Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/12/2025, n. 22272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22272 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22272/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11546/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11546 del 2025, proposto da
ND RA, rappresentato e difeso dall'avvocato ND RA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza della sentenza n. 73/2025 del Tar Lazio del 16.12.2024, emessa nel ric. iscritto al nr. R.G. 10157/24, pubblicata in data 2.1.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. NI ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorrente ha adito il TAR per il Lazio per l’ottemperanza della sentenza n. 73/2025 emessa dal predetto Tribunale il 16.12.2024 nel ric. iscritto al n. R.G. 10157/2024, pubblicata il 2.1.2025, con la quale il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’avv. RA, liquidate in euro 750,00, al rimborso del contributo unificato, nonché al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- con nota datata 5.12.2025, il ricorrente ha rappresentato che l’amministrazione ha provveduto al pagamento degli onorari, residuando solo il pagamento del contributo unificato, di cui è ancora stato omesso il rimborso;
- all’udienza in camera di consiglio del 9.12.2025, la causa è stata introitata per la decisione.
- la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, co. 2 lett. a), c.p.a.;
- il ricorso di ottemperanza va accolto nei limiti in cui la sentenza n. 73/2525 non è stata ancora eseguita (ovvero limitatamente al rimborso del contributo unificato) e, per l’effetto, il Ministero dell’Interno deve essere condannato ad eseguire il giudicato nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
- si ritiene di non procedere sin d’ora alla nomina di un Commissario ad acta , così come non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell’amministrazione debitrice al pagamento di un’ulteriore somma di denaro, per ogni violazione oppure inosservanza successiva al presente provvedimento, poiché una siffatta previsione, nel caso di specie, risulterebbe manifestamente iniqua;
- dato il pagamento parziale, le spese del giudizio possono essere compensate, ad eccezione del rimborso del contributo unificato laddove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto ordina al Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare completa esecuzione alla sentenza n. 73/2025 emessa da codesto Tribunale.
Spese di lite compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI DO, Presidente
NI ME, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI ME | NI DO |
IL SEGRETARIO