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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/12/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1146/2025 promossa da:
(C.F. e P. IVA ) con sede Parte_1 P.IVA_1 legale a Villanova di Castenaso (BO) in Via Villanova n. 29/7 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dagli avv. Filippo CAPURRO ( , Angelo BERETTA Email_1 ( e SS EL Email_2 ( del Foro di Milano ed elettivamente Email_3 domiciliata presso il loro Studio sito a Milano in Via Fontana n. 22
OPPONENTE
Contro
(C.F. - P. IVA Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maria di Giovanni ed elettivamente domiciliato mel suo studio sito a Rimini in Corso d'Augusto 115 -Studio CP_2
OPPOSTO
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
MOTIVAZIONE con ricorso depositato in data 06\10\2025 si è Parte_1 opposta al Decreto Ingiuntivo non esecutivo n. 337 emesso dal G.L. in SEDE in data 28\08\2025 con il quale alla società opponente è stato intimato di pagare a che dal 16\01\2018 svolge in favore di Parte_2 [...] [
l'incarico di agente di commercio senza rappresentanza per Parte_1 promuovere la stipulazione di contratti di vendita aventi ad oggetto i servizi di fornitura di luce e gas a marchio “luce&gas èccop”– la somma di € 3.330,00 oltre accessori a titolo di omesso pagamento delle provvigioni dei mesi di gennaio/febbraio 2024 .
A tale riguardo la società opponente eccepiva che il aveva CP_1 provveduto a comunicare alla Società la chiusura della partita IVA individuale in data 02/02/2024 con effetti retrodatati al 31/12/2023 unitamente alla costituzione della società denominata Consulenze & Soluzioni Srls con cui poi è stato instaurato un nuovo contratto di agenzia del 13/03/2024 con effetti dal successivo 15/03/2024 , avendo per tale motivo il asseritamente CP_1 svolto la propria attività di agente tra gennaio e la prima decade di febbraio 2024 in assenza di idonea copertura fiscale e contrattuale .
Si costituiva ritualmente in giudizio che contestava gli assunti CP_1 della opponente .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , l'opposizione appare immeritevole di accoglimento .
Risulta infatti circostanza documentale e pacifica che la somma di € 3.300,00 richiesta in via monitoria dall'agente (importo mai contestato) sia relativa alla attività di agente effettivamente svolta nei mesi contestati (gennaio e inizio febbraio 2024) dal in favore della preponente , la quale ha CP_1 calcolato e riconosciuto le provvigioni in conformità ai dati forniti dall'agente (commissioning) ed inoltre dato corso ai contratti conclusi dal CP_1 confermando in tale modo la piena operatività e validità del contratto di agenzia stipulato inter partes .
Il credito azionato in via monitoria è certo, liquido ed esigibile ed è fondato sulla comunicazione liquidazione provvigioni gennaio e febbraio 2024 (c.d. commissioning) e sul riconoscimento di debito costituto dalla mail inviata dalla dott.ssa dalla dott. in data 4.07.2024 di conferma del Per_1 Per_2 commissioning.
Consegue il rigetto della opposizione .
Le spese del giudizio , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
P.Q.M
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da
[...] con ricorso depositato il giorno 06\10\2025, disattesa ogni Parte_1 altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con
[...] : CP_1
1) Rigetta l'opposizione e , per l'effetto , dispone l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 337 emesso dal G.L. in SEDE in data 28\08\2025 con il quale a è stato intimato di pagare a Parte_1 CP_1 la somma di € 3.330,00 , oltre rivalutazione monetaria secondo indici
[...] ISTAT ed interessi legali dalla maturazione al saldo oltre alle spese della procedura ed accessori di legge .
2) Condanna la parte opponente in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore della parte opposta
[...] delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore CP_1 che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.255,00 oltre al rimborso spese generali e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 02\12\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'