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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4520 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.- dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice - dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15967 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. EDOARDO BARBARULO e dall'avv. DI PINTO GIUSEPPE
ATTORE
E
, nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/06/1972, rappresentata e difesa dall'avv. PETITTI CINZIA e dall'avv. IALONGO
GIOVANNI
CONVENUTO
E
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
Nei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c l'attore ha concluso come in ricorso;
la convenuta ha concluso come nella comparsa di costituzione;
il PM ha così concluso:
ritenuto che quanto rappresentato in ricorso non giustifichi la rideterminazione del contributo mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento ordinario del figlio minore;
ritenuto invece che in forza di quanto argomentato in ricorso ed in sede di udienza possa farsi luogo ad una diversa distribuzione tra le parti delle spese straordinarie dovute per il predetto minore;
esprime parere favorevole alla divisione delle spese straordinarie per il figlio minore tra le parti nella misura del 70% a carico del padre e del 30 % a carico della madre.
Con ricorso depositato il 20/07/2023 premesso: Parte_1
che le parti si erano separate in virtù della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 11 ottobre 2018, n. 19498/2018; che in data 04/06/2019 in sede di negoziazione assistita i coniugi erano pervenuti ad accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che avevano pattuito:
…..“ Il figlio minore è affidato a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre…...
… Il dott. corrisponderà all'arch. a titolo di assegno divorzile la Parte_1 Controparte_1 somma di €1.500,00…
Il dott. corrisponderà mensilmente all'Arch. un assegno di € 1.800,00 per Parte_1 CP_1
il mantenimento del figlio;…..
…. Nella misura del 100%, restano tutte a carico del padre le spese come meglio specificate nel protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014”; che in applicazione della rivalutazione monetaria gli assegni erano divenuti per la ex moglie €
1.623,00 e per il figlio € 1.927,00; che “Nel tempo decorso sono mutate le condizioni socio economiche delle parti: in pejus quelle del dr in melius quelle della ”; Pt_1 CP_1
che in data 05/09/2020 aveva contratto matrimonio con la sig.ra con cui Persona_2
conviveva i un appartamento preso in locazione per € 1.100,00 mensili;
che, anche a seguito delle ben note vicissitudini dovute alla pandemia nonché della malattia e del decesso del dr. padre del ricorrente, cardiologo e fondatore del “Cardio Centro Persona_3
Diagnostico Nardi”, l'attore aveva avuto un notevole calo dei redditi:
anno 2018 € 173.786,00 (lordi annui) € 128.830,00 netti;
anno 2019 € 165.902,00 (lordi) € 119.657,00 netti;
anno 2020 € 200.125,00 (lordi) € 137.422,00 netti;
anno 2021 € 219.834,00 (lordi) € 148.136,00 netti;
che la ex moglie, dopo avere ricevuto oltre € 180,000,00 dalla vendita della propria quota della casa familiare, viveva a casa della propria madre;
che la convenuta aveva aperto due studi professionali dove svolgeva l'attività di nutrizionista;
che inoltre era insegnante di sostegno;
che alle esigenze di vitto del minore provvedeva la nonna materna;
che sosteneva al 100% ingenti spese straordinarie per il figlio, quasi mai concordate con la madre;
che non tutte le somme versate per il figlio erano destinate al suo mantenimento anche considerando che viveva a casa della nonna;
tutto ciò premesso, chiedeva la revoca dell'assegno di divorzio oppure la sua riduzione a €
1000,00, un assegno di mantenimento per il figlio a carico della madre, la riduzione dell'assegno di mantenimento a suo carico a € 1.000,00 e la riduzione della percentuale di contribuzione delle spese extra assegno al 50%.
Si costituiva la convenuta eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sia per la scarsità delle allegazioni che per il mancato deposito di parte della documentazione richiesta dal codice;
nel merito si opponeva alla richiesta di modifica eccependo: che non era affatto vero che la condizione patrimoniale reddituale dell'attore era peggiorata poiché anzi era migliorata;
che, con dichiarazione di successione del 06/06/2023 del dott. morto a marzo 2023, Persona_3
il medesimo aveva lasciato ai due figli, e , la proprietà dello studio sito alla via Pt_2 Pt_1
Caravaglios n.36 di cinque vani ed esattamente: 2/6 a 2/6 a e 1/6 alla signora Pt_2 Pt_1
seconda moglie;
Persona_4
che l'attore aveva altresì ereditato le quote societarie del padre nella (la moglie è Parte_3
evidente sia mera intestataria, prestanome per motivi fiscali, delle quote a lei intestate senza corrispettivo già nel gennaio del 2019); che la dott.ssa , seconda moglie dell'attore, aveva venduto e acquistato beni prestigiosi Persona_2
dopo la morte del suocero: il 21 giugno 2023 aveva acquistato un immobile di 155 mq, in via
Caravaglios; che non si comprendeva dove e come la dott.ssa , apparentemente priva di redditi, Persona_2
avesse trovato la provvista per l'importante investimento immobiliare;
che dunque non era vero che l'attore viveva “in appartamento preso in fitto per euro 1100 al mese”; che non era vero che il centro cardiologico avesse subito un decremento per il decesso del Pt_1
fondatore dott. Persona_3
che, inoltre, l'attore aveva conservato anche delle importanti proprietà immobiliari tra cui un appartamento a Procida al 50% con il fratello, un immobile di prestigio finemente ristrutturato in
Roma di oltre € 800.00,00 mila;
che, in ordine alla presunta contrazione dei redditi, anche a volere solo analizzare le dichiarazioni dei redditi in atti la stessa non sussisteva;
che sia la vendita della casa familiare di Roma che la convivenza con la madre erano circostanze pregresse rispetto agli accordi di divorzio;
che la somma ricavata dalla vendita era stata destinata a spese personali e del figlio;
che la convenuta aveva sacrificato la sua realizzazione professionale per seguire il marito in giro per l'Italia per lavoro;
che alla sua età e a causa delle cattive condizioni di salute era particolarmente difficile l'inserimento nel mondo del lavoro;
che nel periodo di imposta 2021 aveva dichiarato un reddito complessivo di €23.219,00 di cui
€18.000,00 costituivano l'assegno di divorzio mentre la differenza di € 5.219,00 era il reddito da lavoro (le supplenze a scuola) e € 1.274,00 le consulenze come dietologa;
che dal mese di settembre del 2023 aveva avuto una supplenza annuale di diciotto ore settimanali;
che, terminato il contratto, non sapeva se sarebbe stata richiamata, a tempo pieno o a part time, ferme restando le invalidanti problematiche di salute;
che quanto alle esigenze del minore le stesse non erano evidentemente diminuite ma semmai accresciute con l'età; che, peraltro, il padre non passava con il figlio gli ampi tempi previsti dalla disciplina in essere ad esempio non rispettando il pernotto infrasettimanale;
tutto ciò premesso, concludeva per il rigetto della domanda di modifica e, in via gradata, qualora fosse revocato l'assegno di divorzio chiedeva di aumentare l'assegno di mantenimento.
All'udienza del 21.11.2023 era celebrata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., comparivano le parti che erano liberamente interrogate;
fallita ogni possibilità di una soluzione conciliativa anche parziale nonostante le ripetute sollecitazioni del giudice relatore, le parti insistevano per l'accoglimento delle loro richieste.
Sciogliendo la riserva il giudice non ammetteva le istanze istruttorie;
e all'esito rimetteva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
La domanda di modifica è infondata, salvo quanto si dirà riguardo alla percentuale di contribuzione alle spese straordinarie.
Occorre premettere che la documentazione depositata dall'attore in data 03.11.2023, a prescindere dalla sua rilevanza ai fini del giudizio, è tardiva poiché successiva alla formazione delle barriere preclusive e, dunque, non può essere esaminata. Sempre in via preliminare, la presente domanda di modifica non può che avere ad oggetto la disciplina del divorzio, raggiunto con l'accordo di negoziazione assistita, e non certo quella della separazione come in forma surrettizia tenta di fare l'attore negli scritti difensivi conclusionali.
L'osservazione appena svolta permette pure di mettere in evidenza che sia l'assegno di divorzio che quello di mantenimento per il figlio, seppure indubbiamente elevati, sono stati il frutto di una ponderata valutazione delle parti ed esprimono, salva prova contraria, il corretto punto di equilibrio tra le rispettive esigenze.
Occorre, dunque, valutare con particolare rigore se le circostanze sopravvenute siano di rilevanza tale da consentire di rimettere in discussione l'equilibrio raggiunto dalle parti.
Nella fattispecie, non solo l'attore non ha provato l'asserita diminuzione del reddito, ma è stata anzi raggiunta la prova dell'aumento.
In primo luogo, proprio in virtù delle allegazioni effettuate nell'atto introduttivo e dei documenti allegati si ricava un aumento del reddito lordo (e di quello netto): infatti, l'attore ha affermato che egli è passato da anno 2018 € 173.786,00 (lordi annui) € 128.830,00 netti; ad anno 2021 € 219.834,00 (lordi) € 148.136,00 netti con un aumento di circa € 20.000,00.
In secondo luogo, le ampie allegazioni difensive dalla convenuta non hanno trovato alcuna sostanziale smentita da parte dell'attore se non su aspetti marginali. Il Collegio si riferisce alla vicenda successoria che indubitabilmente ha rafforzato notevolmente sia il reddito che il patrimonio dell'attore soprattutto nella sua attività principale rappresentata dal Centro.
In terzo luogo, anche la circostanza dedotta dalla convenuta che la sig.ra , sua seconda Persona_2
moglie, abbia acquistato il 21 giugno 2023 un immobile di 155 mq, in via Caravaglios incrementa, a prescindere da ogni ricostruzione sulla presunta fittizietà della intestazione, il patrimonio del nuovo nucleo familiare.
D'altro canto, l'attore non ha affatto provato un significativo incremento del reddito della convenuta che possa giustificare la revoca dell'assegno di divorzio o la sua diminuzione atteso che tra le parti permane all'attualità una rilevante disparità reddituale che giustifica l'assegno pattuito.
Infatti, posto che il Collegio condivide la valutazione di inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dall'attore, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla sig.ra si ricavano delle CP_1
modeste entrate per gli incarichi di insegnamento e per le consulenze da nutrizionista che, pur rappresentando un miglioramento rispetto alla sua condizione precedente, in alcun modo possono andare ad incidere sul predetto squilibrio tra gli ex coniugi tale da giustificare la revoca dell'assegno divorzile o la sua riduzione. In altri termini, nonostante queste entrate per le attività lavorative svolte presso la scuola e per le consulenze, la disparità reddituale rimane tale da continuare a giustificare l'assegno di divorzio.
Infine, in ordine all'assegno di mantenimento per il figlio l'attore sembra lamentare più la sua incongruità rispetto alle esigenze del ragazzo che dedurre circostanze sopravvenute poiché la circostanza che il figlio viva con la madre presso la nonna materna appare veramente di scarso peso.
A parte l'inammissibilità, dunque, della richiesta di modifica in assenza della deduzione di circostanze sopravvenute, la domanda è vieppiù infondata considerazione delle accresciute esigenze del minore secondo una nozione rientrante del notorio.
E' invece fondata, sebbene solo in parte, la richiesta della rimodulazione della contribuzione alle spese straordinarie che nella disciplina attuale sono al 100% a carico del padre.
Infatti, una distribuzione del genere è giustificata solo allorquando il genitore collocatario sia totalmente privo di reddito.
Poiché come si è visto la signora ha delle entrate grazie alle sue attività lavorative, seppur CP_1
nettamente inferiori a quelle dell'ex marito, appare al Collegio equilibrato ripartire le spese straordinarie nella misura dell'ottanta percento a carico del padre e del 20% a carico della madre come del resto chiesto anche dal Pubblico Ministero.
La condanna alle spese di lite dell'attore segue il criterio della prevalente soccombenza atteso che solo rispetto al tema della contribuzione spese extra assegno ha avuto un parziale riconoscimento di quanto richiesto.
La decorrenza della modifica non può essere che dalla sentenza poiché la diversa percentuale si proietta sulle spese future e non certo su quelle già maturate secondo la disciplina precedente.
La domanda di previsione di un assegno di mantenimento a carico della madre è inammissibile poiché la stessa provvede già al mantenimento diretto.
Le spese di lite sono liquidate secondo le tabelle di legge in relazione alla natura della causa delle attività svolte.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda di revoca o riduzione dell'assegno di divorzio;
b) rigetta la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento;
c) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al 80% delle spese extra assegno e a carico della madre al 20%;
d) condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 3.800,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 29/11/2024 Il presidente estensore
Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.- dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice - dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15967 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. EDOARDO BARBARULO e dall'avv. DI PINTO GIUSEPPE
ATTORE
E
, nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/06/1972, rappresentata e difesa dall'avv. PETITTI CINZIA e dall'avv. IALONGO
GIOVANNI
CONVENUTO
E
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
Nei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c l'attore ha concluso come in ricorso;
la convenuta ha concluso come nella comparsa di costituzione;
il PM ha così concluso:
ritenuto che quanto rappresentato in ricorso non giustifichi la rideterminazione del contributo mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento ordinario del figlio minore;
ritenuto invece che in forza di quanto argomentato in ricorso ed in sede di udienza possa farsi luogo ad una diversa distribuzione tra le parti delle spese straordinarie dovute per il predetto minore;
esprime parere favorevole alla divisione delle spese straordinarie per il figlio minore tra le parti nella misura del 70% a carico del padre e del 30 % a carico della madre.
Con ricorso depositato il 20/07/2023 premesso: Parte_1
che le parti si erano separate in virtù della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 11 ottobre 2018, n. 19498/2018; che in data 04/06/2019 in sede di negoziazione assistita i coniugi erano pervenuti ad accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che avevano pattuito:
…..“ Il figlio minore è affidato a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre…...
… Il dott. corrisponderà all'arch. a titolo di assegno divorzile la Parte_1 Controparte_1 somma di €1.500,00…
Il dott. corrisponderà mensilmente all'Arch. un assegno di € 1.800,00 per Parte_1 CP_1
il mantenimento del figlio;…..
…. Nella misura del 100%, restano tutte a carico del padre le spese come meglio specificate nel protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014”; che in applicazione della rivalutazione monetaria gli assegni erano divenuti per la ex moglie €
1.623,00 e per il figlio € 1.927,00; che “Nel tempo decorso sono mutate le condizioni socio economiche delle parti: in pejus quelle del dr in melius quelle della ”; Pt_1 CP_1
che in data 05/09/2020 aveva contratto matrimonio con la sig.ra con cui Persona_2
conviveva i un appartamento preso in locazione per € 1.100,00 mensili;
che, anche a seguito delle ben note vicissitudini dovute alla pandemia nonché della malattia e del decesso del dr. padre del ricorrente, cardiologo e fondatore del “Cardio Centro Persona_3
Diagnostico Nardi”, l'attore aveva avuto un notevole calo dei redditi:
anno 2018 € 173.786,00 (lordi annui) € 128.830,00 netti;
anno 2019 € 165.902,00 (lordi) € 119.657,00 netti;
anno 2020 € 200.125,00 (lordi) € 137.422,00 netti;
anno 2021 € 219.834,00 (lordi) € 148.136,00 netti;
che la ex moglie, dopo avere ricevuto oltre € 180,000,00 dalla vendita della propria quota della casa familiare, viveva a casa della propria madre;
che la convenuta aveva aperto due studi professionali dove svolgeva l'attività di nutrizionista;
che inoltre era insegnante di sostegno;
che alle esigenze di vitto del minore provvedeva la nonna materna;
che sosteneva al 100% ingenti spese straordinarie per il figlio, quasi mai concordate con la madre;
che non tutte le somme versate per il figlio erano destinate al suo mantenimento anche considerando che viveva a casa della nonna;
tutto ciò premesso, chiedeva la revoca dell'assegno di divorzio oppure la sua riduzione a €
1000,00, un assegno di mantenimento per il figlio a carico della madre, la riduzione dell'assegno di mantenimento a suo carico a € 1.000,00 e la riduzione della percentuale di contribuzione delle spese extra assegno al 50%.
Si costituiva la convenuta eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sia per la scarsità delle allegazioni che per il mancato deposito di parte della documentazione richiesta dal codice;
nel merito si opponeva alla richiesta di modifica eccependo: che non era affatto vero che la condizione patrimoniale reddituale dell'attore era peggiorata poiché anzi era migliorata;
che, con dichiarazione di successione del 06/06/2023 del dott. morto a marzo 2023, Persona_3
il medesimo aveva lasciato ai due figli, e , la proprietà dello studio sito alla via Pt_2 Pt_1
Caravaglios n.36 di cinque vani ed esattamente: 2/6 a 2/6 a e 1/6 alla signora Pt_2 Pt_1
seconda moglie;
Persona_4
che l'attore aveva altresì ereditato le quote societarie del padre nella (la moglie è Parte_3
evidente sia mera intestataria, prestanome per motivi fiscali, delle quote a lei intestate senza corrispettivo già nel gennaio del 2019); che la dott.ssa , seconda moglie dell'attore, aveva venduto e acquistato beni prestigiosi Persona_2
dopo la morte del suocero: il 21 giugno 2023 aveva acquistato un immobile di 155 mq, in via
Caravaglios; che non si comprendeva dove e come la dott.ssa , apparentemente priva di redditi, Persona_2
avesse trovato la provvista per l'importante investimento immobiliare;
che dunque non era vero che l'attore viveva “in appartamento preso in fitto per euro 1100 al mese”; che non era vero che il centro cardiologico avesse subito un decremento per il decesso del Pt_1
fondatore dott. Persona_3
che, inoltre, l'attore aveva conservato anche delle importanti proprietà immobiliari tra cui un appartamento a Procida al 50% con il fratello, un immobile di prestigio finemente ristrutturato in
Roma di oltre € 800.00,00 mila;
che, in ordine alla presunta contrazione dei redditi, anche a volere solo analizzare le dichiarazioni dei redditi in atti la stessa non sussisteva;
che sia la vendita della casa familiare di Roma che la convivenza con la madre erano circostanze pregresse rispetto agli accordi di divorzio;
che la somma ricavata dalla vendita era stata destinata a spese personali e del figlio;
che la convenuta aveva sacrificato la sua realizzazione professionale per seguire il marito in giro per l'Italia per lavoro;
che alla sua età e a causa delle cattive condizioni di salute era particolarmente difficile l'inserimento nel mondo del lavoro;
che nel periodo di imposta 2021 aveva dichiarato un reddito complessivo di €23.219,00 di cui
€18.000,00 costituivano l'assegno di divorzio mentre la differenza di € 5.219,00 era il reddito da lavoro (le supplenze a scuola) e € 1.274,00 le consulenze come dietologa;
che dal mese di settembre del 2023 aveva avuto una supplenza annuale di diciotto ore settimanali;
che, terminato il contratto, non sapeva se sarebbe stata richiamata, a tempo pieno o a part time, ferme restando le invalidanti problematiche di salute;
che quanto alle esigenze del minore le stesse non erano evidentemente diminuite ma semmai accresciute con l'età; che, peraltro, il padre non passava con il figlio gli ampi tempi previsti dalla disciplina in essere ad esempio non rispettando il pernotto infrasettimanale;
tutto ciò premesso, concludeva per il rigetto della domanda di modifica e, in via gradata, qualora fosse revocato l'assegno di divorzio chiedeva di aumentare l'assegno di mantenimento.
All'udienza del 21.11.2023 era celebrata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., comparivano le parti che erano liberamente interrogate;
fallita ogni possibilità di una soluzione conciliativa anche parziale nonostante le ripetute sollecitazioni del giudice relatore, le parti insistevano per l'accoglimento delle loro richieste.
Sciogliendo la riserva il giudice non ammetteva le istanze istruttorie;
e all'esito rimetteva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
La domanda di modifica è infondata, salvo quanto si dirà riguardo alla percentuale di contribuzione alle spese straordinarie.
Occorre premettere che la documentazione depositata dall'attore in data 03.11.2023, a prescindere dalla sua rilevanza ai fini del giudizio, è tardiva poiché successiva alla formazione delle barriere preclusive e, dunque, non può essere esaminata. Sempre in via preliminare, la presente domanda di modifica non può che avere ad oggetto la disciplina del divorzio, raggiunto con l'accordo di negoziazione assistita, e non certo quella della separazione come in forma surrettizia tenta di fare l'attore negli scritti difensivi conclusionali.
L'osservazione appena svolta permette pure di mettere in evidenza che sia l'assegno di divorzio che quello di mantenimento per il figlio, seppure indubbiamente elevati, sono stati il frutto di una ponderata valutazione delle parti ed esprimono, salva prova contraria, il corretto punto di equilibrio tra le rispettive esigenze.
Occorre, dunque, valutare con particolare rigore se le circostanze sopravvenute siano di rilevanza tale da consentire di rimettere in discussione l'equilibrio raggiunto dalle parti.
Nella fattispecie, non solo l'attore non ha provato l'asserita diminuzione del reddito, ma è stata anzi raggiunta la prova dell'aumento.
In primo luogo, proprio in virtù delle allegazioni effettuate nell'atto introduttivo e dei documenti allegati si ricava un aumento del reddito lordo (e di quello netto): infatti, l'attore ha affermato che egli è passato da anno 2018 € 173.786,00 (lordi annui) € 128.830,00 netti; ad anno 2021 € 219.834,00 (lordi) € 148.136,00 netti con un aumento di circa € 20.000,00.
In secondo luogo, le ampie allegazioni difensive dalla convenuta non hanno trovato alcuna sostanziale smentita da parte dell'attore se non su aspetti marginali. Il Collegio si riferisce alla vicenda successoria che indubitabilmente ha rafforzato notevolmente sia il reddito che il patrimonio dell'attore soprattutto nella sua attività principale rappresentata dal Centro.
In terzo luogo, anche la circostanza dedotta dalla convenuta che la sig.ra , sua seconda Persona_2
moglie, abbia acquistato il 21 giugno 2023 un immobile di 155 mq, in via Caravaglios incrementa, a prescindere da ogni ricostruzione sulla presunta fittizietà della intestazione, il patrimonio del nuovo nucleo familiare.
D'altro canto, l'attore non ha affatto provato un significativo incremento del reddito della convenuta che possa giustificare la revoca dell'assegno di divorzio o la sua diminuzione atteso che tra le parti permane all'attualità una rilevante disparità reddituale che giustifica l'assegno pattuito.
Infatti, posto che il Collegio condivide la valutazione di inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dall'attore, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla sig.ra si ricavano delle CP_1
modeste entrate per gli incarichi di insegnamento e per le consulenze da nutrizionista che, pur rappresentando un miglioramento rispetto alla sua condizione precedente, in alcun modo possono andare ad incidere sul predetto squilibrio tra gli ex coniugi tale da giustificare la revoca dell'assegno divorzile o la sua riduzione. In altri termini, nonostante queste entrate per le attività lavorative svolte presso la scuola e per le consulenze, la disparità reddituale rimane tale da continuare a giustificare l'assegno di divorzio.
Infine, in ordine all'assegno di mantenimento per il figlio l'attore sembra lamentare più la sua incongruità rispetto alle esigenze del ragazzo che dedurre circostanze sopravvenute poiché la circostanza che il figlio viva con la madre presso la nonna materna appare veramente di scarso peso.
A parte l'inammissibilità, dunque, della richiesta di modifica in assenza della deduzione di circostanze sopravvenute, la domanda è vieppiù infondata considerazione delle accresciute esigenze del minore secondo una nozione rientrante del notorio.
E' invece fondata, sebbene solo in parte, la richiesta della rimodulazione della contribuzione alle spese straordinarie che nella disciplina attuale sono al 100% a carico del padre.
Infatti, una distribuzione del genere è giustificata solo allorquando il genitore collocatario sia totalmente privo di reddito.
Poiché come si è visto la signora ha delle entrate grazie alle sue attività lavorative, seppur CP_1
nettamente inferiori a quelle dell'ex marito, appare al Collegio equilibrato ripartire le spese straordinarie nella misura dell'ottanta percento a carico del padre e del 20% a carico della madre come del resto chiesto anche dal Pubblico Ministero.
La condanna alle spese di lite dell'attore segue il criterio della prevalente soccombenza atteso che solo rispetto al tema della contribuzione spese extra assegno ha avuto un parziale riconoscimento di quanto richiesto.
La decorrenza della modifica non può essere che dalla sentenza poiché la diversa percentuale si proietta sulle spese future e non certo su quelle già maturate secondo la disciplina precedente.
La domanda di previsione di un assegno di mantenimento a carico della madre è inammissibile poiché la stessa provvede già al mantenimento diretto.
Le spese di lite sono liquidate secondo le tabelle di legge in relazione alla natura della causa delle attività svolte.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda di revoca o riduzione dell'assegno di divorzio;
b) rigetta la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento;
c) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al 80% delle spese extra assegno e a carico della madre al 20%;
d) condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 3.800,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 29/11/2024 Il presidente estensore
Raffaele Sdino