Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 5/05/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7310/2024 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata il [...] a [...], Parte_1 rapp.ta e difesa dagli Avv. GATTUSO LUIGI, elett,te domiciliata presso lo studio del medesimo sito alla Avv. VIA ANNUNZIATELLA N. 23, CASTELLAMMARE DI STABIA;
nonché presso l'indirizzo telematico Email_1 ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e
CP_1 difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO, con il quale elett.te domicilia alla VIA ALCIDE DE GASPERI n. 55 in NAPOLI, presso la sede dell'avvocatura
CP_1 resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del
CP_1 diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;
il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 17/12/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per AT recante n. R.G. 6271/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 13/10/2023. L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda.
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Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per AT. Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per AT (CTU ha ritenuto che la ricorrente non abbia i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui
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si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico
– scientifico sollevate nel ricorso di merito il CTU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale (vedasi consulenza in atti). La valutazione del requisito sanitario svolto dal consulente tecnico nel corso del procedimento per A.T.P., pertanto, deve ritenersi corretta ed esaurientemente motivata, e rispetto a essa le doglianze mosse dalla ricorrente integrano un mero dissenso diagnostico. Il consulente tecnico ha ben evidenziato che nella fattispecie sulla base della valutazione delle certificazioni e l'esame obiettivo eseguito in sede di visita peritale, fanno inquadrare la malattia della ricorrente nella forma stadiativa moderata in cui la persona incomincia a presentare cambiamenti nel controllo motorio, difficoltà cognitive che nel nostro caso sono di grado lieve, presenta alcune turbe mnesiche e riferisce disturbi della deglutizione , mantenendo ancora la capacità di svolgere le attività quotidiane.
Pertanto, la consulente dott.ssa ha considerato che Persona_1
l'inquadramento della patologia sia nello stadio moderato, ed ha ritenuto che non vi siano le condizioni medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta). Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente non necessità di supervisione continuata per le attività di vita quotidiana, così come accertato dal CTU nominato nel procedimento per ATO. La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a
2 due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso del 17/12/2024 nei confronti dell' così
[...] CP_1 provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 10/06/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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