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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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- 1. Principi, procedura e casisticheStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 6 ottobre 2025
La divisione ereditaria è l'atto giuridico mediante il quale si scioglie la comunione ereditaria, attribuendo a ciascun coerede la titolarità esclusiva su una parte determinata dei beni che componevano l'asse ereditario, in proporzione alla rispettiva quota. Questo processo, governato da un complesso di norme sostanziali e processuali, mira a trasformare la quota astratta di ciascun erede in diritti concreti su singoli beni. PRINCIPIO DI UNIVERSALITÀ DELLA DIVISIONE EREDITARIA E LE SUE DEROGHE Il cardine della divisione ereditaria è il principio di “universalità”, secondo cui lo scioglimento della comunione deve, di norma, comprendere l'intero asse ereditario [1]. Tale principio, pur non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/03/2024, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
n. 100453/2013 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 100453/2013 R.G. promosso da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Salvatore Cinnera Martino;
- parte attrice -
nei confronti di:
(c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_3
(c.f. ), CP_3 CodiceFiscale_4
col patrocinio dell'Avv. Rosario Ventimiglia;
(c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_5
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_6
(c.f. , Parte_4 CodiceFiscale_7
col patrocinio dell'Avv. Salvatore Cinnera Martino;
(c.f. ), Controparte_4 CodiceFiscale_8
col patrocinio dell'Avv. Ketty Favazzo;
(c.f. , Controparte_5 CodiceFiscale_9
col patrocinio dell'Avv. Miriam Vitanza;
(c.f. ), Parte_5 CodiceFiscale_10
col patrocinio degli Avv.ti Gabriella Donzì e Francesco Balletta;
(c.f. ), Parte_6 CodiceFiscale_11
(c.f. ), CP_6 CodiceFiscale_12
contumaci;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto del 31.12.2013 , premettendo di esser comproprietario di Parte_1
alcuni fabbricati e terreni nei Comuni di San Salvatore di Fitalia e Santo Stefano di Camastra, a lui pervenuti iure hereditatis dal padre e dalla madre ha Parte_4 Persona_1 convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, gli altri eredi e comproprietari al fine di procedere alla divisione.
Con comparsa del 13.01.2014 si è costituito , eccependo in via riconvenzionale CP_1 di aver usucapito l'immobile sito in San Salvatore di Fitalia, identificato in Catasto al foglio 5, part. 497, sub 1, 2 e 3, o, in subordine, di aver acquistato dalla madre e dai Persona_1
fratelli , , e Controparte_2 Parte_1 Parte_6 [...]
la quota di loro proprietà (residuando pertanto solo la quota di Parte_5
, , e ). CP_3 Persona_2 Parte_3 Parte_2
Con separate comparse si sono costituiti , , Controparte_2 CP_3 Pt_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_4 Controparte_5
, aderendo o comunque non contestando la domanda di Parte_5
divisione.
A seguito della soppressione della sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, il processo è stato trasferito presso la sede centrale del Tribunale. Indi è stata disposta CTU al fine di individuare e valutare i beni caduti in successione a seguito della morte di e di al fine della formazione delle quote da Persona_1 Parte_4
attribuire ai condividenti ed agli altri comproprietari.
Espletate le operazioni peritali, avendo le parti rappresentato delle posizioni inconciliabili tra loro, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 03.10.2023 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
La domanda di divisione non può essere accolta.
Invero, l'insegnamento della Suprema Corte ha composto il contrasto di opinioni sul punto dichiarando che: “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia a oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti a essa equipollenti, come richiesti dall'articolo 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'articolo
40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex articolo 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte- del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (v. Cassazione civile sez. un., 07/10/2019, n.
25021).
Nel caso di specie, dalle verifiche effettuate dal CTU è emersa la seguente situazione edilizia - urbanistica degli immobili oggetto di divisione:
In merito all'immobile sito in Via Trento / Via Vittorio Emanuele e identificato al catasto urbano del Comune di San Salvatore di Fitalia al foglio n. 5 part. 497 sub 1, 2 e 3, in data 20.07.1977 sono stati presentati un progetto e una richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato a nome di e (prot. gen. n. 1815 del Parte_4 CP_7 CP_8
29.07.1977), ma il suddetto fabbricato è ad oggi privo di concessione edilizia.
In merito all'immobile sito in Via Bontà / Vicolo Giardini e identificato al catasto urbano del
Comune di San Salvatore di Fitalia al foglio n. 5 part. 506 sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, agli atti dell'Ente non risulta esserci alcuna documentazione. [In merito all'immobile sito in Santo Stefano di Camastra] L'unità immobiliare distinta in catasto al foglio 2 part. 128 sub. 3 e part. 130 sub 5 si ricade nell'ambito del tessuto storico (Centro storico / zona A/2 del P.R.G.), trattasi pertanto di un edificio costruito in epoca remota per il quale non sono state rintracciate pratiche edilizie e titoli di legittimazione relativi ad interventi effettuati sull'immobile e ciò almeno alla data di entrata in vigore della Legge 28.01.1977, n. 10.
Stante l'assenza di validi titoli edilizi, la domanda di divisione (ereditaria) proposta non può essere accolta;
non potendo il giudice realizzare un effetto maggiore rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
Occorre tuttavia valutare se sia possibile procedere ad una divisione “parziale” dell'asse ereditario, con esclusione degli immobili privi di valido titolo edilizio.
Anche sul punto, si sono pronunciate le Sezioni Unite con la citata sentenza n. 25021 del
07.10.2019.
Secondo la Suprema Corte “tale possibilità potrebbe apparire, ad un primo esame, preclusa per il fatto di porsi in contrasto col principio della c.d. "universalità" della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
Com'è noto, a differenza dello scioglimento della comunione ordinaria (che ha sempre ad oggetto le singole cose comuni, atomisticamente considerate), lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura "universale", nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario. Si tratta di un principio che, pur non trovando esplicita enunciazione nel diritto positivo, è comunque desumibile dal sistema e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di garantire agli eredi l'attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
Nondimeno, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'affermare che il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile, in quanto, oltre a trovare eccezioni legislativamente previste (art. 713, comma 3; artt. 720,722 e 1112 c.c.), può essere derogato dall'accordo unanime dei condividenti.
Tale conclusione poggia sul disposto dell'art. 762 c.c., il quale, stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma determina solo la necessità di procedere ad un supplemento della stessa, sancisce, implicitamente, la piena validità ed efficacia della "divisione parziale" ed esclude la possibilità di considerare tale divisione come una struttura negoziale provvisoria e priva di autonomia (cfr. Cass., Sez. 2, n. 8448 del 03/09/1997, che ha affermato l'esperibilità dell'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, ai sensi dell'art. 763
c.c., anche rispetto alla sola divisione parziale).
Questa Suprema Corte ha perciò affermato che è possibile una "divisione parziale" dei beni ereditari (in questo senso, Cass., Sez. Un., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., Sez. Un., n. 1145 del
24/03/1977), sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Cass., Sez. 2, n. 6931 del
08/04/2016; Cass., Sez. 2, n. 5869 del 24/03/2016; Cass., Sez. 2, n. 573 del 12/01/2011; Cass., Sez.
2, n. 10220 del 29/11/1994; per l'affermazione del carattere abnorme dell'ordinanza del giudice che approvi un progetto di divisione parziale dei beni ereditari in difetto di consenso esplicito di tutti i condividenti, v. Cass., Sez. 2, n. 4699 del 24/05/1990; Cass., Sez. 2, n. 1297 del 23/02/1980;
Cass., Sez. 2, n. 1012 del 12/02/1980).
Con la divisione parziale dei beni ereditari, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva. I beni non divisi rimangono in comunione (Cass., Sez. 2, n. 905 del 09/02/1980; Cass., Sez. 1, n. 1398 del
16/05/1973) e tale comunione conserva la sua originaria natura ereditaria, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, propri della divisione ereditaria (Cass., Sez. Un., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., Sez. 2, n. 8448 del 03/09/1997)
e che l'ultima porzione da attribuirsi va determinata, salvo patto contrario, attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale (Cass., Sez. Un., n. 1145 del
24/03/1977).
Alla luce dei principi appena richiamati, deve ritenersi certamente ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte, quando vi sia la concorde volontà di tutti i coeredi.
L'esclusione del fabbricato abusivo dall'atto di scioglimento della comunione, infatti, rende tale atto conforme al disposto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, e lo sottrae alla comminatoria di nullità ivi prevista.
Il giudice, perciò, non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale con esclusione del fabbricato abusivo, quando uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso
(eventualmente anche in corso di causa, mediante la riduzione della originaria domanda di divisione) e vi sia il consenso degli altri coeredi convenuti, nel senso che questi ultimi si astengano dal chiedere la divisione dell'intero asse”.
Orbene, ritiene questo giudice che nel caso di specie, anche a voler ammettere la possibilità di una divisione “parziale”, con esclusione quindi degli immobili privi di valido titolo edilizio, non può in ogni caso disporsi lo scioglimento della comunione sugli ulteriori beni pervenuti alle parti per successione, ossia i terreni ricadenti all'interno del territorio del Comune di San Salvatore di Fitalia, non avendo le parti formulato un'apposita domanda al riguardo, nemmeno dopo il deposito della relazione da parte del CTU ovvero al momento della precisazione delle conclusioni.
La domanda di divisione va pertanto rigettata, essendo taluni immobili privi di valido titolo edilizio e non avendo le parti richiesto lo scioglimento “parziale” della comunione (con esclusione degli immobili privo di titolo edilizio).
Le spese di lite, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sussistente al momento in cui è stata introdotta la causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
• RIGETTA LA DOMANDA DI DIVISIONE;
• COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Così deciso, il 25 Marzo 2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 100453/2013 R.G. promosso da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Salvatore Cinnera Martino;
- parte attrice -
nei confronti di:
(c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_3
(c.f. ), CP_3 CodiceFiscale_4
col patrocinio dell'Avv. Rosario Ventimiglia;
(c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_5
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_6
(c.f. , Parte_4 CodiceFiscale_7
col patrocinio dell'Avv. Salvatore Cinnera Martino;
(c.f. ), Controparte_4 CodiceFiscale_8
col patrocinio dell'Avv. Ketty Favazzo;
(c.f. , Controparte_5 CodiceFiscale_9
col patrocinio dell'Avv. Miriam Vitanza;
(c.f. ), Parte_5 CodiceFiscale_10
col patrocinio degli Avv.ti Gabriella Donzì e Francesco Balletta;
(c.f. ), Parte_6 CodiceFiscale_11
(c.f. ), CP_6 CodiceFiscale_12
contumaci;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto del 31.12.2013 , premettendo di esser comproprietario di Parte_1
alcuni fabbricati e terreni nei Comuni di San Salvatore di Fitalia e Santo Stefano di Camastra, a lui pervenuti iure hereditatis dal padre e dalla madre ha Parte_4 Persona_1 convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, gli altri eredi e comproprietari al fine di procedere alla divisione.
Con comparsa del 13.01.2014 si è costituito , eccependo in via riconvenzionale CP_1 di aver usucapito l'immobile sito in San Salvatore di Fitalia, identificato in Catasto al foglio 5, part. 497, sub 1, 2 e 3, o, in subordine, di aver acquistato dalla madre e dai Persona_1
fratelli , , e Controparte_2 Parte_1 Parte_6 [...]
la quota di loro proprietà (residuando pertanto solo la quota di Parte_5
, , e ). CP_3 Persona_2 Parte_3 Parte_2
Con separate comparse si sono costituiti , , Controparte_2 CP_3 Pt_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_4 Controparte_5
, aderendo o comunque non contestando la domanda di Parte_5
divisione.
A seguito della soppressione della sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, il processo è stato trasferito presso la sede centrale del Tribunale. Indi è stata disposta CTU al fine di individuare e valutare i beni caduti in successione a seguito della morte di e di al fine della formazione delle quote da Persona_1 Parte_4
attribuire ai condividenti ed agli altri comproprietari.
Espletate le operazioni peritali, avendo le parti rappresentato delle posizioni inconciliabili tra loro, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 03.10.2023 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
La domanda di divisione non può essere accolta.
Invero, l'insegnamento della Suprema Corte ha composto il contrasto di opinioni sul punto dichiarando che: “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia a oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti a essa equipollenti, come richiesti dall'articolo 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'articolo
40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex articolo 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte- del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (v. Cassazione civile sez. un., 07/10/2019, n.
25021).
Nel caso di specie, dalle verifiche effettuate dal CTU è emersa la seguente situazione edilizia - urbanistica degli immobili oggetto di divisione:
In merito all'immobile sito in Via Trento / Via Vittorio Emanuele e identificato al catasto urbano del Comune di San Salvatore di Fitalia al foglio n. 5 part. 497 sub 1, 2 e 3, in data 20.07.1977 sono stati presentati un progetto e una richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato a nome di e (prot. gen. n. 1815 del Parte_4 CP_7 CP_8
29.07.1977), ma il suddetto fabbricato è ad oggi privo di concessione edilizia.
In merito all'immobile sito in Via Bontà / Vicolo Giardini e identificato al catasto urbano del
Comune di San Salvatore di Fitalia al foglio n. 5 part. 506 sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, agli atti dell'Ente non risulta esserci alcuna documentazione. [In merito all'immobile sito in Santo Stefano di Camastra] L'unità immobiliare distinta in catasto al foglio 2 part. 128 sub. 3 e part. 130 sub 5 si ricade nell'ambito del tessuto storico (Centro storico / zona A/2 del P.R.G.), trattasi pertanto di un edificio costruito in epoca remota per il quale non sono state rintracciate pratiche edilizie e titoli di legittimazione relativi ad interventi effettuati sull'immobile e ciò almeno alla data di entrata in vigore della Legge 28.01.1977, n. 10.
Stante l'assenza di validi titoli edilizi, la domanda di divisione (ereditaria) proposta non può essere accolta;
non potendo il giudice realizzare un effetto maggiore rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
Occorre tuttavia valutare se sia possibile procedere ad una divisione “parziale” dell'asse ereditario, con esclusione degli immobili privi di valido titolo edilizio.
Anche sul punto, si sono pronunciate le Sezioni Unite con la citata sentenza n. 25021 del
07.10.2019.
Secondo la Suprema Corte “tale possibilità potrebbe apparire, ad un primo esame, preclusa per il fatto di porsi in contrasto col principio della c.d. "universalità" della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
Com'è noto, a differenza dello scioglimento della comunione ordinaria (che ha sempre ad oggetto le singole cose comuni, atomisticamente considerate), lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura "universale", nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario. Si tratta di un principio che, pur non trovando esplicita enunciazione nel diritto positivo, è comunque desumibile dal sistema e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di garantire agli eredi l'attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
Nondimeno, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'affermare che il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile, in quanto, oltre a trovare eccezioni legislativamente previste (art. 713, comma 3; artt. 720,722 e 1112 c.c.), può essere derogato dall'accordo unanime dei condividenti.
Tale conclusione poggia sul disposto dell'art. 762 c.c., il quale, stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma determina solo la necessità di procedere ad un supplemento della stessa, sancisce, implicitamente, la piena validità ed efficacia della "divisione parziale" ed esclude la possibilità di considerare tale divisione come una struttura negoziale provvisoria e priva di autonomia (cfr. Cass., Sez. 2, n. 8448 del 03/09/1997, che ha affermato l'esperibilità dell'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, ai sensi dell'art. 763
c.c., anche rispetto alla sola divisione parziale).
Questa Suprema Corte ha perciò affermato che è possibile una "divisione parziale" dei beni ereditari (in questo senso, Cass., Sez. Un., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., Sez. Un., n. 1145 del
24/03/1977), sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Cass., Sez. 2, n. 6931 del
08/04/2016; Cass., Sez. 2, n. 5869 del 24/03/2016; Cass., Sez. 2, n. 573 del 12/01/2011; Cass., Sez.
2, n. 10220 del 29/11/1994; per l'affermazione del carattere abnorme dell'ordinanza del giudice che approvi un progetto di divisione parziale dei beni ereditari in difetto di consenso esplicito di tutti i condividenti, v. Cass., Sez. 2, n. 4699 del 24/05/1990; Cass., Sez. 2, n. 1297 del 23/02/1980;
Cass., Sez. 2, n. 1012 del 12/02/1980).
Con la divisione parziale dei beni ereditari, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva. I beni non divisi rimangono in comunione (Cass., Sez. 2, n. 905 del 09/02/1980; Cass., Sez. 1, n. 1398 del
16/05/1973) e tale comunione conserva la sua originaria natura ereditaria, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, propri della divisione ereditaria (Cass., Sez. Un., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., Sez. 2, n. 8448 del 03/09/1997)
e che l'ultima porzione da attribuirsi va determinata, salvo patto contrario, attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale (Cass., Sez. Un., n. 1145 del
24/03/1977).
Alla luce dei principi appena richiamati, deve ritenersi certamente ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte, quando vi sia la concorde volontà di tutti i coeredi.
L'esclusione del fabbricato abusivo dall'atto di scioglimento della comunione, infatti, rende tale atto conforme al disposto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, e lo sottrae alla comminatoria di nullità ivi prevista.
Il giudice, perciò, non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale con esclusione del fabbricato abusivo, quando uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso
(eventualmente anche in corso di causa, mediante la riduzione della originaria domanda di divisione) e vi sia il consenso degli altri coeredi convenuti, nel senso che questi ultimi si astengano dal chiedere la divisione dell'intero asse”.
Orbene, ritiene questo giudice che nel caso di specie, anche a voler ammettere la possibilità di una divisione “parziale”, con esclusione quindi degli immobili privi di valido titolo edilizio, non può in ogni caso disporsi lo scioglimento della comunione sugli ulteriori beni pervenuti alle parti per successione, ossia i terreni ricadenti all'interno del territorio del Comune di San Salvatore di Fitalia, non avendo le parti formulato un'apposita domanda al riguardo, nemmeno dopo il deposito della relazione da parte del CTU ovvero al momento della precisazione delle conclusioni.
La domanda di divisione va pertanto rigettata, essendo taluni immobili privi di valido titolo edilizio e non avendo le parti richiesto lo scioglimento “parziale” della comunione (con esclusione degli immobili privo di titolo edilizio).
Le spese di lite, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sussistente al momento in cui è stata introdotta la causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
• RIGETTA LA DOMANDA DI DIVISIONE;
• COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Così deciso, il 25 Marzo 2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta