Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1701/2024, promosso da:
(C.F. congiuntamente a Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Laura Pacenti;
[...] C.F._2
RICORRENTI nell'interesse del minore nato il [...] in [...] (C.F. ); Persona_1 C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20.02.2025, dichiarando di confermare la volontà di accordarsi in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto, con precisazione che l'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio sarà PE
aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 27.11.2024, i ricorrenti hanno in via congiunta chiesto l'omologa degli accordi tra loro intervenuti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione del figlio minore
, nonché alla determinazione del contributo al mantenimento, come riportati nel ricorso PE
congiunto, chiedendo quindi il recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
pagina 1 di 5
l'abitazione di proprietà della madre in Gavorrano, fraz. Potassa via Arno, 5;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana ogni due in alternanza con la madre, andandolo a prendere all'uscita di scuola il venerdì per riportarlo presso l'abitazione della madre la domenica prima di cena, oltre a due pernottamenti infrasettimanali nella settimana in cui non prenda il figlio durante il weekend, individuati in base ai turni lavorativi del padre, che saranno comunicati alla madre nella settimana antecedente e con almeno quattro giorni di anticipo.
Il figlio trascorrerà le feste (Natale, Santo Stefano, Capodanno inteso come ultimo dell'anno e PE
primo dell'anno seguente, ponti scolastici, festività pasquali) alternativamente con i genitori, mutando l'inizio dell'alternanza di anno in anno, salvo impegni lavorativi dei genitori che potranno in tal caso accordarsi diversamente.
Il minore trascorrerà le vacanze estive con ciascuno dei genitori, prevedendo un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi (una settimana ed una settimana) con ciascuno di essi.
Nei periodi che il minore trascorrerà con il padre, quest'ultimo potrà condurlo liberamente fuori la città di residenza del figlio, anche per far visita ai parenti, impegnandosi, tuttavia, a comunicare anticipatamente alla madre il luogo di destinazione. Altrettanto potrà fare la madre.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio - tra cui si ricordano a titolo esemplificativo le scelte per il corso di studi, attività sportive ed eventuali variazioni di residenza - saranno assunte di comune accordo. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente da ognuno dei genitori nei periodi in cui terrà con sé il figlio. Entrambi
i genitori si informeranno reciprocamente dei principali impegni scolastici e sportivi del figlio, per far sì che possano parteciparvi e/o essere presenti e/o preparati. Inoltre, entrambi i genitori saranno obbligati a rispettare detti impegni nell'ipotesi in cui si dovessero svolgere nel periodo di loro competenza.
4) Poiché a causa degli orari di lavoro il SI. non può essere presente durante la settimana se Pt_1 non negli orari di chiusura degli uffici pubblici e non, egli espressamente sin d'ora autorizza la SI.ra a sottoscrivere con firma unica il piano scolastico del minore , il Glo (Gruppo di Pt_2 PE
Lavoro Operativo) ed il Pei (Piano Educativo Individualizzato), salva comunicazione preventiva al padre e consegna di copia dei medesimi non appena disponibile;
autorizza altresì a sottoscrivere con firma unica ogni documento relativo a gite scolastiche e Progetto Erasmus, salvo consenso scritto preventivo del padre, anche per le vie brevi (messaggio whatsapp o mail).
pagina 2 di 5 5) Il SI. si obbliga a versare nelle mani della SI.ra , entro e non oltre il giorno 10 Pt_1 Pt_2 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio la somma di € 250,00. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno nelle modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti dal Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di
Grosseto, che qui si intende integralmente trascritto;
in ogni caso si considerano spese straordinarie senza necessità di preventivo accordo, le spese medico-specialistiche non coperte dal SSN richieste dal medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, oculistiche, protesiche e terapeutiche, di cura e mantenimento;
in dette spese vanno compresi tutti i ticket di tutte le prestazioni sanitarie e dei farmaci;
spese scolastiche, ossia rette, imposte e costi d'iscrizione alla scuola pubblica di tutti i gradi, compresa la frequentazione di un corso universitario limitatamente alla durata integrale del corso scelto dal figlio;
libri di testo, corredo inizio anno scolastico richiesto dagli insegnanti, trasporto pubblico da e per la scuola fino al completamento del percorso di studi, compreso quello universitario;
gite ed attività scolastiche che comportino un costo massimo complessivo di € 300,00 per tutto l'anno scolastico;
lezioni private di sostegno scolastico consigliate dagli insegnanti di riferimento. Le spese sportive, artistiche e/o ricreative per il figlio sono dovute, senza preventivo accordo, nel limite di € 50,00 mensili a carico di ciascun genitore;
la frequentazione di più di un'attività ricreativa/sportiva è, invece, subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio. Le spese per la custodia della prole infradodicenne saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno solo se rese necessarie da effettivi impegni lavorativi o di malattia del minore e/o del genitore affidatario ed in mancanza di strutture logistiche alternative gratuite (ad esempio: casi di impedimento del genitore non affidatario o di assenza di strutture pubbliche/scolastiche e/o di parenti disponibili alla custodia del minore o di altre figure di riferimento del minore). Nel periodo delle vacanze estive in cui entrambi i genitori svolgano un'attività lavorativa, entrambi dovranno dividere le spese relative a centri-vacanza, soggiorni estivi ad iniziativa della scuola e/o della associazione sportiva frequentate dal figlio durante l'anno, delle locali parrocchie e/o di enti analoghi.
Il tutto salvo quanto infra al punto 6)
6) Al piccolo è stata diagnosticata una sindrome dello spettro autistico, ragione per cui PE percepisce una pensione di invalidità nella misura di circa € 500,00 mensili, che attualmente viene versata su un conto corrente al medesimo intestato;
la facoltà di disporre di tali somme quando ve ne sia necessità viene concordata in capo alla SI.ra , che sino ad oggi se ne è sempre di fatto Pt_2 occupata. I prelievi od i pagamenti dal suddetto conto potranno avvenire unicamente nell'interesse del minore. Ogni spesa dovrà essere documentata ed il SI. potrà chiederne rendiconto in ogni Pt_1
pagina 3 di 5 momento. Il SI. autorizza sin d'ora la SI.ra a gestire i conti correnti intestati al Pt_1 Pt_2
figlio nel senso di provvedere anche alla loro chiusura e accensione quando ve ne sia necessità ed in autonomia, con firma unica, salva comunicazione preventiva al padre e rendiconto successivo.
7) Assegni familiari e detrazioni: l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra , Pt_2
mentre le detrazioni saranno utilizzate nella misura del 50% ciascuno;
8) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
9) I genitori si concedono nulla osta al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valevole per l'espatrio per sé e per il figlio.”
All'esito della prima udienza le parti, comparse personalmente, hanno confermato integralmente la volontà di accordarsi alle condizioni sopra riportate, precisando che l'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat, PE
conformemente alle indicazioni contenute nel parere del Pubblico Ministero.
Il Collegio non può che constatare come le predette condizioni, valutate complessivamente, risultino sostanzialmente equilibrate ed adeguate all'interesse del figlio minore, laddove è previsto che quest'ultimo possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. Sent.
19/07/2016, n. 14728).
Adeguato appare anche il contributo al mantenimento stabilito dalle parti a carico del genitore non collocatario, alla luce dei redditi documentati dalle parti e di ogni altra circostanza risultante dagli atti.
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite, con precisazione che l'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat. PE
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione del figlio minore , nonché alla determinazione del contributo al mantenimento, come PE
riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti, con precisazione che l'assegno pagina 4 di 5 posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio sarà aggiornato PE
annualmente secondo gli indici Istat;
2) Dispone che il ricorso congiunto depositato in data 27.11.2024 venga allegato alla presente
Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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