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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1083/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.1083 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pilon, ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio, in Castro (LE), alla via L. Schifano n. 34, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado;
[...]
[...]
(P. Iva: ), in persona del Presidente p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Provinciale, in alla Via Umberto I, n. 13, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Sambati, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE –
All'udienza collegiale del 22.01.2025, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e evocavano in giudizio, Parte_1 Parte_2
innanzi al Tribunale di Lecce, la , in persona del Presidente p.t., instando affinché Controparte_1
quest'ultima - accertatane, ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'esclusiva responsabilità per l'incidente stradale occorso il giorno 23.01.2016, alle ore 13,30 circa - venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali rispettivamente subiti dagli attori, nonché al pagamento delle spese sostenute per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale, oltre interessi legali;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Per quanto di interesse, gli attori deducevano che il sinistro de quo si verificava nei pressi dell'incrocio semaforizzato presente all'ingresso della SP 84, allorquando lo , al fine di evitare la collisione Pt_2
con un'altra autovettura, rimasta non identificata, che gli tagliava la strada, perdeva il controllo del veicolo di cui era alla guida - una Peugeot 206, tg. BT638TR, di proprietà della Sig.ra - Parte_1
uscendo fuori strada e finendo per ribaltarsi - stante l'assenza di qualsivoglia barriera di sicurezza -
in una scarpata posta al disotto del manto stradale per circa 1,50 m.
Esponevano in particolare che, in seguito all'evento occorso, l'autovettura aveva subito danni irreparabili, e lo aveva riportato lesioni personali, per le quali si rendeva necessario il trasporto Pt_2
al P.S. dell'Ospedale di Scorrano, ove gli veniva diagnosticata “frattura scomposta frammentaria del
tratto laterale della clavicola sinistra e fratture composte dell'arco ascellare della II costa e
dell'estremità anteriore della VI costa sn”, con prognosi iniziale di gg. 30; che avevano invitato - con pec del 28.02.2016 - la , in qualità di Ente proprietario della SP 84, a risarcire, ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c., i danni da questi patiti, avendo l'omessa installazione di barriere protettive,
ai margini della suddetta strada, aggravato inevitabilmente gli esisti del sinistro;
e che, risultato vano qualsivoglia tentativo di comporre bonariamente la lite, avevano adito la tutela giudiziaria.
Instauratosi il contraddittorio, la di Lecce, benché regolarmente citata, non si costituiva e CP_1
ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale, CTU cinematica e CTU
medico-legale, veniva decisa con sentenza n. 1407/2021, pubblicata in data 07.05.2021, con cui il
Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, dichiarava accertata la pari responsabilità di e della , in persona del Presidente p.t., nella causazione del sinistro, Parte_2 Controparte_1
e, per l'effetto, condannava l'ente convenuto al risarcimento del danno patrimoniale subito da quantificato in euro 850,00, e del danno non patrimoniale patito dallo , nella Parte_1 Pt_2
misura di euro 5.350,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
compensava le spese di lite tra le parti.
Segnatamente, il giudice adito – aderendo alle conclusioni della CTU cinematica – rilevava la pari corresponsabilità del conducente della Peugeot 206 e della , stante l'impossibilità Controparte_1
di acclarare, da un lato, le cause per cui lo , fosse andato fuori strada e, dall'altro, l'accertata Pt_2
incidenza della mancata installazione, da parte dell'Ente proprietario della strada, del guard-rail -
obbligatorio in virtù dalla normativa di settore - nella catena causale che aveva provocato l'uscita fuori strada del veicolo condotto dall'appellante, atteso che la presenza dello stesso avrebbe evitato il ribaltamento dell'auto nella scarpata, determinando conseguenze meno lesive sia per l'auto che per gli occupanti del mezzo.
Quantificava, pertanto, il danno patrimoniale subito da in complessivi euro 1.700 Parte_1
(di cui 1.600 quale valore, all'epoca del sinistro, della vettura non più recuperabile ed euro 100,00
per spese di recupero del veicolo), ed i pregiudizi non patrimoniali sofferti dallo a causa delle Pt_2 lesioni sofferte a causa del sinistro, in euro 10.700,70, riducendo l'ammontare delle rispettive somme della metà (ovvero 850,00 euro e 5.350,35 euro) in considerazione della percentuale di corresponsabilità riconosciuta a ciascuno di essi e pari al 50 %.
Avverso detta sentenza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato e Parte_1
, cui si opponeva la , in persona del Presidente p.t., chiedendone il Parte_2 Controparte_1
rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata spiegava, altresì, appello incidentale per averla il giudice di prime cure ritenuta erroneamente responsabile della mancata installazione di barriere protettive ai margini del cennato tratto di strada.
All'udienza collegiale del 22.01.2025, previo deposito di memorie difensive da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti principali si dolgono che il Tribunale – errando nel valutare le dichiarazioni della terza trasportata, – abbia attribuito allo e alla Per_1 Pt_2
pari responsabilità nella causazione del sinistro, benché non possa essere al primo Controparte_1
ascritto alcun concorso di colpa, essendosi l'evento infausto verificatosi al fine di evitare lo scontro con un “auto pirata” e dovendo, le conseguenze dannose subite dal conducente del veicolo, essere imputate esclusivamente alla condotta omissiva dell'Ente appellato, concretizzatasi nella mancata apposizione di barriere protettive ai lati del tratto di strada teatro del sinistro.
2. Con appello incidentale, speculare a quello interposto dagli appellanti, la Controparte_1
censura la sentenza de qua, nella parte in cui il giudice di prime cure l'ha ritenuta responsabile della mancata installazione di dispositivi di sicurezza ai margini del cennato tratto stradale, contestando che un tale obbligo gravasse sulla PA, stante l'inapplicabilità al caso di specie del DM n.223/1992 e dei suoi successivi aggiornamenti, e nonostante la riconducibilità dell'evento infausto alla esclusiva condotta imprudente e negligente dello idonea, in quanto tenuta in violazione degli artt.140, Pt_2
141 e 142 C.d.S, ad integrare il caso fortuito e ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e i danni patiti.
3. Dette censure, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, non sono degne di trovare accoglimento.
Ed invero, per un verso, è noto il principio -affermato da Cass. n. 9547/2015 in riferimento all'ipotesi di un veicolo precipitato in un burrone fiancheggiante una curva priva di guard rail- per cui, «in
materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della
strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze,
ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede
stradale, sicché, ove si lamenti un danno [...] derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la
circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della
strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza
che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo» (cfr.
anche Cass. n. 6306/2013, Cass. n. 15723/2011, Cass. n. 24529/2009 e Cass. n. 3651/2006);
Per altro verso è altrettanto consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui
“sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque,
in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica). (cfr., per tutte, Cass. n.10916/2017, nella specie, in relazione ad un sinistro occorso in un tratto di strada ad elevato rischio di sbandamento dei veicoli e fiancheggiato da una scarpata, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità
dell'ente locale per aver omesso di installare barriere laterali di contenimento, e ciò
indipendentemente dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso desumibile, per quel tipo di strada, dal dm. LL.PP. n. 223 del 1992).
Orbene, a fronte della dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente gestore della strada, è possibile escludere il nesso di causalità fra la condizione della strada (e delle sue pertinenze) e la caduta del mezzo nel precipizio sul mero assunto di una condotta colposa della vittima, soltanto ove venga accertato che quest'ultima presentava connotati di eccezionalità e imprevedibilità tali da determinare l'interruzione del rapporto causale fra la situazione della cosa e il sinistro (Cass. n. 25837/2017); ossia
«quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015), giacché
l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente
«carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013); in tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227, co. 10c.c.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).
Quanto detto non esclude che, laddove non risulti idonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c.- sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227,
2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Tanto premesso, occorre evidenziare come, nel caso di specie, se - da un lato - gli appellanti,
escludono di avere concorso a determinare l'evento infausto con la propria condotta, e deducono che causa esclusiva dei danni subiti sia stata la mancanza di barriere di sicurezza a margine del tratto stradale oggetto del sinistro, atteso che la presenza delle stesse, obbligatorie per la particolare conformazione del sito, avrebbe evitato la fuoriuscita dalla sede stradale - con conseguente caduta nell'adiacente scarpata - del mezzo condotto dallo , asseritamente impegnato ad evitare la Pt_2
collisione con un'”auto pirata”; di converso, l'appellata eccepisce il fortuito, consistente in una condotta di guida non improntata ai canoni di prudenza, contestando la vigenza di un obbligo a suo carico di installazione delle cennate misure di protezione.
Ne deriva che, a fronte di una domanda risarcitoria formulata dagli appellanti principali, fondata sull'art. 2051 c.c. e sulla riconosciuta sussistenza di un dovere di custodia gravante sulla p.a., in qualità
di proprietaria o di gestore della rete stradale, esteso anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, è necessario verificare se, nel caso in esame, la responsabilità per il sinistro per cui è causa, debba essere ascritta esclusivamente a quest'ultima, per violazione degli obblighi sulla stessa gravanti o se l'appellante, con la propria condotta, abbia concorso alla produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. ovvero integrato il fortuito.
Ed invero, dall'esame della CTU cinematica a firma dell'Ing. è emerso come la Persona_2
presenza del guardrail nel tratto di strada percorso dal veicolo guidato dallo - obbligatorio per Pt_2
legge, stante il dislivello superiore ad 1 metro presente tra la carreggiata stradale ed il piano delle campagne confinanti - avrebbe evitato al suddetto mezzo di uscire fuori strada, in considerazione della resistenza che tale barriera avrebbe potuto opporre all'urto, nonché ridotto le conseguenze della
seppure pericolosa sbandata, sia in termini di danni all'autoveicolo che di lesioni agli occupanti dello stesso. Sennonché, pur risultando acclarato il nesso eziologico tra l'assenza delle barriere di protezione e la fuoriuscita della Peugeot dalla sede stradale, dall'esame delle risultanze istruttorie la condotta omissiva della P.A. non può essere ritenuta causa esclusiva del sinistro de quo, non avendo gli appellanti - a tanto essendo onerati - fornito la prova che la perdita del controllo del mezzo da parte dello , sia stata provocata dalla necessità di evitare la manovra piratesca di un'auto non Pt_2
identificata.
La CTU cinematica ha, infatti, evidenziato l'impossibilità di accertare la dinamica del sinistro, in assenza di rilievi planimetri, che i Carabinieri intervenuti al momento del sinistro non hanno potuto rilevare – come emerge dal verbale del 23.06.2016 da questi redatto – stante l'assenza di segni di frenata e scarrocciamento sull'asfalto.
Né, sotto questo profilo, la testimonianza di terza trasportata, nonché figlia della Per_1
proprietaria del mezzo e fidanzata del conducente, consente di acclarare la dinamica del sinistro, non avendo le dichiarazioni rese da quest'ultima trovato alcun riscontro negli elementi probatori acquisiti in giudizio.
Orbene, la circostanza per cui non risulti provata la presenza della suddetta “auto pirata” e che, quindi,
sia rimasta ignota la causa dello sbandamento, non consente di escludere la responsabilità della vittima nella causazione del sinistro per cui è causa, la cui condotta - pur non idonea ad interrompere il nesso causale e ad integrare il fortuito, in assenza dei connotati di imprevedibilità ed eccezionalità
che, per giurisprudenza consolidata, la devono contraddistinguere affinché assuma efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 2660/2013) - assume inevitabilmente rilievo, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., atteso che risulta verosimile ritenere che l'evento de quo si sia verificato anche in ragione del comportamento negligente ed imprudente tenuto dallo , oltre che per via della omessa predisposizione di barriere di sicurezza in un tratto di Pt_2
strada in cui tali misure avrebbero dovuto essere previste, non solo sulla scorta delle regole generali di prudenza e perizia, ma in quanto prescritte dalla normativa di settore.
4. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti principali censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, disattendendo le osservazioni da questi mosse nei confronti della perizia medico-legale, ha aderito acriticamente alle conclusioni del CTU, Dott. in ordine Persona_3
alla quantificazione del danno biologico subito dallo . Pt_2
In particolare, contestano la mancata indicazione da parte del perito dei criteri di assegnazione dell'ITT e dell'ITP, l'omessa valorizzazione da parte di quest'ultimo dei postumi traumatici subiti dal danneggiato, e consistenti nella riferita sintomatologia algica e nella asserita limitazione funzionale dell'articolazione della spalla, provocata da un ritardo nel processo di calcificazione ossea,
nonché l'omessa pronuncia sul quesito inerente la congruità delle spese mediche sostenute dall'infortunato.
5. Detta doglianza non è degna di trovare accoglimento.
Ed invero, malgrado le contestazioni sollevate dall'appellata, occorre rilevare come debbano ritenersi immuni da vizi sia logici che metodologici e, pertanto, pienamente condivisibili le risultanze cui è
pervenuto il CTU, in quanto - come si legge nell'elaborato da questi redatto - frutto non solo dell'esame accurato della documentazione prodotta in atti dall'appellante, ma anche della visita medica da questi personalmente eseguita sul periziando presso il proprio studio in data 08.01.2020.
Ed infatti, dall'esame della relazione peritale e dai chiarimenti resi dal perito incaricato, emerge come questi abbia valutato il danno biologico subito dallo nella misura del 3%, in seguito agli Pt_2
approfonditi accertamenti di fatto eseguiti, nonché all'analisi di tutti gli elementi probatori a sua disposizione.
Vieppiù, in sede di chiarimenti, il CTU, oltre ad avere precisato i criteri seguiti per l'assegnazione dell'ITT e dell'ITP (il sottoscritto CTU ha deciso di attribuire 1 punto percentuale per la frattura
della clavicola così tabellata: “Esiti attendibilmente dolorosi di frattura di clavicola in ordine alle
lesioni traumatiche subite dall'appellante a causa del sinistro occorso, regolarmente consolidata
senza limitazioni articolari” pari a 1-2%.... Il sottoscritto CTU ha deciso inoltre di attribuire 1 punto percentuale ad ognuna delle due fratture costali (II e VI costa di sinistra) così tabellate: “Esiti
anatomici di fratture costali multiple radiologicamente rilevate;
per ogni costa consolidata con callo
deforme e dolente” pari a 1%. Infine, nel calcolo totale del danno biologico, trascurabili sono
apparsi i postumi del trauma distorsivo da contraccolpo del rachide cervicale), ha anche incontrovertibilmente smentito – in quanto prive di fondamento scientifico - le contestazioni mosse dall'appellante in ordine alla mancata valorizzazione dei postumi traumatici da questi ancora sofferti a distanza di anni dal sinistro, non avendo lo , durante la visita medico-legale da questi Pt_2
eseguita: a) né “assolutamente manifestato dolori alla palpazione e alla digito-pressione della
clavicola, sede al III medio della pregressa frattura, ormai ampiamente stabilizzata e consolidata”,
atteso che una “tale eventuale sintomatologia dolorosa sarebbe apparsa comunque inverosimile in
quanto riferita ad una pregressa frattura di circa quattro anni prima, che certamente non poteva
determinare ancora dolore”; b) né “assolutamente presentato diminuzione della forza dell'arto
superiore sinistro e della funzionalità, con algia, nella rotazione ed estensione del braccio sinistro
verso l'alto”, non essendo stata “l'articolazione acromion-clavicolare sinistra…interessata dal
trauma subito”; c) né presentato un rachide cervicale spinalgico e con limitazione nei movimenti ai gradi estremi, non essendo stata una tale sintomatologia riscontrata in sede di visita medico-legale e non potendo la stessa essere oggetto di auto diagnosi.
In ultimo, quanto alle spese mediche sostenute dal danneggiato ed alla quantificazione delle stesse,
questo Collegio rileva che, qualora il perito incaricato non si esprima in merito, la determinazione delle stesse è rimessa alla discrezionalità del giudice, attesa la natura tecnica e non vincolante della
CTU.
6. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti principali si dolgono che il Tribunale – in violazione dell'art. 112 c.p.c. – abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rifusione delle spese legali relative alla fase stragiudiziale, sostenute dai danneggiati, benché documentalmente provate.
7. Detta censura non è degna di pregio. Ed invero, è noto - in virtù del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità – che “le
spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali, hanno natura di danno
emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta
agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In
particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno),
le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una
società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della
possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello
che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove
dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il
relativo esborso” (Cass. n. 16990/17, Cass. n. 24481/20).
Ed ancora, la S.C., riepilogando il proprio orientamento in tema di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale, chiarisce che, benché “in caso di sinistro stradale, le spese legali
stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri
di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali,” le stesse sono
“risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico
del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente
presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata,
dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi
dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal
caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale (Cass. n. 16990/2025).
Ne deriva, pertanto, che affinché le suddette spese siano liquidate e rimborsate a titolo di danno emergente, la parte che le ha sostenute, non solo ha l'onere di documentarle puntualmente, ma anche di provare che le attività stragiudiziali svolte non siano propedeutiche a quelle giudiziali, e che l'esborso economico sostenuto sia stato utile in vista di quello che ragionevolmente poteva presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Tanto premesso, nel caso in esame gli appellanti non hanno allegato né provato gli oneri economici sostenuti a tale titolo, né l'utilità dell'attività stragiudiziale espletata ai fini della risoluzione della controversia, atteso il rifiuto della di partecipare alla procedura di negoziazione, Controparte_1
ovvero l'autonoma rilevanza della stessa, rispetto alla successiva attività giudiziale espletata.
8. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti principali si dolgono che il Tribunale– in violazione degli artt. 91 e 92 co 2 c.p.c., abbia disposto l'integrale compensazione delle spese, essendo stato l'Ente appellato dichiarato soccombente e a nulla rilevando, ai fini della suddivisione del carico delle spese, l'operata riduzione della domanda attorea da parte del giudice.
9. Detta censura non è degna di pregio.
Ed invero, occorre rilevare che il concetto di soccombenza reciproca, disciplinato dall'art. 92, co 2,
c.p.c., consente al giudice, previo apprezzamento della misura in cui ciascuna parte risulta al contempo vittoriosa e soccombente, la compensazione parziale o totale delle spese processuali in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, qualora ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati altri, ovvero in caso di parziale accoglimento, sotto il profilo meramente quantitativo, di una domanda articolata in unico capo (Cass. n. 21864/2013, Cass. n.
3438/2016, Cass. n. 32061/2022).
Ne deriva che, rientrando il caso di specie nell'ultima delle summenzionate ipotesi, avendo la domanda risarcitoria formulata dall'appellante trovato solo parziale accoglimento, è riconosciuta al giudice di merito la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali,
ravvisandosi un'ipotesi di soccombenza reciproca. 10. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata nonché la compensazione delle spese tra le parti.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale proposti, rispettivamente, da e e Parte_1 Parte_2
dalla in persona del Presidente p.t., avverso la sentenza n. 1407/2021 del Controparte_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello principale nonché quello incidentale, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) spese compensate;
c) dà atto che l'appello principale e quello incidentale sono stati integralmente respinti e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 16
maggio 2025. Il Consigliere estensore dr.ssa Virginia Zuppetta
Il Presidente
dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.1083 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pilon, ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio, in Castro (LE), alla via L. Schifano n. 34, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado;
[...]
[...]
(P. Iva: ), in persona del Presidente p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Provinciale, in alla Via Umberto I, n. 13, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Sambati, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE –
All'udienza collegiale del 22.01.2025, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e evocavano in giudizio, Parte_1 Parte_2
innanzi al Tribunale di Lecce, la , in persona del Presidente p.t., instando affinché Controparte_1
quest'ultima - accertatane, ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'esclusiva responsabilità per l'incidente stradale occorso il giorno 23.01.2016, alle ore 13,30 circa - venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali rispettivamente subiti dagli attori, nonché al pagamento delle spese sostenute per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale, oltre interessi legali;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Per quanto di interesse, gli attori deducevano che il sinistro de quo si verificava nei pressi dell'incrocio semaforizzato presente all'ingresso della SP 84, allorquando lo , al fine di evitare la collisione Pt_2
con un'altra autovettura, rimasta non identificata, che gli tagliava la strada, perdeva il controllo del veicolo di cui era alla guida - una Peugeot 206, tg. BT638TR, di proprietà della Sig.ra - Parte_1
uscendo fuori strada e finendo per ribaltarsi - stante l'assenza di qualsivoglia barriera di sicurezza -
in una scarpata posta al disotto del manto stradale per circa 1,50 m.
Esponevano in particolare che, in seguito all'evento occorso, l'autovettura aveva subito danni irreparabili, e lo aveva riportato lesioni personali, per le quali si rendeva necessario il trasporto Pt_2
al P.S. dell'Ospedale di Scorrano, ove gli veniva diagnosticata “frattura scomposta frammentaria del
tratto laterale della clavicola sinistra e fratture composte dell'arco ascellare della II costa e
dell'estremità anteriore della VI costa sn”, con prognosi iniziale di gg. 30; che avevano invitato - con pec del 28.02.2016 - la , in qualità di Ente proprietario della SP 84, a risarcire, ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c., i danni da questi patiti, avendo l'omessa installazione di barriere protettive,
ai margini della suddetta strada, aggravato inevitabilmente gli esisti del sinistro;
e che, risultato vano qualsivoglia tentativo di comporre bonariamente la lite, avevano adito la tutela giudiziaria.
Instauratosi il contraddittorio, la di Lecce, benché regolarmente citata, non si costituiva e CP_1
ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale, CTU cinematica e CTU
medico-legale, veniva decisa con sentenza n. 1407/2021, pubblicata in data 07.05.2021, con cui il
Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, dichiarava accertata la pari responsabilità di e della , in persona del Presidente p.t., nella causazione del sinistro, Parte_2 Controparte_1
e, per l'effetto, condannava l'ente convenuto al risarcimento del danno patrimoniale subito da quantificato in euro 850,00, e del danno non patrimoniale patito dallo , nella Parte_1 Pt_2
misura di euro 5.350,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
compensava le spese di lite tra le parti.
Segnatamente, il giudice adito – aderendo alle conclusioni della CTU cinematica – rilevava la pari corresponsabilità del conducente della Peugeot 206 e della , stante l'impossibilità Controparte_1
di acclarare, da un lato, le cause per cui lo , fosse andato fuori strada e, dall'altro, l'accertata Pt_2
incidenza della mancata installazione, da parte dell'Ente proprietario della strada, del guard-rail -
obbligatorio in virtù dalla normativa di settore - nella catena causale che aveva provocato l'uscita fuori strada del veicolo condotto dall'appellante, atteso che la presenza dello stesso avrebbe evitato il ribaltamento dell'auto nella scarpata, determinando conseguenze meno lesive sia per l'auto che per gli occupanti del mezzo.
Quantificava, pertanto, il danno patrimoniale subito da in complessivi euro 1.700 Parte_1
(di cui 1.600 quale valore, all'epoca del sinistro, della vettura non più recuperabile ed euro 100,00
per spese di recupero del veicolo), ed i pregiudizi non patrimoniali sofferti dallo a causa delle Pt_2 lesioni sofferte a causa del sinistro, in euro 10.700,70, riducendo l'ammontare delle rispettive somme della metà (ovvero 850,00 euro e 5.350,35 euro) in considerazione della percentuale di corresponsabilità riconosciuta a ciascuno di essi e pari al 50 %.
Avverso detta sentenza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato e Parte_1
, cui si opponeva la , in persona del Presidente p.t., chiedendone il Parte_2 Controparte_1
rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata spiegava, altresì, appello incidentale per averla il giudice di prime cure ritenuta erroneamente responsabile della mancata installazione di barriere protettive ai margini del cennato tratto di strada.
All'udienza collegiale del 22.01.2025, previo deposito di memorie difensive da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti principali si dolgono che il Tribunale – errando nel valutare le dichiarazioni della terza trasportata, – abbia attribuito allo e alla Per_1 Pt_2
pari responsabilità nella causazione del sinistro, benché non possa essere al primo Controparte_1
ascritto alcun concorso di colpa, essendosi l'evento infausto verificatosi al fine di evitare lo scontro con un “auto pirata” e dovendo, le conseguenze dannose subite dal conducente del veicolo, essere imputate esclusivamente alla condotta omissiva dell'Ente appellato, concretizzatasi nella mancata apposizione di barriere protettive ai lati del tratto di strada teatro del sinistro.
2. Con appello incidentale, speculare a quello interposto dagli appellanti, la Controparte_1
censura la sentenza de qua, nella parte in cui il giudice di prime cure l'ha ritenuta responsabile della mancata installazione di dispositivi di sicurezza ai margini del cennato tratto stradale, contestando che un tale obbligo gravasse sulla PA, stante l'inapplicabilità al caso di specie del DM n.223/1992 e dei suoi successivi aggiornamenti, e nonostante la riconducibilità dell'evento infausto alla esclusiva condotta imprudente e negligente dello idonea, in quanto tenuta in violazione degli artt.140, Pt_2
141 e 142 C.d.S, ad integrare il caso fortuito e ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e i danni patiti.
3. Dette censure, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, non sono degne di trovare accoglimento.
Ed invero, per un verso, è noto il principio -affermato da Cass. n. 9547/2015 in riferimento all'ipotesi di un veicolo precipitato in un burrone fiancheggiante una curva priva di guard rail- per cui, «in
materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della
strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze,
ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede
stradale, sicché, ove si lamenti un danno [...] derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la
circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della
strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza
che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo» (cfr.
anche Cass. n. 6306/2013, Cass. n. 15723/2011, Cass. n. 24529/2009 e Cass. n. 3651/2006);
Per altro verso è altrettanto consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui
“sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque,
in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica). (cfr., per tutte, Cass. n.10916/2017, nella specie, in relazione ad un sinistro occorso in un tratto di strada ad elevato rischio di sbandamento dei veicoli e fiancheggiato da una scarpata, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità
dell'ente locale per aver omesso di installare barriere laterali di contenimento, e ciò
indipendentemente dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso desumibile, per quel tipo di strada, dal dm. LL.PP. n. 223 del 1992).
Orbene, a fronte della dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente gestore della strada, è possibile escludere il nesso di causalità fra la condizione della strada (e delle sue pertinenze) e la caduta del mezzo nel precipizio sul mero assunto di una condotta colposa della vittima, soltanto ove venga accertato che quest'ultima presentava connotati di eccezionalità e imprevedibilità tali da determinare l'interruzione del rapporto causale fra la situazione della cosa e il sinistro (Cass. n. 25837/2017); ossia
«quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015), giacché
l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente
«carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013); in tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227, co. 10c.c.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).
Quanto detto non esclude che, laddove non risulti idonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c.- sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227,
2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Tanto premesso, occorre evidenziare come, nel caso di specie, se - da un lato - gli appellanti,
escludono di avere concorso a determinare l'evento infausto con la propria condotta, e deducono che causa esclusiva dei danni subiti sia stata la mancanza di barriere di sicurezza a margine del tratto stradale oggetto del sinistro, atteso che la presenza delle stesse, obbligatorie per la particolare conformazione del sito, avrebbe evitato la fuoriuscita dalla sede stradale - con conseguente caduta nell'adiacente scarpata - del mezzo condotto dallo , asseritamente impegnato ad evitare la Pt_2
collisione con un'”auto pirata”; di converso, l'appellata eccepisce il fortuito, consistente in una condotta di guida non improntata ai canoni di prudenza, contestando la vigenza di un obbligo a suo carico di installazione delle cennate misure di protezione.
Ne deriva che, a fronte di una domanda risarcitoria formulata dagli appellanti principali, fondata sull'art. 2051 c.c. e sulla riconosciuta sussistenza di un dovere di custodia gravante sulla p.a., in qualità
di proprietaria o di gestore della rete stradale, esteso anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, è necessario verificare se, nel caso in esame, la responsabilità per il sinistro per cui è causa, debba essere ascritta esclusivamente a quest'ultima, per violazione degli obblighi sulla stessa gravanti o se l'appellante, con la propria condotta, abbia concorso alla produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. ovvero integrato il fortuito.
Ed invero, dall'esame della CTU cinematica a firma dell'Ing. è emerso come la Persona_2
presenza del guardrail nel tratto di strada percorso dal veicolo guidato dallo - obbligatorio per Pt_2
legge, stante il dislivello superiore ad 1 metro presente tra la carreggiata stradale ed il piano delle campagne confinanti - avrebbe evitato al suddetto mezzo di uscire fuori strada, in considerazione della resistenza che tale barriera avrebbe potuto opporre all'urto, nonché ridotto le conseguenze della
seppure pericolosa sbandata, sia in termini di danni all'autoveicolo che di lesioni agli occupanti dello stesso. Sennonché, pur risultando acclarato il nesso eziologico tra l'assenza delle barriere di protezione e la fuoriuscita della Peugeot dalla sede stradale, dall'esame delle risultanze istruttorie la condotta omissiva della P.A. non può essere ritenuta causa esclusiva del sinistro de quo, non avendo gli appellanti - a tanto essendo onerati - fornito la prova che la perdita del controllo del mezzo da parte dello , sia stata provocata dalla necessità di evitare la manovra piratesca di un'auto non Pt_2
identificata.
La CTU cinematica ha, infatti, evidenziato l'impossibilità di accertare la dinamica del sinistro, in assenza di rilievi planimetri, che i Carabinieri intervenuti al momento del sinistro non hanno potuto rilevare – come emerge dal verbale del 23.06.2016 da questi redatto – stante l'assenza di segni di frenata e scarrocciamento sull'asfalto.
Né, sotto questo profilo, la testimonianza di terza trasportata, nonché figlia della Per_1
proprietaria del mezzo e fidanzata del conducente, consente di acclarare la dinamica del sinistro, non avendo le dichiarazioni rese da quest'ultima trovato alcun riscontro negli elementi probatori acquisiti in giudizio.
Orbene, la circostanza per cui non risulti provata la presenza della suddetta “auto pirata” e che, quindi,
sia rimasta ignota la causa dello sbandamento, non consente di escludere la responsabilità della vittima nella causazione del sinistro per cui è causa, la cui condotta - pur non idonea ad interrompere il nesso causale e ad integrare il fortuito, in assenza dei connotati di imprevedibilità ed eccezionalità
che, per giurisprudenza consolidata, la devono contraddistinguere affinché assuma efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 2660/2013) - assume inevitabilmente rilievo, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., atteso che risulta verosimile ritenere che l'evento de quo si sia verificato anche in ragione del comportamento negligente ed imprudente tenuto dallo , oltre che per via della omessa predisposizione di barriere di sicurezza in un tratto di Pt_2
strada in cui tali misure avrebbero dovuto essere previste, non solo sulla scorta delle regole generali di prudenza e perizia, ma in quanto prescritte dalla normativa di settore.
4. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti principali censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, disattendendo le osservazioni da questi mosse nei confronti della perizia medico-legale, ha aderito acriticamente alle conclusioni del CTU, Dott. in ordine Persona_3
alla quantificazione del danno biologico subito dallo . Pt_2
In particolare, contestano la mancata indicazione da parte del perito dei criteri di assegnazione dell'ITT e dell'ITP, l'omessa valorizzazione da parte di quest'ultimo dei postumi traumatici subiti dal danneggiato, e consistenti nella riferita sintomatologia algica e nella asserita limitazione funzionale dell'articolazione della spalla, provocata da un ritardo nel processo di calcificazione ossea,
nonché l'omessa pronuncia sul quesito inerente la congruità delle spese mediche sostenute dall'infortunato.
5. Detta doglianza non è degna di trovare accoglimento.
Ed invero, malgrado le contestazioni sollevate dall'appellata, occorre rilevare come debbano ritenersi immuni da vizi sia logici che metodologici e, pertanto, pienamente condivisibili le risultanze cui è
pervenuto il CTU, in quanto - come si legge nell'elaborato da questi redatto - frutto non solo dell'esame accurato della documentazione prodotta in atti dall'appellante, ma anche della visita medica da questi personalmente eseguita sul periziando presso il proprio studio in data 08.01.2020.
Ed infatti, dall'esame della relazione peritale e dai chiarimenti resi dal perito incaricato, emerge come questi abbia valutato il danno biologico subito dallo nella misura del 3%, in seguito agli Pt_2
approfonditi accertamenti di fatto eseguiti, nonché all'analisi di tutti gli elementi probatori a sua disposizione.
Vieppiù, in sede di chiarimenti, il CTU, oltre ad avere precisato i criteri seguiti per l'assegnazione dell'ITT e dell'ITP (il sottoscritto CTU ha deciso di attribuire 1 punto percentuale per la frattura
della clavicola così tabellata: “Esiti attendibilmente dolorosi di frattura di clavicola in ordine alle
lesioni traumatiche subite dall'appellante a causa del sinistro occorso, regolarmente consolidata
senza limitazioni articolari” pari a 1-2%.... Il sottoscritto CTU ha deciso inoltre di attribuire 1 punto percentuale ad ognuna delle due fratture costali (II e VI costa di sinistra) così tabellate: “Esiti
anatomici di fratture costali multiple radiologicamente rilevate;
per ogni costa consolidata con callo
deforme e dolente” pari a 1%. Infine, nel calcolo totale del danno biologico, trascurabili sono
apparsi i postumi del trauma distorsivo da contraccolpo del rachide cervicale), ha anche incontrovertibilmente smentito – in quanto prive di fondamento scientifico - le contestazioni mosse dall'appellante in ordine alla mancata valorizzazione dei postumi traumatici da questi ancora sofferti a distanza di anni dal sinistro, non avendo lo , durante la visita medico-legale da questi Pt_2
eseguita: a) né “assolutamente manifestato dolori alla palpazione e alla digito-pressione della
clavicola, sede al III medio della pregressa frattura, ormai ampiamente stabilizzata e consolidata”,
atteso che una “tale eventuale sintomatologia dolorosa sarebbe apparsa comunque inverosimile in
quanto riferita ad una pregressa frattura di circa quattro anni prima, che certamente non poteva
determinare ancora dolore”; b) né “assolutamente presentato diminuzione della forza dell'arto
superiore sinistro e della funzionalità, con algia, nella rotazione ed estensione del braccio sinistro
verso l'alto”, non essendo stata “l'articolazione acromion-clavicolare sinistra…interessata dal
trauma subito”; c) né presentato un rachide cervicale spinalgico e con limitazione nei movimenti ai gradi estremi, non essendo stata una tale sintomatologia riscontrata in sede di visita medico-legale e non potendo la stessa essere oggetto di auto diagnosi.
In ultimo, quanto alle spese mediche sostenute dal danneggiato ed alla quantificazione delle stesse,
questo Collegio rileva che, qualora il perito incaricato non si esprima in merito, la determinazione delle stesse è rimessa alla discrezionalità del giudice, attesa la natura tecnica e non vincolante della
CTU.
6. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti principali si dolgono che il Tribunale – in violazione dell'art. 112 c.p.c. – abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rifusione delle spese legali relative alla fase stragiudiziale, sostenute dai danneggiati, benché documentalmente provate.
7. Detta censura non è degna di pregio. Ed invero, è noto - in virtù del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità – che “le
spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali, hanno natura di danno
emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta
agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In
particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno),
le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una
società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della
possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello
che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove
dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il
relativo esborso” (Cass. n. 16990/17, Cass. n. 24481/20).
Ed ancora, la S.C., riepilogando il proprio orientamento in tema di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale, chiarisce che, benché “in caso di sinistro stradale, le spese legali
stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri
di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali,” le stesse sono
“risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico
del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente
presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata,
dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi
dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal
caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale (Cass. n. 16990/2025).
Ne deriva, pertanto, che affinché le suddette spese siano liquidate e rimborsate a titolo di danno emergente, la parte che le ha sostenute, non solo ha l'onere di documentarle puntualmente, ma anche di provare che le attività stragiudiziali svolte non siano propedeutiche a quelle giudiziali, e che l'esborso economico sostenuto sia stato utile in vista di quello che ragionevolmente poteva presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Tanto premesso, nel caso in esame gli appellanti non hanno allegato né provato gli oneri economici sostenuti a tale titolo, né l'utilità dell'attività stragiudiziale espletata ai fini della risoluzione della controversia, atteso il rifiuto della di partecipare alla procedura di negoziazione, Controparte_1
ovvero l'autonoma rilevanza della stessa, rispetto alla successiva attività giudiziale espletata.
8. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti principali si dolgono che il Tribunale– in violazione degli artt. 91 e 92 co 2 c.p.c., abbia disposto l'integrale compensazione delle spese, essendo stato l'Ente appellato dichiarato soccombente e a nulla rilevando, ai fini della suddivisione del carico delle spese, l'operata riduzione della domanda attorea da parte del giudice.
9. Detta censura non è degna di pregio.
Ed invero, occorre rilevare che il concetto di soccombenza reciproca, disciplinato dall'art. 92, co 2,
c.p.c., consente al giudice, previo apprezzamento della misura in cui ciascuna parte risulta al contempo vittoriosa e soccombente, la compensazione parziale o totale delle spese processuali in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, qualora ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati altri, ovvero in caso di parziale accoglimento, sotto il profilo meramente quantitativo, di una domanda articolata in unico capo (Cass. n. 21864/2013, Cass. n.
3438/2016, Cass. n. 32061/2022).
Ne deriva che, rientrando il caso di specie nell'ultima delle summenzionate ipotesi, avendo la domanda risarcitoria formulata dall'appellante trovato solo parziale accoglimento, è riconosciuta al giudice di merito la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali,
ravvisandosi un'ipotesi di soccombenza reciproca. 10. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata nonché la compensazione delle spese tra le parti.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale proposti, rispettivamente, da e e Parte_1 Parte_2
dalla in persona del Presidente p.t., avverso la sentenza n. 1407/2021 del Controparte_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello principale nonché quello incidentale, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) spese compensate;
c) dà atto che l'appello principale e quello incidentale sono stati integralmente respinti e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 16
maggio 2025. Il Consigliere estensore dr.ssa Virginia Zuppetta
Il Presidente
dr. Riccardo Mele