Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/03/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2014 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2016 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Sergio Parte_1
attrice contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Carusone Controparte_1
convenuta nonché
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Francesca Bonito
terza chiamata in causa
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 23/01/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva innanzi all'intestato Tribunale la società in persona del legale Controparte_3
alla Via Trav. Sorrentino,15 e per l'effetto sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti per la diagnosticata frattura dell'emicingolo anteriore sinistro, con prognosi di giorni 30, s.c, giusta referto del nosocomio di Cava de' Tirreni, per come quantificati nell'atto introduttivo e nella perizia di parte.
Costituitasi la società preliminarmente formulava Controparte_3
domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa di cui chiedeva la chiamata in causa, con differimento Controparte_4
della prima udienza, eccependo nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, chiedendone il conseguente rigetto.
Con propria comparsa di risposta, si costituiva la terza chiamata CP
, eccependo l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto ed in
[...]
ogni caso il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del fatto lesivo, con ogni conseguenza.
Ammesse e svolte le attività istruttorie, espletata la CTU medico-legale, la causa veniva riservata per la decisione.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Dall'insieme del materiale istruttorio raccolto, dalla documentazione fotografica prodotta e dalle risultanze della prova testimoniale espletata, emerge chiaramente l'insussistenza di qualsiasi responsabilità della convenuta società assicurata nella causazione del sinistro, per l'assenza di Controparte_3
qualsiasi difetto della cosa nonché di qualsiasi caratteristica che possa configurare insidia o trabocchetto o pericolo occulto, non visibile, non evitabile con l'uso della normale diligenza. Né alcun inadempimento risulta contestabile alla convenuta, risultando la pavimentazione antistante il negozio, al momento della caduta, palesemente integra, asciutta e ben mantenuta, oltre che pienamente visibile per le condizioni di luce ottimali, non risultando peraltro alcuna difformità della stessa dalla normativa tecnica e di legge. L'accesso al negozio risulta garantito da rampa in lamiera praticabile da persone diversamente abili, così come prescritto dalle normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche vigenti. In adiacenza a detta rampa risulta ubicato uno scalino interamente rivestito in marmo sul quale risultano posizionati i carrelli che il negozio mette a disposizione degli utenti;
sia la rampa che lo scalino risultano in ottimo stato di manutenzione, oltre ad essere privi di rotture o lesioni. La lamiera della rampa risulta dotata di stampi antiscivolo ed il varco di accesso risulta idoneamente illuminato attraverso fari ad incasso posti a soffitto. La presenza della rampa è inoltre segnata dal contrasto fra colorazione del gradino (pietra chiara) e colore della lamiera (in alluminio).
Emerge, invece, in maniera chiara ed incontrovertibile, la responsabilità dell'attrice IG.ra nella produzione delle lamentate lesioni imputabili Parte_1
esclusivamente a se stessa, per difetto di normale accortezza e diligenza nonché per imprudenza e negligenza, attese le incaute modalità di accesso al negozio tenute dall'attrice (ingresso all'indietro, trascinandosi il carrello per la spesa), che recidono ogni nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
Giova infatti a questo punto prendere in esame le risultanze istruttorie, con particolare riguardo alla prova orale raccolta.
All'udienza del 23.01.19 veniva escusso il teste attoreo , il Testimone_1
quale, con dichiarazioni generiche ed imprecise, si limitava ad una mera conferma della narrativa di cui all'atto di citazione, con una deposizione poco circostanziata.
All'udienza del 21.03.19 veniva escusso il teste attoreo Testimone_2
nuora dell'attrice, la quale rendeva una deposizione quasi interamente su circostanze apprese de relato, costellata di “mi riferì” o di “mi riferiva” e pertanto irrilevante, oltre che generica sulle pretese conseguenze della caduta nel periodo successivo alla stessa, ma soprattutto precisando chiaramente: “Non ho visto cadere la IG.ra . Pt_1 All'udienza del 19.02.20 veniva escusso il teste di parte convenuta Tes_3
il quale, in quanto dipendente dell'esercizio commerciale, dopo aver
[...]
precisato che la IG.ra era cliente abituale del negozio, rappresentava che Pt_1
in quella specifica occasione “…la SI. si accingeva ad entrare nel locale Pt_1
commerciale dalla parte destinata a consentire l'uscita ai clienti…”. CP_3
Il teste specificava ancora, riconoscendo i luoghi nelle foto mostrategli, Tes_3
che, mentre la porta di ingresso è segnalata ai clienti da una freccia bianca,
“…per quanto concerne, invece, la porta destinata all'uscita dal locale, sulla stessa è apposto un segnale di divieto di accesso…”.
Quanto poi alla condizione dei luoghi, il teste dichiarava che “…non sono presenti, per quanto a mia conoscenza, crepe o lesioni sulla rampa e sul gradino… entrambe le porte del locale commerciale della sia quella CP_3
riservata all'ingresso che all'uscita, sono connotate dall'installazione in prossimità delle stesse di una superficie antiscivolo…”.
Alla stessa udienza del 19.02.20 veniva escusso il teste di parte convenuta
, il quale, pur precisando di esser sopraggiunto dopo la caduta Controparte_5
della IG.ra dichiarava di conoscere bene i luoghi di causa per le abituali Pt_1
consegne di merce che effettuava presso l'esercizio commerciale e precisava le buone condizioni e la perfetta visibilità dello scalino e della rampa presenti in prossimità della porta di uscita del locale, ove, per quanto riferitogli dai dipendenti del negozio, era caduta l'attrice.
Ancora all'udienza del 19.02.20 veniva escusso il teste attoreo , Testimone_4
il quale, riferendo di aver assistito all'accaduto da una distanza ravvicinata in quanto seguiva la IG.ra ed era alle sue spalle, a parte l'indicazione della Pt_1
porta di ingresso come quella ove si sarebbe verificata la caduta, rendeva un'importante e dirimente precisazione, dichiarando che “…La IG. è Pt_1
caduta mentre, procedendo all'indietro, stava cercando di trasportare il carrello dal ricovero ove esso era sito alla rampa adiacente alla porta, nel far ciò la stessa è caduta…”. Il teste rendeva poi generiche dichiarazioni relative al periodo successivo Tes_4
alla caduta e alla circostanza di non aver più visto “in giro” con la stessa frequenza la IG.ra Pt_1
Per quanto sopra, tanto dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, quanto dalle dichiarazioni degli stessi testi di parte attrice, emergono una serie di elementi che portano ad escludere qualsiasi responsabilità ascrivibile alla convenuta: 1) l'insussistenza di qualsiasi alterazione, rottura, difetto di manutenzione dei manufatti ritenuti responsabili della caduta della IG.ra Pt_1
2) la condizione di perfetta visibilità dei luoghi dovuta alla luce naturale in orario corrispondente alle 10:45 circa e in ambiente esterno;
3) la circostanza che la IG.ra fosse frequentatrice abituale dell'esercizio commerciale e pertanto Pt_1
necessariamente già a conoscenza della conformazione dei luoghi;
4) la presenza di dispositivi antiscivolo sia all'ingresso che all'uscita del negozio;
5) la differenziazione cromatica tra gradino (in pietra chiara) e rampa (in alluminio);
6) la circostanza che la IG.ra si muovesse pericolosamente all'indietro e Pt_1
per di più trascinando con sé il carrello della spesa.
Da tutte tali circostanze emerge chiaramente che la caduta lamentata dall'attrice
è imputabile unicamente alla sua stessa imprudente condotta o quanto meno alla sua stessa grave disattenzione, tanto più in considerazione della pregressa conoscenza dello stato dei luoghi e della stessa età della IG.ra che avrebbe Pt_1
conIGliato una maggiore cautela.
Il rigetto della domanda rende superfluo l'esame della domanda di manleva della convenuta nei confronti della compagnia assicurativa, che comunque opportunamente è stata chiamata a partecipare al giudizio, per l'eventualità di un accoglimento della domanda attorea. Ciò induce a compensare le spese di giudizio tra convenuta e chiamata in causa.
Le spese seguono la soccombenza tra l'attrice e la convenuta e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 , tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
3) Compensa le spese di giudizio tra convenuta e chiamata in causa.
Così deciso in Benevento il 28/03/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo