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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5628/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
dott. Gaetano Savona Presidente est.
dott. Bruno Malagoli Giudice
dott. Luca Angioi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RAC 5628/2021, promossa da:
(c.f./p.iva ), rappresentata e difesa dagli avv. Maria Parte_1 P.IVA_1
Beatrice Zammit, Maria Paola Locco e Carla Dessy, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione, e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cagliari;
ATTRICE
CONTRO
di Cagliari, rappresentata e difesa dall'avv.to Stefania Sanna, in forza di Controparte_1
procura speciale in calce alla comparsa di costituzione risposta, e domiciliata presso l'ufficio legale dell'ente, in Cagliari;
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice, come da comparsa conclusionale, depositata in data 8.10.2024: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, anche in ordine all'eventuale rimessione della causa sul ruolo, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: A. Accertata la improcedibilità
delle richieste di declaratoria dell'obbligo di rinegoziazione dell' convenuta e di intervenuta CP_2
risoluzione in danno dell' medesima attivate con l'atto introduttivo, accertare la CP_2
responsabilità dell'amministrazione alla luce di quanto ivi esposto e delle sopravvenienze di fatto
illustrate nella parte narrativa del presente atto. B. Condannare l' resistente al risarcimento CP_2
dei danni nei termini ridotti in questa sede precisati sulla scorta dell'evoluzione fattuale,
riconoscendo a parte attrice un importo non inferiore a 72.000 Euro, ovvero il diverso importo che
riterrà di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. C. Condannare l' resistente al CP_2
pagamento delle spese processuali e alla rifusione del contributo unificato.”
Nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 25.11.2021: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione
In via principale - Mandare assolta l' , ut supra rappresentata e difesa, da ogni Controparte_1
avversa pretesa siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui alla superiore parte
espositiva; - Rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le suesposte ragioni, anche le
domande formulate in via subordinata;
- con vittoria di competenze, spese e accessori del presente
giudizio”.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nei termini di legge, ha Parte_1
convenuto in giudizio di Cagliari, deducendo quanto segue: Controparte_1
− in data 21.07.2016, in unione d'acquisto fra le , Controparte_3 Parte_2 [...]
e , ha indetto una Controparte_4 Controparte_5
procedura aperta telematica per la fornitura per un periodo di 60 mesi di “Dispositivi per Chirurgia
mini-invasiva ed elettrochirurgia – CND K”; − in data 12.04.2018, ha aggiudicato in via definitiva alla società CP_3 Parte_1
tra gli altri, il lotto n. 233 (“Colonna artroscopica e dispositivi per artroscopia”), avente un
[...]
valore stimato pari a euro 1.845.330,00;
− in data 10.07.2018, l' ha recepito il suddetto provvedimento di Controparte_5
aggiudicazione e, per l'effetto, ha affidato a l'appalto di fornitura dei Parte_1
dispositivi per artroscopia per un ammontare quinquennale pari a 229.400,00 euro (corrispondenti ad un importo annuo pari a euro 45.880,00);
− in data 27.11.2018, pur in assenza di un formale contratto, l' ha Controparte_5
effettuato un primo ordine, al quale hanno fatto seguito altri quattro nel 2019, uno nel 2020 e nel
2021, due nel 2022 e nel 2023, tutti puntualmente evasi da per un totale Parte_1
di 7.490,00 euro;
− in data 5.1.2019 ha consegnato all' una Parte_1 Controparte_5
colonna artroscopica, in conformità all'art. 5 del capitolato speciale di gara e disciplinare a mente del quale “la strumentazione prevista per l'utilizzo di diversi dispositivi” – coincidente nel caso in esame con la suddetta colonna artroscopica - “ove necessaria, dovrà essere fornita in comodato
d'uso gratuito, nuova di fabbrica, con assistenza full-risk inclusa l'eventuale sostituzione di pezzi
di ricambio, durante tutta la durata della fornitura, al termine della quale detta strumentazione
sarà resa con spese a carico della Ditta fornitrice […]”;
− in data 13 luglio 2020, avendo ricevuto nel 2019 una richiesta di Parte_1
dispositivi inferiore del 96% al fabbisogno stimato dal capitolato tecnico, ha inviato una comunicazione all' con un duplice fine: richiamarla all'osservanza Controparte_5
dell'art. 1 del capitolato speciale (a tenore del quale i dispositivi oggetto della fornitura “sono
presunti e soggetti a variazione in aumento o diminuzione, perciò il fornitore dovrà fornire quelli
che l' ordinerà sulla base dell'effettivo fabbisogno fino alla variazione di 1/5, alle CP_2
medesime condizioni senza sollevare alcuna eccezione al riguardo o pretendere compensi od
indennità di sorta”); invitarla ad appurare il numero degli interventi effettivamente eseguiti mediante l'utilizzo dei dispositivi oggetto del lotto loro affidato nonché a fissare un incontro finalizzato a “formalizzare la stipula del contratto” e “affrontare congiuntamente ed in pieno
spirito collaborativo la problematica” evidenziata;
− in data 14.10.2020, dopo plurimi solleciti, l' ha comunicato alla Controparte_5
he il mancato raggiungimento dei quantitativi indicati nel capitolato era Parte_1
dipeso “sia da un minor numero dei ricoverati sia, attualmente, dall'emergenza COVID”;
− in data 19.10.2020 ha richiesto all' di Parte_1 Controparte_5
comunicarle i dati emersi dall'istruttoria svolta e, in particolare, il numero degli interventi eseguiti presso l'Azienda sia antecedentemente sia successivamente all'indizione della gara;
− alla suddetta richiesta, l' ha dato riscontro, trasmettendo alla Controparte_5
due elenchi (un primo, in data 29.10.2020, contente gli interventi in Parte_1
artroscopia eseguiti nel quinquennio 2015-2020 e un secondo, in data 05.11.2020, contenente l'elenco degli interventi relativo al periodo 2010-2014) dal cui esame è emerso che l'
[...]
non aveva mai effettuato un numero di interventi tali da giustificare il Controparte_5
fabbisogno di dispositivi stimati nel capitolato tecnico;
− in data 18 ottobre 2020, in occasione di un incontro da remoto tra le parti, ha Parte_1
rappresentato all' la necessità di riequilibrare il rapporto giacché Controparte_5
l'impegno di concedere a titolo di comodato d'uso gratuito la colonna artroscopica, a causa del numero degli ordinativi nettamente inferiore a quello indicato nel capitolato speciale, era divenuto non più economicamente sostenibile;
− a seguito del suddetto incontro le parti hanno dato avvio ad una trattativa: in data 18.11.2020 ha proposto all' di prorogare di 12 mesi il Parte_1 Controparte_5
contratto di fornitura e di acquistare ovvero noleggiare la colonna artroscopica;
− alla suddetta proposta, l' , nonostante i plurimi solleciti ad essa rivolti, Controparte_5
ha dato riscontro soltanto in data 06.04.2021, mediante una nota in cui ha manifesto l'interesse per “l'acquisizione a patrimonio della colonna” per “una cifra non superiore a euro 25.000,00, oltre
IVA di legge (comprensivi di almeno 12 mesi di garanzia sul prodotto)[…]”;
− la proposta avanzata dall' non è stata accettata da Controparte_5 Parte_1
che ha valutato il prezzo di euro 25.000,00, offerto per l'acquisto della colonna, troppo basso:
[...]
l'azienda ospedaliere non ha modificato il corrispettivo offerto, ma, in data 29.04.2021, si è resa disponibile “ad effettuare un acquisto immediato di materiale di consumo per un importo
complessivo pari ad € 15.000,00, oltre IVA di legge”;
− la nuova proposta è stata valutata positivamente da che, in data Parte_1
11.05.2021, ha comunicato all' di attendere loro indicazioni ai fini Controparte_5
della formalizzazione dell'accordo;
− ricevuto il suddetto avviso, l' ha comunicato a Controparte_5 Parte_1
che nei giorni successivi avrebbe trasmesso loro “la bozza dell'accordo transattivo”: poiché
[...]
tale impegno non è stato mantenuto, CONMED, in data 08.06.2021, ha diffidato l'
[...]
a procedere alla formalizzazione dell'accordo entro il 15.06.2021; Controparte_5
− in data 17.06.2021 l' ha dato riscontro alla suddetta diffida, Controparte_5
evidenziando come non vi fossero i presupposti per concludere un accordo transattivo: riferendosi l'aggiudicazione “ad un arco temporale quinquennale[…]le variazioni in aumento e in
diminuzione rispetto all'importo aggiudicato” avrebbero dovuto “essere valutate alla
scadenza[…]”.
Sulla scorta di quanto sopra allegato e dedotto ha convenuto in giudizio Parte_1
di Cagliari, chiedendo: Controparte_1
- in via principale, l'accertamento dell'obbligo di rinegoziazione e, per l'effetto, la sua esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., nei termini indicati nella proposta transattiva da ultimo avanzata dall' ; Controparte_5
- in via subordinata, l'accertamento dell'inadempimento e, per l'effetto, la risoluzione del contratto;
- in ogni caso, la condanna di : Controparte_1 ➢ al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza dell'inadempimento (quantificati in 1.046.297,26 euro), anche eventualmente ex art. 2043 c.c., ovvero in subordine a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
➢ al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.
➢ al pagamento delle spese processuali e alla rifusione del contributo unificato.
In sede di comparsa conclusione dopo aver rappresentato come nelle more Parte_1
del giudizio il rapporto con l' fosse venuto meno, causa il decorso del Controparte_5
termine quinquennale del rapporto (come prorogato di ulteriori sei mesi dall' Controparte_5
), ha precisato le proprie conclusioni nei termini indicati nella superiore epigrafe, rinunciando,
[...]
causa il sopravvenuto difetto di interesse, sia alle domande proposte in via principale (tese all'accertamento dell'obbligo di rinegoziazione e la sua esecuzione in forma specifica) sia a quelle proposte in via subordinata (compulsanti una pronuncia di accertamento dell'inadempimento e di risoluzione del contratto).
In data 25.11.2021 si è costituita in giudizio la quale non ha contestato Controparte_1
il nucleo essenziale dei fatti come rappresentati dall'odierna attrice, ma ha negato ogni addebito di responsabilità a suo carico, osservando come:
- non sia incorsa in responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c., giacché il fabbisogno di dispositivi stimato nel capitolato tecnico non ha valore vincolante e, come tale, non può essere fonte di alcuna obbligazione contrattuale avente ad oggetto l'impegno dell' Controparte_1
all'acquisto di un numero di dispositivi pari a quello indicato nel capitolato;
- abbia sempre tenuto una condotta conforme ai canoni di correttezza e buona fede, giacché:
➢ la media degli interventi annui in artroscopia eseguiti dall' nel Controparte_5
quinquennio antecedente l'indizione della procedura di gara è pari a 170,2, sicché non può
dirsi contrario ai canoni di buona fede e correttezza aver indicato un fabbisogno annuo di 200
dispositivi per artroscopia, essendo una tale stima tutt'altro che irragionevole;
➢ la riduzione del numero degli interventi successivamente all'indizione della gara non è
imputabile all' , bensì ricollegabile a fattori sopravvenuti e Controparte_5
imprevedibili, quali l'emergenza da Covid-19, un drastico calo dei ricoveri e una rilevante carenza di personale;
➢ la scelta di sottrarsi alla conclusione dell'accordo teso a rideterminare il contenuto del rapporto contrattuale è il frutto di una valutazione discrezionale dell' , Controparte_5
scevra da profili di arbitrarietà e, dunque, conforme ai canoni di correttezza e buona fede;
- non abbia cagionato alcun pregiudizio alla dal momento che, ferma la carenza di Parte_1
un titolo (contrattuale o precontrattuale) idoneo a fondare la responsabilità dell'
[...]
, i pregiudizi lamentati non sussistono in fatto giacché: CP_5
➢ quanto al danno emergente “la colonna artroscopica doveva essere in ogni caso resa
disponibile e quindi trasportata”;
➢ quanto al lucro cessante “il guadagno sperato e non ottenuto allo stato rientrerebbe comunque
nell'alea del contratto”.
La causa, istruita con produzioni documentali, all'udienza del 10.07.2024 è stata rimessa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
***
La domanda di parte attrice è fondata, avendo l' tenuto una Controparte_5
condotta foriera di responsabilità ex art. 1337 c.c..
Occorre, anzitutto, sottolineare come l sia incorsa in Controparte_5
responsabilità precontrattuale per avere colpevolmente ingenerato nella n legittimo Parte_1
affidamento circa la conclusione del contratto oggetto dell'aggiudicazione definitiva e non già, come postulato dall'attore, per conclusione di un contratto valido ma svantaggioso, non potendo ritenersi sussistenti alcun vincolo contrattuale.
Infatti, perché si possa affermare l'esistenza di un contratto pubblico è necessario che la volontà dell'amministrazione sia espressa nelle forme rigide richieste dalla legge – tra cui nel caso in esame la forma scritta1 - e sia manifestata dall'organo al quale la legge attribuisce la formale rappresentazione dell'ente, quale unico soggetto munito dei poteri necessari a vincolare l'amministrazione (cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555).
Ne deriva che i contratti pubblici non possono perfezionarsi implicitamente o per fatti concludenti: in mancanza di un consenso della pubblica amministrazione espresso secondo le modalità prescritte dal legislatore non si è in presenza di un contratto ancorché invalidamente concluso, ma di un mero comportamento, mancando in radice quell'accordo tra le parti, presupposto dall'art. 1321 c.c. anche per il costituirsi di un contratto invalido.
Ebbene, nel caso di specie, le parti, divenuta definitiva l'aggiudicazione, hanno dato esecuzione al contratto oggetto della procedura di affidamento, senza avere precedentemente provveduto a stipularlo secondo le modalità prescritte dal legislatore.
È per tal ragione che deve escludersi la sussistenza di un vincolo contrattuale: a fronte di un consenso della pubblica amministrazione espresso per comportamenti meramente attuativi, ricorre una volontà solo apparente che, in quanto priva di rilevanza giuridica, è incapace di determinare il perfezionamento del contratto.
Una volta appurato che tra le parti non è stato mai concluso un valido contratto, è
consequenziale, come già premesso, ricondurre la vicenda nell'alveo della responsabilità
precontrattuale per rottura ingiustificata delle trattative ex art. 1337 c.c.
La configurabilità di una responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr., fra le tante. C. 12313/2005; C. 9129/1987) in base al decisivo rilievo per cui la pubblica amministrazione durante la procedura di scelta del contraente – al di là del procedimento seguito (trattativa privata o procedura ad evidenza pubblica) – è tenuta ad informare il proprio comportamento ai medesimi canoni di correttezza valevoli per i privati nel corso delle trattative;
conclusione, quest'ultima, di recente recepita anche dal legislatore che all'art. 1,
comma 2-bis, della l. n. 241/1990 ha espressamente previsto che «i rapporti tra il cittadino e la
Pubblica Amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede».
La circostanza che la scelta del contraente passi attraverso una procedura ad evidenza pubblica non esclude, dunque, l'applicabilità della disciplina dettata dagli artt. 1337 e 1338 c.c. a tutela della libertà di autodeterminazione, ovverosia del diritto di ciascuna parte di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze derivanti dall'altrui scorrettezza.
Segnatamente la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione ex art. 1337
c.c. si configura ogni qual volta la p.a., una volta portata la procedura di gara fino al punto di indurre il privato a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto, in assenza di una valida giustificazione si rifiuti di addivenire alla stipulazione.
Nel caso in esame è documentalmente provato che tra le parti è intervenuta una trattativa che,
essendo culminata nell'aggiudicazione del contratto alla società attrice, è stata, per serietà e concludenza, tale da determinare nella n affidamento incolpevole nella conclusione Parte_1
del contratto.
Detto affidamento è stato leso dal comportamento gravemente colposo tenuto dall'
[...]
, che non ha proceduto a concludere secondo le modalità prescritte dalla legge il Controparte_5
contratto aggiudicato, sebbene sia stata anche investita da una richiesta in tal senso della Pt_1
quest'ultima, infatti, fin dalla prima richiesta di chiarimenti inoltrata all'
[...] Controparte_5
, ha evidenziato la necessità di “formalizzare la stipula del contratto” (v. doc. n. 11 allegato
[...]
all'atto di citazione).
Se è vero, quindi, che l' non si è formalmente sottratta alla Controparte_5
stipulazione del contratto, non di meno è indubbio che abbia tenuto un comportamento lesivo del giustificato affidamento riposto dalla in ordine alla conclusione del contratto. Pt_1 Di fatti, nonostante avesse cognizione della necessità di formalizzare il rapporto in essere attraverso la stipulazione del contratto secondo le modalità prescritte dal legislatore, innanzi alla richiesta in tale senso rivoltale da parte attrice, ha serbato un colpevole silenzio: consapevole che
, avendo la necessità di coprire i costi sostenuti per la fornitura della colonna artroscopica Pt_1
in comodato d'uso gratuito, avrebbe proseguito ad evadere gli ordini pur in assenza di un formale contratto, non si è opposta formalmente alla conclusione del contratto così da poter continuare ad usufruire della situazione di svantaggio in cui versava la società.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti necessaria per la configurabilità della responsabilità
dell'amministrazione ex art. 1337 c.c., ovverosia: a) lo stadio avanzato delle trattative;
b) il ragionevole e incolpevole affidamento sulla conclusione del contratto maturato dall'aspirante contraente;
c) il rifiuto del soggetto pubblico di addivenire alla stipulazione del contratto immotivato,
ovverosia privo di idonea giustificazione.
Infatti, come già evidenziato, è provato che:
a) le trattative, condotte nelle forme del procedimento ad evidenza pubblica, sono giunte al loro ultimo stadio, ovverosia l'aggiudicazione del contratto a favore della Parte_1
b) le plurime richieste dell'amministrazione di dare esecuzione al contratto, avanzate attraverso l'invio all'aggiudicataria di svariati ordinativi di acquisto, hanno ingenerato nell'attore un incolpevole affidamento sulla conclusione del contratto;
tali condotte, infatti, se è vero che, per le ragioni precedentemente esposte, sono inidonee a determinare la conclusione del contratto, non di meno rappresentano un indice della volontà dell'ente convenuto di procedere alla conclusione del contratto e, dunque, un elemento idoneo ad ingenerare una incolpevole aspettativa in ordine alla formalizzazione del contratto;
c) l' , a fronte dell'invito che l'attrice le ha rivolto di procedere Controparte_5
all'organizzazione di un incontro finalizzato anche a “formalizzare la stipula del contratto”, non ha evaso tale richiesta, senza addure alcuna motivazione al riguardo, giacché è rimasta inerte. Chiarita la fondatezza della domanda in punto di “an debeatur” e, venendo alle conseguenze della responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile coincide con il c.d. interesse negativo,
rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative (danno emergente) e dalla perdita di ulteriori occasioni di guadagno (lucro cessante).
Difatti, laddove il contratto non sia concluso, la parte non acquisisce il diritto a percepire le utilità che avrebbe conseguito in seguito all'adempimento (c.d. interesse positivo), ma unicamente il diritto ad essere collocata nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata nel caso in cui non avesse iniziato la contrattazione.
Pertanto, considerato che nel caso di specie il contratto non è mai stato concluso, va rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno da mancato realizzo del profitto che avrebbe conseguito se il contratto fosse concluso, collocandosi tale pregiudizio, per le ragioni precedentemente esposte,
al di fuori dei danni risarcibili ex art. 1337 c.c.
Si colloca, invece, nell'alveo dell'interesse negativo la richiesta risarcitoria per il danno derivato dalla mancata disponibilità della colonna artroscopica per oltre cinque anni.
Di fatti, è in vista della conclusione del contratto che la si è spogliata di tale bene, Parte_1
consegnandolo all'Azienda ospedaliera , la quale, non essendo intervenuto alcun contratto, ne CP_5
ha goduto sine titulo.
Ebbene, non può dubitarsi che la perdita della disponibilità della colonna artroscopica abbia cagionato alla società attrice un pregiudizio patrimoniale, corrispondente alle utilità che avrebbe potuto trarre dal bene, servendosene per lo svolgimento della propria attività professionale.
Può, infatti, ritenersi che un operatore economico professionale, quale è la Parte_1
avrebbe messo a frutto il bene in questione, alienandolo ovvero concedendolo in noleggio, come dimostrano le stesse trattative intervenute tra le parti.
In punto di quantificazione, l'obiettiva difficoltà di determinarne il preciso ammontare del pregiudizio in esame ne consente la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., ancorandone l'ammontare al valore attribuito alla colonna artroscopica nell'ambito delle trattative per la conciliazione della controversia che stava insorgendo, poi immotivatamente non conclusa.
Nell'ambito della predetta trattativa, come già anticipato, ha proposto ad Parte_1
la cessione a titolo oneroso dell'apparecchiatura in questione al prezzo di 25.000,00 euro, CP_1
oltre iva, nonché l'immediata fornitura di dispositivi medici consumabili per l'importo di 15.000,00
euro.
Inizialmente, la convenuta ha riscontrato la proposta in senso affermativo, comunicando che avrebbe trasmesso la bozza della transazione;
successivamente, tuttavia, ha disatteso l'impegno.
Evidentemente, le parti, o per lo meno l'attrice, riteneva congruo, al fine di sanare il danno subito, l'importo di 40.000,00 euro complessivi, rinunciando alla proprietà della colonna.
Appare quindi equo riconoscere in questa sede un danno commisurato a detto valore
(25.000,00 euro), senza il riconoscimento dell'ulteriore somma di 15.000,00 euro, considerato che mantiene la proprietà dell'attrezzatura e non effettua la fornitura di dispositivi Parte_1
consumabili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e a) vengono liquidate a favore di nella Pt_1
misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua medio-bassa complessità (che giustifica la liquidazione delle fasi di studio e introduttiva al valore medio e delle fasi istruttoria e decisionale al minimo), dell'assenza di assunzione di prova costituenda;
b) vengono compensate nella misura di due terzi in ragione della pretesa originaria (di oltre un milione di euro)
a fronte del riconoscimento di un quantum limitato.
Infatti sussiste il presupposto di cui all'art. 92 c.p.c., come emendato dalla Corte
costituzionale, dei gravi motivi per la parziale compensazione delle spese, come del resto afferma anche la giurisprudenza di legittimità: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel
medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle
spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione
totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass.
SS.UU. 32061 del 2022).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così
provvede:
1. condanna di Cagliari al pagamento in favore di a titolo di CP_6 CP_5 Parte_1
risarcimento del danno, della somma di 25.000,00 euro;
2. condanna la rifondere le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano, Parte_1
già parzialmente compensate, in euro 6.500,00, oltre spese generali del 15%, iva, cpa e contributo unificato.
Cagliari, 2 aprile 2025
Il Presidente est.
dott. Gaetano Savona
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel caso in esame è duplice la fonte che impone l'osservanza della forma scritta: al r.d. n. 2440/1923 che, nel regolamentare sotto il profilo contabile la materia dei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, agli artt. 16 e 17 riconosce validi solo quelli redatti per iscritto, si affianca il d.lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis) che, nel disciplinare le procedure per l'affidamento degli appalti pubblici, all'art. 32, comma 14, prescrive, a pena di nullità,
l'obbligo di concludere i contratti secondo specifiche modalità – elettronica, in forma pubblica a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, atto pubblico notarile informativo, scrittura privata ovvero, in caso di procedura negoziata o affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, scambio di lettere – che presuppongo la forma scritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
dott. Gaetano Savona Presidente est.
dott. Bruno Malagoli Giudice
dott. Luca Angioi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RAC 5628/2021, promossa da:
(c.f./p.iva ), rappresentata e difesa dagli avv. Maria Parte_1 P.IVA_1
Beatrice Zammit, Maria Paola Locco e Carla Dessy, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione, e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cagliari;
ATTRICE
CONTRO
di Cagliari, rappresentata e difesa dall'avv.to Stefania Sanna, in forza di Controparte_1
procura speciale in calce alla comparsa di costituzione risposta, e domiciliata presso l'ufficio legale dell'ente, in Cagliari;
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice, come da comparsa conclusionale, depositata in data 8.10.2024: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, anche in ordine all'eventuale rimessione della causa sul ruolo, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: A. Accertata la improcedibilità
delle richieste di declaratoria dell'obbligo di rinegoziazione dell' convenuta e di intervenuta CP_2
risoluzione in danno dell' medesima attivate con l'atto introduttivo, accertare la CP_2
responsabilità dell'amministrazione alla luce di quanto ivi esposto e delle sopravvenienze di fatto
illustrate nella parte narrativa del presente atto. B. Condannare l' resistente al risarcimento CP_2
dei danni nei termini ridotti in questa sede precisati sulla scorta dell'evoluzione fattuale,
riconoscendo a parte attrice un importo non inferiore a 72.000 Euro, ovvero il diverso importo che
riterrà di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. C. Condannare l' resistente al CP_2
pagamento delle spese processuali e alla rifusione del contributo unificato.”
Nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 25.11.2021: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione
In via principale - Mandare assolta l' , ut supra rappresentata e difesa, da ogni Controparte_1
avversa pretesa siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui alla superiore parte
espositiva; - Rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le suesposte ragioni, anche le
domande formulate in via subordinata;
- con vittoria di competenze, spese e accessori del presente
giudizio”.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nei termini di legge, ha Parte_1
convenuto in giudizio di Cagliari, deducendo quanto segue: Controparte_1
− in data 21.07.2016, in unione d'acquisto fra le , Controparte_3 Parte_2 [...]
e , ha indetto una Controparte_4 Controparte_5
procedura aperta telematica per la fornitura per un periodo di 60 mesi di “Dispositivi per Chirurgia
mini-invasiva ed elettrochirurgia – CND K”; − in data 12.04.2018, ha aggiudicato in via definitiva alla società CP_3 Parte_1
tra gli altri, il lotto n. 233 (“Colonna artroscopica e dispositivi per artroscopia”), avente un
[...]
valore stimato pari a euro 1.845.330,00;
− in data 10.07.2018, l' ha recepito il suddetto provvedimento di Controparte_5
aggiudicazione e, per l'effetto, ha affidato a l'appalto di fornitura dei Parte_1
dispositivi per artroscopia per un ammontare quinquennale pari a 229.400,00 euro (corrispondenti ad un importo annuo pari a euro 45.880,00);
− in data 27.11.2018, pur in assenza di un formale contratto, l' ha Controparte_5
effettuato un primo ordine, al quale hanno fatto seguito altri quattro nel 2019, uno nel 2020 e nel
2021, due nel 2022 e nel 2023, tutti puntualmente evasi da per un totale Parte_1
di 7.490,00 euro;
− in data 5.1.2019 ha consegnato all' una Parte_1 Controparte_5
colonna artroscopica, in conformità all'art. 5 del capitolato speciale di gara e disciplinare a mente del quale “la strumentazione prevista per l'utilizzo di diversi dispositivi” – coincidente nel caso in esame con la suddetta colonna artroscopica - “ove necessaria, dovrà essere fornita in comodato
d'uso gratuito, nuova di fabbrica, con assistenza full-risk inclusa l'eventuale sostituzione di pezzi
di ricambio, durante tutta la durata della fornitura, al termine della quale detta strumentazione
sarà resa con spese a carico della Ditta fornitrice […]”;
− in data 13 luglio 2020, avendo ricevuto nel 2019 una richiesta di Parte_1
dispositivi inferiore del 96% al fabbisogno stimato dal capitolato tecnico, ha inviato una comunicazione all' con un duplice fine: richiamarla all'osservanza Controparte_5
dell'art. 1 del capitolato speciale (a tenore del quale i dispositivi oggetto della fornitura “sono
presunti e soggetti a variazione in aumento o diminuzione, perciò il fornitore dovrà fornire quelli
che l' ordinerà sulla base dell'effettivo fabbisogno fino alla variazione di 1/5, alle CP_2
medesime condizioni senza sollevare alcuna eccezione al riguardo o pretendere compensi od
indennità di sorta”); invitarla ad appurare il numero degli interventi effettivamente eseguiti mediante l'utilizzo dei dispositivi oggetto del lotto loro affidato nonché a fissare un incontro finalizzato a “formalizzare la stipula del contratto” e “affrontare congiuntamente ed in pieno
spirito collaborativo la problematica” evidenziata;
− in data 14.10.2020, dopo plurimi solleciti, l' ha comunicato alla Controparte_5
he il mancato raggiungimento dei quantitativi indicati nel capitolato era Parte_1
dipeso “sia da un minor numero dei ricoverati sia, attualmente, dall'emergenza COVID”;
− in data 19.10.2020 ha richiesto all' di Parte_1 Controparte_5
comunicarle i dati emersi dall'istruttoria svolta e, in particolare, il numero degli interventi eseguiti presso l'Azienda sia antecedentemente sia successivamente all'indizione della gara;
− alla suddetta richiesta, l' ha dato riscontro, trasmettendo alla Controparte_5
due elenchi (un primo, in data 29.10.2020, contente gli interventi in Parte_1
artroscopia eseguiti nel quinquennio 2015-2020 e un secondo, in data 05.11.2020, contenente l'elenco degli interventi relativo al periodo 2010-2014) dal cui esame è emerso che l'
[...]
non aveva mai effettuato un numero di interventi tali da giustificare il Controparte_5
fabbisogno di dispositivi stimati nel capitolato tecnico;
− in data 18 ottobre 2020, in occasione di un incontro da remoto tra le parti, ha Parte_1
rappresentato all' la necessità di riequilibrare il rapporto giacché Controparte_5
l'impegno di concedere a titolo di comodato d'uso gratuito la colonna artroscopica, a causa del numero degli ordinativi nettamente inferiore a quello indicato nel capitolato speciale, era divenuto non più economicamente sostenibile;
− a seguito del suddetto incontro le parti hanno dato avvio ad una trattativa: in data 18.11.2020 ha proposto all' di prorogare di 12 mesi il Parte_1 Controparte_5
contratto di fornitura e di acquistare ovvero noleggiare la colonna artroscopica;
− alla suddetta proposta, l' , nonostante i plurimi solleciti ad essa rivolti, Controparte_5
ha dato riscontro soltanto in data 06.04.2021, mediante una nota in cui ha manifesto l'interesse per “l'acquisizione a patrimonio della colonna” per “una cifra non superiore a euro 25.000,00, oltre
IVA di legge (comprensivi di almeno 12 mesi di garanzia sul prodotto)[…]”;
− la proposta avanzata dall' non è stata accettata da Controparte_5 Parte_1
che ha valutato il prezzo di euro 25.000,00, offerto per l'acquisto della colonna, troppo basso:
[...]
l'azienda ospedaliere non ha modificato il corrispettivo offerto, ma, in data 29.04.2021, si è resa disponibile “ad effettuare un acquisto immediato di materiale di consumo per un importo
complessivo pari ad € 15.000,00, oltre IVA di legge”;
− la nuova proposta è stata valutata positivamente da che, in data Parte_1
11.05.2021, ha comunicato all' di attendere loro indicazioni ai fini Controparte_5
della formalizzazione dell'accordo;
− ricevuto il suddetto avviso, l' ha comunicato a Controparte_5 Parte_1
che nei giorni successivi avrebbe trasmesso loro “la bozza dell'accordo transattivo”: poiché
[...]
tale impegno non è stato mantenuto, CONMED, in data 08.06.2021, ha diffidato l'
[...]
a procedere alla formalizzazione dell'accordo entro il 15.06.2021; Controparte_5
− in data 17.06.2021 l' ha dato riscontro alla suddetta diffida, Controparte_5
evidenziando come non vi fossero i presupposti per concludere un accordo transattivo: riferendosi l'aggiudicazione “ad un arco temporale quinquennale[…]le variazioni in aumento e in
diminuzione rispetto all'importo aggiudicato” avrebbero dovuto “essere valutate alla
scadenza[…]”.
Sulla scorta di quanto sopra allegato e dedotto ha convenuto in giudizio Parte_1
di Cagliari, chiedendo: Controparte_1
- in via principale, l'accertamento dell'obbligo di rinegoziazione e, per l'effetto, la sua esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., nei termini indicati nella proposta transattiva da ultimo avanzata dall' ; Controparte_5
- in via subordinata, l'accertamento dell'inadempimento e, per l'effetto, la risoluzione del contratto;
- in ogni caso, la condanna di : Controparte_1 ➢ al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza dell'inadempimento (quantificati in 1.046.297,26 euro), anche eventualmente ex art. 2043 c.c., ovvero in subordine a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
➢ al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.
➢ al pagamento delle spese processuali e alla rifusione del contributo unificato.
In sede di comparsa conclusione dopo aver rappresentato come nelle more Parte_1
del giudizio il rapporto con l' fosse venuto meno, causa il decorso del Controparte_5
termine quinquennale del rapporto (come prorogato di ulteriori sei mesi dall' Controparte_5
), ha precisato le proprie conclusioni nei termini indicati nella superiore epigrafe, rinunciando,
[...]
causa il sopravvenuto difetto di interesse, sia alle domande proposte in via principale (tese all'accertamento dell'obbligo di rinegoziazione e la sua esecuzione in forma specifica) sia a quelle proposte in via subordinata (compulsanti una pronuncia di accertamento dell'inadempimento e di risoluzione del contratto).
In data 25.11.2021 si è costituita in giudizio la quale non ha contestato Controparte_1
il nucleo essenziale dei fatti come rappresentati dall'odierna attrice, ma ha negato ogni addebito di responsabilità a suo carico, osservando come:
- non sia incorsa in responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c., giacché il fabbisogno di dispositivi stimato nel capitolato tecnico non ha valore vincolante e, come tale, non può essere fonte di alcuna obbligazione contrattuale avente ad oggetto l'impegno dell' Controparte_1
all'acquisto di un numero di dispositivi pari a quello indicato nel capitolato;
- abbia sempre tenuto una condotta conforme ai canoni di correttezza e buona fede, giacché:
➢ la media degli interventi annui in artroscopia eseguiti dall' nel Controparte_5
quinquennio antecedente l'indizione della procedura di gara è pari a 170,2, sicché non può
dirsi contrario ai canoni di buona fede e correttezza aver indicato un fabbisogno annuo di 200
dispositivi per artroscopia, essendo una tale stima tutt'altro che irragionevole;
➢ la riduzione del numero degli interventi successivamente all'indizione della gara non è
imputabile all' , bensì ricollegabile a fattori sopravvenuti e Controparte_5
imprevedibili, quali l'emergenza da Covid-19, un drastico calo dei ricoveri e una rilevante carenza di personale;
➢ la scelta di sottrarsi alla conclusione dell'accordo teso a rideterminare il contenuto del rapporto contrattuale è il frutto di una valutazione discrezionale dell' , Controparte_5
scevra da profili di arbitrarietà e, dunque, conforme ai canoni di correttezza e buona fede;
- non abbia cagionato alcun pregiudizio alla dal momento che, ferma la carenza di Parte_1
un titolo (contrattuale o precontrattuale) idoneo a fondare la responsabilità dell'
[...]
, i pregiudizi lamentati non sussistono in fatto giacché: CP_5
➢ quanto al danno emergente “la colonna artroscopica doveva essere in ogni caso resa
disponibile e quindi trasportata”;
➢ quanto al lucro cessante “il guadagno sperato e non ottenuto allo stato rientrerebbe comunque
nell'alea del contratto”.
La causa, istruita con produzioni documentali, all'udienza del 10.07.2024 è stata rimessa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
***
La domanda di parte attrice è fondata, avendo l' tenuto una Controparte_5
condotta foriera di responsabilità ex art. 1337 c.c..
Occorre, anzitutto, sottolineare come l sia incorsa in Controparte_5
responsabilità precontrattuale per avere colpevolmente ingenerato nella n legittimo Parte_1
affidamento circa la conclusione del contratto oggetto dell'aggiudicazione definitiva e non già, come postulato dall'attore, per conclusione di un contratto valido ma svantaggioso, non potendo ritenersi sussistenti alcun vincolo contrattuale.
Infatti, perché si possa affermare l'esistenza di un contratto pubblico è necessario che la volontà dell'amministrazione sia espressa nelle forme rigide richieste dalla legge – tra cui nel caso in esame la forma scritta1 - e sia manifestata dall'organo al quale la legge attribuisce la formale rappresentazione dell'ente, quale unico soggetto munito dei poteri necessari a vincolare l'amministrazione (cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555).
Ne deriva che i contratti pubblici non possono perfezionarsi implicitamente o per fatti concludenti: in mancanza di un consenso della pubblica amministrazione espresso secondo le modalità prescritte dal legislatore non si è in presenza di un contratto ancorché invalidamente concluso, ma di un mero comportamento, mancando in radice quell'accordo tra le parti, presupposto dall'art. 1321 c.c. anche per il costituirsi di un contratto invalido.
Ebbene, nel caso di specie, le parti, divenuta definitiva l'aggiudicazione, hanno dato esecuzione al contratto oggetto della procedura di affidamento, senza avere precedentemente provveduto a stipularlo secondo le modalità prescritte dal legislatore.
È per tal ragione che deve escludersi la sussistenza di un vincolo contrattuale: a fronte di un consenso della pubblica amministrazione espresso per comportamenti meramente attuativi, ricorre una volontà solo apparente che, in quanto priva di rilevanza giuridica, è incapace di determinare il perfezionamento del contratto.
Una volta appurato che tra le parti non è stato mai concluso un valido contratto, è
consequenziale, come già premesso, ricondurre la vicenda nell'alveo della responsabilità
precontrattuale per rottura ingiustificata delle trattative ex art. 1337 c.c.
La configurabilità di una responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr., fra le tante. C. 12313/2005; C. 9129/1987) in base al decisivo rilievo per cui la pubblica amministrazione durante la procedura di scelta del contraente – al di là del procedimento seguito (trattativa privata o procedura ad evidenza pubblica) – è tenuta ad informare il proprio comportamento ai medesimi canoni di correttezza valevoli per i privati nel corso delle trattative;
conclusione, quest'ultima, di recente recepita anche dal legislatore che all'art. 1,
comma 2-bis, della l. n. 241/1990 ha espressamente previsto che «i rapporti tra il cittadino e la
Pubblica Amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede».
La circostanza che la scelta del contraente passi attraverso una procedura ad evidenza pubblica non esclude, dunque, l'applicabilità della disciplina dettata dagli artt. 1337 e 1338 c.c. a tutela della libertà di autodeterminazione, ovverosia del diritto di ciascuna parte di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze derivanti dall'altrui scorrettezza.
Segnatamente la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione ex art. 1337
c.c. si configura ogni qual volta la p.a., una volta portata la procedura di gara fino al punto di indurre il privato a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto, in assenza di una valida giustificazione si rifiuti di addivenire alla stipulazione.
Nel caso in esame è documentalmente provato che tra le parti è intervenuta una trattativa che,
essendo culminata nell'aggiudicazione del contratto alla società attrice, è stata, per serietà e concludenza, tale da determinare nella n affidamento incolpevole nella conclusione Parte_1
del contratto.
Detto affidamento è stato leso dal comportamento gravemente colposo tenuto dall'
[...]
, che non ha proceduto a concludere secondo le modalità prescritte dalla legge il Controparte_5
contratto aggiudicato, sebbene sia stata anche investita da una richiesta in tal senso della Pt_1
quest'ultima, infatti, fin dalla prima richiesta di chiarimenti inoltrata all'
[...] Controparte_5
, ha evidenziato la necessità di “formalizzare la stipula del contratto” (v. doc. n. 11 allegato
[...]
all'atto di citazione).
Se è vero, quindi, che l' non si è formalmente sottratta alla Controparte_5
stipulazione del contratto, non di meno è indubbio che abbia tenuto un comportamento lesivo del giustificato affidamento riposto dalla in ordine alla conclusione del contratto. Pt_1 Di fatti, nonostante avesse cognizione della necessità di formalizzare il rapporto in essere attraverso la stipulazione del contratto secondo le modalità prescritte dal legislatore, innanzi alla richiesta in tale senso rivoltale da parte attrice, ha serbato un colpevole silenzio: consapevole che
, avendo la necessità di coprire i costi sostenuti per la fornitura della colonna artroscopica Pt_1
in comodato d'uso gratuito, avrebbe proseguito ad evadere gli ordini pur in assenza di un formale contratto, non si è opposta formalmente alla conclusione del contratto così da poter continuare ad usufruire della situazione di svantaggio in cui versava la società.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti necessaria per la configurabilità della responsabilità
dell'amministrazione ex art. 1337 c.c., ovverosia: a) lo stadio avanzato delle trattative;
b) il ragionevole e incolpevole affidamento sulla conclusione del contratto maturato dall'aspirante contraente;
c) il rifiuto del soggetto pubblico di addivenire alla stipulazione del contratto immotivato,
ovverosia privo di idonea giustificazione.
Infatti, come già evidenziato, è provato che:
a) le trattative, condotte nelle forme del procedimento ad evidenza pubblica, sono giunte al loro ultimo stadio, ovverosia l'aggiudicazione del contratto a favore della Parte_1
b) le plurime richieste dell'amministrazione di dare esecuzione al contratto, avanzate attraverso l'invio all'aggiudicataria di svariati ordinativi di acquisto, hanno ingenerato nell'attore un incolpevole affidamento sulla conclusione del contratto;
tali condotte, infatti, se è vero che, per le ragioni precedentemente esposte, sono inidonee a determinare la conclusione del contratto, non di meno rappresentano un indice della volontà dell'ente convenuto di procedere alla conclusione del contratto e, dunque, un elemento idoneo ad ingenerare una incolpevole aspettativa in ordine alla formalizzazione del contratto;
c) l' , a fronte dell'invito che l'attrice le ha rivolto di procedere Controparte_5
all'organizzazione di un incontro finalizzato anche a “formalizzare la stipula del contratto”, non ha evaso tale richiesta, senza addure alcuna motivazione al riguardo, giacché è rimasta inerte. Chiarita la fondatezza della domanda in punto di “an debeatur” e, venendo alle conseguenze della responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile coincide con il c.d. interesse negativo,
rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative (danno emergente) e dalla perdita di ulteriori occasioni di guadagno (lucro cessante).
Difatti, laddove il contratto non sia concluso, la parte non acquisisce il diritto a percepire le utilità che avrebbe conseguito in seguito all'adempimento (c.d. interesse positivo), ma unicamente il diritto ad essere collocata nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata nel caso in cui non avesse iniziato la contrattazione.
Pertanto, considerato che nel caso di specie il contratto non è mai stato concluso, va rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno da mancato realizzo del profitto che avrebbe conseguito se il contratto fosse concluso, collocandosi tale pregiudizio, per le ragioni precedentemente esposte,
al di fuori dei danni risarcibili ex art. 1337 c.c.
Si colloca, invece, nell'alveo dell'interesse negativo la richiesta risarcitoria per il danno derivato dalla mancata disponibilità della colonna artroscopica per oltre cinque anni.
Di fatti, è in vista della conclusione del contratto che la si è spogliata di tale bene, Parte_1
consegnandolo all'Azienda ospedaliera , la quale, non essendo intervenuto alcun contratto, ne CP_5
ha goduto sine titulo.
Ebbene, non può dubitarsi che la perdita della disponibilità della colonna artroscopica abbia cagionato alla società attrice un pregiudizio patrimoniale, corrispondente alle utilità che avrebbe potuto trarre dal bene, servendosene per lo svolgimento della propria attività professionale.
Può, infatti, ritenersi che un operatore economico professionale, quale è la Parte_1
avrebbe messo a frutto il bene in questione, alienandolo ovvero concedendolo in noleggio, come dimostrano le stesse trattative intervenute tra le parti.
In punto di quantificazione, l'obiettiva difficoltà di determinarne il preciso ammontare del pregiudizio in esame ne consente la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., ancorandone l'ammontare al valore attribuito alla colonna artroscopica nell'ambito delle trattative per la conciliazione della controversia che stava insorgendo, poi immotivatamente non conclusa.
Nell'ambito della predetta trattativa, come già anticipato, ha proposto ad Parte_1
la cessione a titolo oneroso dell'apparecchiatura in questione al prezzo di 25.000,00 euro, CP_1
oltre iva, nonché l'immediata fornitura di dispositivi medici consumabili per l'importo di 15.000,00
euro.
Inizialmente, la convenuta ha riscontrato la proposta in senso affermativo, comunicando che avrebbe trasmesso la bozza della transazione;
successivamente, tuttavia, ha disatteso l'impegno.
Evidentemente, le parti, o per lo meno l'attrice, riteneva congruo, al fine di sanare il danno subito, l'importo di 40.000,00 euro complessivi, rinunciando alla proprietà della colonna.
Appare quindi equo riconoscere in questa sede un danno commisurato a detto valore
(25.000,00 euro), senza il riconoscimento dell'ulteriore somma di 15.000,00 euro, considerato che mantiene la proprietà dell'attrezzatura e non effettua la fornitura di dispositivi Parte_1
consumabili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e a) vengono liquidate a favore di nella Pt_1
misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua medio-bassa complessità (che giustifica la liquidazione delle fasi di studio e introduttiva al valore medio e delle fasi istruttoria e decisionale al minimo), dell'assenza di assunzione di prova costituenda;
b) vengono compensate nella misura di due terzi in ragione della pretesa originaria (di oltre un milione di euro)
a fronte del riconoscimento di un quantum limitato.
Infatti sussiste il presupposto di cui all'art. 92 c.p.c., come emendato dalla Corte
costituzionale, dei gravi motivi per la parziale compensazione delle spese, come del resto afferma anche la giurisprudenza di legittimità: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel
medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle
spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione
totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass.
SS.UU. 32061 del 2022).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così
provvede:
1. condanna di Cagliari al pagamento in favore di a titolo di CP_6 CP_5 Parte_1
risarcimento del danno, della somma di 25.000,00 euro;
2. condanna la rifondere le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano, Parte_1
già parzialmente compensate, in euro 6.500,00, oltre spese generali del 15%, iva, cpa e contributo unificato.
Cagliari, 2 aprile 2025
Il Presidente est.
dott. Gaetano Savona
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel caso in esame è duplice la fonte che impone l'osservanza della forma scritta: al r.d. n. 2440/1923 che, nel regolamentare sotto il profilo contabile la materia dei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, agli artt. 16 e 17 riconosce validi solo quelli redatti per iscritto, si affianca il d.lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis) che, nel disciplinare le procedure per l'affidamento degli appalti pubblici, all'art. 32, comma 14, prescrive, a pena di nullità,
l'obbligo di concludere i contratti secondo specifiche modalità – elettronica, in forma pubblica a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, atto pubblico notarile informativo, scrittura privata ovvero, in caso di procedura negoziata o affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, scambio di lettere – che presuppongo la forma scritta.