Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02895/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01374/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Agrigento, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento
- del diniego di accesso agli atti, perfezionatosi il 03.07.2025 sull’istanza inviata dal ricorrente a mezzo pec il 02.07.2025 e ricevuta dall’Amministrazione intimata in pari data;
- e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso agli atti e l’emanazione dell’ordine di loro esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Agrigento;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AR LI e udito per l’Amministrazione intimata il difensore, avvocato Immordino, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé atto incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento di diniego, formatosi sull’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. legge n. 241/1990, meglio specificata in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 41 Carta di Nizza; degli artt. 24, 97, 113, 117, comma 2, Cost.; degli artt. 5, 6, 7, d.P.R. n. 184/2006; degli artt. 1, 3, 22, 24, 25, legge n. 241/1990; nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, buon andamento ;
Considerato tuttavia che, come controdedotto dall’Amministrazione intimata, l’atto gravato non è altro che il diniego dell’istanza presentata originariamente dal ricorrente ed attinente al rilascio (ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, recante il T.U. Immigrazione) di un Permesso di soggiorno per protezione speciale, respinta in considerazione della sua errata incardinazione mercé kit postale;
Considerato pertanto che gli atti del procedimento oggetto del decidere sono stati in realtà ostesi al ricorrente, restando ancora da formalizzare soltanto la notificazione del suddetto diniego all’interessato;
Considerato altresì che, in ragione della regola della soccombenza, le spese dell’odierno giudizio devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate, vista la non particolare complessità dell’affare, come da dispositivo;
Ritenuto poi che con decreto n. -OMISSIS-/2025 la competente Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso questo Tribunale ha rigettato in via provvisoria l’istanza di parte ricorrente finalizzata all’ammissione a tale beneficio;
Considerato infine che, data la manifesta infondatezza del gravame, deve essere denegata in via definitiva l’istanza di ammissione al beneficio in questione ai sensi di quanto disposto dall’art. 74 d.P.R. n. 115/2002, recante il T.U. Spese di Giustizia (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, sent. 04.06.2024, n. 5022);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 750,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Rigetta in via definitiva l’istanza di parte ricorrente di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB TI, Presidente
AR LI, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LI | OB TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.