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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/10/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1557/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPAGNATIELLO Parte_1 C.F._1
PASQUALE
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
Resistente; contumace.
Premesso
Con atto depositato il 16/02/2024, parte ricorrente, titolare della pensione con categoria e numero indicati in domanda, ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al recupero (anche a mezzo compensazione) dell'indebito, comunicato CP_1 dall'Istituto ta in data 13-6-2023 per € 13.179,19; nella nota in questione l' dava CP_1 atto di avere effettuato pagamenti non dovuti sulla pensione VOCUM 067701045, con specifico riferimento al ricalcolo della quota nella gestione pubblica ed alla rideterminazione del trattamento di famiglia. Vano il ricorso amministrativo pure proposto dal ricorrente, rigettato dal Comitato Provinciale in data 23-8-2023. Analogo esito la richiesta di riesame;
con pec 3-11-2023 l' comunicava che l'indebito CP_1 riguardava gli indebiti scaturiti dal conguaglio tra tratta provvisorio e trattamento definitivo di pensione (art. 162 del DPR 1092/1973); e ciò nonostante il provvedimento di liquidazione del 31-3-2020, non qualificasse come provvisorio il trattamento erogato, invocando tale natura solo nella nota 3-11-2023, cit. In ogni caso il contenuto del provvedimento di liquidazione- anche nella parte della omessa annotazione come provisorio- avevano generato la buona fede del ricorrente;
sicché la norma applicabile doveva ritenersi l'articolo 206 (non pure il 162) del DPR 1092/73. In ogni caso il tempo trascorso tra la liquidazione e la richiesta di recupero era di consistenza tale da impedire in ogni caso la ripetibilità dell'indebito. Regolare la notifica, l' era dichiarato contumace all'udienza 5-6-2024. CP_1
1 E tuttavia l' si costituiva in giudizio con memoria depositata il 14-3-2025, eccependo CP_2 preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa A.G. avente la causa ad oggetto la rideterminazione della pensione provvisoriamente concessa da parte dell , Controparte_3 perché è dal menzionato conguaglio che è derivato l'indebito…. Le parti erano invitate al deposito di note scritte;
a tanto ha provveduto parte ricorrente.
Osserva
La questione di giurisdizione va verificata nonostante la tardiva costituzione dell' . CP_1
A norma dell'articolo 37 c.p.c. …..il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado.
Non è controverso che la pensione in godimento al ricorrente sia a carico dello Stato.
In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali; ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an"
e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario.
Con l'atto introduttivo il ricorrente, nel contestare la ripetizione di indebito di cui si controverte, ha espressamente indicato di godere dal 1-9-2018, della pensione VOCUM nr. 06701045. L' , con provvedimento del 31-3-2020- all'esito del giudizio con il quale il Tribunale di Foggia CP_1 aveva dichiarato il suo diritto a godere della pensione di anzianità in regime di cumulo a fare data dal 1-9-2018- comunicava al ricorrente l'intervenuta liquidazione della pensione dando atto- senza riserve o annotazioni, che il calcolo era stato effettuato con il sistema misto sulla base dei contributi versati dal 1 gennaio 1972 al 31 agosto 2018, determinando il rateo in € 1.410,87. Di seguito l' rivendicava un pagamento non dovuto a seguito del ricalcolo della quota nella CP_2 gestione pubblica e della rideterminazione del trattamento di famiglia.
In fattispecie che l' ritiene analoga la Corte di Appello di Bari ( 2075/2021) ha anzitutto CP_1 rilevato che oggetto della presente controversia è, da un lato, la rideterminazione della pensione da parte dell' perché è dal menzionato conguaglio che è derivato l'indebito; dall'altra, la CP_1 pretesa di adempimento della prestazione pensionistica che, secondo la parte privata, è dovuta…… anche la controversia giudiziaria promossa dall'odierno ricorrente, pur introdotta alla stregua di un'azione di accertamento negativo dell'indebito, nascendo dalla richiesta di adempimento della prestazione pensionistica dovuta dall' nella misura originariamente liquidata e non in quella CP_1 da ultimo rideterminata – non può che essere devoluta alla giurisdizione del giudice contabile.
Nel caso al vaglio, analogamente, la domanda espone che il recupero dell'indebito trovasse una preclusione nel non avere l'Istituto espressamente qualificato come provvisorio (con riserva di conguaglio) l'atto di (erronea) liquidazione del rateo di pensione (ovvero il Mod. TE08 del 31-3- 2020). Ancora il ricorrente eccepisce la tardività della iniziativa recuperatoria dell' . CP_1
Se si afferma- e lo si afferma- che l' non poteva rideterminare l'ammontare della pensione- in CP_1 ragione della natura non provvisoria dell'atto di liquidazione- è inevitabile che l'oggetto della lite involge l'ammontare del trattamento e non soltanto la legittimità del recupero.
Spese di giudizio non ripetibili in virtù dell'art 152 disp. att. c.p.c.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara il difetto di giurisdizione di quest
- dichiara le spese non ripetibili.
Foggia, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1557/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPAGNATIELLO Parte_1 C.F._1
PASQUALE
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
Resistente; contumace.
Premesso
Con atto depositato il 16/02/2024, parte ricorrente, titolare della pensione con categoria e numero indicati in domanda, ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al recupero (anche a mezzo compensazione) dell'indebito, comunicato CP_1 dall'Istituto ta in data 13-6-2023 per € 13.179,19; nella nota in questione l' dava CP_1 atto di avere effettuato pagamenti non dovuti sulla pensione VOCUM 067701045, con specifico riferimento al ricalcolo della quota nella gestione pubblica ed alla rideterminazione del trattamento di famiglia. Vano il ricorso amministrativo pure proposto dal ricorrente, rigettato dal Comitato Provinciale in data 23-8-2023. Analogo esito la richiesta di riesame;
con pec 3-11-2023 l' comunicava che l'indebito CP_1 riguardava gli indebiti scaturiti dal conguaglio tra tratta provvisorio e trattamento definitivo di pensione (art. 162 del DPR 1092/1973); e ciò nonostante il provvedimento di liquidazione del 31-3-2020, non qualificasse come provvisorio il trattamento erogato, invocando tale natura solo nella nota 3-11-2023, cit. In ogni caso il contenuto del provvedimento di liquidazione- anche nella parte della omessa annotazione come provisorio- avevano generato la buona fede del ricorrente;
sicché la norma applicabile doveva ritenersi l'articolo 206 (non pure il 162) del DPR 1092/73. In ogni caso il tempo trascorso tra la liquidazione e la richiesta di recupero era di consistenza tale da impedire in ogni caso la ripetibilità dell'indebito. Regolare la notifica, l' era dichiarato contumace all'udienza 5-6-2024. CP_1
1 E tuttavia l' si costituiva in giudizio con memoria depositata il 14-3-2025, eccependo CP_2 preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa A.G. avente la causa ad oggetto la rideterminazione della pensione provvisoriamente concessa da parte dell , Controparte_3 perché è dal menzionato conguaglio che è derivato l'indebito…. Le parti erano invitate al deposito di note scritte;
a tanto ha provveduto parte ricorrente.
Osserva
La questione di giurisdizione va verificata nonostante la tardiva costituzione dell' . CP_1
A norma dell'articolo 37 c.p.c. …..il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado.
Non è controverso che la pensione in godimento al ricorrente sia a carico dello Stato.
In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali; ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an"
e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario.
Con l'atto introduttivo il ricorrente, nel contestare la ripetizione di indebito di cui si controverte, ha espressamente indicato di godere dal 1-9-2018, della pensione VOCUM nr. 06701045. L' , con provvedimento del 31-3-2020- all'esito del giudizio con il quale il Tribunale di Foggia CP_1 aveva dichiarato il suo diritto a godere della pensione di anzianità in regime di cumulo a fare data dal 1-9-2018- comunicava al ricorrente l'intervenuta liquidazione della pensione dando atto- senza riserve o annotazioni, che il calcolo era stato effettuato con il sistema misto sulla base dei contributi versati dal 1 gennaio 1972 al 31 agosto 2018, determinando il rateo in € 1.410,87. Di seguito l' rivendicava un pagamento non dovuto a seguito del ricalcolo della quota nella CP_2 gestione pubblica e della rideterminazione del trattamento di famiglia.
In fattispecie che l' ritiene analoga la Corte di Appello di Bari ( 2075/2021) ha anzitutto CP_1 rilevato che oggetto della presente controversia è, da un lato, la rideterminazione della pensione da parte dell' perché è dal menzionato conguaglio che è derivato l'indebito; dall'altra, la CP_1 pretesa di adempimento della prestazione pensionistica che, secondo la parte privata, è dovuta…… anche la controversia giudiziaria promossa dall'odierno ricorrente, pur introdotta alla stregua di un'azione di accertamento negativo dell'indebito, nascendo dalla richiesta di adempimento della prestazione pensionistica dovuta dall' nella misura originariamente liquidata e non in quella CP_1 da ultimo rideterminata – non può che essere devoluta alla giurisdizione del giudice contabile.
Nel caso al vaglio, analogamente, la domanda espone che il recupero dell'indebito trovasse una preclusione nel non avere l'Istituto espressamente qualificato come provvisorio (con riserva di conguaglio) l'atto di (erronea) liquidazione del rateo di pensione (ovvero il Mod. TE08 del 31-3- 2020). Ancora il ricorrente eccepisce la tardività della iniziativa recuperatoria dell' . CP_1
Se si afferma- e lo si afferma- che l' non poteva rideterminare l'ammontare della pensione- in CP_1 ragione della natura non provvisoria dell'atto di liquidazione- è inevitabile che l'oggetto della lite involge l'ammontare del trattamento e non soltanto la legittimità del recupero.
Spese di giudizio non ripetibili in virtù dell'art 152 disp. att. c.p.c.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara il difetto di giurisdizione di quest
- dichiara le spese non ripetibili.
Foggia, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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