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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/03/2024, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1700/2023 (riunito con la cause r.g. n. 2004/2023, 2016/2023, 2024/2023,
2032/2023, 2051/2023, 2117/2023, 2224/2023, 2328/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
14.3.2024 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1700/2023 (riunita con le cause r.g. n. 2004/2023,
2016/2023, 2024/2023, 2032/2023, 2051/2023, 2117/2023, 2224/2023, 2328/2023) promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. , Parte_6 C.F._6
(C.F. , Parte_7 C.F._7
C.F. , Parte_8 C.F._8
(C.F. Parte_9 C.F._9
tutti con il patrocinio dell'avv. Guido Marone, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Napoli, via Luca Giordano n. 15
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa
Pagina 1 di 13 Giuseppina Falco e dalla dott.ssa Fabiana De Donato, funzionari in servizio presso l'
[...]
di Monza, con domicilio telematico pec Controparte_2
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi introduttivi del giudizio, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e hanno adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del Parte_8 Parte_9
lavoro per veder riconosciuto il loro diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata come docenti assunti a tempo determinato quali supplenti su organico di diritto o di fatto negli anni scolastici compresi tra l'anno scolastico 2018/2019 e l'anno scolastico 2023/2024; i ricorrenti hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale somma sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare i ricorrenti hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
- per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_5
2022/2023;
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_6
2022/2023 e 2023/2024;
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_7
2023/2024;
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_8
2022/2023 e 2023/2024
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_9
2023/2024;
Pagina 2 di 13 A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni normative e pattizie impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione dei principi sovranazionali e costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento, hanno lamentato la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato ed hanno richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno delle proprie tesi.
Ritualmente costituitosi in giudizio nei giudizi separati r.g. nn. 1700/2023, 2004/2023,
2016/2023, 2032/2023, 2051/2023, 2117/2023, 2224/2023 e 2328/2023 il CP_1
convenuto ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei contribuenti dei benefici di cui alla c.d carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale».
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Il convenuto, pur ritualmente intimato, è invece rimasto contumace nel CP_1
giudizio r.g. 2024/2023.
Disposta la trattazione scritta delle controversie ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza che le cause - riunite con provvedimento d'ufficio – vertendo su questioni di
Pagina 3 di 13 mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
In via preliminare deve disporsi la riunione della cause r.g. n. 2004/2023, 2016/2023,
2024/2023, 2032/2023, 2051/2023, 2117/2023, 2224/2023, 2328/2023 con la causa r.g. n.
1700/2023, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi, della circostanza che i ricorrenti sono difesi dai medesimi difensori e che i fatti che essi adducono a fondamento della propria pretesa sono sostanzialmente analoghi, fatta eccezione per la sola individuazione delle scuole presso le quali hanno prestato e prestano servizio, delle materie oggetto di insegnamento e per gli anni scolastici in relazione ai quali è formulata la domanda.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che la domanda proposta è qualificata – in base al complessivo contenuto dei ricorsi riuniti e per espressa formulazione delle istanze – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
La domanda attorea - nella parte in cui richiede, per ciascun anno di supplenza prestato, la messa a disposizione dell'importo di € 500,00 annui nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo - è fondata e pertanto deve essere accolta, pur entro i limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre
Pagina 4 di 13 ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
Nell'ambito di una controversia identica alla presente, promossa da docente a termine che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500,00 di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015, il Tribunale di Vercelli ha investito la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” - in base agli elementi forniti dal Tribunale di Vercelli l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1 e ciò in quanto
“conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il
Pagina 5 di 13 personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , CP_1
dei loro compiti professionali a distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica
“dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio”, così come risulta desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva
“il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, poiché “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale, la Corte ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal CP_1
Pagina 6 di 13 nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Giova peraltro ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n.
29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per
Pagina 7 di 13 mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato dei ricorrenti, assunti a tempo determinato negli anni scolastici per i quali è formulata la domanda (sia pure ciascuno per differenti anni scolastici); e ciò però segnatamente con riferimento alle supplenze che hanno riguardato l'intero anno scolastico e che sono pertanto perdurate fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico, con la precisazione che tutti i ricorrenti risultano ancora inseriti nel sistema scolastico, tanto che taluni ( e sono stati assunti in ruolo, altri ( , Pt_1 Pt_5 Pt_2 Pt_3
, , e hanno ottenuto incarichi di supplenza anche Parte_4 Parte_6 Pt_7 Parte_8 Pt_9
nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 (cfr. stato matricolare di cui al doc. 1 fasc. conv. e contratti di assunzione a tempo determinato prodotti da ciascun ricorrente nei giudizi autonomamente incardinati).
Deve conseguentemente rilevarsi che il beneficio della c.d. carta elettronica del docente non può essere riconosciuto per quegli incarichi di supplenza che non si siano svolti fino al termine dell'anno scolastico o quantomeno delle attività didattiche. Sicché, con segnato riferimento alla posizione dei singoli ricorrenti, il beneficio oggetto di domanda non può essere attribuito alla ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e al Parte_6
ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020, poiché le attività di supplenza in tali casi Parte_8
si sono svolte solo su parte di anno scolastico (avendo avuto i contratti relativi all'anno scolastico 2019/2020 decorrenza solo dal gennaio 2020) oppure non sono proseguire fino al termine delle attività didattiche (così per la ricorrente per l'anno scolastico Parte_6
2020/2021, nel quale il contratto a termine è scaduto il 8.6.2021 in coincidenza con l'ultimo giorno di scuola), non potendosi intendere per tale il giorno di fine delle lezioni, giacché le attività didattiche si compongono non solo delle lezioni svolte in classe a beneficio dei discenti, ma anche quantomeno della partecipazione agli scrutini.
Oltre a quanto evidenziato, deve rilevarsi che il convenuto non ha allegato CP_1
né provato alcun concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato, ormai divenuta fatto notorio per effetto del contenzioso che ruota intorno al diverso trattamento degli uni e degli altri. Le varie previsioni in tema di formazione del
Pagina 8 di 13 personale docente (tra le quali si annoverano l'art. 282 del d.lgs 297/1994, l'art. 28 del c.c.n.l. del 4.8.199 del comparto scuola, gli artt. 63 e 64 del c.c.nl. del 27.11.2007 del comparto scuola) non operano peraltro alcuna differenziazione al riguardo sulla base della natura a tempo determinato o indeterminato del contratto di lavoro.
Gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza degli altri presupposti di CP_1
operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4, d'altronde, non offrono elementi decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle raggiunte al riguardo dalla
Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione.
Se è vero che la carta docenti consente acquisti di beni durevoli e che l'incremento delle competenze derivanti dai vari impieghi della medesima è destinato ad esplicare i suoi effetti positivi sul servizio scolastico nel corso dell'intera vita lavorativa del docente ed è quindi astrattamente condivisibile la considerazione che un tale “ritorno” a lungo termine dell'investimento non è oggettivamente possibile per un docente a termine, collide con tale tesi l'erogazione del bonus con cadenza annuale e all'inizio dell'anno scolastico, poiché essa rende evidente che - nelle intenzioni del legislatore - la ricaduta formativa degli acquisti che possono essere realizzati con la carta docente è messa in conto già nel medesimo anno scolastico e consente di configurare già nel medesimo anno scolastico un “ritorno” dell'investimento anche per il docente a termine, quantomeno per colui che (come tutti i ricorrenti) abbia un contratto almeno fino al termine delle attività didattiche.
La natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro o l'esistenza di un termine, peraltro, non sono affatto garanzia rispettivamente di lunga durata o, al contrario, di brevità della relazione lavorativa. La permanenza in servizio del docente a tempo indeterminato percettore del bonus, infatti, non è affatto certa, potendo questi trovarsi già verso il termine della sua carriera o in procinto di cogliere altre opportunità di lavoro. Analogamente, il sistema di reclutamento dei docenti consente spesso al docente a termine di essere più o meno rapidamente immesso in ruolo.
In sostanza, il fatto che il docente sia a termine non appare certo idoneo ad evocare l'esistenza di una ragione oggettiva di trattamento differenziato rispetto a tale vantaggio finanziario legato alla formazione e si rivela costituire esso stesso il reale motivo della disparità di trattamento.
In definitiva, alla luce di quanto esposto in merito alla configurabilità di una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti ricorrenti e i docenti di ruolo, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-
Pagina 9 di 13 dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea, pur entro i limiti sopra evidenziati con riferimento alla posizione dei ricorrenti e Parte_6 Parte_8
La presente controversia, infatti, intercorre tra più privati ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito dalla sentenza appena citata, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”.
Una volta disapplicata la parte dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, la doverosa applicazione anche ai ricorrenti della restante parte della norma conduce a riconoscere il loro diritto a percepire - entro i limiti sopradetti per taluni docenti - l'importo di € 500,00 nelle forme della c.d. carta elettronica del docente negli anni scolastici dedotti in giudizio e a qualificare la mancata attivazione della carta elettronica in loro favore come inadempimento al corrispondente obbligo del CP_1
convenuto, nei limiti della prescrizione quinquennale.
In senso contrario rispetto a quanto prospettato non depone la circostanza - invero neppure eccepita dal convenuto – che i ricorrenti, in taluni anni scolastici, abbiano prestato CP_1
servizio con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche solo su spezzone orario, non solo perché tale circostanza non è neppure stata contestata dal convenuto, ma anche e soprattutto perché la disciplina in disamina non preclude l'attribuzione della c.d. carta elettronica al docente part time assunto in ruolo, tenuto conto che la professionalità richiesta al docente deve essere la medesima, sia esso impiegato per l'orario intero o piuttosto per un orario ridotto.
In ragione di tutto quanto esposto, dunque, il Controparte_1
deve essere condannato ad erogare in favore delle parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in favore di ciascuna della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda e nei limiti della prescrizione quinquennale (invero qui non ricorrente) e solo in relazione a quei contratti a tempo determinato che abbiano avuto una durata tale da riguardare di fatto un anno scolastico.
Ne discende che le domande attoree devono essere parzialmente accolte, con conseguente condanna del convenuto ad erogare ai ricorrenti la prestazione oggetto CP_1
Pagina 10 di 13 di causa, previa emissione (ora per allora) in favore di ciascuno di essi della c.d. carta docente ed accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
e ciò per gli anni scolastici che di seguito si riportano:
- per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023;
- per per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
- per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
- per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_5
2022/2023;
- per per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_6
- per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_7
e 2023/2024;
- per per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_8
2023/2024
- per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_9
2023/2024;
Per ciascun importo dovuto in favore degli istanti spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame le ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono per i 9/10 la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa principale (inferiore ad
€ 5.200), in misura parametrata ai minimi (€ 1.030,00), senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) e tenuto conto della serialità del contenzioso e della decisione della controversia allo stato degli atti, con incremento del 10% per ciascuno dei ricorsi riuniti e con compensazione del 5% sul totale complessivamente liquidato in ragione del rigetto della
Pagina 11 di 13 domanda per formulata dai ricorrenti per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_6
2020/2021 e per l'anno scolastico 2019/2020. Parte_8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023;
b. per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
c. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
d. per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
e. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_5
2022/2023;
f. per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_6
g. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_7
2022/2023 e 2023/2024;
h. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_8
2023/2024;
i. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_9
e 2023/2024;
2. Condanna il a mettere a disposizione dei Controparte_1
ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
a. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
b. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2022/2023 e Parte_2
2023/2024;
c. € 3.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_3
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Pagina 12 di 13 d. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2021/2022, Parte_4
2022/2023 e 2023/2024;
e. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_5
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
f. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2021/2022, Parte_6
2022/2023 e 2023/2024;
g. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_7
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
h. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_8
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
i. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_9
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
3. Condanna il a rifondere ai ricorrenti i 19/20 delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in misura già ridotta in complessivi € 1.761,30, ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
4. Compensa tra tutte le parti il residuo 1/20 delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 29 marzo 2024
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 13 di 13
2032/2023, 2051/2023, 2117/2023, 2224/2023, 2328/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
14.3.2024 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1700/2023 (riunita con le cause r.g. n. 2004/2023,
2016/2023, 2024/2023, 2032/2023, 2051/2023, 2117/2023, 2224/2023, 2328/2023) promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. , Parte_6 C.F._6
(C.F. , Parte_7 C.F._7
C.F. , Parte_8 C.F._8
(C.F. Parte_9 C.F._9
tutti con il patrocinio dell'avv. Guido Marone, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Napoli, via Luca Giordano n. 15
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa
Pagina 1 di 13 Giuseppina Falco e dalla dott.ssa Fabiana De Donato, funzionari in servizio presso l'
[...]
di Monza, con domicilio telematico pec Controparte_2
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi introduttivi del giudizio, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e hanno adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del Parte_8 Parte_9
lavoro per veder riconosciuto il loro diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata come docenti assunti a tempo determinato quali supplenti su organico di diritto o di fatto negli anni scolastici compresi tra l'anno scolastico 2018/2019 e l'anno scolastico 2023/2024; i ricorrenti hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale somma sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare i ricorrenti hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
- per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_5
2022/2023;
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_6
2022/2023 e 2023/2024;
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_7
2023/2024;
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_8
2022/2023 e 2023/2024
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_9
2023/2024;
Pagina 2 di 13 A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni normative e pattizie impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione dei principi sovranazionali e costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento, hanno lamentato la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato ed hanno richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno delle proprie tesi.
Ritualmente costituitosi in giudizio nei giudizi separati r.g. nn. 1700/2023, 2004/2023,
2016/2023, 2032/2023, 2051/2023, 2117/2023, 2224/2023 e 2328/2023 il CP_1
convenuto ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei contribuenti dei benefici di cui alla c.d carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale».
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Il convenuto, pur ritualmente intimato, è invece rimasto contumace nel CP_1
giudizio r.g. 2024/2023.
Disposta la trattazione scritta delle controversie ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza che le cause - riunite con provvedimento d'ufficio – vertendo su questioni di
Pagina 3 di 13 mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
In via preliminare deve disporsi la riunione della cause r.g. n. 2004/2023, 2016/2023,
2024/2023, 2032/2023, 2051/2023, 2117/2023, 2224/2023, 2328/2023 con la causa r.g. n.
1700/2023, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi, della circostanza che i ricorrenti sono difesi dai medesimi difensori e che i fatti che essi adducono a fondamento della propria pretesa sono sostanzialmente analoghi, fatta eccezione per la sola individuazione delle scuole presso le quali hanno prestato e prestano servizio, delle materie oggetto di insegnamento e per gli anni scolastici in relazione ai quali è formulata la domanda.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che la domanda proposta è qualificata – in base al complessivo contenuto dei ricorsi riuniti e per espressa formulazione delle istanze – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
La domanda attorea - nella parte in cui richiede, per ciascun anno di supplenza prestato, la messa a disposizione dell'importo di € 500,00 annui nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo - è fondata e pertanto deve essere accolta, pur entro i limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre
Pagina 4 di 13 ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
Nell'ambito di una controversia identica alla presente, promossa da docente a termine che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500,00 di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015, il Tribunale di Vercelli ha investito la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” - in base agli elementi forniti dal Tribunale di Vercelli l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1 e ciò in quanto
“conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il
Pagina 5 di 13 personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , CP_1
dei loro compiti professionali a distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica
“dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio”, così come risulta desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva
“il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, poiché “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale, la Corte ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal CP_1
Pagina 6 di 13 nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Giova peraltro ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n.
29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per
Pagina 7 di 13 mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato dei ricorrenti, assunti a tempo determinato negli anni scolastici per i quali è formulata la domanda (sia pure ciascuno per differenti anni scolastici); e ciò però segnatamente con riferimento alle supplenze che hanno riguardato l'intero anno scolastico e che sono pertanto perdurate fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico, con la precisazione che tutti i ricorrenti risultano ancora inseriti nel sistema scolastico, tanto che taluni ( e sono stati assunti in ruolo, altri ( , Pt_1 Pt_5 Pt_2 Pt_3
, , e hanno ottenuto incarichi di supplenza anche Parte_4 Parte_6 Pt_7 Parte_8 Pt_9
nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 (cfr. stato matricolare di cui al doc. 1 fasc. conv. e contratti di assunzione a tempo determinato prodotti da ciascun ricorrente nei giudizi autonomamente incardinati).
Deve conseguentemente rilevarsi che il beneficio della c.d. carta elettronica del docente non può essere riconosciuto per quegli incarichi di supplenza che non si siano svolti fino al termine dell'anno scolastico o quantomeno delle attività didattiche. Sicché, con segnato riferimento alla posizione dei singoli ricorrenti, il beneficio oggetto di domanda non può essere attribuito alla ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e al Parte_6
ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020, poiché le attività di supplenza in tali casi Parte_8
si sono svolte solo su parte di anno scolastico (avendo avuto i contratti relativi all'anno scolastico 2019/2020 decorrenza solo dal gennaio 2020) oppure non sono proseguire fino al termine delle attività didattiche (così per la ricorrente per l'anno scolastico Parte_6
2020/2021, nel quale il contratto a termine è scaduto il 8.6.2021 in coincidenza con l'ultimo giorno di scuola), non potendosi intendere per tale il giorno di fine delle lezioni, giacché le attività didattiche si compongono non solo delle lezioni svolte in classe a beneficio dei discenti, ma anche quantomeno della partecipazione agli scrutini.
Oltre a quanto evidenziato, deve rilevarsi che il convenuto non ha allegato CP_1
né provato alcun concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato, ormai divenuta fatto notorio per effetto del contenzioso che ruota intorno al diverso trattamento degli uni e degli altri. Le varie previsioni in tema di formazione del
Pagina 8 di 13 personale docente (tra le quali si annoverano l'art. 282 del d.lgs 297/1994, l'art. 28 del c.c.n.l. del 4.8.199 del comparto scuola, gli artt. 63 e 64 del c.c.nl. del 27.11.2007 del comparto scuola) non operano peraltro alcuna differenziazione al riguardo sulla base della natura a tempo determinato o indeterminato del contratto di lavoro.
Gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza degli altri presupposti di CP_1
operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4, d'altronde, non offrono elementi decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle raggiunte al riguardo dalla
Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione.
Se è vero che la carta docenti consente acquisti di beni durevoli e che l'incremento delle competenze derivanti dai vari impieghi della medesima è destinato ad esplicare i suoi effetti positivi sul servizio scolastico nel corso dell'intera vita lavorativa del docente ed è quindi astrattamente condivisibile la considerazione che un tale “ritorno” a lungo termine dell'investimento non è oggettivamente possibile per un docente a termine, collide con tale tesi l'erogazione del bonus con cadenza annuale e all'inizio dell'anno scolastico, poiché essa rende evidente che - nelle intenzioni del legislatore - la ricaduta formativa degli acquisti che possono essere realizzati con la carta docente è messa in conto già nel medesimo anno scolastico e consente di configurare già nel medesimo anno scolastico un “ritorno” dell'investimento anche per il docente a termine, quantomeno per colui che (come tutti i ricorrenti) abbia un contratto almeno fino al termine delle attività didattiche.
La natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro o l'esistenza di un termine, peraltro, non sono affatto garanzia rispettivamente di lunga durata o, al contrario, di brevità della relazione lavorativa. La permanenza in servizio del docente a tempo indeterminato percettore del bonus, infatti, non è affatto certa, potendo questi trovarsi già verso il termine della sua carriera o in procinto di cogliere altre opportunità di lavoro. Analogamente, il sistema di reclutamento dei docenti consente spesso al docente a termine di essere più o meno rapidamente immesso in ruolo.
In sostanza, il fatto che il docente sia a termine non appare certo idoneo ad evocare l'esistenza di una ragione oggettiva di trattamento differenziato rispetto a tale vantaggio finanziario legato alla formazione e si rivela costituire esso stesso il reale motivo della disparità di trattamento.
In definitiva, alla luce di quanto esposto in merito alla configurabilità di una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti ricorrenti e i docenti di ruolo, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-
Pagina 9 di 13 dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea, pur entro i limiti sopra evidenziati con riferimento alla posizione dei ricorrenti e Parte_6 Parte_8
La presente controversia, infatti, intercorre tra più privati ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito dalla sentenza appena citata, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”.
Una volta disapplicata la parte dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, la doverosa applicazione anche ai ricorrenti della restante parte della norma conduce a riconoscere il loro diritto a percepire - entro i limiti sopradetti per taluni docenti - l'importo di € 500,00 nelle forme della c.d. carta elettronica del docente negli anni scolastici dedotti in giudizio e a qualificare la mancata attivazione della carta elettronica in loro favore come inadempimento al corrispondente obbligo del CP_1
convenuto, nei limiti della prescrizione quinquennale.
In senso contrario rispetto a quanto prospettato non depone la circostanza - invero neppure eccepita dal convenuto – che i ricorrenti, in taluni anni scolastici, abbiano prestato CP_1
servizio con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche solo su spezzone orario, non solo perché tale circostanza non è neppure stata contestata dal convenuto, ma anche e soprattutto perché la disciplina in disamina non preclude l'attribuzione della c.d. carta elettronica al docente part time assunto in ruolo, tenuto conto che la professionalità richiesta al docente deve essere la medesima, sia esso impiegato per l'orario intero o piuttosto per un orario ridotto.
In ragione di tutto quanto esposto, dunque, il Controparte_1
deve essere condannato ad erogare in favore delle parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in favore di ciascuna della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda e nei limiti della prescrizione quinquennale (invero qui non ricorrente) e solo in relazione a quei contratti a tempo determinato che abbiano avuto una durata tale da riguardare di fatto un anno scolastico.
Ne discende che le domande attoree devono essere parzialmente accolte, con conseguente condanna del convenuto ad erogare ai ricorrenti la prestazione oggetto CP_1
Pagina 10 di 13 di causa, previa emissione (ora per allora) in favore di ciascuno di essi della c.d. carta docente ed accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
e ciò per gli anni scolastici che di seguito si riportano:
- per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023;
- per per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
- per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
- per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_5
2022/2023;
- per per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_6
- per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_7
e 2023/2024;
- per per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_8
2023/2024
- per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_9
2023/2024;
Per ciascun importo dovuto in favore degli istanti spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame le ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono per i 9/10 la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa principale (inferiore ad
€ 5.200), in misura parametrata ai minimi (€ 1.030,00), senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) e tenuto conto della serialità del contenzioso e della decisione della controversia allo stato degli atti, con incremento del 10% per ciascuno dei ricorsi riuniti e con compensazione del 5% sul totale complessivamente liquidato in ragione del rigetto della
Pagina 11 di 13 domanda per formulata dai ricorrenti per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_6
2020/2021 e per l'anno scolastico 2019/2020. Parte_8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023;
b. per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
c. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
d. per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
e. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_5
2022/2023;
f. per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_6
g. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_7
2022/2023 e 2023/2024;
h. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_8
2023/2024;
i. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_9
e 2023/2024;
2. Condanna il a mettere a disposizione dei Controparte_1
ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
a. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
b. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2022/2023 e Parte_2
2023/2024;
c. € 3.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_3
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Pagina 12 di 13 d. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2021/2022, Parte_4
2022/2023 e 2023/2024;
e. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_5
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
f. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2021/2022, Parte_6
2022/2023 e 2023/2024;
g. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_7
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
h. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_8
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
i. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_9
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
3. Condanna il a rifondere ai ricorrenti i 19/20 delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in misura già ridotta in complessivi € 1.761,30, ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
4. Compensa tra tutte le parti il residuo 1/20 delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 29 marzo 2024
Il Giudice
Elena Greco
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