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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14827 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 58516/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Verbale d'udienza del 24.10.2025 ore 12,00
E' presente per parte ricorrente la dott.ssa in sostituzione dell'avv. Mario Parte_1
Benedetti che si riporta a tutti gli scritti difensivi, discute la causa insistendo per l'accoglimento del ricorso per tuti i motivi ivi esposti.
Il Giudice
Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 15,50 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ON NT ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 58516 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, deciso con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 e 429 c.p.c. all'udienza del
24.10.2025, e vertente
TRA
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. Mario Benedetti ed Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Guidonia alla via Nerone n. 3, in virtù di mandato in atti;
RICORRENTE E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dal Funzionario CP_1
Delegato ed elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21; CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione ex art. 22 l. 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/11;
CONCLUSIONI: Come in atti e da verbale di udienza del 24.10.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ex art. 22 l. 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/11 proponeva opposizione Parte_2
all'ordinanza ingiunzione n.30906/2023/1/1 del 10/11/23, notificata a mezzo servizio postale, con cui le veniva irrogata la sanzione pecuniaria di euro 26.028,49 ( comprensiva di spese di notifica per euro 28,50) sulla base di violazione amministrativa accertata con il verbale di accertamento n.
73150009030 del 28/11/2018 della Polizia Roma Capitale U.O. Gruppo Nomentano III, in violazione della L.R. 12/1999, art. 15/3 e L.R. 27/06 art. 53, poiché “a seguito di sopralluogo
risultava che la suddetta occupava l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via CP_1
Monte Berico n.6 scala R int.8 matricola 12855. senza titolo per stabilirvi la propria residenza”.
A sostegno dell'opposizione chiedeva l'annullamento della determina dirigenziale rilevando di non assunto alcuna condotta illecita in relazione all'alloggio ERP, ma al momento del sopralluogo della
Polizia di era presente nell'immobile quale ospite della sig.ra CP_1 Persona_1
legittima assegnataria, per poter agevolmente recarsi al lavoro ( Ufficio Postale di via
[...]
Monte Berico -p.le Adriatico), trovandosi nell'impossibilità oggettiva di utilizzare l'automobile a seguito di infortunio;
invocava l'esclusione della responsabilità per "stato di necessità" secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p.;
nel costituirsi in giudizio, contestava i motivi di opposizione, ritenendo non CP_1
applicabile alla fattispecie illecita l'esimente dello “stato di necessità” ex art. 54 c.p.c. e chiedendo infine la conferma della sanzione irrogata con l'atto ingiuntivo.
2 - L'Amministrazione nell'irrogare la sanzione amministrativa ha contestato all'opponente la peculiare condotta di occupante senza titolo dell'alloggio ERP come accertata con il verbale di accertamento in violazione dell'art. 15 L.R. 12/99. In tema di sanzioni amministrative, il sistema della L. n. 689 del 1981 si basa sul principio della natura personale della responsabilità, disciplinando in modo rigoroso i profili della "imputabilità"
(art. 2) e dell'elemento soggettivo" della violazione (art. 3).
Applicando le norme citate, la responsabilità dell'illecito può essere addebitata al solo trasgressore che abbia tenuto, al momento dell'accertamento del fatto illecito, una condotta non conforme alle disposizioni di legge in materia di alloggi ERP (art. 15 L.R. n. 12/99) al quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione.
L'opponente ha invocato l'esimente dello stato di necessità, per aver dimorato nell'alloggio in questione, quale ospite della legittima assegnataria in quanto infortunata ad un braccio ed impossibilitata a raggiungere il posto di lavoro in auto.
Lo stato di necessità di cui all' art. 54 c.p., nonché quello di cui all'art. 4 l. 689/81, richiede che il pericolo alla propria integrità fisica sia “attuale” e “immanente” e circoscritto in uno spazio temporale ristretto.
Il requisito dell'attualità del pericolo presuppone che nel momento in cui il soggetto agisce contra
ius al fine di evitare un danno grave alla persona, versi in un pericolo imminente ed attuale con esclusione di tutte quelle situazioni non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo dotate e destinate a protrarsi nel tempo (Cass. N. 9265/2012).
Nell'ipotesi in esame lo stato di necessità può essere invocato per un pericolo imminente e circoscritto alla propria integrità fisica e non per sopperire alla necessità di risolvere la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi ERP sono finalizzati a sopperire esigenze abitative di persone non abbienti, attraverso procedure pubbliche di selezione.
Passando al merito, la valutazione sulla fondatezza dell'opposizione non deve essere limitata sull'operato della Pubblica Amministrazione (da ritenersi lecito sino a prova contraria), ma sulla responsabilità dell'opponente che andrà provata in giudizio. In tema di onere probatorio spetta all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione e la loro riferibilità all'intimato a cui compete la prova dei fatti impeditivi od estintivi. Nel caso in esame, la ricorrente non ha dato prova di un titolo legittimante al momento dell'accertamento, allegando una dichiarazione rilasciata dall'assegnataria nella quale la sua permanenza nell'alloggio ERP, come ospite. Inoltre, la ricorrente ha documentato la riconsegna dell'alloggio in data 1.07.2019 ai funzionari dell' come da verbale prodotto. CP_2
All'esito di tutti gli elementi emersi, valutata la condotta della ricorrente, può dedursi che il provvedimento ingiuntivo risulta emesso sulla base di un accertamento, non in linea con il “fatto giuridico” come documentato.
Il fatto contestato e sanzionato con il provvedimento ingiuntivo opposto non può, pertanto, ritenersi in atti provato, dovendo valere anche in materia sanzionatoria-amministrativa per la contiguità
presente, quanto almeno a principi e disciplina tra la stessa e la materia penale, il canone di corrispondenza tra quanto contestato e quanto oggetto di trattamento sanzionatorio.
La riconsegna dell'alloggio porta ad escludere che possa essersi determinata una condizione suscettibile di valutazione in termini di occupazione abusiva, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo della violazione contestata.
Le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda illecita come esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1- Accoglie l'opposizione;
2- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
ON NT
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Verbale d'udienza del 24.10.2025 ore 12,00
E' presente per parte ricorrente la dott.ssa in sostituzione dell'avv. Mario Parte_1
Benedetti che si riporta a tutti gli scritti difensivi, discute la causa insistendo per l'accoglimento del ricorso per tuti i motivi ivi esposti.
Il Giudice
Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 15,50 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ON NT ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 58516 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, deciso con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 e 429 c.p.c. all'udienza del
24.10.2025, e vertente
TRA
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. Mario Benedetti ed Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Guidonia alla via Nerone n. 3, in virtù di mandato in atti;
RICORRENTE E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dal Funzionario CP_1
Delegato ed elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21; CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione ex art. 22 l. 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/11;
CONCLUSIONI: Come in atti e da verbale di udienza del 24.10.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ex art. 22 l. 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/11 proponeva opposizione Parte_2
all'ordinanza ingiunzione n.30906/2023/1/1 del 10/11/23, notificata a mezzo servizio postale, con cui le veniva irrogata la sanzione pecuniaria di euro 26.028,49 ( comprensiva di spese di notifica per euro 28,50) sulla base di violazione amministrativa accertata con il verbale di accertamento n.
73150009030 del 28/11/2018 della Polizia Roma Capitale U.O. Gruppo Nomentano III, in violazione della L.R. 12/1999, art. 15/3 e L.R. 27/06 art. 53, poiché “a seguito di sopralluogo
risultava che la suddetta occupava l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via CP_1
Monte Berico n.6 scala R int.8 matricola 12855. senza titolo per stabilirvi la propria residenza”.
A sostegno dell'opposizione chiedeva l'annullamento della determina dirigenziale rilevando di non assunto alcuna condotta illecita in relazione all'alloggio ERP, ma al momento del sopralluogo della
Polizia di era presente nell'immobile quale ospite della sig.ra CP_1 Persona_1
legittima assegnataria, per poter agevolmente recarsi al lavoro ( Ufficio Postale di via
[...]
Monte Berico -p.le Adriatico), trovandosi nell'impossibilità oggettiva di utilizzare l'automobile a seguito di infortunio;
invocava l'esclusione della responsabilità per "stato di necessità" secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p.;
nel costituirsi in giudizio, contestava i motivi di opposizione, ritenendo non CP_1
applicabile alla fattispecie illecita l'esimente dello “stato di necessità” ex art. 54 c.p.c. e chiedendo infine la conferma della sanzione irrogata con l'atto ingiuntivo.
2 - L'Amministrazione nell'irrogare la sanzione amministrativa ha contestato all'opponente la peculiare condotta di occupante senza titolo dell'alloggio ERP come accertata con il verbale di accertamento in violazione dell'art. 15 L.R. 12/99. In tema di sanzioni amministrative, il sistema della L. n. 689 del 1981 si basa sul principio della natura personale della responsabilità, disciplinando in modo rigoroso i profili della "imputabilità"
(art. 2) e dell'elemento soggettivo" della violazione (art. 3).
Applicando le norme citate, la responsabilità dell'illecito può essere addebitata al solo trasgressore che abbia tenuto, al momento dell'accertamento del fatto illecito, una condotta non conforme alle disposizioni di legge in materia di alloggi ERP (art. 15 L.R. n. 12/99) al quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione.
L'opponente ha invocato l'esimente dello stato di necessità, per aver dimorato nell'alloggio in questione, quale ospite della legittima assegnataria in quanto infortunata ad un braccio ed impossibilitata a raggiungere il posto di lavoro in auto.
Lo stato di necessità di cui all' art. 54 c.p., nonché quello di cui all'art. 4 l. 689/81, richiede che il pericolo alla propria integrità fisica sia “attuale” e “immanente” e circoscritto in uno spazio temporale ristretto.
Il requisito dell'attualità del pericolo presuppone che nel momento in cui il soggetto agisce contra
ius al fine di evitare un danno grave alla persona, versi in un pericolo imminente ed attuale con esclusione di tutte quelle situazioni non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo dotate e destinate a protrarsi nel tempo (Cass. N. 9265/2012).
Nell'ipotesi in esame lo stato di necessità può essere invocato per un pericolo imminente e circoscritto alla propria integrità fisica e non per sopperire alla necessità di risolvere la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi ERP sono finalizzati a sopperire esigenze abitative di persone non abbienti, attraverso procedure pubbliche di selezione.
Passando al merito, la valutazione sulla fondatezza dell'opposizione non deve essere limitata sull'operato della Pubblica Amministrazione (da ritenersi lecito sino a prova contraria), ma sulla responsabilità dell'opponente che andrà provata in giudizio. In tema di onere probatorio spetta all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione e la loro riferibilità all'intimato a cui compete la prova dei fatti impeditivi od estintivi. Nel caso in esame, la ricorrente non ha dato prova di un titolo legittimante al momento dell'accertamento, allegando una dichiarazione rilasciata dall'assegnataria nella quale la sua permanenza nell'alloggio ERP, come ospite. Inoltre, la ricorrente ha documentato la riconsegna dell'alloggio in data 1.07.2019 ai funzionari dell' come da verbale prodotto. CP_2
All'esito di tutti gli elementi emersi, valutata la condotta della ricorrente, può dedursi che il provvedimento ingiuntivo risulta emesso sulla base di un accertamento, non in linea con il “fatto giuridico” come documentato.
Il fatto contestato e sanzionato con il provvedimento ingiuntivo opposto non può, pertanto, ritenersi in atti provato, dovendo valere anche in materia sanzionatoria-amministrativa per la contiguità
presente, quanto almeno a principi e disciplina tra la stessa e la materia penale, il canone di corrispondenza tra quanto contestato e quanto oggetto di trattamento sanzionatorio.
La riconsegna dell'alloggio porta ad escludere che possa essersi determinata una condizione suscettibile di valutazione in termini di occupazione abusiva, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo della violazione contestata.
Le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda illecita come esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1- Accoglie l'opposizione;
2- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
ON NT