso dal donatario nei confronti del donante e l'avere denunciato quest'ultimo per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa nel giudizio penale.
Qualora la condotta ingrata del donatario integri fattispecie di rilevanza penale – quali l'omicidio, il tentato omicidio, la calunnia o la falsa testimonianza ai danni del donante – sarà necessario, al fine di ritenere integrati i presupposti per la revocazione della donazione, che sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna, poiché solo da essa può derivare la certezza della responsabilità del donatario (così,
Corte di cassazione, sent. n. 2630/1959). Si ritiene infatti al riguardo che il giudice civile, investito dell'istanza di revocazione della donazione, non possa accogliere la domanda tutte le volte in cui l'accertamento della responsabilità penale del donatario non possa avvenire, in sede penale, per l'intervenuta estinzione del reato.
E' stato anche chiarito dalla Corte di cassazione che il termine di decadenza di un anno, previsto dall'art. 802 c.c. per la proposizione della domanda, debba decorrere
4 dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione (Corte di cass., sent. n. 26827/2008; Corte di cass., sent. n. 1090/2007).
Tale principio va coordinato con l'art. 463, n. 3, c.c. che, nell'individuare i presupposti in presenza dei quali l'avere sporto denuncia nei confronti del donante integra una delle ipotesi che giustificano la revoca della donazione, specifica che la denuncia del donatario deve essere stata “dichiarata calunniosa”. Il passaggio in giudicato della sentenza penale di accertamento del delitto di calunnia rappresenta, dunque, oltrechè un requisito necessario ai fini dell'accoglimento della domanda, non potendosi procedere alla revocazione in presenza di un accertamento provvisorio della responsabilità penale del donatario, anche il dies a quo da cui far decorrere il computo del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte del donante.
Bisogna distinguere, quindi, tra il momento consumativo del reato – ossia il momento in cui viene sporta la denuncia e integrata la condotta irriguardosa nei confronti del donante – e l'accertamento, con efficacia di giudicato, dei presupposti soggettivi e oggettivi che integrano la responsabilità penale del donatario. La calunnia, quale reato istantaneo, si consuma nel tempo e nel luogo in cui la falsa incolpazione è portata per la prima volta a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire (Corte di cass., I sez. pen., sent. n. 25806/2025) e, in tale momento, si manifesta anche quel sentimento di irriconoscenza e ingratitudine nei confronti del donante che giustifica, ai sensi dell'art. 801 c.c., la revoca della donazione. Il termine di decadenza per la proposizione della domanda di revocazione decorre, invece, per il donante, dalla conoscenza della sentenza penale che accerta – in via definitiva – la responsabilità del donatario per il delitto di calunnia commesso ai suoi danni.
Non può, pertanto, condividersi la tesi difensiva dell'appellante che sostiene che il termine decadenziale di un anno debba decorrere dal 2017, dalla data, cioè, della denuncia fatta da nei confronti di per il Parte_1 Controparte_1 delitto di maltrattamenti.
Il termine decadenziale, per le ragioni richiamate, decorre infatti dalla sentenza penale definitiva che accerta la riconducibilità della condotta della donataria alla fattispecie della calunnia e la sua responsabilità penale.
5 Nella specie, dunque, al momento della proposizione della domanda (il 15.4.2021), non era neanche iniziato a decorrere posto che la sentenza penale del 7 maggio 2020, che ha riconosciuto la donataria colpevole del reato di calunnia, è divenuta definitiva nel corso del giudizio di primo grado.
Tenuto conto di quanto sopra, il motivo di appello in esame va rigettato.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante rileva che il Tribunale ha applicato erroneamente il combinato disposto ex art. 801 e 463, n.3, c.c. in riferimento all'art. 572 c.p..
Nello specifico, evidenzia che il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi era sanzionato, nel momento in cui sporgeva la denuncia poi Parte_1
giudicata calunniosa, con un minimo edittale pari a due anni di reclusione e, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto considerare integrato il presupposto richiesto dall'art. 463, n.3., c.c. ai fini della revocazione della donazione.
Il motivo di gravame è fondato per le ragioni che seguono.
La condotta del donatario, che incolpa falsamente il donante di un reato che sa non avere commesso, integra, nel momento stesso in cui viene realizzata, un atteggiamento contrario a quel sentimento di gratitudine e rispetto che dovrebbe connotare i rapporti tra le due parti. Il presupposto della revocazione si concretizza, in altri termini, quando il donatario realizza la condotta “ingrata”, nel momento, cioè, in cui denuncia il donante per un fatto suscettibile di integrare un reato punito con una pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, pur nella consapevolezza della sua innocenza.
Nella specie, in data 23 ottobre 2017, ha sporto denuncia nei Parte_1 confronti di per il delitto di maltrattamenti contro familiari o Controparte_1
conviventi di cui all'art. 572 c.p.
Il delitto, all'epoca della denuncia, era punito con la reclusione da due a sei anni. La cornice edittale del reato è stata successivamente modificata dalla L. n. 69 del 19 luglio 2019 che, all'art. 9, comma 2, lett. a), ha previsto – nella formulazione ancora attuale – un minimo edittale pari a tre anni di reclusione.
Non può allora condividersi l'apprezzamento del giudice di primo grado che ha ritenuto sussistere i presupposti richiesti dall'art. 463, n. 3, c.c., ai fini della
6 revocazione ex art. 801 c.c., sull'assunto che, alla data dell'accertamento della natura calunniosa della denunzia sporta dalla donataria (con la sentenza del Tribunale penale del 2020), la formulazione dell'art. 572 c.p. prevedeva già una pena edittale minima pari a tre anni di reclusione.
Invero, sebbene la denuncia sporta da sia stata giudicata Parte_1
calunniosa, in primo grado, nel 2020, la cornice edittale da prendersi a riferimento per verificare la ricorrenza o meno dell'ipotesi tipizzata di ingratitudine in questione non può che essere quella vigente alla data della condotta asseritamente ingrata - e cioè della denunzia che integra il reato stesso di calunnia-, e non già quella (più elevata) introdotta solo successivamente, vigente alla data dell'accertamento della calunnia.
Del resto, per il principio della irretroattività in peius delle disposizioni penali
(articoli 25, comma 2, Cost. e 2 c.p.), qualora fosse stata accertata la responsabilità di per il delitto di cui era stato falsamente accusato da Controparte_1 Parte_1 si sarebbe fatta applicazione della misura edittale della pena antecedente alla riforma del
2019, non essendo possibile applicare, con efficacia retroattiva, la nuova formulazione dell'art. 572 c.p. che, prevedendo l'aumento della pena edittale minima, deve considerarsi una modifica in peius della previgente disciplina.
Nel caso in esame, deve allora escludersi che l'ipotesi dedotta sia tale da giustificare la revocazione delle donazioni ricevute per ingratitudine, ex art. 801 c.c.: non ricorre infatti l'ipotesi tipizzata dal legislatore della calunnia per i gravi reati indicati dall'art. 463 c.c., avuto riguardo alla cornice edittale del reato oggetto di calunnia, vigente alla data della condotta asseritamente ingrata;
data, quest'ultima, rilevante ai fini degli effetti civilistici della stessa condotta, correlata alla valutazione di essa che, in quel momento, il legislatore penale aveva cristallizzato.
Ciò posto, in accoglimento del terzo motivo di gravame e in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda di revocazione delle donazioni eseguite da in favore di . Controparte_1 Parte_1
In conseguenza di ciò, deve ritenersi assorbito il primo motivo di gravame con cui l'appellante censura la valutazione delle emergenze probatorie compiuta dal
Tribunale.
7 Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vanno liquidate - in favore dell'erario, stante l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato per entrambi i gradi - come in dispositivo, secondo i parametri (medi per tutte le fasi del primo grado, e quanto al presente grado di appello, medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense (d.m. Giustizia del 13.8.2022, n. 147, e allegate tabelle), avuto riguardo allo scaglione previsto per le controversie di valore indeterminabile con complessità bassa (da €26.000,01 a 52.000,00).
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 3563/2024 del 12.7.2024 del Tribunale di Catania
[...]
(resa nel procedimento n. 5657/2021 R.G.), e in riforma della stessa, rigetta la domanda di revocazione delle donazioni proposta, ex art. 801 c.c., da CP_1
.
[...]
Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_1 processuali come di seguito specificate:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 7.617,00 (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- per il secondo grado di giudizio in complessivi euro 8.469,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
8 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte d'Appello in data 27.11.2025.
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera Rel. Est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1190/2024
Tra
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Motta, giusta procura in atti;
- Appellante -
Contro
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andrea Caldarella, giusta procura in atti;
1 -
Appellato -
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, veniva posta in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 18 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificata il 15.4.2021, conveniva in Controparte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, l'ex coniuge al fine di Parte_1 ottenere – ai sensi dell'art. 801 c.c. – la revocazione per ingratitudine di due donazioni di immobili fatte a favore di quest'ultima nell'anno 1990 (con atto pubblico del 5.10.1990, rep. N 4717 – racc. n.1443, trascritto in data 26 ottobre 1990, al reg. gen. 43348 e con atto pubblico del 21.12.1990, rep. 5476 e racc. 1618, trascritto in data 19 gennaio 1991, con reg. gen. 3873).
L'attore riferiva che aveva sporto, in data 23 ottobre 2017, Parte_1
denuncia nei suoi confronti per il reato di maltrattamenti ai danni di familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p. e che il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 61 del 2020 (r.g.n.r. 14729/18), aveva ritenuto la denuncia calunniosa. Aggiungeva, inoltre, che l'ex moglie aveva sempre serbato nei suoi confronti un comportamento ingrato e irriguardoso, culminato nell'episodio di lesioni personali ai suoi danni avvenuto in data 30.11.2018.
L'attore chiedeva, pertanto, la revocazione delle donazioni per ingiuria grave, ex art. 801 c.c., e ai sensi dell'art. 463, n. 3, c.c., ritenendone integrati i presupposti applicativi. si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Parte_1
depositata in data 13 settembre 2021, eccependo, in via preliminare, la decadenza dall'azione e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti richiesti per la revocazione delle donazioni.
Il Tribunale, con sentenza n. 3563/24, pubblicata in data 12.7.2024, disattesa l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata dalla convenuta, accoglieva la domanda e revocava le donazioni, condannando al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 9.9.2024, formulando tre motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.2024, si costituiva in giudizio resistendo all'appello e chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione all'esito delle note difensive e delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 18 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve evidenziarsi che il giudice di primo grado – come correttamente rilevato dall'appellante nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio – ha revocato le donazioni ritenendo integrato soltanto il presupposto descritto dall'art. 463, n. 3, c.c., senza compiere alcuna valutazione sulla sussistenza o meno dell'ingiuria grave che, ai sensi dell'art. 801 c.c., può costituire autonoma causa di revocazione della donazione.
Non essendo stato proposto alcun appello incidentale condizionato sul punto, deve considerarsi coperta da giudicato – e come tale non più sindacabile nel presente giudizio – la questione attinente all'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti integranti l'ingiuria grave nei confronti del donante.
Un'analisi coerente delle questioni prospettate dall'appellante richiede di esaminare, in via prioritaria, il secondo e il terzo motivo di gravame.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva la violazione dell'art. 802 c.c. in quanto il
Tribunale, nel rigettare l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta in primo grado, non ha tenuto in debita considerazione il fatto che il donante era a conoscenza
– sin dal 2017 – delle circostanze che giustificavano l'azione. Specificamente, sostiene l'appellante che il dies a quo per il computo del periodo di un anno per l'esercizio dell'azione, previsto dall'art. 802 c.c., dovesse iniziare a decorrere dalla denuncia, poi giudicata calunniosa, e non già dalla sentenza di primo grado che ha accertato la sussistenza del reato di calunnia, come invece ritenuto dal Tribunale.
Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.
3 In generale, la revocazione della donazione, disciplinata dagli artt. 800 e seguenti del c.c., attribuisce al donante il diritto di ottenere l'inefficacia sopravvenuta dell'atto di liberalità compiuto nelle ipotesi di ingratitudine del donatario o di sopravvenienza di figli.
La revocazione per ingratitudine è ammessa al ricorrere delle cause tassative descritte dall'art. 801 c.c., norma da coordinare con l'art. 463 c.c. che, in materia successoria, individua le causa di indegnità a succedere. Il donante, tuttavia, è titolare di un diritto potestativo, sebbene tipizzato e vincolato dalla legge al ricorrere di determinate circostanze, in quanto – una volta verificatasi uno dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. – non sussiste alcun obbligo di avviare l'azione, ben potendo, nell'ambito della propria sfera personale di discrezionalità, perdonare l'offesa. La scelta del donante di mantenere l'efficacia dell'atto di liberalità può desumersi anche da fatti concludenti, attraverso cioè la valutazione di comportamenti dai quali emerga
– in modo inequivocabile – la volontà di preservare l'atto dispositivo a vantaggio del donatario, pur nella consapevolezza delle circostanze che legittimerebbero l'azione.
Tra le cause di revocazione, per come individuate dall'art. 463 c.c., sono ricomprese l'omicidio, tentato o consumato, commesso dal donatario nei confronti del donante e l'avere denunciato quest'ultimo per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa nel giudizio penale.
Qualora la condotta ingrata del donatario integri fattispecie di rilevanza penale – quali l'omicidio, il tentato omicidio, la calunnia o la falsa testimonianza ai danni del donante – sarà necessario, al fine di ritenere integrati i presupposti per la revocazione della donazione, che sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna, poiché solo da essa può derivare la certezza della responsabilità del donatario (così,
Corte di cassazione, sent. n. 2630/1959). Si ritiene infatti al riguardo che il giudice civile, investito dell'istanza di revocazione della donazione, non possa accogliere la domanda tutte le volte in cui l'accertamento della responsabilità penale del donatario non possa avvenire, in sede penale, per l'intervenuta estinzione del reato.
E' stato anche chiarito dalla Corte di cassazione che il termine di decadenza di un anno, previsto dall'art. 802 c.c. per la proposizione della domanda, debba decorrere
4 dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione (Corte di cass., sent. n. 26827/2008; Corte di cass., sent. n. 1090/2007).
Tale principio va coordinato con l'art. 463, n. 3, c.c. che, nell'individuare i presupposti in presenza dei quali l'avere sporto denuncia nei confronti del donante integra una delle ipotesi che giustificano la revoca della donazione, specifica che la denuncia del donatario deve essere stata “dichiarata calunniosa”. Il passaggio in giudicato della sentenza penale di accertamento del delitto di calunnia rappresenta, dunque, oltrechè un requisito necessario ai fini dell'accoglimento della domanda, non potendosi procedere alla revocazione in presenza di un accertamento provvisorio della responsabilità penale del donatario, anche il dies a quo da cui far decorrere il computo del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte del donante.
Bisogna distinguere, quindi, tra il momento consumativo del reato – ossia il momento in cui viene sporta la denuncia e integrata la condotta irriguardosa nei confronti del donante – e l'accertamento, con efficacia di giudicato, dei presupposti soggettivi e oggettivi che integrano la responsabilità penale del donatario. La calunnia, quale reato istantaneo, si consuma nel tempo e nel luogo in cui la falsa incolpazione è portata per la prima volta a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire (Corte di cass., I sez. pen., sent. n. 25806/2025) e, in tale momento, si manifesta anche quel sentimento di irriconoscenza e ingratitudine nei confronti del donante che giustifica, ai sensi dell'art. 801 c.c., la revoca della donazione. Il termine di decadenza per la proposizione della domanda di revocazione decorre, invece, per il donante, dalla conoscenza della sentenza penale che accerta – in via definitiva – la responsabilità del donatario per il delitto di calunnia commesso ai suoi danni.
Non può, pertanto, condividersi la tesi difensiva dell'appellante che sostiene che il termine decadenziale di un anno debba decorrere dal 2017, dalla data, cioè, della denuncia fatta da nei confronti di per il Parte_1 Controparte_1 delitto di maltrattamenti.
Il termine decadenziale, per le ragioni richiamate, decorre infatti dalla sentenza penale definitiva che accerta la riconducibilità della condotta della donataria alla fattispecie della calunnia e la sua responsabilità penale.
5 Nella specie, dunque, al momento della proposizione della domanda (il 15.4.2021), non era neanche iniziato a decorrere posto che la sentenza penale del 7 maggio 2020, che ha riconosciuto la donataria colpevole del reato di calunnia, è divenuta definitiva nel corso del giudizio di primo grado.
Tenuto conto di quanto sopra, il motivo di appello in esame va rigettato.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante rileva che il Tribunale ha applicato erroneamente il combinato disposto ex art. 801 e 463, n.3, c.c. in riferimento all'art. 572 c.p..
Nello specifico, evidenzia che il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi era sanzionato, nel momento in cui sporgeva la denuncia poi Parte_1
giudicata calunniosa, con un minimo edittale pari a due anni di reclusione e, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto considerare integrato il presupposto richiesto dall'art. 463, n.3., c.c. ai fini della revocazione della donazione.
Il motivo di gravame è fondato per le ragioni che seguono.
La condotta del donatario, che incolpa falsamente il donante di un reato che sa non avere commesso, integra, nel momento stesso in cui viene realizzata, un atteggiamento contrario a quel sentimento di gratitudine e rispetto che dovrebbe connotare i rapporti tra le due parti. Il presupposto della revocazione si concretizza, in altri termini, quando il donatario realizza la condotta “ingrata”, nel momento, cioè, in cui denuncia il donante per un fatto suscettibile di integrare un reato punito con una pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, pur nella consapevolezza della sua innocenza.
Nella specie, in data 23 ottobre 2017, ha sporto denuncia nei Parte_1 confronti di per il delitto di maltrattamenti contro familiari o Controparte_1
conviventi di cui all'art. 572 c.p.
Il delitto, all'epoca della denuncia, era punito con la reclusione da due a sei anni. La cornice edittale del reato è stata successivamente modificata dalla L. n. 69 del 19 luglio 2019 che, all'art. 9, comma 2, lett. a), ha previsto – nella formulazione ancora attuale – un minimo edittale pari a tre anni di reclusione.
Non può allora condividersi l'apprezzamento del giudice di primo grado che ha ritenuto sussistere i presupposti richiesti dall'art. 463, n. 3, c.c., ai fini della
6 revocazione ex art. 801 c.c., sull'assunto che, alla data dell'accertamento della natura calunniosa della denunzia sporta dalla donataria (con la sentenza del Tribunale penale del 2020), la formulazione dell'art. 572 c.p. prevedeva già una pena edittale minima pari a tre anni di reclusione.
Invero, sebbene la denuncia sporta da sia stata giudicata Parte_1
calunniosa, in primo grado, nel 2020, la cornice edittale da prendersi a riferimento per verificare la ricorrenza o meno dell'ipotesi tipizzata di ingratitudine in questione non può che essere quella vigente alla data della condotta asseritamente ingrata - e cioè della denunzia che integra il reato stesso di calunnia-, e non già quella (più elevata) introdotta solo successivamente, vigente alla data dell'accertamento della calunnia.
Del resto, per il principio della irretroattività in peius delle disposizioni penali
(articoli 25, comma 2, Cost. e 2 c.p.), qualora fosse stata accertata la responsabilità di per il delitto di cui era stato falsamente accusato da Controparte_1 Parte_1 si sarebbe fatta applicazione della misura edittale della pena antecedente alla riforma del
2019, non essendo possibile applicare, con efficacia retroattiva, la nuova formulazione dell'art. 572 c.p. che, prevedendo l'aumento della pena edittale minima, deve considerarsi una modifica in peius della previgente disciplina.
Nel caso in esame, deve allora escludersi che l'ipotesi dedotta sia tale da giustificare la revocazione delle donazioni ricevute per ingratitudine, ex art. 801 c.c.: non ricorre infatti l'ipotesi tipizzata dal legislatore della calunnia per i gravi reati indicati dall'art. 463 c.c., avuto riguardo alla cornice edittale del reato oggetto di calunnia, vigente alla data della condotta asseritamente ingrata;
data, quest'ultima, rilevante ai fini degli effetti civilistici della stessa condotta, correlata alla valutazione di essa che, in quel momento, il legislatore penale aveva cristallizzato.
Ciò posto, in accoglimento del terzo motivo di gravame e in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda di revocazione delle donazioni eseguite da in favore di . Controparte_1 Parte_1
In conseguenza di ciò, deve ritenersi assorbito il primo motivo di gravame con cui l'appellante censura la valutazione delle emergenze probatorie compiuta dal
Tribunale.
7 Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vanno liquidate - in favore dell'erario, stante l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato per entrambi i gradi - come in dispositivo, secondo i parametri (medi per tutte le fasi del primo grado, e quanto al presente grado di appello, medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense (d.m. Giustizia del 13.8.2022, n. 147, e allegate tabelle), avuto riguardo allo scaglione previsto per le controversie di valore indeterminabile con complessità bassa (da €26.000,01 a 52.000,00).
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 3563/2024 del 12.7.2024 del Tribunale di Catania
[...]
(resa nel procedimento n. 5657/2021 R.G.), e in riforma della stessa, rigetta la domanda di revocazione delle donazioni proposta, ex art. 801 c.c., da CP_1
.
[...]
Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_1 processuali come di seguito specificate:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 7.617,00 (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- per il secondo grado di giudizio in complessivi euro 8.469,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
8 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte d'Appello in data 27.11.2025.
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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