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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3057/2021, avverso la sentenza n. 292/2021, pronunziata dal Tribunale di Avellino, depositata in data 24.02.2021, notificata il 13.06.2021, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Carmela Tirella, (C.F. , giusta C.F._2
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
APPELLANTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante Padre , Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Di Vito (C.F.
, giusta procura allegata alla comparsa di C.F._3
costituzione; APPELLATO
Oggetto: pagamento compenso professionale architetto.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante concludeva riportandosi all'atto di appello, con il quale aveva domandato: “in via principale, accogliere l'appello e in totale riforma della sentenza n. 292/2021, pubblicata il 24.02.2021, notificata il 13.6.2021, resa dal Giudice monocratico del Tribunale di
Avellino Dott. Giuseppe De Tullio, nel giudizio n° 1828/2019 R.G., condannare l' detta anche Controparte_1
o in Pt_2 Parte_3
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della parcella professionale dell'Arch. per la progettazione dei lavori di restauro Parte_1
e riqualificazione architettonica dell'edificio denominato “Ala degli studenti” e dei manufatti della , del e del presso il Pt_4 CP_3 CP_4
complesso abaziale di Loreto a Mercogliano, per l'ammontare complessivo di € 220.000,00 e/o al compenso che l' Ecc.ma Corte riterrà di sua giustizia;
- condannare altresì l' detta Controparte_1
anche o Pt_2 Parte_3 Parte_3
in persona del legale rapp.te, al risarcimento dei danni subiti dall'Arch. per colpa dell'ente committente per non aver dato Parte_1
seguito ai lavori progettati dal Parte_1
- in via subordinata nominare un CTU affinché determini il compenso per la progettazione effettuata dall'appellante, nonché il risarcimento dei
pag. 2/16 danni spettanti al sulla base della normativa e delle tariffe Parte_1
professionali vigenti;
- vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
nelle note depositate il 4.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellato concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, con le quali aveva chiesto “…IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'avverso appello per le ragioni innanzi esposte;
- dare atto del passaggio in giudicato della sentenza di I grado;
- accertare e dichiarare la temerarietà dell'appello proposto e per
l'effetto condannare l'appellante al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
- condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante;
NEL MERITO:
- rigettare l'avverso appello in ogni sua parte, in quanto illegittimo ed infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che non provato e confermare le statuizioni della sentenza di primo grado in ogni suo capo;
- accertare e dichiarare la temerarietà dell'appello proposto e per
l'effetto condannare l'appellante al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
pag. 3/16 - condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 12/04/2019, l'Arch. Parte_1
conveniva l' ,
[...] Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Avellino, deducendo che: nel novembre 2011, il suddetto ente conferiva, ad esso istante, l'incarico di progettazione, direzione dei lavori, contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro e riqualificazione architettonica dell'edificio denominato “Ala degli Studenti” e dei manufatti della
, del pollaio e del presso il complesso abaziale di Loreto a Pt_4 CP_4
Mercogliano; allegando la dichiarazione di esso istante, tecnico progettista dell'intervento, l'ente presentava, al Comune di
Mercogliano, richiesta per il rilascio di autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione degli interventi;
il Comune comunicava che l'UTC aveva esaminato la richiesta ritenendola meritevole di approvazione;
esso attore emetteva la fattura n. 7 del 28.12.2012 per l'importo lordo di euro 3.566,88 per “anticipazione progetto “Ala degli Studenti di
Loreto”: progetto, rendering, rel. paesaggistica”, pagata dal convenuto;
l'ente si avvaleva della progettazione esecutiva, da esso redatta, inoltrando la richiesta di contributo per il rilascio di sovvenzioni pubbliche, sia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che al Comune di Mercogliano;
la G.M. del Comune predetto approvava la pag. 4/16 progettazione preliminare complessiva relativa all'”intervento di restauro e valorizzazione del complesso monumentale/biblioteca di
e messa a sistema dell'offerta culturale del territorio” e, CP_1
successivamente, approvava la progettazione definitiva relativa allo stesso intervento;
esso attore emetteva la fattura n. 3 del 23.12.2013, per l'importo lordo di euro 11.871,45 per “anticipazione progetto “Ala degli Studenti” Relaz. Paesagg., progetto architett. e copie”, pagata dal convenuto;
vane si erano rivelate le richieste e sollecitazioni con le quali esso istante chiedeva il pagamento del compenso;
aveva, infatti, diritto al pagamento del compenso professionale conforme alla tariffa professionale con C.N.P.A.I.A. ed Iva, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti per mancato guadagno in misura pari al 30% della direzione lavori, redazione di contratti e capitolati, assistenza collaudo e sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione ovvero nella diversa misura determinata in via equitativa per violazione del suo diritto all'espletamento dell'intero incarico ricevuto.
Poste tali premesse, l'attore concludeva per la condanna, del convenuto ente, “al pagamento del compenso per la prestazione svolta, col risarcimento del danno per violazione del suo diritto all'espletamento dell'intero incarico conferito, oltre gli accessori per rivalutazione e interessi di legge, ovvero con gli aumenti di legge per il pagamento di ogni indennità, ulteriore o diversa, che dovesse essere accertata in corso di giudizio. Di qui la necessità di richiesta, che espressamente si formula, di nomina di C.T.U. perché, valutata la prestazione resa e l'importanza
pag. 5/16 dell'opera, quantifichi tutte le forme di compenso spettanti al professionista”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'
[...]
che, eccepita in via preliminare la Controparte_1
prescrizione presuntiva, nel merito contestava la fondatezza della domanda, sul rilievo per cui la pretesa aveva ad oggetto “il pagamento di competenze professionali per attività mai svolte, non per fatto e colpa del deducente Ente, ma perché il finanziamento non è mai stato erogato dagli organi preposti”.
Deduceva, in particolare, il convenuto che “l'Arch. Parte_1
era ben consapevole che il progetto da lui redatto, sebbene approvato dal
Comune di Mercogliano, necessitava del finanziamento regionale e, soltanto allorquando detto finanziamento sarebbe stato erogato, il professionista avrebbe percepito l'ulteriore compenso in percentuale all'importo del suddetto finanziamento ed avrebbe svolto l'attività professionale per la quale richiede un inesistente risarcimento del danno” e che “il finanziamento da parte della non è Controparte_5
mai stato erogato, ragion per cui gli immobili, oggetto della riqualificazione, non sono mai stati restaurati versando nel stato di fatto alla data della redazione del progetto e, quindi, risultano essere fatiscenti”.
Istruita la causa a mezzo dell'interrogatorio formale deferito dal convenuto all'attore e dell'audizione di testi, l'adito Tribunale, all'esito, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “rigetta la domanda proposta dall'arch. Parte_1
pag. 6/16 con atto di citazione notificato il 12.4.2019 .. condanna l'arch. Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000,00
[...]
per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%”.
§ 2.
Avverso tale sentenza, ad esso notificata il 13.6.2021 ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., l'arch. Parte_1
proponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato
[...]
in data 1° luglio 2021, sollecitandone l'integrale riforma in accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituita l'Ente appellato, resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11.10.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 30.10.2024, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 20.1.2025.
Depositate da entrambe le parti le conclusionali e le repliche, scritti nei quali le stesse ribadivano le rispettive posizioni difensive, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
pag. 7/16 Il Tribunale di Avellino, con la sentenza in epigrafe indicata, respinta l'eccezione di prescrizione presuntiva, nel merito osservava che l'attore aveva agito in giudizio per il pagamento delle prestazioni
(direzione dei lavori, redazione di contratti e capitolati, assistenza collaudo e sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione), ulteriori a quella di progettazione per il restauro del complesso abaziale di Loreto per la quale era stato già pagato.
Posta tale premessa il primo Giudice respingeva la domanda, ritenendo che l'assunto difensivo del convenuto, - secondo cui il compenso per l'attività successiva alla progettazione sarebbe stato versato all'arch. soltanto nel caso in cui fossero stati erogati i Parte_1
contributi regionali, evento, tuttavia, non verificatosi -, aveva ricevuto il conforto delle prove orali assunte in corso di causa. Rilevava, invero, che i testi escussi, , priore della comunità benedettina, Testimone_1
, dipendente dell'ente convenuto, , Testimone_2 Testimone_3
sindaco del Comune di Mercogliano, avevano concordemente riferito che l'attività di direzione dei lavori, contabilità e sicurezza avrebbe dovuto essere svolta soltanto nel caso in cui fossero stati erogati i finanziamenti, circostanza non verificatasi. Soggiungeva il Tribunale che, al cospetto di tali univoche risultanze probatorie, l'attore non aveva fornito alcun elemento di prova di valenza contraria, né introdotto alcun argomento idoneo a dimostrare che la prestazione sarebbe stata pattuita, invece, in maniera incondizionata.
§ 4.
Con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza, sostenendo che il Giudice aveva erroneamente ritenuto che esso fosse stato pag. 8/16 interamente remunerato per la prestazione resa, consistita nella redazione del progetto dell'opera, e che la domanda riguardasse le ulteriori prestazioni, in concreto non espletate. Infatti, la domanda, diversamente da quanto affermato in sentenza, concerneva, anzitutto, il pagamento del compenso per la progettazione redatta. Orbene, nel redigere la parcella, esso si era attenuto al valore dell'opera di restauro e valorizzazione del complesso monumentale/biblioteca di
Ala degli Studenti, di ambienti attigui annessi CP_1
all' , pari ad euro 2.200.000,00, tenendo conto della Parte_5
normativa vigente, della complessità del progetto e della tipologia di attività. Il Giudice, nel respingere la domanda, non aveva tenuto conto del D.M. Giustizia 140/2012, cui avrebbe dovuto riferirsi per la liquidazione del compenso. Inoltre, le parcelle da esso emesse e pagate dall'ente non potevano ritenersi esaustive del compenso, poiché riguardavano un mero anticipo delle spese sostenute.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Costituisce principio assolutamente consolidato, quello a mente del quale “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019).
Nella specie, l'appellante, pur dolendosi dell'erroneità della sentenza per avere il Giudice ritenuto satisfattivi, rispetto all'attività di progettazione, i compensi, pari a complessivi euro 15.438,33, da esso pag. 9/16 già riscossi, non ha fornito prove idonee a giustificare la pretesa di pagamento di ulteriori complessivi euro 220.457,27.
Anzitutto, non risponde al vero che le due fatture, emesse dal professionista, in data 28.12.2012 e 23.12.2013, per importi pari, rispettivamente, ad euro 3.566,88 e ad euro 11.871,45, possano intendersi quale anticipo delle spese sostenute e non quale pagamento del compenso per la progettazione.
In contrario, basta osservare che le stesse fatture, attraverso l'inequivoca dicitura “anticipo progettazione Ala degli Studenti”, attestavano che il pagamento non atteneva a non meglio precisate spese, ma, invece, quanto alla fattura n. 7 del 28.12.2012, alla prestazione consistente nella redazione del progetto, rendering e relazione paesaggistica e, quanto alla fattura n. 3 del 23.12.2013, alla relazione paesaggistica, progetto architettonico e copie.
Ciò posto, se è vero che la dicitura “anticipo”, di cui alle dette fatture, lascerebbe aperta la possibilità di esigere un saldo, è innegabile che spettava pur sempre al professionista fornire gli elementi imprescindibili per la relativa quantificazione.
Ma, nella specie, oltre alla mancata produzione dell'accordo tra le parti, pacificamente non redatto per iscritto, - mancanza che determinerebbe la necessità di liquidare il preteso residuo compenso secondo i criteri dettati dalle tariffe professionali vigenti all'epoca di espletamento della prestazione – difetta la produzione della documentazione progettuale cui riferirsi per operare la chiesta quantificazione.
pag. 10/16 Ed invero, in primo grado, l'attore si era limitato a depositare solo i frontespizi delle tavole progettuali e non anche, invece, gli elaborati che assumeva di avere redatto.
Ad ulteriore riprova di quanto appena osservato, giova soggiungere che, sempre nel corso del primo grado di giudizio, il professionista depositava copia del verbale afferente alla sua richiesta di accesso agli atti del contenente la descrizione della Parte_6
documentazione presente presso quell'ente. Orbene, tale risultanza istruttoria, costituita dall'allegato n. 1 alla memoria depositata dal ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., tuttavia, per un verso non Parte_1
dimostra che la documentazione progettuale ivi richiamata sia a firma del citato professionista, limitandosi il Comune ad elencare i documenti e ad attestarne l'inerenza al progetto di restauro e riqualificazione architettonica ala degli studenti dell' Parte_5
a Mercogliano. Dall'altro, comunque, la citata documentazione progettuale, pure riportata nel ridetto verbale di accesso agli atti, non veniva depositata in giudizio, così privando in radice la domanda del principale elemento di prova.
Infine, non soccorre la produzione della parcella a firma del professionista, peraltro nemmeno vistata dall'Ordine di appartenenza, trattandosi di documento di formazione unilaterale, privo di rilevanza probatoria nel giudizio ordinario di cognizione.
In conclusione, la sentenza resiste alle critiche dell'appellante, perché, comunque, difetta la prova che il abbia diritto, per l'attività di Parte_1
progettazione, a compensi ulteriori rispetto a quelli già ad esso corrisposti e perché mancano le risultanze documentali che sarebbero pag. 11/16 state indispensabili per consentire, eventualmente tramite l'ausilio di un CTU, di provvedere alla relativa quantificazione.
§ 6.
Con il secondo motivo, il censurava la sentenza, per avere, a Parte_1
suo dire erroneamente, ritenuto provata una clausola concordata tra le parti, che avrebbe subordinato il pagamento dei compensi maturati dal professionista al conseguimento di un finanziamento regionale.
Secondo l'appellante, il Giudice aveva errato nel fare applicazione dei principi in tema di riparto degli oneri probatori, posto che, nella specie, era semmai la parte convenuta a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dalla pretesa condizione sospensiva.
Tuttavia, la prova non poteva ritenersi raggiunta, in quanto il teste
, già priore della comunità, rendeva una deposizione “de Testimone_1
relato actoris”, priva di rilevanza probatoria in difetto di ulteriori riscontri, e non era nemmeno in grado di riferire se la detta condizione sospensiva fosse stata accettata dal professionista.
Quindi, non essendo stata provata la validità, l'esistenza e l'avverarsi di una presunta condizione sospensiva, quale il mancato finanziamento per i lavori progettati, l'arch. aveva diritto al pagamento Parte_1
integrale dell'onorario relativo alla progettazione.
Del resto, in senso contrario all'esistenza di una tale condizione, deponeva anche il pacifico pagamento degli acconti e la mancata richiesta di relativa ripetizione.
Pertanto, siccome la sospensione della prestazione non era dovuta a colpa del professionista, questi aveva diritto, ai sensi della legge pag. 12/16 143/49, art.10, 2° comma, anche al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La sentenza era erronea, atteso che l'esistenza di una presunta condizione era stata eccepita in rapporto, non al pagamento del compenso, ma alle ulteriori prestazioni (direzione dei lavori…ecc.. ) non effettuate, per le quali il professionista aveva domandato, non il pagamento dell'onorario, ma il risarcimento dei danni.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Sebbene, invero, l'ente convenuto avesse riferito l'eccezione di mancata erogazione del finanziamento pubblico alla domanda, proposta dal professionista, di competenze professionali per attività successive alla progettazione, resta, tuttavia, fermo quanto già osservato in relazione al primo motivo di gravame. In altri termini, le osservazioni svolte da questa Corte al paragrafo 5 giustificano ampiamente il rigetto dell'appello, nella parte in cui l'istante intende ottenere il pagamento dell'ulteriore compenso professionale per l'attività di progettazione, a prescindere dal fatto che il Giudice di primo grado, non cogliendo esattamente il petitum, abbia incentrato la decisione sulla sola richiesta di pagamento del compenso per le prestazioni professionali successive a quelle di progettazione.
Ciò chiarito, nemmeno rispetto a tali ultime prestazioni l'appello merita accoglimento.
Premesso che, riguardo ad esse, in concreto non espletate, effettivamente, il aveva chiesto, non il compenso, ma il Parte_1
risarcimento del danno, sul presupposto che la mancata esecuzione pag. 13/16 dell'attività non era ad esso imputabile, osserva la Corte che la motivazione dell'impugnata decisione resista alle critiche dell'appellante.
Invero, il primo Giudice ha osservato che le deposizioni testimoniali erano concordi nel riconoscere che, per quanto concerne le attività di direzione dei lavori, contabilità e sicurezza, la prestazione avrebbe dovuto essere svolta soltanto nel caso in cui fossero stati erogati i finanziamenti e che questi ultimi, in concreto, non erano mai stati accordati.
L'appellante, sul punto, si limitava a sostenere che mancava la dimostrazione di tale condizione sospensiva, criticando, nello specifico, la sola deposizione del teste , siccome de relato, ma Testimone_1
omettendo di prendere posizione rispetto alle ulteriori testimonianze, rese dai testi e , valorizzate dal Testimone_2 Testimone_3
Tribunale, da cui emergeva, appunto, quanto affermato in sentenza.
Ne discende che correttamente il primo Giudice, in assenza di risultanze di segno contrario, abbia ritenuto dimostrato il raggiungimento, tra le parti, di un'intesa che subordinava il pagamento del corrispettivo, rispetto alle ulteriori prestazioni oggetto della pretesa risarcitoria del all'erogazione del finanziamento Parte_1
pubblico.
Siccome, quindi, tale finanziamento, come è pacifico in atti, non veniva erogato, alcuna pretesa risarcitoria può essere avanzata dal in Parte_1
relazione alle prestazioni da esso pacificamente non espletate
(direzione dei lavori, redazione di contratti e capitolati, assistenza collaudo e sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione).
pag. 14/16 § 8.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi minimi, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata, con distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano Di Vito, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore Parte_1
dell'appellato, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e pag. 15/16 CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Massimiliano Di Vito;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3057/2021, avverso la sentenza n. 292/2021, pronunziata dal Tribunale di Avellino, depositata in data 24.02.2021, notificata il 13.06.2021, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Carmela Tirella, (C.F. , giusta C.F._2
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
APPELLANTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante Padre , Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Di Vito (C.F.
, giusta procura allegata alla comparsa di C.F._3
costituzione; APPELLATO
Oggetto: pagamento compenso professionale architetto.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante concludeva riportandosi all'atto di appello, con il quale aveva domandato: “in via principale, accogliere l'appello e in totale riforma della sentenza n. 292/2021, pubblicata il 24.02.2021, notificata il 13.6.2021, resa dal Giudice monocratico del Tribunale di
Avellino Dott. Giuseppe De Tullio, nel giudizio n° 1828/2019 R.G., condannare l' detta anche Controparte_1
o in Pt_2 Parte_3
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della parcella professionale dell'Arch. per la progettazione dei lavori di restauro Parte_1
e riqualificazione architettonica dell'edificio denominato “Ala degli studenti” e dei manufatti della , del e del presso il Pt_4 CP_3 CP_4
complesso abaziale di Loreto a Mercogliano, per l'ammontare complessivo di € 220.000,00 e/o al compenso che l' Ecc.ma Corte riterrà di sua giustizia;
- condannare altresì l' detta Controparte_1
anche o Pt_2 Parte_3 Parte_3
in persona del legale rapp.te, al risarcimento dei danni subiti dall'Arch. per colpa dell'ente committente per non aver dato Parte_1
seguito ai lavori progettati dal Parte_1
- in via subordinata nominare un CTU affinché determini il compenso per la progettazione effettuata dall'appellante, nonché il risarcimento dei
pag. 2/16 danni spettanti al sulla base della normativa e delle tariffe Parte_1
professionali vigenti;
- vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
nelle note depositate il 4.10.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellato concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, con le quali aveva chiesto “…IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'avverso appello per le ragioni innanzi esposte;
- dare atto del passaggio in giudicato della sentenza di I grado;
- accertare e dichiarare la temerarietà dell'appello proposto e per
l'effetto condannare l'appellante al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
- condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante;
NEL MERITO:
- rigettare l'avverso appello in ogni sua parte, in quanto illegittimo ed infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che non provato e confermare le statuizioni della sentenza di primo grado in ogni suo capo;
- accertare e dichiarare la temerarietà dell'appello proposto e per
l'effetto condannare l'appellante al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
pag. 3/16 - condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 12/04/2019, l'Arch. Parte_1
conveniva l' ,
[...] Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Avellino, deducendo che: nel novembre 2011, il suddetto ente conferiva, ad esso istante, l'incarico di progettazione, direzione dei lavori, contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro e riqualificazione architettonica dell'edificio denominato “Ala degli Studenti” e dei manufatti della
, del pollaio e del presso il complesso abaziale di Loreto a Pt_4 CP_4
Mercogliano; allegando la dichiarazione di esso istante, tecnico progettista dell'intervento, l'ente presentava, al Comune di
Mercogliano, richiesta per il rilascio di autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione degli interventi;
il Comune comunicava che l'UTC aveva esaminato la richiesta ritenendola meritevole di approvazione;
esso attore emetteva la fattura n. 7 del 28.12.2012 per l'importo lordo di euro 3.566,88 per “anticipazione progetto “Ala degli Studenti di
Loreto”: progetto, rendering, rel. paesaggistica”, pagata dal convenuto;
l'ente si avvaleva della progettazione esecutiva, da esso redatta, inoltrando la richiesta di contributo per il rilascio di sovvenzioni pubbliche, sia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che al Comune di Mercogliano;
la G.M. del Comune predetto approvava la pag. 4/16 progettazione preliminare complessiva relativa all'”intervento di restauro e valorizzazione del complesso monumentale/biblioteca di
e messa a sistema dell'offerta culturale del territorio” e, CP_1
successivamente, approvava la progettazione definitiva relativa allo stesso intervento;
esso attore emetteva la fattura n. 3 del 23.12.2013, per l'importo lordo di euro 11.871,45 per “anticipazione progetto “Ala degli Studenti” Relaz. Paesagg., progetto architett. e copie”, pagata dal convenuto;
vane si erano rivelate le richieste e sollecitazioni con le quali esso istante chiedeva il pagamento del compenso;
aveva, infatti, diritto al pagamento del compenso professionale conforme alla tariffa professionale con C.N.P.A.I.A. ed Iva, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti per mancato guadagno in misura pari al 30% della direzione lavori, redazione di contratti e capitolati, assistenza collaudo e sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione ovvero nella diversa misura determinata in via equitativa per violazione del suo diritto all'espletamento dell'intero incarico ricevuto.
Poste tali premesse, l'attore concludeva per la condanna, del convenuto ente, “al pagamento del compenso per la prestazione svolta, col risarcimento del danno per violazione del suo diritto all'espletamento dell'intero incarico conferito, oltre gli accessori per rivalutazione e interessi di legge, ovvero con gli aumenti di legge per il pagamento di ogni indennità, ulteriore o diversa, che dovesse essere accertata in corso di giudizio. Di qui la necessità di richiesta, che espressamente si formula, di nomina di C.T.U. perché, valutata la prestazione resa e l'importanza
pag. 5/16 dell'opera, quantifichi tutte le forme di compenso spettanti al professionista”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'
[...]
che, eccepita in via preliminare la Controparte_1
prescrizione presuntiva, nel merito contestava la fondatezza della domanda, sul rilievo per cui la pretesa aveva ad oggetto “il pagamento di competenze professionali per attività mai svolte, non per fatto e colpa del deducente Ente, ma perché il finanziamento non è mai stato erogato dagli organi preposti”.
Deduceva, in particolare, il convenuto che “l'Arch. Parte_1
era ben consapevole che il progetto da lui redatto, sebbene approvato dal
Comune di Mercogliano, necessitava del finanziamento regionale e, soltanto allorquando detto finanziamento sarebbe stato erogato, il professionista avrebbe percepito l'ulteriore compenso in percentuale all'importo del suddetto finanziamento ed avrebbe svolto l'attività professionale per la quale richiede un inesistente risarcimento del danno” e che “il finanziamento da parte della non è Controparte_5
mai stato erogato, ragion per cui gli immobili, oggetto della riqualificazione, non sono mai stati restaurati versando nel stato di fatto alla data della redazione del progetto e, quindi, risultano essere fatiscenti”.
Istruita la causa a mezzo dell'interrogatorio formale deferito dal convenuto all'attore e dell'audizione di testi, l'adito Tribunale, all'esito, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “rigetta la domanda proposta dall'arch. Parte_1
pag. 6/16 con atto di citazione notificato il 12.4.2019 .. condanna l'arch. Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000,00
[...]
per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%”.
§ 2.
Avverso tale sentenza, ad esso notificata il 13.6.2021 ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., l'arch. Parte_1
proponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato
[...]
in data 1° luglio 2021, sollecitandone l'integrale riforma in accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituita l'Ente appellato, resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11.10.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 30.10.2024, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 20.1.2025.
Depositate da entrambe le parti le conclusionali e le repliche, scritti nei quali le stesse ribadivano le rispettive posizioni difensive, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
pag. 7/16 Il Tribunale di Avellino, con la sentenza in epigrafe indicata, respinta l'eccezione di prescrizione presuntiva, nel merito osservava che l'attore aveva agito in giudizio per il pagamento delle prestazioni
(direzione dei lavori, redazione di contratti e capitolati, assistenza collaudo e sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione), ulteriori a quella di progettazione per il restauro del complesso abaziale di Loreto per la quale era stato già pagato.
Posta tale premessa il primo Giudice respingeva la domanda, ritenendo che l'assunto difensivo del convenuto, - secondo cui il compenso per l'attività successiva alla progettazione sarebbe stato versato all'arch. soltanto nel caso in cui fossero stati erogati i Parte_1
contributi regionali, evento, tuttavia, non verificatosi -, aveva ricevuto il conforto delle prove orali assunte in corso di causa. Rilevava, invero, che i testi escussi, , priore della comunità benedettina, Testimone_1
, dipendente dell'ente convenuto, , Testimone_2 Testimone_3
sindaco del Comune di Mercogliano, avevano concordemente riferito che l'attività di direzione dei lavori, contabilità e sicurezza avrebbe dovuto essere svolta soltanto nel caso in cui fossero stati erogati i finanziamenti, circostanza non verificatasi. Soggiungeva il Tribunale che, al cospetto di tali univoche risultanze probatorie, l'attore non aveva fornito alcun elemento di prova di valenza contraria, né introdotto alcun argomento idoneo a dimostrare che la prestazione sarebbe stata pattuita, invece, in maniera incondizionata.
§ 4.
Con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza, sostenendo che il Giudice aveva erroneamente ritenuto che esso fosse stato pag. 8/16 interamente remunerato per la prestazione resa, consistita nella redazione del progetto dell'opera, e che la domanda riguardasse le ulteriori prestazioni, in concreto non espletate. Infatti, la domanda, diversamente da quanto affermato in sentenza, concerneva, anzitutto, il pagamento del compenso per la progettazione redatta. Orbene, nel redigere la parcella, esso si era attenuto al valore dell'opera di restauro e valorizzazione del complesso monumentale/biblioteca di
Ala degli Studenti, di ambienti attigui annessi CP_1
all' , pari ad euro 2.200.000,00, tenendo conto della Parte_5
normativa vigente, della complessità del progetto e della tipologia di attività. Il Giudice, nel respingere la domanda, non aveva tenuto conto del D.M. Giustizia 140/2012, cui avrebbe dovuto riferirsi per la liquidazione del compenso. Inoltre, le parcelle da esso emesse e pagate dall'ente non potevano ritenersi esaustive del compenso, poiché riguardavano un mero anticipo delle spese sostenute.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Costituisce principio assolutamente consolidato, quello a mente del quale “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019).
Nella specie, l'appellante, pur dolendosi dell'erroneità della sentenza per avere il Giudice ritenuto satisfattivi, rispetto all'attività di progettazione, i compensi, pari a complessivi euro 15.438,33, da esso pag. 9/16 già riscossi, non ha fornito prove idonee a giustificare la pretesa di pagamento di ulteriori complessivi euro 220.457,27.
Anzitutto, non risponde al vero che le due fatture, emesse dal professionista, in data 28.12.2012 e 23.12.2013, per importi pari, rispettivamente, ad euro 3.566,88 e ad euro 11.871,45, possano intendersi quale anticipo delle spese sostenute e non quale pagamento del compenso per la progettazione.
In contrario, basta osservare che le stesse fatture, attraverso l'inequivoca dicitura “anticipo progettazione Ala degli Studenti”, attestavano che il pagamento non atteneva a non meglio precisate spese, ma, invece, quanto alla fattura n. 7 del 28.12.2012, alla prestazione consistente nella redazione del progetto, rendering e relazione paesaggistica e, quanto alla fattura n. 3 del 23.12.2013, alla relazione paesaggistica, progetto architettonico e copie.
Ciò posto, se è vero che la dicitura “anticipo”, di cui alle dette fatture, lascerebbe aperta la possibilità di esigere un saldo, è innegabile che spettava pur sempre al professionista fornire gli elementi imprescindibili per la relativa quantificazione.
Ma, nella specie, oltre alla mancata produzione dell'accordo tra le parti, pacificamente non redatto per iscritto, - mancanza che determinerebbe la necessità di liquidare il preteso residuo compenso secondo i criteri dettati dalle tariffe professionali vigenti all'epoca di espletamento della prestazione – difetta la produzione della documentazione progettuale cui riferirsi per operare la chiesta quantificazione.
pag. 10/16 Ed invero, in primo grado, l'attore si era limitato a depositare solo i frontespizi delle tavole progettuali e non anche, invece, gli elaborati che assumeva di avere redatto.
Ad ulteriore riprova di quanto appena osservato, giova soggiungere che, sempre nel corso del primo grado di giudizio, il professionista depositava copia del verbale afferente alla sua richiesta di accesso agli atti del contenente la descrizione della Parte_6
documentazione presente presso quell'ente. Orbene, tale risultanza istruttoria, costituita dall'allegato n. 1 alla memoria depositata dal ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., tuttavia, per un verso non Parte_1
dimostra che la documentazione progettuale ivi richiamata sia a firma del citato professionista, limitandosi il Comune ad elencare i documenti e ad attestarne l'inerenza al progetto di restauro e riqualificazione architettonica ala degli studenti dell' Parte_5
a Mercogliano. Dall'altro, comunque, la citata documentazione progettuale, pure riportata nel ridetto verbale di accesso agli atti, non veniva depositata in giudizio, così privando in radice la domanda del principale elemento di prova.
Infine, non soccorre la produzione della parcella a firma del professionista, peraltro nemmeno vistata dall'Ordine di appartenenza, trattandosi di documento di formazione unilaterale, privo di rilevanza probatoria nel giudizio ordinario di cognizione.
In conclusione, la sentenza resiste alle critiche dell'appellante, perché, comunque, difetta la prova che il abbia diritto, per l'attività di Parte_1
progettazione, a compensi ulteriori rispetto a quelli già ad esso corrisposti e perché mancano le risultanze documentali che sarebbero pag. 11/16 state indispensabili per consentire, eventualmente tramite l'ausilio di un CTU, di provvedere alla relativa quantificazione.
§ 6.
Con il secondo motivo, il censurava la sentenza, per avere, a Parte_1
suo dire erroneamente, ritenuto provata una clausola concordata tra le parti, che avrebbe subordinato il pagamento dei compensi maturati dal professionista al conseguimento di un finanziamento regionale.
Secondo l'appellante, il Giudice aveva errato nel fare applicazione dei principi in tema di riparto degli oneri probatori, posto che, nella specie, era semmai la parte convenuta a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dalla pretesa condizione sospensiva.
Tuttavia, la prova non poteva ritenersi raggiunta, in quanto il teste
, già priore della comunità, rendeva una deposizione “de Testimone_1
relato actoris”, priva di rilevanza probatoria in difetto di ulteriori riscontri, e non era nemmeno in grado di riferire se la detta condizione sospensiva fosse stata accettata dal professionista.
Quindi, non essendo stata provata la validità, l'esistenza e l'avverarsi di una presunta condizione sospensiva, quale il mancato finanziamento per i lavori progettati, l'arch. aveva diritto al pagamento Parte_1
integrale dell'onorario relativo alla progettazione.
Del resto, in senso contrario all'esistenza di una tale condizione, deponeva anche il pacifico pagamento degli acconti e la mancata richiesta di relativa ripetizione.
Pertanto, siccome la sospensione della prestazione non era dovuta a colpa del professionista, questi aveva diritto, ai sensi della legge pag. 12/16 143/49, art.10, 2° comma, anche al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La sentenza era erronea, atteso che l'esistenza di una presunta condizione era stata eccepita in rapporto, non al pagamento del compenso, ma alle ulteriori prestazioni (direzione dei lavori…ecc.. ) non effettuate, per le quali il professionista aveva domandato, non il pagamento dell'onorario, ma il risarcimento dei danni.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Sebbene, invero, l'ente convenuto avesse riferito l'eccezione di mancata erogazione del finanziamento pubblico alla domanda, proposta dal professionista, di competenze professionali per attività successive alla progettazione, resta, tuttavia, fermo quanto già osservato in relazione al primo motivo di gravame. In altri termini, le osservazioni svolte da questa Corte al paragrafo 5 giustificano ampiamente il rigetto dell'appello, nella parte in cui l'istante intende ottenere il pagamento dell'ulteriore compenso professionale per l'attività di progettazione, a prescindere dal fatto che il Giudice di primo grado, non cogliendo esattamente il petitum, abbia incentrato la decisione sulla sola richiesta di pagamento del compenso per le prestazioni professionali successive a quelle di progettazione.
Ciò chiarito, nemmeno rispetto a tali ultime prestazioni l'appello merita accoglimento.
Premesso che, riguardo ad esse, in concreto non espletate, effettivamente, il aveva chiesto, non il compenso, ma il Parte_1
risarcimento del danno, sul presupposto che la mancata esecuzione pag. 13/16 dell'attività non era ad esso imputabile, osserva la Corte che la motivazione dell'impugnata decisione resista alle critiche dell'appellante.
Invero, il primo Giudice ha osservato che le deposizioni testimoniali erano concordi nel riconoscere che, per quanto concerne le attività di direzione dei lavori, contabilità e sicurezza, la prestazione avrebbe dovuto essere svolta soltanto nel caso in cui fossero stati erogati i finanziamenti e che questi ultimi, in concreto, non erano mai stati accordati.
L'appellante, sul punto, si limitava a sostenere che mancava la dimostrazione di tale condizione sospensiva, criticando, nello specifico, la sola deposizione del teste , siccome de relato, ma Testimone_1
omettendo di prendere posizione rispetto alle ulteriori testimonianze, rese dai testi e , valorizzate dal Testimone_2 Testimone_3
Tribunale, da cui emergeva, appunto, quanto affermato in sentenza.
Ne discende che correttamente il primo Giudice, in assenza di risultanze di segno contrario, abbia ritenuto dimostrato il raggiungimento, tra le parti, di un'intesa che subordinava il pagamento del corrispettivo, rispetto alle ulteriori prestazioni oggetto della pretesa risarcitoria del all'erogazione del finanziamento Parte_1
pubblico.
Siccome, quindi, tale finanziamento, come è pacifico in atti, non veniva erogato, alcuna pretesa risarcitoria può essere avanzata dal in Parte_1
relazione alle prestazioni da esso pacificamente non espletate
(direzione dei lavori, redazione di contratti e capitolati, assistenza collaudo e sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione).
pag. 14/16 § 8.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi minimi, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata, con distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano Di Vito, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore Parte_1
dell'appellato, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e pag. 15/16 CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Massimiliano Di Vito;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 16/16