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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/09/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 127 R. G. anno 2025 promossa in grado di appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Bunone, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Favara (AG) nella via Cicero Di Francisca n.6. Appellante CONTRO
Controparte_1
Sede di Palermo, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n.58/D presso gli Uffici dell' Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall' Avv. Salvatore Cacioppo. Appellato OGGETTO: risarcimento danni- infortunio sul lavoro
All'udienza dell'11 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 1400/2024, emessa il 7 novembre 2024, il Tribunale GL di Agrigento ha respinto il ricorso con il quale deducendo di avere Parte_1 subito postumi invalidanti, derivati dall'infortunio sul lavoro in itinere patito il 12 giugno 2020 - in occasione di una missione a Gravina di Puglia per conto dell'Azienda datrice di lavoro, Iveco Defence Vehi Cles s.p.a., nel tragitto di ritorno
1 dal lavoro, allorché, durante una sosta presso una stazione di servizio rovinava a terra inciampando su di un cordolo - valutati negativamente dall'Inail per difetto di nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata, chiedeva il riconoscimento della rendita e/o dell'indennizzo ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.38/2000, secondo la percentuale di danno biologico da determinarsi con ctu sanitaria. Il Tribunale, premesso il quadro normativo e i presupposti per la sussistenza del c.d. infortunio in itinere, ha ritenuto non provato né l'an dell'infortunio allegato né il nesso causale tra esso e l'attività lavorativa svolta, rilevando che il ricorrente non avesse allegato né, poi, dimostrato il percorso che era tenuto a svolgere, con indicazione specifica del luogo di partenza e di quello di arrivo, nonché la sussistenza di necessità improrogabili alla variazione dal “normale percorso”, avendo, inoltre, dovuto provare l'accadimento storico dell'infortunio ed il nesso causale tra esso e la patologia denunciata;
ha valutato che le prove documentali - ovverosia, i certificati medici prodotti - portano a ritenere che le lesioni lamentate siano da attribuire ad altro evento, in quanto non solo il ricorrente non ha richiesto nell'immediato alla verificazione dell'asserito infortunio un intervento medico, ma il primo certificato, datato 15.06.2020, non riporta alcuna frattura del soma, bensì
“minimi segni di spondiloartrosi con discopatie” (cfr. all. n. 2 al ricorso); solo in data 04.09.2020, a distanza di oltre tre mesi dal dedotto infortunio del 12.06.2020 ed a seguito di ulteriore indagine effettuata sempre al rachide lombare, si rileva una lesione non certificata all'epoca dell'accadimento; che dalla data del dedotto infortunio, il 12.06.2020, e sino al 04.09.2020, non sussistono in atti documenti e/o certificati attestanti la sussistenza di un danno biologico o di un'inabilità temporanea ascrivibile all'accaduto; suffraga tale incerto quadro probatorio la circostanza che solo in data 6/10/2020 il ricorrente ha trasmesso la denuncia di infortunio, abbandonando l'attività lavorativa, dunque quattro mesi dopo l'infortunio. Avverso tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 7 febbraio 2025, lamentando la “erronea ricostruzione dei fatti”, rimettendosi alla relazione medico legale del consulente di parte che, a suo dire, offre una approfondita analisi delle lesioni patite dal sig. e della relazione Parte_1 con l'accaduto e dolendosi del diniego dell'esistenza di un nesso causale tra l'attività prestata dal lavoratore e la patologia denunciata, per avere il Tribunale omesso di osservare il criterio civilistico di ragionevole e adeguata probabilità, sostenendo che sebbene tale nesso di causalità sia stato negato poteva essere riconosciuto dal C.T.U. in presenza di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie in assenza di concause addebitabili all'infortunato e nella conclamata e non contestata assenza di avvedutezza comportamentale di parte datoriale.
2 Ha reiterato, quindi, la richiesta di condanna dell'Inail a riconoscere l'indennizzo correlato alla percentuale di invalidità da accertare con ctu. Ha resistito in giudizio, con memoria del 20 marzo 2025, l'Inail contestando l'avverso assunto del quale chiedeva, in subordine e nel merito, il rigetto. Senza attività istruttoria, la causa, all'udienza dell'11 settembre 2025 è stata decisa come da dispositivo in calce.
°°°°° L'appello è inammissibile, in quanto carente delle puntuali indicazioni imposte dall'art.342 c.p.c.. Aveva rappresentato il ricorrente di avere effettuato, in data 12.06.2020 una sosta presso una stazione di servizio in autostrada, di ritorno da un'ispezione in officina a “Gravina di Puglia” e di essere caduto a terra. Di avere trasmesso la segnalazione di infortunio in itinere, descrivendo l'evento, in data 6.10.2020, con certificato medico contenete prognosi dal 5.10.20 al 13.11.20. (v. doc n.3). L' resistente aveva, invece, negato l'esistenza di nesso causale tra la CP_1 lesione denunciata e l'evento, rilevando l'assenza di prova delle modalità del suo verificarsi e le ragioni della tardiva segnalazione al datore di lavoro, così ribadendo il diniego già comunicata con la nota dell'8/.12.2020. (v. doc n.4). Il Tribunale, quindi, nella valutazione della controversa esistenza di nesso causale, ha, con la dettagliata motivazione su riportata, illustrato le ragioni che lo hanno condotto ad escludere che il lamentato danno biologico potesse ascriversi a quanto assertivamente accaduto in data 12.06.2020, tenuto conto delle risultanze della documentazione sanitaria attestante una “lesione del soma” solo in data 4.09.20 e, invece, soltanto minimi segni di spondiloartrosi con discopatie, in data 15.06.20, ossia tre giorni dopo il preteso incidente.(v. doc n.2). L'appellante, invece, senza espressamente dolersi della ritenuta carente allegazione – in ricorso - circa le ragioni del diniego dell'Inail e della omessa prova della dinamica dell'incidente e dei motivi della tardiva segnalazione, lamenta che il giudice non avrebbe debitamente considerato – sia con riguardo all'esistenza della lesione che della relazione con l'evento denunciato - quanto scritto all'interno della relazione medico legale di parte, il quale, tuttavia, si limita a riportare il contenuto delle certificazioni mediche e degli esami strumentali, avanzando, sulla base della sola anamnesi del paziente, un giudizio di derivazione causale della lesione del soma dall'evento del 12.06.2020, in alcun modo dimostrato dal nel suo reale Pt_1 accadimento, rimarcando una asserita “erroneità dell'esame Rx del 12.06.2020” per non avere rilevato tale lesione.
3 Si tratta di rilievi che non si confrontano con le argomentazioni del decidente, che ha già valutato il contenuto della consulenza di parte e la documentazione sanitaria prodotta, evidenziandone la inidoneità ai fini pretesi, nonché l'insussistenza di certificazioni attestanti una inabilità temporanea o un danno biologico ascrivibile all'accaduto, a fronte di una segnalazione trasmessa quattro mesi dopo (v. doc n.3), così rendendo incerto il quadro probatorio. Affida, piuttosto, il la prova dell'esistenza del detto nesso causale ad Pt_1 una esplorativa ctu sanitaria, certamente inammissibile in carenza di prova del fatto storico e di allegazione delle ragioni della ritardata denuncia di infortunio. Non si ravvisa, quindi, alcuna questione che meriti un approfondimento istruttorio mediante nomina di CTU;
sicché l'appello va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n.1400/2024 emessa dal Tribunale GL di Agrigento l'11 novembre 2024.
Condanna l'appellante al rimborso delle spese di questo grado che liquida in favore dell'Inail, in € 1.800,00 a titolo di compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo, l'11 settembre 2025. Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
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La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 127 R. G. anno 2025 promossa in grado di appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Bunone, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Favara (AG) nella via Cicero Di Francisca n.6. Appellante CONTRO
Controparte_1
Sede di Palermo, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n.58/D presso gli Uffici dell' Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall' Avv. Salvatore Cacioppo. Appellato OGGETTO: risarcimento danni- infortunio sul lavoro
All'udienza dell'11 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 1400/2024, emessa il 7 novembre 2024, il Tribunale GL di Agrigento ha respinto il ricorso con il quale deducendo di avere Parte_1 subito postumi invalidanti, derivati dall'infortunio sul lavoro in itinere patito il 12 giugno 2020 - in occasione di una missione a Gravina di Puglia per conto dell'Azienda datrice di lavoro, Iveco Defence Vehi Cles s.p.a., nel tragitto di ritorno
1 dal lavoro, allorché, durante una sosta presso una stazione di servizio rovinava a terra inciampando su di un cordolo - valutati negativamente dall'Inail per difetto di nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata, chiedeva il riconoscimento della rendita e/o dell'indennizzo ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.38/2000, secondo la percentuale di danno biologico da determinarsi con ctu sanitaria. Il Tribunale, premesso il quadro normativo e i presupposti per la sussistenza del c.d. infortunio in itinere, ha ritenuto non provato né l'an dell'infortunio allegato né il nesso causale tra esso e l'attività lavorativa svolta, rilevando che il ricorrente non avesse allegato né, poi, dimostrato il percorso che era tenuto a svolgere, con indicazione specifica del luogo di partenza e di quello di arrivo, nonché la sussistenza di necessità improrogabili alla variazione dal “normale percorso”, avendo, inoltre, dovuto provare l'accadimento storico dell'infortunio ed il nesso causale tra esso e la patologia denunciata;
ha valutato che le prove documentali - ovverosia, i certificati medici prodotti - portano a ritenere che le lesioni lamentate siano da attribuire ad altro evento, in quanto non solo il ricorrente non ha richiesto nell'immediato alla verificazione dell'asserito infortunio un intervento medico, ma il primo certificato, datato 15.06.2020, non riporta alcuna frattura del soma, bensì
“minimi segni di spondiloartrosi con discopatie” (cfr. all. n. 2 al ricorso); solo in data 04.09.2020, a distanza di oltre tre mesi dal dedotto infortunio del 12.06.2020 ed a seguito di ulteriore indagine effettuata sempre al rachide lombare, si rileva una lesione non certificata all'epoca dell'accadimento; che dalla data del dedotto infortunio, il 12.06.2020, e sino al 04.09.2020, non sussistono in atti documenti e/o certificati attestanti la sussistenza di un danno biologico o di un'inabilità temporanea ascrivibile all'accaduto; suffraga tale incerto quadro probatorio la circostanza che solo in data 6/10/2020 il ricorrente ha trasmesso la denuncia di infortunio, abbandonando l'attività lavorativa, dunque quattro mesi dopo l'infortunio. Avverso tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 7 febbraio 2025, lamentando la “erronea ricostruzione dei fatti”, rimettendosi alla relazione medico legale del consulente di parte che, a suo dire, offre una approfondita analisi delle lesioni patite dal sig. e della relazione Parte_1 con l'accaduto e dolendosi del diniego dell'esistenza di un nesso causale tra l'attività prestata dal lavoratore e la patologia denunciata, per avere il Tribunale omesso di osservare il criterio civilistico di ragionevole e adeguata probabilità, sostenendo che sebbene tale nesso di causalità sia stato negato poteva essere riconosciuto dal C.T.U. in presenza di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie in assenza di concause addebitabili all'infortunato e nella conclamata e non contestata assenza di avvedutezza comportamentale di parte datoriale.
2 Ha reiterato, quindi, la richiesta di condanna dell'Inail a riconoscere l'indennizzo correlato alla percentuale di invalidità da accertare con ctu. Ha resistito in giudizio, con memoria del 20 marzo 2025, l'Inail contestando l'avverso assunto del quale chiedeva, in subordine e nel merito, il rigetto. Senza attività istruttoria, la causa, all'udienza dell'11 settembre 2025 è stata decisa come da dispositivo in calce.
°°°°° L'appello è inammissibile, in quanto carente delle puntuali indicazioni imposte dall'art.342 c.p.c.. Aveva rappresentato il ricorrente di avere effettuato, in data 12.06.2020 una sosta presso una stazione di servizio in autostrada, di ritorno da un'ispezione in officina a “Gravina di Puglia” e di essere caduto a terra. Di avere trasmesso la segnalazione di infortunio in itinere, descrivendo l'evento, in data 6.10.2020, con certificato medico contenete prognosi dal 5.10.20 al 13.11.20. (v. doc n.3). L' resistente aveva, invece, negato l'esistenza di nesso causale tra la CP_1 lesione denunciata e l'evento, rilevando l'assenza di prova delle modalità del suo verificarsi e le ragioni della tardiva segnalazione al datore di lavoro, così ribadendo il diniego già comunicata con la nota dell'8/.12.2020. (v. doc n.4). Il Tribunale, quindi, nella valutazione della controversa esistenza di nesso causale, ha, con la dettagliata motivazione su riportata, illustrato le ragioni che lo hanno condotto ad escludere che il lamentato danno biologico potesse ascriversi a quanto assertivamente accaduto in data 12.06.2020, tenuto conto delle risultanze della documentazione sanitaria attestante una “lesione del soma” solo in data 4.09.20 e, invece, soltanto minimi segni di spondiloartrosi con discopatie, in data 15.06.20, ossia tre giorni dopo il preteso incidente.(v. doc n.2). L'appellante, invece, senza espressamente dolersi della ritenuta carente allegazione – in ricorso - circa le ragioni del diniego dell'Inail e della omessa prova della dinamica dell'incidente e dei motivi della tardiva segnalazione, lamenta che il giudice non avrebbe debitamente considerato – sia con riguardo all'esistenza della lesione che della relazione con l'evento denunciato - quanto scritto all'interno della relazione medico legale di parte, il quale, tuttavia, si limita a riportare il contenuto delle certificazioni mediche e degli esami strumentali, avanzando, sulla base della sola anamnesi del paziente, un giudizio di derivazione causale della lesione del soma dall'evento del 12.06.2020, in alcun modo dimostrato dal nel suo reale Pt_1 accadimento, rimarcando una asserita “erroneità dell'esame Rx del 12.06.2020” per non avere rilevato tale lesione.
3 Si tratta di rilievi che non si confrontano con le argomentazioni del decidente, che ha già valutato il contenuto della consulenza di parte e la documentazione sanitaria prodotta, evidenziandone la inidoneità ai fini pretesi, nonché l'insussistenza di certificazioni attestanti una inabilità temporanea o un danno biologico ascrivibile all'accaduto, a fronte di una segnalazione trasmessa quattro mesi dopo (v. doc n.3), così rendendo incerto il quadro probatorio. Affida, piuttosto, il la prova dell'esistenza del detto nesso causale ad Pt_1 una esplorativa ctu sanitaria, certamente inammissibile in carenza di prova del fatto storico e di allegazione delle ragioni della ritardata denuncia di infortunio. Non si ravvisa, quindi, alcuna questione che meriti un approfondimento istruttorio mediante nomina di CTU;
sicché l'appello va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n.1400/2024 emessa dal Tribunale GL di Agrigento l'11 novembre 2024.
Condanna l'appellante al rimborso delle spese di questo grado che liquida in favore dell'Inail, in € 1.800,00 a titolo di compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo, l'11 settembre 2025. Il Presidente Estensore
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