Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4262/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SA Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6285/20 depositata in data 02.10.2020, vertente
TRA
Parte_1
N. 177506, in persona del Dott.
[...]
in qualità di Procuratore Speciale del Parte_2
Rappresentante Generale per l'Italia, C.F. - P.IVA P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Laura Opilio e Paola P.IVA_2
Nunziata del Foro di Roma, nonché dall'Avv. Paolo De Divitiis del foro di
Napoli
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
Pagina 1
, C.F. , difensori di se stessi CP_1 C.F._2
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE'
TA , C.F. , Persona_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Merola Tammaro
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23 marzo 2017 gli avvocati Francesco
Scognamiglio ed citavano in giudizio, innanzi al Tribunale CP_1
di Napoli, il notaio e Persona_1 Parte_3
[... London per ottenere la condanna degli stessi al pagamento di €
12.000,00 a titolo di onorario per la propria attività professionale svolta nell'interesse del notaio nel giudizio tenutosi dinanzi al ER
Tribunale di Napoli e definito con la sentenza non definitiva n. 9290/2015 che aveva rigettato le domande proposte da nei Controparte_2
confronti del notaio, compensando le spese di lite.
Assumevano gli Avvocati Scognamiglio e che l'assistenza legale CP_1
prestata nei confronti della Dott.SA era stata autorizzata dalla ER
compagnia assicuratrice convenuta, con cui il TA aveva sottoscritto polizza professionale in virtù della convenzione in essere con il Consiglio
Nazionale del Notariato. In via subordinata chiedevano che i convenuti fossero condannati ex art. 2041 c.c. al pagamento di un'indennità da
Pagina 2 liquidarsi secondo l'attività svolta ed il vantaggio conseguito a seguito dell'assunta difesa, con vittoria di spese.
In data 21 giugno 2017 si costituivano Parte_3
London che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1771506, contestando le pretese attoree e rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare nel rito: disporre il differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. allo scopo di consentire ai comparenti la citazione in giudizio autorizzare gli scriventi a chiamare in causa la CP_3
(oggi , nella sua qualità di
[...] Controparte_4
assicuratore a primo rischio, nel rispetto dei termini a comparire. Sempre in via preliminare nel rito: Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione di quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. In via preliminare nel merito: dichiarare parte convenuta carente di legittimazione passiva e per l'effetto rigettare la domanda attrice. Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'operatività a primo rischio della polizza Toro N.
n.485/14/511270 e per l'effetto rigettare la domanda svolta nei confronti degli che hanno assunto il rischio del Certificato Parte_3
n. 1771506 in quanto infondata in fatto e in diritto. Nei confronti dei terzi chiamati accertare e dichiarare la operatività a primo rischio della polizza
Toro N. n.485/14/511270 e per l'effetto condannare quest'ultima, in caso di accoglimento delle domande svolte da parte attrice, al pagamento dei compensi professionali degli Avv.ti Scognamiglio e In via CP_1
subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree
e di mancato accertamento della operatività a primo rischio condannare gli che hanno assunto il rischio di cui al Parte_3
certificato n. n. 1771506 e la compagnia al pagamento dei CP_4
Pagina 3 compensi professionali richiesti dagli Avv.ti Scognamiglio e ai CP_1
sensi dell'art. 1910 c.c., disgiuntamente e ciascuna nella misura che risulterà dovuta in base alle garanzie prestate in polizza. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva, altresì, la Dott.SA , la quale, pur non contestando il ER
credito professionale vantato dagli attori, chiedeva:
“a) il rigetto della domanda per cui è in causa nei propri confronti, essendo la steSA garantita - per spese di avvocati - dall'art. 5 della polizza assicurativa n. 1771506, con la condanna diretta del proprio istituto assicuratore;
b) in via subordinata, nonché in ipotesi di condanna di ER
, la società assicuratrice sia condannata a rivalere ed a tenere,
[...]
comunque, indenne eSA dott.SA da ogni pregiudizio Persona_1
che la medesima abbia a subire in ragione della intrapresa azione;
c) vinte spese e onorario di causa”.
In data 22.06.2017, il giudice rigettava la richiesta della dr.SA di ER
chiamata in causa della e con provvedimento del 13 Controparte_3
luglio 2017 concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto,
c.p.c..
Atteso il rigetto della richiesta di chiamata in causa, la società assicuratrice convenuta, nella prima memoria istruttoria, chiedeva al Tribunale: “In via preliminare nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva di quegli che hanno assunto il rischio di del Parte_3
Certificato n. 1771506 e per l'effetto rigettare la domanda attrice svolta nei propri confronti. Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande svolte nei confronti degli che hanno Parte_3
assunto il rischio del Certificato n. 1771506 in quanto infondate in fatto e
Pagina 4 in diritto. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande spiegate dagli Avvocati Scognamiglio e nonché dalla CP_1
Dott.SA , limitare l'indennizzo dovuto in base alle condizioni di ER
polizza applicabili. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
All'esito dell'istruttoria meramente documentale, il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, così provvedeva:
“1) accoglie la domanda formulata dagli attori nei confronti della dott.SA
e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento Persona_1
della somma di € 12.000, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
2) rigetta ogni domanda formulata dagli attori nei confronti di
[...]
of London che hanno assunto il rischio del Parte_3
certificato n. 1771506;
3) condanna la dott.SA al pagamento delle spese di Persona_1
lite nei confronti delle parti attrici che liquida in € 264,00 per esborsi €
3384,50 per competenze professionali, ai sensi del DM 55/2014, oltre spese forfettarie del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese di lite tra gli attori e Parte_3
of London che hanno assunto il rischio del certificato n. 1771506:
5) accoglie la domanda di manleva formulata da nei Persona_1
confronti di of London che hanno assunto Parte_3
il rischio del certificato n. 1771506 e per l'effetto condanna quest'ultimi a tenere indenne dalle condanne di cui ai capi 1 e 3; Persona_1
6) condanna of London che hanno assunto Parte_3
il rischio del certificato n. 1771506 al pagamento delle spese di lite nei confronti di che liquida in € 3384,50 per competenze Persona_1
Pagina 5 professionali, ai sensi del DM 55/2014, oltre spese forfettarie nella misura del 15, oltre IVA e CPA come per legge”.
Con atto di appello notificato in data 26.11.2020, gli Parte_3
di Londra hanno impugnato detta sentenza, deducendo che il
[...]
Tribunale aveva omesso, senza valida motivazione, di valutare l'eccezione di giudicato esterno ed aveva accolto la domanda di manleva formulata dall'Assicurata ritenendo erroneamente sussistente la copertura assicurativa del certificato n. 177506, sul presupposto in particolare dell'implicito benestare degli Assicuratori alla nomina degli legali, della mancanza di operatività della Polizza individuale e della omeSA previsione in polizza della possibilità di subordinare tale benestare all'esito del giudizio.
L'appellante censurava anche la decisione del Tribunale di compensare le spese di lite con gli attori e di condannare gli al pagamento Parte_3
delle spese di lite nei confronti del TA . ER
L'appellante ha così concluso:
“1) in via preliminare, riconoscere l'esistenza di giudicato esterno e, conseguentemente, la violazione del principio del ne bis in idem e dichiarare, pertanto, il procedimento di primo grado dinnanzi al Tribunale di Napoli improcedibile;
2) in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza 6285/2020 pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 02 ottobre 2020 e notificata in data 30 Ottobre 2020, all'esito del giudizio iscritto al N.R.G. 9455/2017 accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 1771506 con riferimento al sinistro in questione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 9 delle condizioni di assicurazione e per l'effetto rigettare la domanda svolta dal TA in primo grado nei confronti di
[...]
che hanno sottoscritto il rischio del Certificato n. Parte_3
Pagina 6 1771506 e per l'effetto disporre la restituzione in favore degli appellanti delle somme eventualmente versate nelle more del presente giudizio in adempimento di quanto disposto nella sentenza impugnata;
3) sempre in via principale in riforma della sentenza di primo grado condannare gli avv.ti Scognamiglio e al ristoro delle spese legali CP_1
sostenute nel giudizio di primo grado dalla difesa di quegli Parte_3
che hanno sottoscritto il rischio del Certificato n. 1771506, in virtù
[...]
dell'infondatezza della domanda attorea;
4) sempre in via principale: riformare la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha condannato quegli a rifondere le Parte_3
spese legali del TA in virtù dell'infondatezza della domanda ER
svolta nei loro confronti e per l'effetto disporre la restituzione in favore degli appellanti delle somme eventualmente versate nelle more del presente giudizio in adempimento di quanto disposto nella sentenza impugnata;
5) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ai due gradi di giudizio”.
Si è costituita nel giudizio di appello il TA con Persona_1
comparsa del 9 marzo 2021, chiedendo il rigetto del gravame.
Anche gli avvocati Scognamiglio Francesco e si sono CP_1
costituiti in appello, con comparsa del 24 febbraio 2021 contenente appello incidentale condizionato, rassegnando le seguenti conclusioni:
1.- Per il rigetto del gravame proposto dagli appellanti nei confronti dei concludenti sulla compensazione delle spese.
2.- In ipotesi di accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
nei confronti del notaio dott.SA Parte_4 Persona_1
, perché siano esaminati ed accolti dalla Corte di Appello di Napoli i
[...]
motivi dell'appello incidentale condizionato proposto con il presente atto
Pagina 7 dagli avv.ti Francesco Scognamiglio ed , con la condanna CP_1
di of London al pagamento di euro Parte_4
12.000,00, oltre interessi ed accessori di legge, per spese ed onorario
(comunque conformi alle tariffe forensi nonché congrui in relazione all'attività indicata:cfr. sent. n 6285/2020, pag. 5) per l'attività prestata nel giudizio definito con la sentenza n. 9290/2015 del Tribunale di Napoli.
3.- Vinte spese ed onorario del doppio grado di giudizio ed accessori di legge”.
L'adìta Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha poi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e
352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
1. L'appello principale risulta fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
1.1 Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'appellante in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli
n. 9290/2015 del 15.05.2015.
Al riguardo il notaio ha dedotto di aver depositato riserva di ER
appello avverso detta sentenza e che, comunque, l'eccezione di giudicato è inammissibile in mancanza di prova della certificazione del paSAggio in giudicato.
Orbene, la giurisprudenza della Suprema Corte è oramai costante nel ritenere che il giudicato esterno, al pari del giudicato interno, integrando un elemento normativo, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché la parte intereSAta all'effetto abbia provato il paSAggio in giudicato attraverso l'attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. La
Pagina 8 certificazione ad opera del cancelliere dell'avvenuto paSAggio in giudicato della sentenza, di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., ha funzione (non costitutiva, ma) dichiarativa e ricognitiva di un fatto che si è verificato automaticamente in seguito alla mancata impugnazione della sentenza medesima.
Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, la parte che invoca il paSAggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova della certezza della sua formazione attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'articolo 124 disp. att.
c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (CaSAzione
19/02/2025, n.4410).
Pertanto, alla mera non contestazione, diversamente dalla esplicita ammissione, non può attribuirsi il significato di riconoscimento della definitività della decisione e la parte che eccepisce il giudicato derivante da una sentenza resa in altro giudizio resta gravata dall'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'articolo 124 disp. att. c.p.c., affinché il giudicato esterno - per quanto rilevabile d'ufficio - poSA far stato in accoglimento della relativa eccezione (in tal senso v. anche Cass.
04/11/2021, n.31641).
Ne deriva che, pur a prescindere dall'effettiva incidenza della decisione adottata nell'altro giudizio sulle questioni da risolvere nella presente controversia, l'eccezione di giudicato deve essere respinta per difetto di prova della definitività della sentenza invocata a sostegno dell'eccezione.
Pagina 9 2. Nel merito, è paSAta in giudicato la statuizione con la quale il notaio
[...]
è stata condannata a pagare agli avvocati Scognamiglio e la ER CP_1
somma di € 12.000,00 a titolo di corrispettivo per la prestazione professionale svolta dai predetti in favore del notaio.
Oggetto di gravame è soltanto la domanda di rivalsa della somma suddetta che la dr.SA ha proposto nei confronti degli ER Parte_3
che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza 1771506, e che è
[...]
stata accolta in primo grado.
Al riguardo, va rilevato anzitutto che la Polizza in questione, stipulata dal
Consiglio Notarile del Notariato in favore di tutti i propri iscritti, è certamente “a secondo rischio”, ovvero è operativa soltanto in caso di mancanza di una Polizza individuale.
Ciò è comprovato chiaramente dall'art. 6 della Polizza, ai sensi del quale:
“Qualora l , al momento della prima richiesta scritta di Parte_5
risarcimento, sia coperto individualmente con una polizza personale di assicurazione della responsabilità professionale e finché quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente Polizza opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla polizza individuale e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza individuale, per le garanzie previste da quest'ultima.”
Il notaio , del resto, si era costituito nell'altro giudizio innanzi ER
indicato, chiamando in garanzia non solo gli attuali Assicuratori ma anche la (ora con la quale aveva stipulato Controparte_3 CP_4
la propria polizza professionale. Dall'ampia formulazione della clausola contrattuale sembra desumersi che eSA riguardi tutti gli effetti della garanzia, quindi anche quelli relativi al rimborso ex art. 1917 III comma c.c. delle spese dei difensori che hanno assistito l'assicurato nel giudizio.
Pagina 10 In ogni caso, anche a voler limitare l'applicabilità della disposizione suddetta all'indennizzo per il risarcimento dei danni ed alle spese di soccombenza ex art. 1917 I comma c.c. in favore dei danneggiati, deve rilevarsi che i avevano sempre subordinato il benestare dei legali Pt_3
nominati dal TA all'inoperatività della polizza individuale, come si ricava dalle comunicazioni dell'Assigesco s.r.l. in data 9.3.2012 e
28.4.2016.
E non vi è dubbio che l'approvazione degli avvocati proposti dal TA era anch'eSA una condizione indefettibile dell'operatività della garanzia oggetto del presente giudizio, come fondatamente ritenuto dal primo giudice sulla base delle seguenti disposizioni contrattuali: art. 5 secondo cui
“La società non riconosce spese sostenute dall per legali, Parte_5
tecnici o periti che non siano da eSA preventivamente ed espreSAmente autorizzati”; e art. 9 “Eventuali spese legali non autorizzate dalla Società saranno a carico dell' ”). Parte_5
Si vuole dire, cioè, che la mancanza di copertura di altra polizza individuale costituirebbe comunque una condizione indefettibile di detta approvazione e, di conseguenza, dovrebbe essere pur sempre neceSAriamente dimostrata per poter azionare la garanzia in questione.
A nulla rileva che nel precedente giudizio i si erano costituiti Pt_3
tardivamente ed erano, perciò, decaduti dalla facoltà di richiedere al
Tribunale l'accertamento dell'operatività a primo rischio della CP_5
.
[...]
Come rilevato dalla stesa difesa del TA nell'opporsi all'eccezione di giudicato, nel primo giudizio era venuta in discussione soltanto l'ipotesi della rivalsa a carico dei delle spese liquidate a favore della parte Pt_3
attrice ex art. 1917 I comma c.c., e non anche quelle oggetto del presente
Pagina 11 giudizio ex art. 1917 III comma c.c., ossia le spese che il TA avrebbe dovuto pagare ai propri avvocati. E, quindi, legittimamente i Pt_3
possono opporre in questo giudizio l'esistenza di una polizza a prima richiesta che si configura, comunque, non come eccezione in senso stretto bensì come mera difesa, concretizzandosi nella negazione di un fatto costitutivo dell'operatività della polizza, ossia di una condizione indefettibile per potersi avvalere della garanzia in questione.
Anche inquadrando il massimale della polizza individuale come
“franchigia assoluta”, in aderenza al testo letterale della clausola in questione, deve ricordarsi che "la franchigia è una clausola delimitativa del contenuto della garanzia di talché la relativa eccezione, al pari di ogni eccezione attinente ai limiti della garanzia, non vale come eccezione propria, ma come mera argomentazione difensiva" (v. Cass. 12.6.2020 n.
11283 e 22.11.2019 n. 30524; Corte appello Firenze 11/05/2023, n.1003).
Per tale motivo, attenendo la questione della franchigia alla definizione dell'oggetto del contratto, la sua rilevazione rientra nell'attività di delimitazione dei limiti del contratto e, trattandosi di una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, eSA, pertanto, è anche deducibile per la prima volta in appello (Cass. 12/07/2019 n. 18742;
03/07/2014, n.15228).
Nella fattispecie, è stato riconosciuto dallo stesso TA assicurato di aver stipulato una Polizza individuale con la Controparte_3
n.485/14/511270. Depongono univocamente in tal senso la chiamata in causa della nell'altro giudizio e la mancata Controparte_3
contestazione di questa circostanza, benché più volte segnalata dai Pt_3
già nelle missive stragiudiziali sopra richiamate e poi nelle difese spiegate nel presente giudizio.
Pagina 12 3. Ora, come sopra anticipato, la mancanza di una polizza a primo rischio, inquadrabile come franchigia, costituisce una delimitazione del rischio che attiene all'operatività della polizza ed al fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio che l'attore ha l'onere di dimostrare (in tal senso pt. Cass.
19/06/2018, n.16174).
Se in linea generale l'assicurato potrebbe anche limitarsi ad allegare il fatto negativo dell'inesistenza di altra polizza individuale, nel caso di specie è indubbio, come sopra rilevato, che il TA aveva stipulato una ER
Polizza individuale con avendo anche chiamato Controparte_3
quest'ultima nel precedente giudizio per essere dalla steSA manlevata.
Di guisa che, risulta evidente, sotto l'aspetto della ripartizione degli oneri probatori, che doveva essere il TA a dimostrare ER
l'inoperatività di questa garanzia da lei azionata, anche sulla base del principio generale di vicinanza della prova per cui onerata della prova è la parte più prossima alla "fonte di prova” di cui eSA ha una conoscenza diretta ed agevole.
La difesa del TA, invece, è stata del tutto carente non solo sul piano probatorio ma anche su quella assertivo, non avendo eSA neppure allegato che detta Polizza individuale non comprendeva l'evento in questione o, comunque, che non fosse operativa per una qualsiasi ragione.
A ciò deve aggiungersi che i nel primo grado del giudizio, Pt_3
avevano anche chiesto ritualmente di chiamare in causa la CP_3
(oggi proprio per accertare
[...] Controparte_4
l'operatività della relativa polizza ma la richiesta è stata rigettata dal primo giudice.
Per tutti questi motivi, non potendosi ritenere che il TA abbia ER
assolto all'onere di provare tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata,
Pagina 13 l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza impugnata (capo 5 del dispositivo), deve essere rigettata la domanda di manleva formulata dal notaio nei Persona_1
confronti di London che hanno assunto Parte_3
il rischio del certificato n. 1771506, relativa alle condanne di cui ai capi 1 e
3.
4. Deve esaminarsi, infine, l'appello incidentale condizionato proposto dai predetti avvocati Francesco Scognamiglio ed , con il quale CP_1
si chiede, nel caso di accoglimento dell'appello principale, la condanna di
London al pagamento di € 12.000,00, Parte_3
per spese ed onorario per l'attività prestata nel giudizio definito con la sentenza n. 9290/2015 del Tribunale di Napoli.
Gli appellanti incidentali deducono che è esistito un rapporto diretto tra l'avv. Scognamiglio e gli assicuratori, come si desume dalle missive innanzi richiamate, e che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, si era instaurato un rapporto di incarico professionale nella difesa degli interessi degli assicuratori, di guisa che, in virtù di comportamenti concludenti, essi hanno agito “anche in nome, per conto e nell'interessi di
nel giudizio sopra indicato. Parte_4
In subordine, gli appellanti incidentali hanno proposto l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. assumendo che la definizione favorevole del giudizio suddetto costituisce un indebito arricchimento della compagnia di assicurazione, conseguito in virtù della loro attività professionale. Nonostante la condanna del notaio al pagamento ER
del compenso spettante agli avvocati istanti, l'accoglimento dell'appello proposto dagli comporterebbe “la mancanza di un Parte_3
Pagina 14 soggetto solvibile obbligato al soddisfacimento del compenso professionale dei concludenti”.
L'appello incidentale è palesemente infondato.
In primo luogo, non può certamente individuarsi nelle comunicazioni intercorse tra l'avv. Scognamiglio e l'Assigeco il conferimento di un rapporto professionale, posto che tale corrispondenza riguarda soltanto la conferma del nominativo del legale precedentemente scelto dal TA e l'eventuale garanzia da parte degli delle relative spese Parte_3
di resistenza.
Il rapporto tra l'avv. Scognamiglio e gli assicuratori è, quindi, successivo al conferimento dell'incarico al predetto legale da parte della dr.SA
[...]
, tant'è che nella steSA email del 4.9.2012 richiamata dagli appellanti ER
incidentali la Assigeco conclude nel non ritenere “opportuno partecipare direttamente al giudizio”.
Né vi sono atti del giudizio in cui gli avvocati difensori della predetta hanno agito “in nome e per conto” di Parte_6
Per le stesse ragioni non può in alcun modo configurarsi, in favore della
[...]
compagnia assicuratrice, alcun arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. dall'attività compiuta dagli avvocati appellanti incidentali.
Essi, anzitutto, avevano anche un'altra azione per poter rimediare al pregiudizio patrimoniale subito per il mancato pagamento del corrispettivo, ossia la domanda di adempimento contrattuale nei confronti del TA che hanno poi proposto con esito favorevole, di guisa che manca il requisito della sussidiarietà per la configurazione dell'azione di indebito arricchimento.
In ogni caso, dalla mancata prova di un rapporto assicurativo tra il TA
e la compagnia assicuratrice, deriva l'assoluta inconsistenza di ER
Pagina 15 qualsiasi effetto nella sfera patrimoniale di quest'ultima dei risultati della prestazione professionale resa dai difensori della dr.SA nel ER
giudizio in questione.
Deve, pertanto, essere interamente rigettato l'appello incidentale proposto dagli avvocati Francesco Scognamiglio ed . CP_1
5. Alla luce di tale decisione, può ora essere esaminato l'appello principale della compagnia di assicurazione avverso la sentenza gravata, nella parte in cui ha disposto ingiustificatamente la compensazione delle spese tra gli avvocati attori e gli di Londra. Parte_3 Parte_3
Per quanto riguarda la possibilità di compensare totalmente o parzialmente le spese, poiché il giudizio è stato introdotto nel 2017, lo stesso è disciplinato ratione temporis dal II comma dell'art. 92 c.p.c. nella vigente formulazione sostituita dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, secondo cui “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte costituzionale, con sentenza
19/04/2018, n. 77, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 citato, nella parte in cui non prevede che il giudice poSA compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ciò posto, va evidenziato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la deroga ai principi in tema di soccombenza nella liquidazione delle spese deve risultare giustificata da motivi che, pur se non neceSAriamente esplicitati, si poSAno intuitivamente desumere dalla motivazione e dalla natura della controversia. Ed è indubbio che le "gravi
Pagina 16 ed eccezionali ragioni" alle quali si riferisce la norma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti peculiari della controversia decisa, come ad esempio nel caso di oscillazioni giurisprudenziali o di incertezze interpretative sulla questione risolutiva, ovvero di oggettive difficoltà e complessità di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali. Se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (Cass. 15/03/2024, n.7064; 25/07/2023, n.22372).
Calando tali principi alla fattispecie concreta, risulta del tutto evidente che le argomentazioni poste a base del rigetto della domanda degli avvocati, odierni appellanti incidentali, non erano suscettibili di dubbi interpretativi o incertezze né oggetto di contrasto giurisprudenziale, ma erano agevolmente riscontrabili dagli attori, e di conseguenza, sono sintomatiche di una evidente negligenza nella scelta di estendere la domanda direttamente anche verso la compagnia assicuratrice del proprio assistito.
Ne consegue che la decisione di compensare le spese del primo grado era del tutto ingiustificata e deve procedersi alla riforma della decisione sul punto.
5. La piena soccombenza di tutte le parti appellate giustifica la condanna solidale delle stesse al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione relativo alla somma oggetto di condanna (scaglione da € 5.201 ad €.
26.000), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, ad
Pagina 17 esclusione della fase istruttoria che in appello non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 6285/20 depositata in data 02.10.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (che conferma per il resto), rigetta la domanda di manleva proposta dal notaio nei confronti di Persona_1 [...]
of London che hanno assunto il rischio del Parte_3
certificato n. 1771506:
2) rigetta l'appello incidentale proposto dagli avvocati Francesco
Scognamiglio ed;
CP_1
3) condanna, in solido, il TA e gli avvocati Persona_1
Francesco Scognamiglio ed al pagamento, in favore CP_1
dell'appellante, delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in € 5.077,00 per compensi, e, quanto al presente grado, in €
385,00 per esborsi e € 3.966,00 per i compensi, oltre – per entrambi i gradi
– il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali avvocati Francesco Scognamiglio ed CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Pagina 18 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.SA Aurelia D'Ambrosio
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